Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2010.155-160

Sentenza del 20 dicembre 2010 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. LA FONDAZIONE A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. Comunione ereditaria fu F.

tutti rappresentati dagli avv. Gaspard Couchepin e Fiorenzo Cotti,

Ricorrenti

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
AIMP)

Fatti:

A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 5 agosto 2009, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di G., H., C., E., I., J. e K. per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 309/90). L'autorità rogante ha in corso un'indagine avente per oggetto una complessa organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina con base operativa in Valle d'Aosta e collegamenti con importanti narcotrafficanti colombiani. L'organizzazione si sarebbe dimostrata in grado di gestire importazioni nel territorio italiano, coinvolgendo soggetti ed altre organizzazioni operanti in diversi Stati del Sudamerica e dell'Europa. I soggetti indagati sarebbero collegati alla 'ndrangheta calabrese tramite G., organicamente inserito nella cosca P. denominata Q. di San Luca. Le indagini avrebbero evidenziato numerosi viaggi dei componenti dell'organizzazione verso la Svizzera, in particolare a Martigny ove si suppone che l'organizzazione abbia aperto conti correnti per il deposito e la custodia dei proventi dell'attività illecita. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato l'individuazione, la perquisizione ed il sequestro di eventuali rapporti bancari e postali accesi dalle persone indagate e dai parenti stretti nel periodo dal 2006 al 2009 presso istituti di credito e uffici postali situati a Martigny. Essa ha inoltre chiesto la perquisizione ed il sequestro della relazione bancaria n. 1 alla Fondazione A. presso la banca L. a Zurigo, di cui risulta avente diritto economico e al beneficio di una procura l'indagato C.

B. Mediante decisione del 28 ottobre 2009, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando l'identificazione ed il sequestro, con l'edizione della relativa documentazione, di conti intestati agli indagati e ai loro familiari presso le banche M., N. e L.

C. Con tre separate decisioni di chiusura del 29 giugno 2010 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, ordinando una serie di misure, fra cui la trasmissione all'autorità rogante di diversa documentazione concernente le seguenti relazioni bancarie: n. 2 intestata a B. presso la banca M.; n. 3 intestata a C. e D. presso la banca L.; n. 5 intestata a E. presso la banca L.; n. 5 intestata a O. presso la banca L.; n. 1 intestata alla Fondazione A. presso la banca L.

D. Il 28 luglio 2010 la Fondazione A., B., C., D., E. e la Comunione ereditaria fu F. hanno interposto ricorso contro le predette decisioni dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essi chiedono inanzitutto di poter consultare sia l'incarto rogatoriale che quello relativo alla procedura nazionale 7. In via provvisionale, essi postulano la sospensione della procedura rogatoriale sino al termine della procedura nazionale 7 aperta nei confronti di C. Nel merito, essi chiedono, principalmente, che le decisioni di chiusura di cui sopra siano annullate e la domanda di assistenza rifiutata; subordinatamente, che le decisioni di chiusura di cui sopra siano annullate e che la causa sia rinviata al MPC per nuovo giudizio.

A conclusione delle loro osservazioni del 14 e 15 settembre 2010 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il MPC hanno postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.

E. Con memoriale di replica del 21 ottobre 2010, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, i ricorrenti si sono riconfermati nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

F. Basandosi su una sopravveniente sentenza del Tribunale penale federale, il 4 novembre 2010 i ricorrenti hanno postulato l'approfondimento di alcune pretese contraddizioni tra la domanda di assistenza e lo stato dell'inchiesta in Italia, richiesta che è stata parallelamente presentata dai ricorrenti al MPC.

G. L'8 novembre 2010 i ricorrenti hanno prodotto la sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.49 del 5 novembre 2010, attraverso la quale è stato revocato il sequestro, pronunciato nell'ambito dell'inchiesta penale svizzera, del conto n. 2 presso la banca M. intestato a B.

H. Con scritto del 10 novembre 2010 i ricorrenti, producendo una sentenza del Tribunale di Biella del 10 novembre 2009, hanno dichiarato di non avere nessun legame familiare con i due clan P. di stampo mafioso presenti a San Luca in Calabria, precisando che nei fatti contestati in Italia a C. e ai R. non sarebbero coinvolti i P. denominati Q.

I. Invitati dal Tribunale penale federale a prendere posizione sulla richiesta d'approfondimento in questione, il MPC, con osservazioni del 16 novembre 2010, ha ribadito la sua posizione, mentre l'UFG, con scritto del 18 novembre 2010, ha rinunciato all'inoltro di osservazioni supplementari.

J. Il 23 novembre 2010 i ricorrenti hanno trasmesso all'autorità giudicante la sentenza di primo grado del 19 novembre 2010 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino riguardante la procedura penale italiana.

K. Con osservazioni del 29 novembre 2010 i ricorrenti, invitati a esprimersi sulle prese di posizione di cui sopra (lett. G.), hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali.

L. Con scritto del 1° dicembre 2010 i ricorrenti hanno rinnovato la loro richiesta di acquisizione agli atti dell'incarto relativo alla procedura nazionale 7, facendo inoltre notare, con fax del 20 dicembre 2010, che la sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.49 del 5 novembre 2010 (v. supra lett. G) è cresciuta in giudicato.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro tre decisioni di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a  il sequestro di beni e valori; o
b  la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
3    Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
80k AIMP), le quali, data la loro stretta connessione, per ragioni di economia processuale possono senz'altro essere trattate in una sola sentenza (v. DTF 126 V 283 consid. 1 e rinvii). La legittimazione è data, nella misura in cui ogni ricorrente contesta la trasmissione di documentazione relativa ad un conto di cui risulta intestatario (v. art. 80h lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere:
a  l'UFG;
b  chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP e art. 9a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda i conti per i quali i ricorrenti risultano aventi diritto economico o dispongono di una procura (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

2. I ricorrenti sostengono di non aver avuto la possibilità di esprimersi prima dell'emanazione delle decisioni impugnate e di essere stati privati della possibilità di partecipare alla cernita, non potendo così esprimersi sull'utilità per il procedimento estero della documentazione litigiosa.

2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). La cernita della documentazione non spetta quindi esclusivamente all'autorità di esecuzione. Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone la selezione in maniera inammissibile agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso dei ricorrenti all'esecuzione semplificata (art. 80c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80c Esecuzione semplificata - 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
1    Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
2    Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.
3    Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.
AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere:
a  l'UFG;
b  chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP e art. 9a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti nel rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
1    L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
2    Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
a  una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
b  una decisione impugnabile mediante opposizione;
c  una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d  una misura d'esecuzione;
e  altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.
PA; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 484, 723-724; Pascal De Preux, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 12 In genere - 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.
1    Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.
2    Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.43
AIMP (Zimmermann, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; Zimmermann, op. cit., n. 472; Albertini, op. cit., pag. 458 e segg.).

2.2 Nella fattispecie, dagli atti dell'incarto non risulta che i ricorrenti abbiano avuto occasione di esprimersi, prima dell'emanazione della decisione di chiusura, sugli atti che il MPC intendeva trasmettere all'autorità rogante. Ciò è confermato anche dalla risposta al ricorso inoltrata dall'autorità d'esecuzione. Ad ogni modo, dato che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80m Notificazione di decisioni - 1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
1    L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
a  all'avente diritto abitante in Svizzera;
b  all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.
2    Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d'assistenza giudiziaria diventa esecutiva.
AIMP; art. 9
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9 Elezione di domicilio - La parte, o il suo patrocinatore, che abiti all'estero deve eleggere un domicilio in Svizzera dove possano esserle fatte le notificazioni. In caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse.
OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002, consid. 2.6) e che gli ordini di sequestro e di edizione del 28 ottobre 2009 sono stati correttamente notificati alle banche dei ricorrenti (v. sentenza del Tribunale federale 1A.132/2004 del 5 agosto 2004, consid. 2.3), ricorrenti che, data l'esistenza di convenzioni di fermo banca (per le relazioni n. 2 e n. 5) o di ordini dati alle banche di inoltrare la corrispondenza a terzi, nella fattispecie alla società S. a Martigny (per le relazioni n. 1 e 4 ), erano da considerarsi pure informati di dette decisioni (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2), l'agire del MPC non presta fianco a critiche. La persona toccata da una misura d'assistenza non può infatti accontentarsi di assumere un'attitudine passiva: quando sa che delle misure di assistenza sono state adottate – in ogni caso dalla fine di novembre 2009 (v. act. 11.8 e 11.16) – e che una decisione di trasmissione è imminente, in ossequio al principio della buona fede, ella deve intervenire presso l'autorità d'esecuzione, cercare di conoscere gli atti di cui è prevista la trasmissione ed indicare precisamente quali di questi non dovrebbero essere fatti pervenire all'autorità estera (v. sentenza del Tribunale federale 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1 e 2.3 con rinvii; v. anche Zimmermann, op. cit., pag. 518 n. 479-1; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, tesi friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 102 e seg.). Constatata in concreto l'attitudine passiva dei ricorrenti, i quali erano da considerarsi a conoscenza della procedura rogatoriale in corso e nonostante ciò sono rimasti totalmente inattivi, la censura legata alla violazione del diritto di essere sentito andrebbe già di per sé disattesa, ma in ogni caso, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in
fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto i ricorrenti la possibilità di consultare gli atti oggetto della decisione impugnata nonché di esprimersi compiutamente in sede di replica sugli stessi, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d e la già citata sentenza 1A.160/2003 consid. 2.2).

3. Secondo i ricorrenti l'intera procedura di assistenza giudiziaria costituirebbe un abuso di diritto, ritenuto che l'Italia, pur sapendo della possibile esistenza di conti dei R. in Svizzera, solo a fronte di una comunicazione spontanea inoltrata dal MPC ha presentato la domanda di assistenza, disinteressandosene in seguito. La comunicazione spontanea costituirebbe inoltre una grave violazione procedurale in quanto, senza un concreto sospetto di reato, il MPC avrebbe comunicato alle autorità italiane le coordinate del conto bancario senza procedere preventivamente alla raccolta di un minimo di prove. Sarebbe stato sufficiente informare l'autorità rogante dell'esistenza di un conto bancario riconducibile a C., invitando la stessa a presentare una domanda di assistenza, senza ulteriori precisazioni. Nella fattispecie ci si troverebbe in presenza di una delazione pura e semplice.

3.1 Secondo l'art. XXVIII n. 1 dell'Accordo italo-svizzero, fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorità giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere a un'autorità giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando: ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorità destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti (lett. a) oppure queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorità in virtù della CEAG o del presente Accordo (lett. b). Quanto precede è in sostanza ribadito all'art. 10
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
CRic Art. 10 Informazioni spontanee - Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.
CRic, secondo il quale senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un’altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest’ultima Parte ai sensi delle disposizioni del terzo capitolo della CRic. L'art. 67a cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:
1    L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:
a  promuovere un procedimento penale, o
b  facilitare un'istruzione penale pendente.
2    La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera.
3    Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale.
4    I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta.
5    Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera.
6    Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale.
AIMP prevede, infine, che l'autorità di perseguimento penale può trasmettere a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a promuovere un procedimento (lett. a) o a facilitare un'istruzione penale pendente (lett. b). Non possono essere trasmessi all'autorità estera mezzi di prova inerenti alla sfera segreta (v. art. 67a cpv. 4
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:
1    L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:
a  promuovere un procedimento penale, o
b  facilitare un'istruzione penale pendente.
2    La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera.
3    Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale.
4    I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta.
5    Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera.
6    Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale.
AIMP). Per contro, informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera (art. 67a cpv. 5
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:
1    L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:
a  promuovere un procedimento penale, o
b  facilitare un'istruzione penale pendente.
2    La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera.
3    Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale.
4    I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta.
5    Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera.
6    Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale.
AIMP). Per quanto riguarda la documentazione bancaria, la quale costituisce mezzo di prova protetto dall'art. 47
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 47 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a  rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit;
b  ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale;
c  divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.
1bis    È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.202
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...203
4    La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.
5    Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.
6    Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale204.
della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0; v. Zimmermann, op. cit., n. 415 pag. 383; Alexander M. Glutz von Blotzheim, Die spontane Übermittlung, Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, tesi basilese, Zurigo/San Gallo 2010, pag. 165), è possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indicandone
le referenze, il titolare, l'avente diritto ed il contenuto, informazioni utili per la presentazione di una domanda di assistenza (DTF 130 II 236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c). Presupposta è in ogni caso la sussistenza in Svizzera di un procedimento penale (v. Robert Zimmermann, Communication d'informations et de renseignements pour les besoins de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; un paradigme perdu?, in AJP/PJA 1/2007, pag. 65; Glutz von Blotzheim, op. cit., pag. 76 e segg.)

La trasmissione spontanea d'informazioni e di mezzi prova costituisce un provvedimento di assistenza che non può essere impugnato direttamente ma soltanto unitamente all'eventuale decisione di chiusura (v. DTF 125 II 238 consid. 5 e 6; Zimmermann, op. cit., n. 415 pag. 384-385).

3.2 Nella fattispecie, il MPC, mediante la sua comunicazione spontanea di informazioni del 28 luglio 2005, informava la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino dell'apertura in Svizzera di una procedura penale contro C. per titolo di riciclaggio. La perquisizione ed il sequestro del conto segnalato prendeva anche spunto dalle informazioni apparse nei media italiani, i quali avrebbero riferito del coinvolgimento del suddetto e di altri in un procedimento penale italiano condotto dalla Direzione distrettuale antimafia presso la Procura di Torino avviato per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. In seguito a tali informazioni, il MPC ha comunicato l'esistenza della relazione bancaria n. 1 intestata alla Fondazione A. in essere presso la banca L. di Zurigo di cui risulta essere avente diritto economico e a beneficio di una procura C. (v. act. 17.8). Orbene, avendo il MPC trasmesso unicamente le coordinate di un conto bancario, e non documentazione bancaria, concernente una persona indagata in Svizzera e all'estero, ciò che ha permesso all'autorità italiana di presentare in seguito una domanda di assistenza giudiziaria a supporto della propria inchiesta, le critiche dei ricorrenti sono chiaramente prive di fondamento. Il MPC ha fatto uso dello strumentario istituzionale a sua disposizione in maniera corretta ed adeguata.

4. Gli insorgenti affermano che l'insieme di tutte le circostanze fattuali legate alla procedura rogatoriale permettono di concludere che l'Italia ha rinunciato alla domanda di assistenza. Dopo la comunicazione spontanea, l'autorità estera ha presentato una domanda di assistenza, postulando il sequestro dei conti. Tuttavia, da allora non vi sarebbe stato più alcun atto da parte sua, ciò che dimostrerebbe il suo completo disinteressamento. Inoltre, il procedimento all'estero sarebbe stato chiuso, avendo gli imputati chiesto il rito abbreviato. In definitiva, l'Italia, non solo passivamente, ma anche attivamente avrebbe esplicitamente rinunciato alla rogatoria.

4.1 Una rogatoria diventa priva d'oggetto quando lo Stato richiedente la ritira espressamente oppure se la procedura all'estero si è nel frattempo conclusa con una sentenza passata in giudicato (DTF 113 Ib 157 consid. 5a; sentenze del Tribunale federale 1A.253/2006 del 4 febbraio 2008, consid. 5; 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.9; 1A.52/2006 dell'8 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.47/2006 del 1° febbraio 2007, consid. 3.2; v. anche Zimmermann, op. cit., n. 307 e giurisprudenza citata).

4.2 In concreto, i ricorrenti hanno fatto pervenire a questo Tribunale alcuni verbali relativi al "giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare" pendente all'estero. Tali documenti dimostrano che il procedimento penale sul quale poggia la rogatoria italiana non si è ancora concluso e che non esiste un giudizio definitivo. L'autorità estera non ha peraltro ritirato la sua domanda di assistenza. La censura proposta va quindi disattesa.

5. I ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità, per avere l'autorità d'esecuzione ordinato la trasmissione di documentazione irrilevante, sia nella sostanza che nella tempistica, per il procedimento penale, omettendo di procedere ad una cernita della stessa. Dalla documentazione in parola si evincerebbe chiaramente che dal 1992-1993 non vi sarebbero più stati versamenti, ma solo prelevamenti. Incomprensibili sarebbero le ragioni per cui i fondi bloccati avrebbero una rilevanza per attività criminali di addirittura quindici anni dopo. Se le accuse mosse dall'autorità di perseguimento penale italiane fossero fondate, gli indagati dovrebbero in realtà disporre di saldi milionari sui conti in Svizzera.

5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

5.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è senz'altro data. Rilevanti a tal proposito risultano essere i flussi di valori intervenuti tra le varie relazioni bancarie oggetto delle criticate misure. Sulla relazione n. 5 intestata a O. sono stati registrati in data 25 novembre 1993 quattro versamenti in contante, poi investito in titoli, in quattro valute diverse, ossia: fr. 964'000.-, Lit. 199'000'000.-, FRF 66'167.50 e NLG 98'505.-. Contrariamente alle motivazioni fornite dai diretti interessati circa la provenienza di tali valori, fatta risalire alla vendita di un'impresa di pittura e di terreni, informazioni non suffragate da documentazione probante, tali importi potrebbero essere legati, visto l'oggetto del procedimento all'estero, alla vendita di sostanza stupefacente in diversi Paesi europei. Il 6 agosto 2001 è stato ordinato un trasferimento di titoli dal suddetto conto a favore della relazione n. 3 intestata a D. e a C., quest'ultimo indagato in Italia. Il 15 luglio 2004 è stato ordinato un trasferimento titoli dalla relazione n. 5 alla relazione n. 4, intestata a E., e da quest'ultimo, l'11 novembre 2005, alla relazione n. 1 intestata alla Fondazione A., relazione sulla quale C. dispone del diritto di firma. Infine, si constata che intestataria della relazione n. 2 risulta essere B., moglie di H., ritenuto figura di spicco della presunta organizzazione criminale indagata. Tenuto conto di quanto precede, dei vari spostamenti di denaro tra conti riconducibili tutti a membri delle famiglie R. e C. e dell'importanza dei legami familiari nelle alchimie legate al funzionamento di un'organizzazione criminale quale la 'ndrangheta calabrese (v. ad es. Francesco Forgione, 'Ndrangheta. La relazione della Commissione Parlamentare Antimafia, Milano 2009, pag. 21 e segg.) – va ricordato che i familiari hanno sovente funzione di prestanome per i conti destinati ad occultare il provento del reato –, non si può affermare che la documentazione litigiosa sia priva di connessione con i fatti oggetto d'indagine all'estero. Va del resto aggiunto che, data la natura dei reati ipotizzati, detta documentazione risulta necessaria nella sua totalità. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire
il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al riguardo non è in linea di massima decisivo che le operazioni effettuate sui conti bancari siano avvenute in un'epoca anteriore a quella dei prospettati reati, visto che è proprio con un'esplorazione diacronica delle movimentazioni che è possibile una ricostruzione sufficientemente approfondita dei fatti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità dell'interessata (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed i conti oggetto delle decisioni impugnate. Visto tutto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

6. Perorandone la loro lecita provenienza, i ricorrenti postulano il dissequestro dei valori oggetto della decisione impugnata. Essi ritengono che vi sia una contraddizione tra l'importo degli averi posti sotto sequestro in Svizzera e la richiesta di confisca di EUR 7'000.- contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, richiesta che sarebbe stata accolta dal Tribunale di Torino mediante sentenza del 19 novembre 2010, la quale non farebbe nessun riferimento al denaro bloccato in Svizzera.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). In concreto, dal verbale di giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 22 settembre 2010 emerge che il Pubblico Ministero ha postulato la confisca di EUR 7'000.- oggetto di sequestro preventivo e di altri oggetti, senza fare riferimento ai conti bloccati in Svizzera (v. act. 17.11). Con sentenza del 19 novembre 2010, il Tribunale di Torino ha ordinato, tra l'altro, la confisca del denaro sotto sequestro, senza nessun accenno ai valori patrimoniali sequestrati in Svizzera (v. act. 29.1). Pur avendo questa autorità confermato il legame sufficientemente stretto dei sequestri qui contestati con i fatti perseguiti all'estero, la suddetta richiesta di confisca, accolta peraltro dal Giudice per le indagini preliminari, appare effettivamente contraddittoria per rapporto alla rogatoria italiana. Tale situazione necessita dei chiarimenti, ragione per cui, pur confermando questo Tribunale, per il momento, i sequestri impugnati, il MPC dovrà celermente interpellare l'autorità rogante al fine di sapere se intende mantenere le sue richieste di sequestro. In caso contrario, i sequestri in questione dovranno essere levati. A questo scopo va fissato un termine di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione, entro cui venga acclarata tale questione.

7. I ricorrenti chiedono che la presente procedura sia sospesa in attesa dell'esito della procedura penale federale a carico di C. per titolo di riciclaggio. Essi sostengono che se il procedimento a carico del predetto venisse abbandonato, cosa che ritengono tutt'altro che improbabile, anche la presente procedura di assistenza dovrebbe avere analogo epilogo. Orbene, tenuto conto di quanto espresso in precedenza (v. consid. 5.2 supra) e in considerazione del principio della celerità consacrato all'art. 17a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 17a Obbligo di celerità - 1 L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.
1    L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.
2    A domanda dell'UFG, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'UFG può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente.
3    Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile.
AIMP, non vi è alcun motivo di accogliere tale domanda.

8. Per quanto riguarda la richiesta formulata dai ricorrenti di richiamare l'incarto relativo all'inchiesta svizzera, non si vede come l'acquisizione agli atti di tale procedura potrebbe minimamente intaccare le conclusioni di cui sopra (v. in particolare consid. 5), per cui anche tale domanda va respinta (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 2.2).

9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, e va ridotta tenuto conto di quanto considerato sopra al punto 6, per cui è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 3'000.-- (fr. 500.-- a testa), a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato. Il Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.--.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di sospensione è respinta.

2. La richiesta di acquisire agli atti l'incarto relativo alla procedura penale svizzera 7 è respinta.

3. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.

4. Il MPC è invitato a prendere contatto con l'autorità rogante affinché quest'ultima faccia pervenire alle autorità svizzere una presa di posizione ai sensi del considerando 6 entro 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

5. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 6'000.-- già versato. Il Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.--.

Bellinzona, 20 dicembre 2010

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Gaspard Couchepin e Fiorenzo Cotti

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
2 lett. b LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF).