SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.238 |
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1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.238 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP239 o dell'articolo 49a o 49abis CPM240 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI241, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.242 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.243 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.244 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.245 |
5 | ...246 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.238 |
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1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.238 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP239 o dell'articolo 49a o 49abis CPM240 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI241, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.242 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.243 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.244 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.245 |
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SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie - 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. |
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1 | Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. |
2 | Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente: |
a | fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora; |
b | graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro. |
3 | La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale. |
4 | Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi - 1 La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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1 | La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici. |
3 | Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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1 | e 2 ...253 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...256 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
5 | ...258 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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1 | e 2 ...253 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...256 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
5 | ...258 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.238 |
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1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.238 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP239 o dell'articolo 49a o 49abis CPM240 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI241, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.242 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.243 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.244 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.245 |
5 | ...246 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.238 |
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1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.238 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP239 o dell'articolo 49a o 49abis CPM240 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI241, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.242 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.243 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.244 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.245 |
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SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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1 | e 2 ...253 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...256 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
5 | ...258 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
5 | ...258 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
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6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
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6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
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6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
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2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
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6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
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6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
5 | ...258 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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1 | e 2 ...253 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...256 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
5 | ...258 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
5 | ...258 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...253 |
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1 | e 2 ...253 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.254 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.255 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...256 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.257 |
5 | ...258 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |