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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 166 In generale |
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| Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d'ispezione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo gli articoli 14 e 63 va interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [1] | ||||||
| Contro le decisioni prese dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo del 21 giugno 1999 [2] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali. [3] | ||||||
| Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza. [4] | ||||||
| L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto cantonale e federale contro le decisioni prese dalle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. [5] | ||||||
| Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Per. introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). [4] Introdotto dall'all. cifra II n. 4 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RU 2004 4763; FF 2000 590). Nuovo testo giusta l'all. n. 125 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
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| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 44 |
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| La decisione soggiace a ricorso. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 104 Agricoltura |
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| La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: | ||||||
| garantire l'approvvigionamento della popolazione; | ||||||
| salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; | ||||||
| garantire un'occupazione decentrata del territorio. | ||||||
| A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo. | ||||||
| La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti: | ||||||
| completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; | ||||||
| promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali; | ||||||
| emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari; | ||||||
| protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie; | ||||||
| può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento; | ||||||
| può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. | ||||||
| Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
||||||
| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
||||||
| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 178 Cantoni |
||||||
| Per quanto non incomba alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione e le comunicano al DEFR. | ||||||
| I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l'esecuzione e la vigilanza. | ||||||
| Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente. | ||||||
| Per l'esecuzione dei provvedimenti nell'ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d'informazione geografica di cui all'articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati. [1] | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 181 Controllo |
||||||
| Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti. [2] | ||||||
| Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a controlli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni. | ||||||
| Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in particolare per: | ||||||
| i controlli fitosanitari; | ||||||
| i controlli di sementi e di materiale vegetale; | ||||||
| le analisi di controllo; | ||||||
| i controlli degli alimenti per animali. [3] | ||||||
| Può prevedere che all'atto dell'importazione l'importatore sia tenuto a pagare un emolumento per controlli speciali resi necessari da rischi conosciuti o emergenti in relazione a determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali. [4] | ||||||
| Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuoterli in virtù di un trattato internazionale. [5] | ||||||
| La Confederazione può finanziare analisi di laboratorio per il controllo delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [3] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [4] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [5] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [6] Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 181 Controllo |
||||||
| Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti. [2] | ||||||
| Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a controlli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni. | ||||||
| Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in particolare per: | ||||||
| i controlli fitosanitari; | ||||||
| i controlli di sementi e di materiale vegetale; | ||||||
| le analisi di controllo; | ||||||
| i controlli degli alimenti per animali. [3] | ||||||
| Può prevedere che all'atto dell'importazione l'importatore sia tenuto a pagare un emolumento per controlli speciali resi necessari da rischi conosciuti o emergenti in relazione a determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali. [4] | ||||||
| Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuoterli in virtù di un trattato internazionale. [5] | ||||||
| La Confederazione può finanziare analisi di laboratorio per il controllo delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). [3] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [4] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [5] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [6] Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 66 Contributo |
||||||
| Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione: | ||||||
| colture speciali; | ||||||
| superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali; | ||||||
| altra superficie che dà diritto ai contributi. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi. | ||||||
| Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi. | ||||||
| Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 57 [1] Periodo obbligatorio per il gestore |
||||||
| Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata: | ||||||
| ... | ||||||
| maggesi da rotazione: per almeno un anno; | ||||||
| maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni; | ||||||
| ... | ||||||
| tutte le altre superfici: per almeno otto anni. | ||||||
| Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata: | ||||||
| alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno; | ||||||
| alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni. | ||||||
| I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse. | ||||||
| Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera d e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con il periodo obbligatorio del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [2] Abrogata la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). [3] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2024 686). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [5] Introdotto la cifra I dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I |
||||||
| Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4. | ||||||
| Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate. [1] | ||||||
| Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione. | ||||||
| Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni: | ||||||
| trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari; | ||||||
| trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti; | ||||||
| trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4; | ||||||
| trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b; | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale. [4] | ||||||
| Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all'articolo 79. [5] | ||||||
| Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4-8. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN [8], stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4. [9] | ||||||
| Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). [2] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell' O del 6 nov. 2026, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [7] Abrogato la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [8] RS 451 [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [10] Introdotto la cifra I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 3 Principi [1] |
||||||
| La produzione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti biologici sono rette dai principi seguenti: [2] | ||||||
| sono presi in considerazione i cicli e i processi naturali; | ||||||
| è evitata l'utilizzazione di materie ausiliarie e di ingredienti chimico-sintetici; | ||||||
| non possono essere utilizzati nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali o come derrate alimentari, alimenti per animali, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale di moltiplicazione vegetale, microrganismi o animali:gli organismi geneticamente modificati,i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati,i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati; | ||||||
| gli organismi geneticamente modificati, | ||||||
| i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati, | ||||||
| i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati; | ||||||
| i prodotti non sono sottoposti a radiazioni ionizzanti e non vengono utilizzati prodotti irradiati; | ||||||
| il numero di animali da reddito deve essere adattato alla superficie agricola utile propria o presa in affitto, che si presta all'utilizzazione dei concimi aziendali; | ||||||
| gli animali da reddito sono tenuti in aziende biologiche durante la loro intera vita, conformemente alle esigenze fissate nella presente ordinanza e nutriti con alimenti per animali ottenuti secondo la presente ordinanza; | ||||||
| sono rispettate le disposizioni determinanti per la produzione agricola previste nella legge del 9 marzo 1978 [7] sulla protezione degli animali, nella legge del 24 gennaio 1991 [8] sulla protezione delle acque, nella legge del 7 ottobre 1983 [9] sulla protezione dell'ambiente nonché nella legge del 1° luglio 1966 [10] sulla protezione della natura e del paesaggio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). [6] Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4831). [7] [RU 1981 562, 1064; 1991 2345; 1995 1469art. 59 n. 1; 2003 4181, 4803all. n. 3; 2006 2197all. n. 45. RU 2008 2965art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455). [8] RS 814.20 [9] RS 814.01 [10] RS 451 | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 6 Principio della globalità aziendale |
||||||
| L'insieme dell'azienda biologica deve essere gestito biologicamente. | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 16 [1] Principi che reggono l'alimentazione degli animali |
||||||
| L'alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piuttosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali nei diversi stadi del loro sviluppo. | ||||||
| I metodi di ingrasso che implicano l'alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare un'anemia sono vietati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 38 Viticoltura [1] |
||||||
| Fino al 31 dicembre 2008, singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell'azienda, sempre che per il resto dell'azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11-25 OPD [2]. [3] | ||||||
| Le aziende che, in virtù della disposizione transitoria, secondo il capoverso 1 nel 2008 hanno sfruttato in modo biologico singole particelle destinate alla viticoltura indipendentemente dal resto dell'azienda possono sfruttare in modo biologico tali parcelle alle medesime condizioni ancora fino al 31 dicembre 2011. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| L'ente di certificazione prende i provvedimenti di controllo appropriati, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui delle materie ausiliarie non autorizzate. Il DEFR può fissare le esigenze minime concernenti questi provvedimenti. | ||||||
| L'ente di certificazione notifica all'UFAG le aziende di cui al capoverso 1 immediatamente dopo l'inizio della procedura di controllo. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I V 59 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181). [5] Abrogato dalla cifra I V 59 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 399). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 39 [1] Sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione |
||||||
| Le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione non conformi all'articolo 13a ordinati prima del 1° gennaio 2004 possono essere impiegati dopo tale data. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 57 [1] Periodo obbligatorio per il gestore |
||||||
| Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata: | ||||||
| ... | ||||||
| maggesi da rotazione: per almeno un anno; | ||||||
| maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni; | ||||||
| ... | ||||||
| tutte le altre superfici: per almeno otto anni. | ||||||
| Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata: | ||||||
| alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno; | ||||||
| alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni. | ||||||
| I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse. | ||||||
| Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera d e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con il periodo obbligatorio del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [2] Abrogata la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). [3] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2024 686). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [5] Introdotto la cifra I dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I |
||||||
| Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4. | ||||||
| Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate. [1] | ||||||
| Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione. | ||||||
| Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni: | ||||||
| trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari; | ||||||
| trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti; | ||||||
| trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4; | ||||||
| trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b; | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale. [4] | ||||||
| Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all'articolo 79. [5] | ||||||
| Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4-8. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN [8], stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4. [9] | ||||||
| Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). [2] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell' O del 6 nov. 2026, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [7] Abrogato la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [8] RS 451 [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [10] Introdotto la cifra I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 16 Avvicendamento disciplinato delle colture |
||||||
| Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l'erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari. | ||||||
| Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all'allegato 1 numero 4.2. | ||||||
| Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3 non si applica l'esigenza di cui al capoverso 2. | ||||||
| Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [1] sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2. [2] | ||||||
| [1] RS 910.18 [2] La correzione del 30 mag. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 242). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 16 Avvicendamento disciplinato delle colture |
||||||
| Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l'erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l'infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari. | ||||||
| Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all'allegato 1 numero 4.2. | ||||||
| Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3 non si applica l'esigenza di cui al capoverso 2. | ||||||
| Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [1] sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 20 capoverso 2. [2] | ||||||
| [1] RS 910.18 [2] La correzione del 30 mag. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 242). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 66 Contributo |
||||||
| Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione: | ||||||
| colture speciali; | ||||||
| superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali; | ||||||
| altra superficie che dà diritto ai contributi. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 66 Contributo |
||||||
| Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione: | ||||||
| colture speciali; | ||||||
| superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali; | ||||||
| altra superficie che dà diritto ai contributi. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 57 [1] Periodo obbligatorio per il gestore |
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| Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata: | ||||||
| ... | ||||||
| maggesi da rotazione: per almeno un anno; | ||||||
| maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni; | ||||||
| ... | ||||||
| tutte le altre superfici: per almeno otto anni. | ||||||
| Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata: | ||||||
| alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno; | ||||||
| alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni. | ||||||
| I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse. | ||||||
| Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera d e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con il periodo obbligatorio del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [2] Abrogata la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). [3] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2024 686). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [5] Introdotto la cifra I dell'O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I |
||||||
| Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4. | ||||||
| Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate. [1] | ||||||
| Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione. | ||||||
| Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni: | ||||||
| trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari; | ||||||
| trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti; | ||||||
| trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4; | ||||||
| trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b; | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale. [4] | ||||||
| Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all'articolo 79. [5] | ||||||
| Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4-8. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN [8], stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4. [9] | ||||||
| Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). [2] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell' O del 6 nov. 2026, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [7] Abrogato la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [8] RS 451 [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [10] Introdotto la cifra I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 28 [1] Esigenze e oneri |
||||||
| Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su domanda, dall'UFAG per la loro attività di controllo conformemente alla presente ordinanza. Ai fini dell'autorizzazione, gli enti di certificazione devono: | ||||||
| essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996 [2] sull'accreditamento e sulla designazione; | ||||||
| disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di controllo standard per la certificazione e la vigilanza, in cui sono fissati segnatamente i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità; | ||||||
| disporre delle competenze tecniche, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere l'attività di controllo e certificazione secondo la presente ordinanza; | ||||||
| disporre di un adeguato numero di collaboratori con sufficienti conoscenze tecniche e sufficienti conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico; | ||||||
| garantire che i loro collaboratori abbiano le qualifiche, la formazione e l'esperienza necessarie nell'ambito della produzione biologica in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare; | ||||||
| essere indipendenti ed esenti da conflitti di interesse in relazione alle attività di controllo e di certificazione secondo la presente ordinanza. | ||||||
| Devono inoltre adempiere i compiti di cui all'allegato 1 nonché gli obblighi di cui agli articoli 30-30e. | ||||||
| Gli enti di certificazione devono permettere all'UFAG di accedere ai loro locali e impianti e fornire informazioni e sostegno necessari all'UFAG per l'adempimento dei suoi compiti. Questo include la collaborazione nel quadro dell'ispezione del sistema svizzero di controllo o della verifica da parte delle autorità estere (peer review). | ||||||
| L'UFAG può sospendere o revocare l'autorizzazione di un ente di certificazione se questi non adempie le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente il Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) della decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083). [2] RS 946.512 | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 30 [1] Controlli |
||||||
| Gli enti di certificazione effettuano almeno un controllo annuo e, nel caso di conversione per tappe, almeno due controlli annui per impresa. Verificano se tutte le imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione soddisfano integralmente le prescrizioni della presente ordinanza. | ||||||
| Gli enti di certificazione effettuano inoltre controlli saltuari. La frequenza dei controlli saltuari dipende dalla valutazione dei rischi riguardanti le imprese secondo l'articolo 30abis; i controlli saltuari devono essere svolti presso almeno il 10 per cento delle imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione secondo il capoverso 1. | ||||||
| Almeno il 10 per cento di tutte le visite di ispezione e controllo effettuate secondo i capoversi 1 e 2 devono avvenire senza preavviso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 66 Contributo |
||||||
| Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione: | ||||||
| colture speciali; | ||||||
| superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali; | ||||||
| altra superficie che dà diritto ai contributi. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura |
||||||
| Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture: | ||||||
| colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero; | ||||||
| frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella. | ||||||
| Non è versato alcun contributo per: | ||||||
| mais; | ||||||
| cereali insilati; | ||||||
| colture speciali; | ||||||
| superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55; | ||||||
| colture per le quali ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1-5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi. | ||||||
| La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all'impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF [3] ad azione: | ||||||
| fitoregolatrice; | ||||||
| fungicida; | ||||||
| stimolante delle difese naturali; | ||||||
| insetticida. | ||||||
| In deroga al capoverso 3 sono consentiti: | ||||||
| l'impiego di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»; | ||||||
| la concia delle sementi; | ||||||
| nella coltivazione di colza: l'impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete; | ||||||
| nella coltivazione di patate: l'impiego di fungicidi; | ||||||
| nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l'impiego di olio di paraffina. | ||||||
| L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull'insieme dell'azienda. | ||||||
| Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate [4] di Agroscope e swiss granum. | ||||||
| I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998 [5] sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [3] RS 916.161 [4] La lista può essere consultata su www.swissgranum.ch. [5] RS 916.151 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 66 Contributo |
||||||
| Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione: | ||||||
| colture speciali; | ||||||
| superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali; | ||||||
| altra superficie che dà diritto ai contributi. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 30 [1] Controlli |
||||||
| Gli enti di certificazione effettuano almeno un controllo annuo e, nel caso di conversione per tappe, almeno due controlli annui per impresa. Verificano se tutte le imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione soddisfano integralmente le prescrizioni della presente ordinanza. | ||||||
| Gli enti di certificazione effettuano inoltre controlli saltuari. La frequenza dei controlli saltuari dipende dalla valutazione dei rischi riguardanti le imprese secondo l'articolo 30abis; i controlli saltuari devono essere svolti presso almeno il 10 per cento delle imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione secondo il capoverso 1. | ||||||
| Almeno il 10 per cento di tutte le visite di ispezione e controllo effettuate secondo i capoversi 1 e 2 devono avvenire senza preavviso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3969). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 28 [1] Esigenze e oneri |
||||||
| Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su domanda, dall'UFAG per la loro attività di controllo conformemente alla presente ordinanza. Ai fini dell'autorizzazione, gli enti di certificazione devono: | ||||||
| essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996 [2] sull'accreditamento e sulla designazione; | ||||||
| disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di controllo standard per la certificazione e la vigilanza, in cui sono fissati segnatamente i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità; | ||||||
| disporre delle competenze tecniche, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere l'attività di controllo e certificazione secondo la presente ordinanza; | ||||||
| disporre di un adeguato numero di collaboratori con sufficienti conoscenze tecniche e sufficienti conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico; | ||||||
| garantire che i loro collaboratori abbiano le qualifiche, la formazione e l'esperienza necessarie nell'ambito della produzione biologica in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare; | ||||||
| essere indipendenti ed esenti da conflitti di interesse in relazione alle attività di controllo e di certificazione secondo la presente ordinanza. | ||||||
| Devono inoltre adempiere i compiti di cui all'allegato 1 nonché gli obblighi di cui agli articoli 30-30e. | ||||||
| Gli enti di certificazione devono permettere all'UFAG di accedere ai loro locali e impianti e fornire informazioni e sostegno necessari all'UFAG per l'adempimento dei suoi compiti. Questo include la collaborazione nel quadro dell'ispezione del sistema svizzero di controllo o della verifica da parte delle autorità estere (peer review). | ||||||
| L'UFAG può sospendere o revocare l'autorizzazione di un ente di certificazione se questi non adempie le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente il Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) della decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083). [2] RS 946.512 | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 5 [1] Aziende biologiche |
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| Ai fini della presente ordinanza per aziende biologiche si intendono: | ||||||
| le aziende secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 [2] sulla terminologia agricola (OTerm), nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza; | ||||||
| le aziende d'estivazione secondo l'articolo 9 OTerm, nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza. | ||||||
| imprese, che non sono aziende ai sensi dell'articolo 6 OTerm, che fabbricano in modo vincolato al suolo prodotti derivanti dalla coltivazione di vegetali o dalla detenzione di animali da reddito e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza. | ||||||
| Sono equiparate alle aziende biologiche le imprese che non sono aziende ai sensi dell'articolo 6 OTerm e che fabbricano prodotti in modo indipendente dal suolo o gestiscono impianti di acquacoltura, a condizione che la produzione in queste imprese risponda alle esigenze della presente ordinanza. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083). [2] RS 910.91 [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 687). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
||||||
| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
||||||
| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 3 Principi [1] |
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| La produzione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti biologici sono rette dai principi seguenti: [2] | ||||||
| sono presi in considerazione i cicli e i processi naturali; | ||||||
| è evitata l'utilizzazione di materie ausiliarie e di ingredienti chimico-sintetici; | ||||||
| non possono essere utilizzati nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali o come derrate alimentari, alimenti per animali, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale di moltiplicazione vegetale, microrganismi o animali:gli organismi geneticamente modificati,i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati,i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati; | ||||||
| gli organismi geneticamente modificati, | ||||||
| i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati, | ||||||
| i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati; | ||||||
| i prodotti non sono sottoposti a radiazioni ionizzanti e non vengono utilizzati prodotti irradiati; | ||||||
| il numero di animali da reddito deve essere adattato alla superficie agricola utile propria o presa in affitto, che si presta all'utilizzazione dei concimi aziendali; | ||||||
| gli animali da reddito sono tenuti in aziende biologiche durante la loro intera vita, conformemente alle esigenze fissate nella presente ordinanza e nutriti con alimenti per animali ottenuti secondo la presente ordinanza; | ||||||
| sono rispettate le disposizioni determinanti per la produzione agricola previste nella legge del 9 marzo 1978 [7] sulla protezione degli animali, nella legge del 24 gennaio 1991 [8] sulla protezione delle acque, nella legge del 7 ottobre 1983 [9] sulla protezione dell'ambiente nonché nella legge del 1° luglio 1966 [10] sulla protezione della natura e del paesaggio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). [4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). [6] Introdotta dalla cifra I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4831). [7] [RU 1981 562, 1064; 1991 2345; 1995 1469art. 59 n. 1; 2003 4181, 4803all. n. 3; 2006 2197all. n. 45. RU 2008 2965art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455). [8] RS 814.20 [9] RS 814.01 [10] RS 451 | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 6 Principio della globalità aziendale |
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| L'insieme dell'azienda biologica deve essere gestito biologicamente. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 16 [1] Principi che reggono l'alimentazione degli animali |
||||||
| L'alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piuttosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali nei diversi stadi del loro sviluppo. | ||||||
| I metodi di ingrasso che implicano l'alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare un'anemia sono vietati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 38 Viticoltura [1] |
||||||
| Fino al 31 dicembre 2008, singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell'azienda, sempre che per il resto dell'azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11-25 OPD [2]. [3] | ||||||
| Le aziende che, in virtù della disposizione transitoria, secondo il capoverso 1 nel 2008 hanno sfruttato in modo biologico singole particelle destinate alla viticoltura indipendentemente dal resto dell'azienda possono sfruttare in modo biologico tali parcelle alle medesime condizioni ancora fino al 31 dicembre 2011. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| L'ente di certificazione prende i provvedimenti di controllo appropriati, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui delle materie ausiliarie non autorizzate. Il DEFR può fissare le esigenze minime concernenti questi provvedimenti. | ||||||
| L'ente di certificazione notifica all'UFAG le aziende di cui al capoverso 1 immediatamente dopo l'inizio della procedura di controllo. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I V 59 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6181). [5] Abrogato dalla cifra I V 59 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 399). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 39 [1] Sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione |
||||||
| Le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione non conformi all'articolo 13a ordinati prima del 1° gennaio 2004 possono essere impiegati dopo tale data. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 7 Effettivo massimo di animali |
||||||
| I pagamenti diretti sono versati soltanto se l'effettivo di animali dell'azienda non supera i limiti dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 [1] sugli effettivi massimi. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
||||||
| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 13 Bilancio di concimazione equilibrato |
||||||
| I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1. | ||||||
| La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale. | ||||||
| Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 [1] contro l'inquinamento atmosferico. [2] | ||||||
| Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2. | ||||||
| [1] RS 814.318.142.1 [2] Introdotto la cifra II dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 793). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 13 Bilancio di concimazione equilibrato |
||||||
| I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell'apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all'allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell'allegato 1 numero 2.1. | ||||||
| La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale. | ||||||
| Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 [1] contro l'inquinamento atmosferico. [2] | ||||||
| Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2. | ||||||
| [1] RS 814.318.142.1 [2] Introdotto la cifra II dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 793). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
||||||
| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
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| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 6 Principio della globalità aziendale |
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| L'insieme dell'azienda biologica deve essere gestito biologicamente. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 16 [1] Principi che reggono l'alimentazione degli animali |
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| L'alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piuttosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali nei diversi stadi del loro sviluppo. | ||||||
| I metodi di ingrasso che implicano l'alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare un'anemia sono vietati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
||||||
| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
||||||
| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
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| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 6 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda |
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| I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda. | ||||||
| Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 2013 [1]. | ||||||
| [1] Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch /arbeitsvoranschlag. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
||||||
| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
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| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 14 Aziende con allevamento di bestiame da reddito |
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| Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime. | ||||||
| Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. | ||||||
| L'azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente. | ||||||
| La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda viene valorizzata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda. [1] | ||||||
| Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d'informazione di cui all'articolo 165f della legge del 29 aprile 1998 [2] sull'agricoltura. [3] | ||||||
| L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per: | ||||||
| l'avicultura e l'allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esistenti che allevano altri animali da reddito; | ||||||
| le aziende che adempiono compiti d'interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.). | ||||||
| Un'unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [2] RS 910.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 6 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda |
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| I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda. | ||||||
| Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 2013 [1]. | ||||||
| [1] Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch /arbeitsvoranschlag. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 67 Condizioni e oneri |
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| Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [1] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 67 Condizioni e oneri |
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| Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [1] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 67 Condizioni e oneri |
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| Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [1] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 67 Condizioni e oneri |
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| Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6-16h e 39-39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [1] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l'agricoltura biologica soltanto due anni dopo l'abbandono. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
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| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 2 Tipi di pagamenti diretti |
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| I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale:contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio,contributo di declività,contributo per le zone in forte pendenza,contributo di declività per i vigneti,contributo di alpeggio,contributo d'estivazione; | ||||||
| contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio, | ||||||
| contributo di declività, | ||||||
| contributo per le zone in forte pendenza, | ||||||
| contributo di declività per i vigneti, | ||||||
| contributo di alpeggio, | ||||||
| contributo d'estivazione; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento:contributo di base,contributo per le difficoltà di produzione,contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni; | ||||||
| contributo di base, | ||||||
| contributo per le difficoltà di produzione, | ||||||
| contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni; | ||||||
| contributo per la biodiversità; | ||||||
| ... | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione:contributo per l'agricoltura biologica,contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,contributo per la biodiversità funzionale,contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura,contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,contributi per il benessere degli animali,contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche; | ||||||
| contributo per l'agricoltura biologica, | ||||||
| contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, | ||||||
| contributo per la biodiversità funzionale, | ||||||
| contributi per il miglioramento della fertilità del suolo, | ||||||
| contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura, | ||||||
| contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, | ||||||
| contributi per il benessere degli animali, | ||||||
| contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche; | ||||||
| contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| ... | ||||||
| contributo di transizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [2] Abrogata la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023, il n. 8 dal 1° gen. 2024 (RU 2022 264). [4] Introdotta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [5] Abrogata la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 11 Principio |
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| I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12-25 sono adempiute in tutta l'azienda. | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 170 Riduzione e diniego di contributi |
||||||
| I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. | ||||||
| La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni. | ||||||
| In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale. [2] | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
||||||
| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
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| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
||||||
| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
|
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica) - Ordinanza sull'agricoltura biologica Art. 12 Concimazione |
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| I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata. | ||||||
| Il DEFR determina i concimi autorizzati, nonché il modo di utilizzarli. L'utilizzazione di concimi minerali azotati è vietata. [1] | ||||||
| Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l'articolo 13 OPD [2] e le esigenze di cui all'allegato 1 numero 2 OPD. [3] | ||||||
| La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo. Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque. | ||||||
| Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia. | ||||||
| Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'OPD. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6317). [2] RS 910.13 [3] Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 14 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I |
||||||
| Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'allegato 4. | ||||||
| Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate. [1] | ||||||
| Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione. | ||||||
| Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni: | ||||||
| trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari; | ||||||
| trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti; | ||||||
| trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4; | ||||||
| trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b; | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale. [4] | ||||||
| Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all'articolo 79. [5] | ||||||
| Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4-8. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN [8], stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4. [9] | ||||||
| Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo. [10] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). [2] Introdotta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). Abrogata dalla cifra I dell' O del 6 nov. 2026, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [7] Abrogato la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [8] RS 451 [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). [10] Introdotto la cifra I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
||||||
| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 1 Oggetto |
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| La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi. | ||||||
| Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
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| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
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| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
||||||
| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
||||||
| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
||||||
| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
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| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi Art. 28 Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari |
||||||
| Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l'autorità competente non versa l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. | ||||||
| Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l'autorità competente riduce adeguatamente l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. | ||||||
| Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione. | ||||||
| Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l'obbligo di adempiere il contratto. | ||||||
|
RS 616.1 LSu Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi Art. 28 Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari |
||||||
| Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l'autorità competente non versa l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. | ||||||
| Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l'autorità competente riduce adeguatamente l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. | ||||||
| Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione. | ||||||
| Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l'obbligo di adempiere il contratto. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 1 Spese processuali |
||||||
| Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. | ||||||
| La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. | ||||||
| Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||