SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
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SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.239 |
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1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.239 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP240 o dell'articolo 49a o 49abis CPM241 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI242, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.243 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.244 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.245 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.246 |
5 | ...247 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.239 |
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1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.239 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP240 o dell'articolo 49a o 49abis CPM241 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI242, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.243 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.244 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.245 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.246 |
5 | ...247 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie - 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. |
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1 | Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. |
2 | Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente: |
a | fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora; |
b | graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro. |
3 | La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale. |
4 | Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi - 1 La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
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1 | La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasformazione o l'equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
2 | Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di proprietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici. |
3 | Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...254 |
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1 | e 2 ...254 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.255 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.256 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...257 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.258 |
5 | ...259 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...254 |
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1 | e 2 ...254 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.255 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.256 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...257 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.258 |
5 | ...259 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.239 |
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1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.239 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP240 o dell'articolo 49a o 49abis CPM241 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI242, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.243 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.244 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.245 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.246 |
5 | ...247 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.239 |
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1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.239 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP240 o dell'articolo 49a o 49abis CPM241 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI242, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.243 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.244 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.245 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.246 |
5 | ...247 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...254 |
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1 | e 2 ...254 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.255 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.256 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...257 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.258 |
5 | ...259 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 7 Principi particolari - Le norme in materia di aiuti finanziari si fondano sui seguenti principi:9 |
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a | il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi; |
b | il volume dell'aiuto finanziario deve essere determinato in base all'interesse della Confederazione, come anche all'interesse dei beneficiari all'adempimento del compito; |
c | il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica; |
d | il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento; |
e | gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito; |
f | devono possibilmente essere previsti aiuti d'avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo; |
g | di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali; |
h | deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime; |
i | gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell'ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...254 |
|
1 | e 2 ...254 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.255 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.256 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...257 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.258 |
5 | ...259 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 91 Altri sussidi - 1 e 2 ...254 |
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1 | e 2 ...254 |
2bis | La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.255 |
2ter | La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.256 |
3 | Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. |
4 | ...257 |
4bis | Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.258 |
5 | ...259 |
6 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l'articolo 31. |
7 | Può, nell'ambito della collaborazione internazionale definita dall'articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. |
8 | Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese - Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 44 - 1 La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
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1 | La SEM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate. |
2 | Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca, nonché la garanzia di qualità, nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.109 |