SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
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1 | L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
2 | Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: |
a | se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; |
b | se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. |
3 | Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC31. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte. |
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1 | In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte. |
2 | Le autorità penali si attengono segnatamente: |
a | al principio della buona fede; |
b | al divieto dell'abuso di diritto; |
c | all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti; |
d | al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
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1 | Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
a | esaminare gli atti; |
b | partecipare agli atti procedurali; |
c | far capo a un patrocinatore; |
d | esprimersi sulla causa e sulla procedura; |
e | presentare istanze probatorie. |
2 | Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 81 Contenuto delle decisioni finali - 1 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono: |
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1 | Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono: |
a | un'introduzione; |
b | una motivazione; |
c | un dispositivo; |
d | se impugnabili, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
2 | L'introduzione contiene: |
a | la designazione dell'autorità penale e dei suoi membri che hanno partecipato alla decisione; |
b | la data della decisione; |
c | una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori; |
d | nelle sentenze, le conclusioni delle parti. |
3 | La motivazione contiene: |
a | nelle sentenze, l'apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento contestato all'imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie nonché di quelle relative alle spese e indennità; |
b | nelle altre decisioni che concludono il procedimento, le ragioni della soluzione adottata. |
4 | Il dispositivo contiene: |
a | l'indicazione delle disposizioni di legge applicate; |
b | nelle sentenze, la decisione relativa alla colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali azioni civili; |
c | nelle altre decisioni che concludono il procedimento, la dichiarazione di conclusione dello stesso; |
d | le decisioni giudiziarie successive; |
e | la decisione concernente le conseguenze accessorie; |
f | la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 5 Materie esplosive - 1 Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
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1 | Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa. |
2 | Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:15 |
a | i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l'aria; |
b | gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d'esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione; |
c | i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 123 - 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Il colpevole è perseguito d'ufficio,178 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 17 Principio - Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 22 Sicurezza - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. |
2 | Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 8a Principio - Le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici sono consentite unicamente se questi non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni.21 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 31 Autorizzazione d'importazione - 1 Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
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1 | Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
2 | L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di: |
a | fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra; |
b | pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto. |
3 | Una copia dell'autorizzazione d'importazione va inviata al Cantone nel quale si trova il domicilio d'affari dell'importatore. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
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1 | La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
2 | Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. |
3 | La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7 |
4 | È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8 |
5 | Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 1a Definizioni - 1 Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
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1 | Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
a | sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione; |
b | esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl; |
c | fuochi d'artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie F1-F412); |
d | fuochi d'artificio professionali: i fuochi d'artificio della categoria F4; |
e | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l'uso nel mercato svizzero nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero; |
2 | Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE15, 3 della direttiva 2013/29/UE16 e 2 della direttiva 2008/43/CE17. In luogo delle definizioni di cui all'articolo 2 punti 15-17 della direttiva 2014/28/UE e all'articolo 3 punti 14-16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell'allegato 15.18 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 5 Pezzi pirotecnici - 1 I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi.20 |
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1 | I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi.20 |
2 | Le cariche innescanti bruciano, quelle esplosive producono un'onda di pressione o d'urto, abbinata a uno scoppio. |
3 | Sono considerati pezzi pirotecnici anche quelli che sono utilizzati mediante un dispositivo di accensione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali - 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
3 | I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. |
4 | Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
5 | L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)22 può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 7 Fuochi d'artificio - 1 I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
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1 | I fuochi d'artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1-F4 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 2. |
2 | I fuochi d'artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un'autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
3 | I fuochi d'artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni. |
4 | I fuochi d'artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
5 | I fuochi d'artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. |
6 | L'UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d'artificio in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 14 Permessi d'uso - 1 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
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1 | Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
2 | La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.31 |
3 | Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti: |
a | le categorie di permesso, |
b | le esigenze in materia di formazione e di esami. |
3bis | Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.32 |
4 | I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi. |
5 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca33 esercita la vigilanza sugli esami. |
6 | ...34 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 1a Definizioni - 1 Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
|
1 | Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
a | sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione; |
b | esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl; |
c | fuochi d'artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie F1-F412); |
d | fuochi d'artificio professionali: i fuochi d'artificio della categoria F4; |
e | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l'uso nel mercato svizzero nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero; |
2 | Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE15, 3 della direttiva 2013/29/UE16 e 2 della direttiva 2008/43/CE17. In luogo delle definizioni di cui all'articolo 2 punti 15-17 della direttiva 2014/28/UE e all'articolo 3 punti 14-16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell'allegato 15.18 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 9 - 1 Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un'autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l'autorizzazione di fabbricare esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un'autorizzazione secondo la legislazione sulle armi per l'importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge.23 |
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1 | Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un'autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l'autorizzazione di fabbricare esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un'autorizzazione secondo la legislazione sulle armi per l'importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d'importazione conformemente alla presente legge.23 |
1bis | L'esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati: |
a | dalla legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplosivi o polvere da fuoco; |
b | dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se la legislazione sul materiale bellico non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.24 |
2 | I pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.25 |
3 | Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 25 settembre 202026 sui precursori di sostanze esplodenti relative alla fabbricazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati e all'acquisto e alla detenzione di sostanze esplodenti fabbricate da utilizzatori privati.27 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera - 1 Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.28 |
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1 | Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un'autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall'obbligo dell'autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.28 |
2 | L'autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il venditore ha il proprio domicilio d'affari; nel caso di domicili in più Cantoni, quest'ultimi devono dapprima accordarsi. |
3 | L'autorizzazione vale per la vendita in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l'ha rilasciata. |
4 | L'autorizzazione è accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie e dei depositi prescritti. |
5 | La fornitura di ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici da parte dell'esercito, delle amministrazioni militari federali e cantonali e delle loro regìe a uffici civili e a privati avviene d'intesa con l'Ufficio centrale.29 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 12 Permesso d'acquisto - 1 L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest'ultimo conservato. |
|
1 | L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest'ultimo conservato. |
2 | Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'acquirente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell'uso. Per le imprese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l'identità delle persone che agiscono per loro conto. |
3 | Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l'acquirente ha eletto domicilio o stabilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell'acquirente sono degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d'arte degli esplosivi. |
4 | Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d'uso le indicazioni di cui al capoverso 2. |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.30 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 14 Permessi d'uso - 1 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
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1 | Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
2 | La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.31 |
3 | Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti: |
a | le categorie di permesso, |
b | le esigenze in materia di formazione e di esami. |
3bis | Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.32 |
4 | I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi. |
5 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca33 esercita la vigilanza sugli esami. |
6 | ...34 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 14 Permessi d'uso - 1 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
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1 | Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
2 | La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.31 |
3 | Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti: |
a | le categorie di permesso, |
b | le esigenze in materia di formazione e di esami. |
3bis | Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.32 |
4 | I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi. |
5 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca33 esercita la vigilanza sugli esami. |
6 | ...34 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
|
1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 52 - 1 La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
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1 | La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
a | per brillamento possono essere utilizzati al massimo 5 kg di materia esplosiva; |
b | in caso d'innesco pirotecnico, per brillamento è consentita al massimo una miccia di sicurezza. |
2 | La menzione B abilita a eseguire brillamenti ordinari con medio rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
a | con fino a 25 kg di materia esplosiva per brillamento, in modo indipendente; |
b | con quantità superiori di materia esplosiva, secondo le necessarie istruzioni scritte (piano di brillamento ecc.) di una persona con menzione C e sotto la sua sorveglianza. |
3 | La menzione C abilita a: |
a | pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni; |
b | pianificare, secondo le istruzioni scritte (documentazione relativa al progetto ecc.) di un esperto qualificato, brillamenti ordinari con elevato rischio di danni ed eseguirli sotto la loro sorveglianza. |
4 | La menzione per brillamenti speciali abilita all'esecuzione del corrispondente brillamento speciale. Fatto salvo il capoverso 5, l'abilitazione presume una menzione A, B, o C che fa stato per quanto riguarda il rischio di danni ammesso. |
5 | L'abilitazione ai brillamenti per staccare valanghe non presume alcun'altra menzione. |
6 | Il permesso d'uso di pezzi pirotecnici abilita a utilizzare in modo indipendente i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 menzionati nel permesso.88 |
6bis | Per l'utilizzazione di un pezzo pirotecnico della categoria P2 non è necessario un permesso d'uso se si tratta di un prodotto pronto all'uso.89 |
7 | Non necessitano di un permesso d'uso di pezzi pirotecnici le persone: |
a | operanti nel settore dell'industria automobilistica o aeronautica che, nel quadro della loro attività professionale, montano, lavorano, riparano o smontano pezzi pirotecnici della categoria P2; e |
b | che, sulla base della propria formazione professionale, hanno acquisito le necessarie conoscenze specialistiche.90 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 119a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 12 maggio 2010 - 1 e 2 ...180 |
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1 | e 2 ...180 |
a | 1° gennaio 2012 per i fuochi d'artificio delle categorie F1-F3; |
b | 1° gennaio 2014 per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e F4. |
3 | Con l'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, i pezzi pirotecnici non necessitano di alcun attestato di conformità, se la loro ammissione è avvenuta conformemente al diritto anteriore e non è ancora scaduta. Quest'esenzione è valida fino alla scadenza dell'ammissione, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017. |
4 | ...181 |
5 | Se per un pezzo pirotecnico non sono state ancora definite le norme necessarie per la procedura di valutazione della conformità, prevista dall'articolo 25, l'UCE è competente per l'ammissione secondo le disposizioni dell'allegato 16. |
6 | I pezzi pirotecnici della categoria T2 possono essere forniti all'acquirente senza permesso d'uso, finché il permesso d'uso per pezzi pirotecnici e il permesso d'acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. |
7 | I pezzi pirotecnici della categoria F4 possono essere forniti all'acquirente, dopo che questi è stato informato dal venditore in merito all'uso e alle disposizioni da osservare in materia di sicurezza e finché il permesso d'uso per pezzi pirotecnici e il permesso d'acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. |
8 | I permessi d'uso ai sensi dell'articolo 14 LEspl rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, rimangono validi. Le abilitazioni sono tuttavia rette dalle disposizioni della presente modifica. |
9 | I permessi di brillamento A con data anteriore al 1° gennaio 1991 nonché la menzione speciale per staccare valanghe con data d'esame anteriore al 1° gennaio 1988 abilitano soltanto all'utilizzazione entro i limiti finora ammessi. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
|
1 | La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
2 | Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. |
3 | La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7 |
4 | È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8 |
5 | Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
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1 | La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
2 | Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. |
3 | La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7 |
4 | È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8 |
5 | Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 12 Permesso d'acquisto - 1 L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest'ultimo conservato. |
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1 | L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest'ultimo conservato. |
2 | Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'acquirente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell'uso. Per le imprese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l'identità delle persone che agiscono per loro conto. |
3 | Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l'acquirente ha eletto domicilio o stabilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell'acquirente sono degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d'arte degli esplosivi. |
4 | Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d'uso le indicazioni di cui al capoverso 2. |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.30 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 14 Permessi d'uso - 1 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
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1 | Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
2 | La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.31 |
3 | Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti: |
a | le categorie di permesso, |
b | le esigenze in materia di formazione e di esami. |
3bis | Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.32 |
4 | I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi. |
5 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca33 esercita la vigilanza sugli esami. |
6 | ...34 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 14 Permessi d'uso - 1 Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
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1 | Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d'uso o sotto la loro sorveglianza. |
2 | La stessa norma s'applica all'impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.31 |
3 | Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti: |
a | le categorie di permesso, |
b | le esigenze in materia di formazione e di esami. |
3bis | Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.32 |
4 | I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi. |
5 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca33 esercita la vigilanza sugli esami. |
6 | ...34 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 12 Permesso d'acquisto - 1 L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest'ultimo conservato. |
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1 | L'utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d'acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest'ultimo conservato. |
2 | Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'acquirente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell'uso. Per le imprese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l'identità delle persone che agiscono per loro conto. |
3 | Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l'acquirente ha eletto domicilio o stabilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell'acquirente sono degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d'arte degli esplosivi. |
4 | Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d'uso le indicazioni di cui al capoverso 2. |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.30 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 52 - 1 La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
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1 | La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
a | per brillamento possono essere utilizzati al massimo 5 kg di materia esplosiva; |
b | in caso d'innesco pirotecnico, per brillamento è consentita al massimo una miccia di sicurezza. |
2 | La menzione B abilita a eseguire brillamenti ordinari con medio rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
a | con fino a 25 kg di materia esplosiva per brillamento, in modo indipendente; |
b | con quantità superiori di materia esplosiva, secondo le necessarie istruzioni scritte (piano di brillamento ecc.) di una persona con menzione C e sotto la sua sorveglianza. |
3 | La menzione C abilita a: |
a | pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni; |
b | pianificare, secondo le istruzioni scritte (documentazione relativa al progetto ecc.) di un esperto qualificato, brillamenti ordinari con elevato rischio di danni ed eseguirli sotto la loro sorveglianza. |
4 | La menzione per brillamenti speciali abilita all'esecuzione del corrispondente brillamento speciale. Fatto salvo il capoverso 5, l'abilitazione presume una menzione A, B, o C che fa stato per quanto riguarda il rischio di danni ammesso. |
5 | L'abilitazione ai brillamenti per staccare valanghe non presume alcun'altra menzione. |
6 | Il permesso d'uso di pezzi pirotecnici abilita a utilizzare in modo indipendente i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 menzionati nel permesso.88 |
6bis | Per l'utilizzazione di un pezzo pirotecnico della categoria P2 non è necessario un permesso d'uso se si tratta di un prodotto pronto all'uso.89 |
7 | Non necessitano di un permesso d'uso di pezzi pirotecnici le persone: |
a | operanti nel settore dell'industria automobilistica o aeronautica che, nel quadro della loro attività professionale, montano, lavorano, riparano o smontano pezzi pirotecnici della categoria P2; e |
b | che, sulla base della propria formazione professionale, hanno acquisito le necessarie conoscenze specialistiche.90 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
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1 | La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
2 | Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. |
3 | La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7 |
4 | È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8 |
5 | Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 12 Adempimento dei requisiti - 1 La prova della conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva 2014/28/UE43 è considerata fornita quando l'esplosivo è stato certificato conforme da un organismo preposto alla valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 15.44 |
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1 | La prova della conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva 2014/28/UE43 è considerata fornita quando l'esplosivo è stato certificato conforme da un organismo preposto alla valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 15.44 |
2 | Si presume che gli esplosivi adempiano i requisiti essenziali, se sono stati fabbricati conformemente alle norme tecniche ai sensi dell'articolo 10. |
3 | Se gli esplosivi non sono conformi alle norme tecniche o lo sono soltanto parzialmente, occorre dimostrare che i requisiti essenziali sono stati adempiti in altro modo. |
4 | Su richiesta, i fabbricanti e gli importatori devono poter esibire all'autorità che rilascia l'autorizzazione e all'autorità esecutiva la documentazione tecnica che permette di verificare l'adempimento dei requisiti essenziali. |
5 | La conformità non esonera dall'obbligo di procurarsi le necessarie autorizzazioni di fabbricazione, d'importazione o d'esportazione. Su richiesta dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, deve poter essere presentato l'attestato di conformità rilasciato da un organismo preposto alla valutazione della conformità (art. 15). |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 14 Procedure di valutazione della conformità - Per dimostrare la conformità degli esplosivi ai requisiti essenziali deve essere eseguita una delle seguenti procedure di cui all'allegato III della direttiva 2014/28/UE46: |
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a | esame UE del tipo (modulo B), in relazione con una delle seguenti procedure a scelta: |
a1 | conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2), |
a2 | conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D), |
a3 | conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E), |
a4 | conformità al tipo basata sulla verifica sul prodotto (modulo F); o |
b | conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G). |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 15 Organismi preposti all'esame e alla valutazione della conformità - 1 Gli organismi preposti all'esame e alla valutazione della conformità, che redigono i rapporti o rilasciano gli attestati relativi alle procedure di cui all'articolo 14, devono essere: |
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1 | Gli organismi preposti all'esame e alla valutazione della conformità, che redigono i rapporti o rilasciano gli attestati relativi alle procedure di cui all'articolo 14, devono essere: |
a | accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199647 sull'accredi-tamento e sulla designazione; |
b | riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di accordi internazionali; oppure |
c | altrimenti abilitati dal diritto federale. |
2 | Chi fa valere documenti rilasciati da organismi diversi da quelli elencati al capoverso 1, deve rendere credibile che la procedura seguita e la qualifica dell'organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere secondo l'articolo 18 LOTC. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici - 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
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1 | Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. |
2 | Chi intende ottenere un permesso d'acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell'allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all'autorità designata dal Cantone. |
3 | Nel permesso d'acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. |
4 | Il permesso d'acquisto è valido al massimo un anno. |
5 | Il permesso d'acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4 compatibile con il presente articolo e se quest'ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall'autorizzazione. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 52 - 1 La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
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1 | La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
a | per brillamento possono essere utilizzati al massimo 5 kg di materia esplosiva; |
b | in caso d'innesco pirotecnico, per brillamento è consentita al massimo una miccia di sicurezza. |
2 | La menzione B abilita a eseguire brillamenti ordinari con medio rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni: |
a | con fino a 25 kg di materia esplosiva per brillamento, in modo indipendente; |
b | con quantità superiori di materia esplosiva, secondo le necessarie istruzioni scritte (piano di brillamento ecc.) di una persona con menzione C e sotto la sua sorveglianza. |
3 | La menzione C abilita a: |
a | pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni; |
b | pianificare, secondo le istruzioni scritte (documentazione relativa al progetto ecc.) di un esperto qualificato, brillamenti ordinari con elevato rischio di danni ed eseguirli sotto la loro sorveglianza. |
4 | La menzione per brillamenti speciali abilita all'esecuzione del corrispondente brillamento speciale. Fatto salvo il capoverso 5, l'abilitazione presume una menzione A, B, o C che fa stato per quanto riguarda il rischio di danni ammesso. |
5 | L'abilitazione ai brillamenti per staccare valanghe non presume alcun'altra menzione. |
6 | Il permesso d'uso di pezzi pirotecnici abilita a utilizzare in modo indipendente i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 menzionati nel permesso.88 |
6bis | Per l'utilizzazione di un pezzo pirotecnico della categoria P2 non è necessario un permesso d'uso se si tratta di un prodotto pronto all'uso.89 |
7 | Non necessitano di un permesso d'uso di pezzi pirotecnici le persone: |
a | operanti nel settore dell'industria automobilistica o aeronautica che, nel quadro della loro attività professionale, montano, lavorano, riparano o smontano pezzi pirotecnici della categoria P2; e |
b | che, sulla base della propria formazione professionale, hanno acquisito le necessarie conoscenze specialistiche.90 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
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1 | La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
2 | Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. |
3 | La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7 |
4 | È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8 |
5 | Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9 |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 31 Autorizzazione d'importazione - 1 Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
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1 | Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall'UCE.75 |
2 | L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di: |
a | fuochi d'artificio delle categorie F1-F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra; |
b | pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che sottostanno a loro volta a un obbligo d'esame riconosciuto. |
3 | Una copia dell'autorizzazione d'importazione va inviata al Cantone nel quale si trova il domicilio d'affari dell'importatore. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
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1 | La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.5 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.6 |
2 | Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. |
3 | La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.7 |
4 | È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.8 |
5 | Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.9 |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 7 Pezzi pirotecnici - I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che |
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a | non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure |
b | sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio. |
SR 941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl) OEspl Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali - 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
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1 | Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l'articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 1. |
2 | I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. |
3 | I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. |
4 | Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l'autorizzazione di fabbricazione e l'autorizzazione d'importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. |
5 | L'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)22 può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un'altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
|
1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti; |
b | senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti; |
c | senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti; |
d | senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti; |
e | finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento; |
f | incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti; |
g | fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f. |
2 | L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91 |
a | sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti; |
c | realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole; |
d | per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze. |
3 | Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento: |
a | in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g; |
b | in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti. |
4 | È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell'autorizzazione e della dichiarazione - 1 Chiunque, intenzionalmente: |
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1 | Chiunque, intenzionalmente: |
a | senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell'autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni; |
b | in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; |
c | omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all'importazione, all'esportazione o al transito; |
d | fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; |
e | trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell'autorizzazione; |
f | partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.41 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.42 |
4 | Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. |
SR 514.51 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) LMB Art. 2 Principio - Sono sottoposte ad autorizzazione della Confederazione: |
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a | la fabbricazione di materiale bellico; |
b | il commercio di materiale bellico; |
c | la mediazione di materiale bellico; |
d | l'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico; |
e | il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, e il conferimento di diritti sugli stessi beni, in quanto essi concernano materiale bellico e siano acquisiti da persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all'estero. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti; |
b | senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti; |
c | senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti; |
d | senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti; |
e | finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento; |
f | incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti; |
g | fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f. |
2 | L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91 |
a | sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti; |
c | realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole; |
d | per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze. |
3 | Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento: |
a | in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g; |
b | in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti. |
4 | È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 15 Commercio vietato - 1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
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1 | Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all'ufficio centrale dell'Ufficio federale di polizia36. |
2 | La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata. |
3 | È vietato consegnare esplosivi e fuochi d'artificio pericolosi a persone minori di 18 anni. |
4 | Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. |
5 | È vietato l'uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d'arte. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 3 Operazioni - 1 Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
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1 | Per operazioni s'intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione. |
2 | Il trasporto all'interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un'operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 48a - 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata. |
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1 | Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata. |
2 | Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 37 Operazioni non autorizzate - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli; |
b | fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un'autorizzazione prevista nella presente legge; |
c | fa uso di un'autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
3 | Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.204 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.204 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 38 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: |
a | disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17-26) o da un'ordinanza d'esecuzione; |
b | viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive; |
c | in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente: |
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a | ferisce una persona mettendone in pericolo la vita; |
b | mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso; |
c | cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 224 - 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
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1 | Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
2 | Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 51 - Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria.39 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |