SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37a Ripartizione dei mezzi - 1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
|
1 | La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
a | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo; |
b | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; |
c | dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.79 |
2 | Il Consiglio federale definisce: |
a | il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; |
b | le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione. |
3 | L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all'interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37a Ripartizione dei mezzi - 1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
|
1 | La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
a | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo; |
b | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; |
c | dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.79 |
2 | Il Consiglio federale definisce: |
a | il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; |
b | le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione. |
3 | L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all'interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37b Concessione dei contributi - 1 Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi. |
|
1 | Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi. |
2 | I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili. |
3 | Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi e disciplina la procedura. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37d Protezione dell'ambiente - Al fine di limitare gli effetti del traffico aereo sull'ambiente, la Confederazione può concedere contributi per i provvedimenti seguenti, sempre che il loro finanziamento non sia garantito da altre fonti: |
|
a | provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti del rumore causato dal traffico aereo; |
b | provvedimenti volti a proteggere la popolazione dagli effetti delle emissioni di sostanze nocive dell'infrastruttura del traffico aereo e degli aeromobili; |
c | provvedimenti di adattamento degli aeromobili al fine di proteggere la popolazione dalle immissioni foniche e di sostanze nocive; |
d | lavori di ricerca relativi agli effetti del traffico aereo sull'ambiente; |
e | osservazione e rilevazione degli effetti del traffico aereo sull'ambiente; |
f | sviluppo di procedure di volo rispettose dell'ambiente, nonché formazione e formazione continua ai fini della loro applicazione; |
g | provvedimenti di compensazione ecologica negli aerodromi. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.22 Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) OMinTA Art. 4 Requisiti fondamentali dei provvedimenti - 1 L'UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37d-37f LUMin. |
|
1 | L'UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37d-37f LUMin. |
2 | Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale. |
3 | I provvedimenti di cui agli articoli 37d-37f LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37a Ripartizione dei mezzi - 1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
|
1 | La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
a | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo; |
b | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; |
c | dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.79 |
2 | Il Consiglio federale definisce: |
a | il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; |
b | le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione. |
3 | L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all'interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate. |
SR 725.116.22 Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) OMinTA Art. 5 Programma pluriennale - 1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all'articolo 37a capoverso 3 LUMin. |
|
1 | Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all'articolo 37a capoverso 3 LUMin. |
2 | Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l'80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b-e LUMin, sempreché ai contributi di cui all'articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell'articolo 4 capoverso 1 OAFA7.8 |
3 | La durata del programma pluriennale è di quattro anni. |
SR 725.116.22 Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) OMinTA Art. 5 Programma pluriennale - 1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all'articolo 37a capoverso 3 LUMin. |
|
1 | Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all'articolo 37a capoverso 3 LUMin. |
2 | Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l'80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b-e LUMin, sempreché ai contributi di cui all'articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell'articolo 4 capoverso 1 OAFA7.8 |
3 | La durata del programma pluriennale è di quattro anni. |
SR 725.116.22 Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) OMinTA Art. 5 Programma pluriennale - 1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all'articolo 37a capoverso 3 LUMin. |
|
1 | Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all'articolo 37a capoverso 3 LUMin. |
2 | Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l'80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b-e LUMin, sempreché ai contributi di cui all'articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell'articolo 4 capoverso 1 OAFA7.8 |
3 | La durata del programma pluriennale è di quattro anni. |
SR 725.116.22 Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) OMinTA Art. 2 Applicabilità della legge sui sussidi - La legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi è applicabile. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
|
1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 4 Principi - Nell'elaborazione, nell'emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l'amministrazione federale si attengono ai principi del presente capitolo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 10 Principi particolari - 1 La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti: |
|
1 | La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti: |
a | il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi; |
b | il volume dell'indennità dev'essere determinato in base all'interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall'adempimento del compito; |
c | le indennità devono essere stabilite globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito; |
d | deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime; |
e | devono essere disciplinate: |
e1 | una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale se per la delega di compiti di diritto pubblico secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b sono disponibili più beneficiari, |
e2 | la forma giuridica della delega, le condizioni relative alla delega dei compiti e la protezione giuridica; se quest'ultima non è disciplinata, si applica l'articolo 35 capoverso 1, |
e3 | le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale del compito, |
e4 | le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato. |
2 | Nell'emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati: |
a | per il calcolo dell'indennità, il margine di azione del Cantone a livello dell'elaborazione e della decisione, nonché la possibilità di partecipazione dei beneficiari e di chi è causa del provvedimento; |
b | il fatto che, di norma, l'indennità dev'essere accordata nell'ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente; |
c | il pagamento dell'indennità al Cantone, anche se il compito è affidato a terzi. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 11 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 40 Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso d'aiuti finanziari - 1 Se il richiedente o il beneficiario viola l'obbligo di informare di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 340, l'autorità competente può negargli l'assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
|
1 | Se il richiedente o il beneficiario viola l'obbligo di informare di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 340, l'autorità competente può negargli l'assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
2 | Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l'obbligo di informare secondo l'articolo 11 capoverso 341, l'autorità competente può escludere temporaneamente dall'aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
|
1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37a Ripartizione dei mezzi - 1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
|
1 | La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
a | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo; |
b | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; |
c | dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.79 |
2 | Il Consiglio federale definisce: |
a | il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; |
b | le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione. |
3 | L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all'interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
|
1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
|
1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
|
1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37b Concessione dei contributi - 1 Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi. |
|
1 | Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi. |
2 | I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili. |
3 | Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi e disciplina la procedura. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37b Concessione dei contributi - 1 Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi. |
|
1 | Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi. |
2 | I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili. |
3 | Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi e disciplina la procedura. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37a Ripartizione dei mezzi - 1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
|
1 | La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
a | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo; |
b | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; |
c | dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.79 |
2 | Il Consiglio federale definisce: |
a | il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; |
b | le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione. |
3 | L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all'interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 86 * - 1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
|
1 | Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo. |
2 | A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: |
a | il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a; |
b | il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d; |
c | il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a; |
d | il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b; |
e | una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo; |
f | di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; |
g | il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; |
h | altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale. |
3 | È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: |
a | contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; |
b | contributi ai costi delle strade principali; |
c | contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; |
d | contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; |
e | contributi ai Cantoni senza strade nazionali; |
f | ricerca e amministrazione; |
g | i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g. |
4 | Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e. |
5 | Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37a Ripartizione dei mezzi - 1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
|
1 | La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:78 |
a | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo; |
b | dal 12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche; |
c | dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.79 |
2 | Il Consiglio federale definisce: |
a | il periodo durante il quale la media dei contributi destinati ai diversi settori di compiti deve corrispondere alla chiave di ripartizione; |
b | le condizioni alle quali si può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione. |
3 | L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all'interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 37f Sicurezza tecnica - Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per: |
|
a | il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea; |
b | programmi di prevenzione degli incidenti nel traffico aereo nonché progetti di ricerca e di sviluppo; |
c | provvedimenti di costruzione; |
d | lo sviluppo di sistemi tecnici; |
e | la formazione e la formazione continua. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |