SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 8 - La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti necessari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere - 1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 2 - 1 Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale12 s'intendono in particolare:13 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere - 1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso - 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.78 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 82 Circolazione stradale - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori - 1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 11 Approvazione del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 11 Approvazione del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 11 Approvazione del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 11 Approvazione del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 11 Approvazione del Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 12 Conciliazione - 1 Se non può approvare i piani direttori o parti di questi, il Consiglio federale, sentiti gli interessati, ordina una procedura di conciliazione. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 3 Ponderazione degli interessi - 1 Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 2 Pianificazione e coordinazione di attività d'incidenza territoriale - 1 Quando si tratta di pianificare le attività d'incidenza territoriale, le autorità, in vista dello sviluppo territoriale auspicato, esaminano in particolare: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 14 Protezione dei biotopi - 1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 5 Divieto di dissodamento e deroghe - 1 I dissodamenti sono vietati. |
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) OPT Art. 3 Ponderazione degli interessi - 1 Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18a - 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
SR 451.31 Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali) - Ordinanza sulle zone golenali Ordinanza-sulle-zone-golenali Art. 4 Scopo della protezione - 1 Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente: |
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1 | Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente: |
a | la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; |
b | la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali; |
c | la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.8 |
2 | Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell'acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 14 Protezione dei biotopi - 1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 7 Rimboschimento compensativo - 1 Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 7 - 1 Se l'adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.23 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 8 - La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti necessari. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18a - 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 4 Delimitazione degli oggetti - 1 I Cantoni stabiliscono i confini precisi degli oggetti. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari, in particolare dei gestori. |
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1 | I Cantoni stabiliscono i confini precisi degli oggetti. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari, in particolare dei gestori. |
2 | Se dal punto di vista della loro collocazione geografica gli oggetti hanno un legame con concezioni e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti. |
3 | Se la delimitazione non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale competente prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare di avere un interesse degno di protezione. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 5 Comprensori di valorizzazione - 1 Previa consultazione dell'UFAM, i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione.6 Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano un habitat di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi. |
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1 | Previa consultazione dell'UFAM, i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione.6 Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano un habitat di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi. |
2 | Se dal punto di vista della loro collocazione geografica i comprensori di valorizzazione hanno un legame con concezioni e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti. |
3 | I comprensori di valorizzazione sono da considerare in modo adeguato nei piani e nelle prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio. |
4 | I Cantoni notificano i comprensori di valorizzazione all'UFAM; questi ne pubblica un elenco. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 6 Obiettivo di protezione - 1 Gli oggetti devono essere conservati intatti. L'obiettivo di protezione comprende in particolare: |
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1 | Gli oggetti devono essere conservati intatti. L'obiettivo di protezione comprende in particolare: |
a | la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali e animali caratteristiche come pure degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; |
b | la conservazione delle particolarità, della struttura e della dinamica tipiche dei prati secchi; |
c | un'agricoltura e un'economia forestale sostenibili. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione vanno promossi la qualità ecologica degli habitat e degli elementi strutturali naturali e seminaturali adiacenti agli oggetti come pure i loro collegamenti, al fine di migliorare il funzionamento specifico degli oggetti. |
3 | Gli obiettivi di protezione specifici per un determinato oggetto sono stabiliti nella descrizione degli oggetti di cui all'articolo 3. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 6 Obiettivo di protezione - 1 Gli oggetti devono essere conservati intatti. L'obiettivo di protezione comprende in particolare: |
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1 | Gli oggetti devono essere conservati intatti. L'obiettivo di protezione comprende in particolare: |
a | la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali e animali caratteristiche come pure degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; |
b | la conservazione delle particolarità, della struttura e della dinamica tipiche dei prati secchi; |
c | un'agricoltura e un'economia forestale sostenibili. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione vanno promossi la qualità ecologica degli habitat e degli elementi strutturali naturali e seminaturali adiacenti agli oggetti come pure i loro collegamenti, al fine di migliorare il funzionamento specifico degli oggetti. |
3 | Gli obiettivi di protezione specifici per un determinato oggetto sono stabiliti nella descrizione degli oggetti di cui all'articolo 3. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 6 Obiettivo di protezione - 1 Gli oggetti devono essere conservati intatti. L'obiettivo di protezione comprende in particolare: |
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1 | Gli oggetti devono essere conservati intatti. L'obiettivo di protezione comprende in particolare: |
a | la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali e animali caratteristiche come pure degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; |
b | la conservazione delle particolarità, della struttura e della dinamica tipiche dei prati secchi; |
c | un'agricoltura e un'economia forestale sostenibili. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione vanno promossi la qualità ecologica degli habitat e degli elementi strutturali naturali e seminaturali adiacenti agli oggetti come pure i loro collegamenti, al fine di migliorare il funzionamento specifico degli oggetti. |
3 | Gli obiettivi di protezione specifici per un determinato oggetto sono stabiliti nella descrizione degli oggetti di cui all'articolo 3. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 3 Principi pianificatori - 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 5 Comprensori di valorizzazione - 1 Previa consultazione dell'UFAM, i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione.6 Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano un habitat di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi. |
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1 | Previa consultazione dell'UFAM, i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione.6 Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano un habitat di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi. |
2 | Se dal punto di vista della loro collocazione geografica i comprensori di valorizzazione hanno un legame con concezioni e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti. |
3 | I comprensori di valorizzazione sono da considerare in modo adeguato nei piani e nelle prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio. |
4 | I Cantoni notificano i comprensori di valorizzazione all'UFAM; questi ne pubblica un elenco. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 5 Comprensori di valorizzazione - 1 Previa consultazione dell'UFAM, i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione.6 Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano un habitat di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi. |
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1 | Previa consultazione dell'UFAM, i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione.6 Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano un habitat di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi. |
2 | Se dal punto di vista della loro collocazione geografica i comprensori di valorizzazione hanno un legame con concezioni e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti. |
3 | I comprensori di valorizzazione sono da considerare in modo adeguato nei piani e nelle prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio. |
4 | I Cantoni notificano i comprensori di valorizzazione all'UFAM; questi ne pubblica un elenco. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 8 Provvedimenti di protezione e di manutenzione - 1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari interessati, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione atti al raggiungimento degli obiettivi di protezione. Rivolgono particolare attenzione alla conservazione e alla promozione di un'utilizzazione agricola e selvicolturale adeguata e sostenibile. |
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1 | I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari interessati, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione atti al raggiungimento degli obiettivi di protezione. Rivolgono particolare attenzione alla conservazione e alla promozione di un'utilizzazione agricola e selvicolturale adeguata e sostenibile. |
2 | I provvedimenti sono oggetto di accordi tra l'autorità cantonale competente e gli interessati. Se non è possibile stipulare un accordo, l'adozione di provvedimenti è ordinata. |
3 | I Cantoni provvedono in particolare affinché: |
a | i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano adeguatamente conto della presente ordinanza; |
b | siano realizzati soltanto impianti e costruzioni o modificazioni del terreno che non contrastano con l'obiettivo di protezione; |
c | le utilizzazioni esistenti e quelle nuove, in particolare l'utilizzazione da parte dell'agricoltura, dell'economia forestale e del turismo, come pure l'utilizzazione a fini ricreativi, siano conformi all'obiettivo di protezione; |
d | gli elementi strutturali degli oggetti siano conservati e, qualora sia utile per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione, migliorati o creati; |
e | siano valorizzate le specie vegetali e animali rare e minacciate, nonché le loro biocenosi. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451.37 Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS) - Ordinanza sui prati secchi OPPS Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione - 1 Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
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1 | Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. |
2 | Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 14 Protezione dei biotopi - 1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 14 Protezione dei biotopi - 1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20). |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 3 - 1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17 |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 451.36 Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar) - Ordinanza sui parchi OPar Art. 20 Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio - Per conservare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio, nel parco naturale regionale occorre: |
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a | conservare e migliorare nella misura del possibile la diversità delle specie animali e vegetali indigene, i tipi di spazi vitali come pure le caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati; |
b | valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie animali e vegetali indigene; |
c | in caso di costruzioni, impianti e utilizzazioni nuovi, conservare e rafforzare le caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati; |
d | ridurre o riparare, quando se ne presenti l'occasione, i danni esistenti causati alle caratteristiche del paesaggio e all'aspetto degli abitati da costruzioni, impianti e utilizzazioni. |
SR 451.1 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) OPN Art. 20 Protezione delle specie - 1 È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |