SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC31. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
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1 | L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
2 | Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: |
a | se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; |
b | se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. |
3 | Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 12 Rischi assicurabili - 1 Sono assicurabili i seguenti rischi: |
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1 | Sono assicurabili i seguenti rischi: |
a | rischi politici; |
b | difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento; |
c | casi di forza maggiore; |
d | rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l'ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a-c; |
e | rischi risultanti da garanzie di copertura; |
f | rischi di cambio nei casi assicurati connessi a rischi secondo le lettere a-e (rischio eventuale legato al cambio). |
2 | I rischi di cui al capoverso 1 sono assicurabili sia per il caso in cui si realizzino prima della fornitura sia per il caso in cui si realizzino dopo. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 5 Obiettivi - La Confederazione mira, tramite l'ASRE, a realizzare i seguenti obiettivi: |
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a | la creazione e il mantenimento di posti di lavoro in Svizzera; |
b | la promozione della piazza economica svizzera, agevolando la partecipazione dell'economia di esportazione alla concorrenza internazionale. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 11 Assicurazione - 1 L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati. |
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1 | L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati. |
2 | Il Consiglio federale precisa in un'ordinanza il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 13 Condizioni di stipulazione di un'assicurazione - 1 L'assicurazione può essere stipulata se: |
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1 | L'assicurazione può essere stipulata se: |
a | l'esportatore ha stabile organizzazione in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio; |
b | l'esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero; |
c | il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all'estero; e |
d | l'esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell'istituto secondo l'articolo 6. |
2 | L'assicurazione è esclusa se: |
a | la situazione di rischio non la consente; |
b | l'esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure |
c | l'esportazione da assicurare viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
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1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione - 1 Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
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1 | Di norma l'ASRE concede l'assicurazione mediante decisione. Se serve a tutelare i suoi interessi, l'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico. |
2 | Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione di un'assicurazione. |
3 | Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE pronuncia una decisione impugnabile. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 35 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: |
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a | le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera h; |
b | ... |
c | le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell'utile; |
d | le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 18 dicembre 201552 sui valori patrimoniali di provenienza illecita. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 3 Forma giuridica - 1 L'ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. |
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1 | L'ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. |
2 | L'ASRE è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione aziendale e tiene una propria contabilità. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 73 - 1 La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
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1 | La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
2 | La transazione giudiziale può anche estendersi a punti i quali, benché estranei al processo, sono litigiosi tra le parti o tra una parte e un terzo, in quanto ciò agevoli la fine del processo. |
3 | Quando in via d'eccezione il convenuto allega che la pretesa è inesigibile o dipende da una condizione od oppone un vizio di forma, l'attore può ritirare la sua azione riservando d'introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto. |
4 | La transazione giudiziale e la desistenza sono esecutive come la sentenza. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 79 - 1 Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza: |
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1 | Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza: |
a | per tutelare il possessore contro ogni atto d'usurpazione o di turbativa e far rientrare una parte in possesso di una cosa indebitamente ritenuta; |
b | per impedire un danno difficilmente riparabile e imminente, in modo particolare il danno derivante dalla mutazione, prima che sia introdotta l'azione o in corso di causa, dello stato di fatto esistente. |
2 | Non possono essere presi provvedimenti d'urgenza per la sicurezza di crediti sottoposti alla legge federale dell'11 aprile 188936 sull'esecuzione e sul fallimento. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 85 - Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
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1 | Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
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1 | Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62 |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 11 Assicurazione - 1 L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati. |
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1 | L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati. |
2 | Il Consiglio federale precisa in un'ordinanza il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 12 Rischi assicurabili - 1 Sono assicurabili i seguenti rischi: |
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1 | Sono assicurabili i seguenti rischi: |
a | rischi politici; |
b | difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento; |
c | casi di forza maggiore; |
d | rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l'ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a-c; |
e | rischi risultanti da garanzie di copertura; |
f | rischi di cambio nei casi assicurati connessi a rischi secondo le lettere a-e (rischio eventuale legato al cambio). |
2 | I rischi di cui al capoverso 1 sono assicurabili sia per il caso in cui si realizzino prima della fornitura sia per il caso in cui si realizzino dopo. |
SR 946.101 Ordinanza del 25 ottobre 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) OARE Art. 11 Esame dei contratti - 1 Al di fuori di un evento assicurato, l'ASRE esamina i contratti relativi al negozio di base assicurato soltanto in fondati casi eccezionali. |
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1 | Al di fuori di un evento assicurato, l'ASRE esamina i contratti relativi al negozio di base assicurato soltanto in fondati casi eccezionali. |
2 | Lo stipulante sopporta i rischi legati a eventuali carenze del contratto relativo al negozio di base (rischio documentale), al diritto applicabile e al foro prorogato. |
SR 946.101 Ordinanza del 25 ottobre 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) OARE Art. 9 Basi decisionali - 1 L'ASRE esamina la proposta sulla base delle indicazioni fornite per scritto dal proponente. |
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1 | L'ASRE esamina la proposta sulla base delle indicazioni fornite per scritto dal proponente. |
2 | Se lo ritiene necessario per la valutazione del rischio o per l'esame dell'innocuità, può chiedere che il proponente procuri a sue spese informazioni o una perizia. |
3 | Può addossare al proponente una parte o la totalità delle spese incorse per le basi decisionali da essa procurate. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 19 Evento assicurato - 1 Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
|
1 | Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
2 | Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 19 Evento assicurato - 1 Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
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1 | Al verificarsi dell'evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato. |
2 | Verificatosi l'evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
|
1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 17 Prestazioni assicurative - 1 Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
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1 | Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nell'assicurazione, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.7 |
2 | La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell'importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione - 1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
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1 | Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE. |
2 | Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituirle l'indennizzo per intero, più gli interessi e i costi. |
3 | Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
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1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
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1 | Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. |
2 | Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 4 Assicurazione contro i rischi delle esportazioni - L'ASRE offre un'assicurazione contro i rischi delle esportazioni conformemente alla presente legge. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |