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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 13 |
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| Nonostante il disposto del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti:L'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.Nell'apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall'Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui. | ||||||
| che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure | ||||||
| che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 1 |
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| La presente Convenzione mira: | ||||||
| ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente; | ||||||
| a far rispettare di fatto negli altri Stati contraenti i diritti di custodia e di visita vigenti in uno Stato contraente. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 3 |
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| Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito:Il diritto di custodia di cui alla lettera a) può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato. | ||||||
| quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e | ||||||
| quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 13 |
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| Nonostante il disposto del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti:L'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.Nell'apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall'Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui. | ||||||
| che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure | ||||||
| che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 20 |
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| Il ritorno del minore conformemente al disposto dell'articolo 12 può essere rifiutato qualora non fosse permesso dai principi fondamentali dello Stato richiesto sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 3 |
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| Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito:Il diritto di custodia di cui alla lettera a) può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato. | ||||||
| quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e | ||||||
| quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 13 |
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| Nonostante il disposto del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti:L'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.Nell'apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall'Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui. | ||||||
| che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure | ||||||
| che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 13 |
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| Nonostante il disposto del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti:L'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.Nell'apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall'Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui. | ||||||
| che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure | ||||||
| che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 13 |
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| Nonostante il disposto del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti:L'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.Nell'apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall'Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui. | ||||||
| che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure | ||||||
| che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 12 |
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| L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore.L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.L'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può sospendere il procedimento o respingere l'istanza di ritorno del minore qualora abbia motivo di credere che questi sia stato condotto in un altro Stato. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 13 |
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| Nonostante il disposto del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti:L'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.Nell'apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall'Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui. | ||||||
| che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure | ||||||
| che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. | ||||||
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RI 0.211.230.02 Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (con all. e lista) Art. 13 |
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| Nonostante il disposto del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione o l'ente che vi si oppone accerti:L'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di ordinare il ritorno del minore ove accerti che questi vi si oppone e che ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione.Nell'apprezzamento delle circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie o amministrative devono tener conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore, fornite dall'Autorità centrale o da qualsiasi altra autorità competente dello Stato della dimora abituale di costui. | ||||||
| che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno; oppure | ||||||
| che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. | ||||||