SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
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1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
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1 | Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. |
3 | L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 5 Oggetti d'uso - Gli oggetti d'uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti: |
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a | materiali e oggetti: |
a1 | destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, |
a2 | che entreranno presumibilmente in contatto con derrate alimentari in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, o |
a3 | destinati a trasferire loro componenti a derrate alimentari; |
b | cosmetici e altri oggetti, sostanze e preparati che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose; |
c | utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente; |
d | capi d'abbigliamento, tessili e altri oggetti che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto con il corpo; |
e | giocattoli o altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini; |
f | candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi; |
g | generatori aerosol che contengono derrate alimentari o altri oggetti d'uso; |
h | materiali e oggetti destinati all'arredamento e al rivestimento di locali d'abitazione, per quanto tali materiali e oggetti non siano sottoposti ad altre norme legislative specifiche; |
i | acqua che, all'interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autorizzate e non riservati esclusivamente a privati, è destinata a entrare in contatto con il corpo umano, ma non a essere bevuta, segnatamente l'acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura o alberghi. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 80 - 1 L'industria alimentare può elaborare linee direttive settoriali in alternativa all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 76-79 nella misura in cui possano essere raggiunti gli stessi obiettivi. |
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1 | L'industria alimentare può elaborare linee direttive settoriali in alternativa all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 76-79 nella misura in cui possano essere raggiunti gli stessi obiettivi. |
2 | Le linee direttive settoriali necessitano dell'approvazione da parte dell'USAV. |
3 | Esse devono essere concordate con le cerchie interessate e: |
a | tener conto del pertinente codice procedurale del Codex Alimentarius70; |
b | assicurare la corretta esecuzione delle procedure di cui all'articolo 78 capoverso 1. |
4 | Per le microaziende, esse possono stabilire requisiti semplificati relativi al controllo autonomo. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 24 Informazione del pubblico - 1 Le autorità competenti informano il pubblico in particolare: |
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1 | Le autorità competenti informano il pubblico in particolare: |
a | sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività; |
b | sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, se esiste un sospetto sufficientemente fondato che possano comportare un rischio per la salute. |
2 | Le autorità federali competenti possono diffondere informazioni presso il pubblico e la scuola dell'obbligo sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti segnatamente per la prevenzione delle malattie, la protezione della salute e l'alimentazione sostenibile. |
3 | Esse possono promuovere le attività di informazione di altre istituzioni. |
4 | Non sono resi accessibili al pubblico: |
a | i rapporti di controllo ufficiali e i documenti contenenti conclusioni sulle conoscenze e le informazioni ottenute in occasione del controllo (art. 32 cpv. 1); |
b | i risultati di ricerche e di rilevazioni (art. 40), nella misura in cui questi consentano di risalire ai fabbricanti, ai distributori o ai prodotti interessati; |
c | la classificazione del rischio di aziende da parte delle autorità di esecuzione. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 30 Definizione - Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali (art. 5 cpv. 2 LIG). |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
|
1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.023.31 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui cosmetici (OCos) OCos Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza si applica ai cosmetici ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 ODerr. |
|
1 | La presente ordinanza si applica ai cosmetici ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 ODerr. |
2 | Essa disciplina: |
a | la documentazione che i cosmetici devono rispettare; |
b | le deroghe di cui all'articolo 54 capoversi 1-5 ODerr concernenti le sostanze vietate e le sostanze soggette a restrizioni nei cosmetici; |
c | la caratterizzazione dei cosmetici, la pubblicità e il divieto di inganno; |
d | i criteri di fabbricazione e di igiene; |
e | gli obblighi specifici del fabbricante, dell'importatore e del distributore. |
3 | La sezione 3 «Valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto» non si applica ai cosmetici artigianali distribuiti localmente, nell'ambito circoscritto di un bazar, di una festa scolastica o di una situazione analoga, fatta eccezione per i cosmetici specificamente destinati ai bambini al di sotto di 3 anni o applicati in zona perioculare e sulle membrane mucose. |
SR 817.023.31 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui cosmetici (OCos) OCos Art. 3 - 1 Il fabbricante e l'importatore devono assicurarsi che il cosmetico che immettono sul mercato sia conforme ai requisiti in materia di diritto sulle derrate alimentari. |
|
1 | Il fabbricante e l'importatore devono assicurarsi che il cosmetico che immettono sul mercato sia conforme ai requisiti in materia di diritto sulle derrate alimentari. |
2 | Il fabbricante e l'importatore possono designare, su mandato scritto, un mandatario con indirizzo in Svizzera che è quindi soggetto agli obblighi di cui al capoverso 1. |
3 | Il distributore è soggetto agli obblighi di cui al capoverso 1 se: |
a | immette per la prima volta un cosmetico sul mercato apponendovi il proprio nome o il proprio marchio; o |
b | modifica un cosmetico già immesso sul mercato in modo tale che la sua conformità con i requisiti vigenti possa esserne compromessa. |
4 | Il distributore è soggetto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente ordinanza e agli obblighi seguenti: |
a | prima di immettere un cosmetico sul mercato, deve verificare che la caratterizzazione del prodotto menzioni le informazioni di cui agli articoli 8 e 9 capoverso 1 lettere b e f; |
b | prima di immettere un cosmetico sul mercato, deve verificare che le informazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a, c-e e g soddisfino i requisiti linguistici di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettera c ODerr; |
c | prima di immettere un cosmetico sul mercato, deve verificare che non sia decorsa la data di durata minima di conservazione specificata, se del caso, nell'articolo 9 capoverso 1 lettera c; |
d | se un prodotto è sotto la sua responsabilità, deve verificare che le condizioni di deposito o di trasporto siano conformi ai requisiti della presente ordinanza. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
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1 | L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1: |
a | sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; |
b | soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi: |
b1 | legge federale del 16 dicembre 200544 sulla protezione degli animali, |
b2 | LPAmb, |
b3 | LIG, |
b4 | legge del 28 settembre 201245 sulle epidemie, |
b5 | legge del 29 aprile 199846 sull'agricoltura, |
b6 | legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie; |
c | soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall'ordinanza del 10 settembre 200848 sull'emissione deliberata nell'ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. |
3 | In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, l'USAV trasmette la domanda di autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L'USAV rilascia l'autorizzazione se l'UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all'immissione sul mercato. |
4 | In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: |
a | le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; |
b | sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l'articolo 3 lettera h dell'ordinanza del 9 maggio 201249 sull'impiego confinato; |
c | sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente definibili. |
5 | Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. |
6 | Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un'autorità estera con una procedura comparabile a quella dell'articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell'USAV. |
7 | Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 4 Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale - 1 Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
|
1 | Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. |
2 | A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: |
a | essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e |
b | richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti. |
3 | Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: |
a | siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; |
b | non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi; e |
c | siano conformi al principio di proporzionalità. |
4 | Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: |
a | della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; |
b | della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; |
c | dell'ambiente naturale; |
d | della sicurezza sul posto di lavoro; |
e | dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; |
f | del patrimonio culturale nazionale; |
g | della proprietà. |
5 | Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti: |
a | le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere; |
b | l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute; |
c | se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.13 |
6 | L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso 4.14 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende con: |
|
a | ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: |
a1 | prescrizioni o norme tecniche divergenti, |
a2 | dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o |
a3 | dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; |
b | prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: |
b1 | la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, |
b2 | la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, |
b3 | gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; |
c | norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; |
d | immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: |
d1 | l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, |
d2 | l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, |
d3 | la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, |
d4 | l'offerta di un prodotto; |
e | messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; |
f | esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; |
g | conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; |
h | valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; |
i | certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; |
k | dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; |
l | marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; |
m | registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; |
n | omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; |
o | accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; |
p | sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; |
q | informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |