IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 33 - Il venditore deve fornire le merci: |
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a | se una data è fissata dal contratto o è determinabile in base al contratto, a tale data; |
b | se un periodo di tempo è fissato dal contratto o è determinabile in base al contratto, a un momento qualsiasi nel corso di tale periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta al compratore scegliere una data; o |
c | in tutti gli altri casi, entro un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 45 |
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1 | Se il venditore non adempie uno qualsiasi degli obblighi risultanti per lui dal contratto di compravendita o dalla presente Convenzione, il compratore può: |
a | esercitare i diritti previsti dagli articoli 46 a 52; |
b | chiedere risarcimento giusta gli articoli 74 a 77. |
2 | Il compratore non perde il diritto di chiedere risarcimento per il fatto di esercitare altri diritti che gli competono. |
3 | Se il compratore esercita uno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del contratto, nessun giudice o arbitro può accordare al venditore un termine suppletivo. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 74 - Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 47 |
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1 | Il compratore può impartire al venditore un termine suppletivo di durata ragionevole per l'adempimento degli obblighi. |
2 | A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che l'informi che quest'ultimo non adempirà gli obblighi entro il termine impartito, il compratore non può, prima che sia spirato tale termine, esercitare alcuno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del contratto. Il compratore non perde tuttavia, per tale ragione, il diritto di chiedere risarcimento per remora nell'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
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1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 1 |
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1 | La presente Convenzione è applicabile ai contratti di compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati diversi: |
a | se tali Stati sono Stati contraenti; o |
b | se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell'applicazione della legge di uno Stato contraente. |
2 | Non si tiene conto del fatto che le parti hanno stabile organizzazione in Stati diversi se tale fatto non risulta né dal contratto, né da transazioni anteriori tra le parti, né da informazioni fornite dalle stesse in un momento qualsiasi prima della conclusione o in occasione della conclusione del contratto. |
3 | Né la cittadinanza delle parti né il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto sono presi in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 2 - La presente Convenzione non disciplina la compravendita: |
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a | di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un momento qualsiasi prima della conclusione o in occasione della conclusione del contratto, non abbia saputo né abbia potuto sapere che queste merci erano acquistate per tale uso; |
b | all'incanto; |
c | su pignoramento o sulla base di altre misure giudiziarie; |
d | di valori mobiliari, effetti commerciali e monete; |
e | di navi, battelli, veicoli a cuscino d'aria o aeromobili; |
f | d'elettricità. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 2 - La presente Convenzione non disciplina la compravendita: |
|
a | di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un momento qualsiasi prima della conclusione o in occasione della conclusione del contratto, non abbia saputo né abbia potuto sapere che queste merci erano acquistate per tale uso; |
b | all'incanto; |
c | su pignoramento o sulla base di altre misure giudiziarie; |
d | di valori mobiliari, effetti commerciali e monete; |
e | di navi, battelli, veicoli a cuscino d'aria o aeromobili; |
f | d'elettricità. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 11 - Il contratto di compravendita non dev'essere necessariamente concluso o constatato per iscritto e non soggiace ad alcuna altra condizione di forma. Esso può essere provato in qualsiasi maniera, anche per mezzo di testimoni. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 33 - Il venditore deve fornire le merci: |
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a | se una data è fissata dal contratto o è determinabile in base al contratto, a tale data; |
b | se un periodo di tempo è fissato dal contratto o è determinabile in base al contratto, a un momento qualsiasi nel corso di tale periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta al compratore scegliere una data; o |
c | in tutti gli altri casi, entro un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 33 - Il venditore deve fornire le merci: |
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a | se una data è fissata dal contratto o è determinabile in base al contratto, a tale data; |
b | se un periodo di tempo è fissato dal contratto o è determinabile in base al contratto, a un momento qualsiasi nel corso di tale periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta al compratore scegliere una data; o |
c | in tutti gli altri casi, entro un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 33 - Il venditore deve fornire le merci: |
|
a | se una data è fissata dal contratto o è determinabile in base al contratto, a tale data; |
b | se un periodo di tempo è fissato dal contratto o è determinabile in base al contratto, a un momento qualsiasi nel corso di tale periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta al compratore scegliere una data; o |
c | in tutti gli altri casi, entro un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
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1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 81 |
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1 | Lo scioglimento del contratto libera le due parti dai loro obblighi, ad eccezione del risarcimento che può essere dovuto. Esso non ha effetti sulle stipulazioni del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti e obblighi delle parti in caso di scioglimento. |
2 | La parte che ha adempiuto il contratto totalmente o parzialmente può esigere dall'altra parte restituzione di quanto essa ha fornito o pagato in adempimento del contratto. Se le due parti sono tenute a effettuare restituzioni, esse vi devono procedere simultaneamente. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
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1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 47 |
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1 | Il compratore può impartire al venditore un termine suppletivo di durata ragionevole per l'adempimento degli obblighi. |
2 | A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che l'informi che quest'ultimo non adempirà gli obblighi entro il termine impartito, il compratore non può, prima che sia spirato tale termine, esercitare alcuno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del contratto. Il compratore non perde tuttavia, per tale ragione, il diritto di chiedere risarcimento per remora nell'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 25 - Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d'attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l'avrebbe previsto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 25 - Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d'attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l'avrebbe previsto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 25 - Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d'attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l'avrebbe previsto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 25 - Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d'attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l'avrebbe previsto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 25 - Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d'attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l'avrebbe previsto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 25 - Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d'attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l'avrebbe previsto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 25 - Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d'attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l'avrebbe previsto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
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1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 25 - Una violazione del contratto commessa da una delle parti è essenziale se causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di quello che questa parte era in diritto d'attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto siffatto risultato e che una persona ragionevole della stessa qualità, posta nella stessa situazione, pure non l'avrebbe previsto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
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1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
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1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 47 |
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1 | Il compratore può impartire al venditore un termine suppletivo di durata ragionevole per l'adempimento degli obblighi. |
2 | A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che l'informi che quest'ultimo non adempirà gli obblighi entro il termine impartito, il compratore non può, prima che sia spirato tale termine, esercitare alcuno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del contratto. Il compratore non perde tuttavia, per tale ragione, il diritto di chiedere risarcimento per remora nell'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
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1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 11 - Il contratto di compravendita non dev'essere necessariamente concluso o constatato per iscritto e non soggiace ad alcuna altra condizione di forma. Esso può essere provato in qualsiasi maniera, anche per mezzo di testimoni. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 26 - Una dichiarazione di scioglimento del contratto esplica effetti soltanto se è notificata all'altra parte. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 47 |
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1 | Il compratore può impartire al venditore un termine suppletivo di durata ragionevole per l'adempimento degli obblighi. |
2 | A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che l'informi che quest'ultimo non adempirà gli obblighi entro il termine impartito, il compratore non può, prima che sia spirato tale termine, esercitare alcuno dei diritti di cui dispone in caso di violazione del contratto. Il compratore non perde tuttavia, per tale ragione, il diritto di chiedere risarcimento per remora nell'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
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1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 79 |
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1 | Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ch'essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le conseguenze. |
2 | Se l'inadempienza di una parte è dovuta all'inadempienza di un terzo che essa ha incaricato di adempiere in tutto o in parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità soltanto nel caso: |
a | essa lo sia in virtù delle disposizioni del capoverso 1; e |
b | il terzo stesso fosse liberato se le disposizioni del presente capoverso gli fossero applicate. |
3 | La liberazione prevista dal presente articolo produce effetti per la durata dell'impedimento. |
4 | La parte che non adempie deve avvertire l'altra parte dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d'adempiere. Se la comunicazione non arriva a destinazione entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, questa è obbligata a risarcire il danno insorto in ragione della mancata ricevuta. |
5 | Le disposizioni del presente articolo non vietano a una parte di esercitare diritti diversi da quello di chiedere risarcimento in virtù della presente Convenzione. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 79 |
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1 | Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ch'essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le conseguenze. |
2 | Se l'inadempienza di una parte è dovuta all'inadempienza di un terzo che essa ha incaricato di adempiere in tutto o in parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità soltanto nel caso: |
a | essa lo sia in virtù delle disposizioni del capoverso 1; e |
b | il terzo stesso fosse liberato se le disposizioni del presente capoverso gli fossero applicate. |
3 | La liberazione prevista dal presente articolo produce effetti per la durata dell'impedimento. |
4 | La parte che non adempie deve avvertire l'altra parte dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d'adempiere. Se la comunicazione non arriva a destinazione entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, questa è obbligata a risarcire il danno insorto in ragione della mancata ricevuta. |
5 | Le disposizioni del presente articolo non vietano a una parte di esercitare diritti diversi da quello di chiedere risarcimento in virtù della presente Convenzione. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 79 |
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1 | Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere che la prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ch'essa la prevenisse o la superasse o che ne prevenisse o superasse le conseguenze. |
2 | Se l'inadempienza di una parte è dovuta all'inadempienza di un terzo che essa ha incaricato di adempiere in tutto o in parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità soltanto nel caso: |
a | essa lo sia in virtù delle disposizioni del capoverso 1; e |
b | il terzo stesso fosse liberato se le disposizioni del presente capoverso gli fossero applicate. |
3 | La liberazione prevista dal presente articolo produce effetti per la durata dell'impedimento. |
4 | La parte che non adempie deve avvertire l'altra parte dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d'adempiere. Se la comunicazione non arriva a destinazione entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, questa è obbligata a risarcire il danno insorto in ragione della mancata ricevuta. |
5 | Le disposizioni del presente articolo non vietano a una parte di esercitare diritti diversi da quello di chiedere risarcimento in virtù della presente Convenzione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 4 - La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di compravendita e i diritti e gli obblighi che un tale contratto fa sorgere tra il venditore e il compratore. In particolare, salvo disposizione contraria esplicita della presente Convenzione, questa non concerne: |
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a | la validità del contratto o di singole disposizioni del contratto o la validità degli usi; |
b | gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 74 - Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subìta compreso il lucro cessante dell'altra parte in seguito alla violazione. Tale risarcimento non può essere superiore alla perdita subìta compreso il lucro cessante che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti dei quali aveva conoscenza o dei quali avrebbe dovuto avere conoscenza come conseguenze possibili della violazione del contratto. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 76 |
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1 | Se il contratto è sciolto e le merci hanno un prezzo corrente, la parte che chiede risarcimento può, se non ha proceduto a un acquisto sostitutivo o a una vendita compensativa a titolo dell'articolo 75, ottenere la differenza tra il prezzo fissato nel contratto e il prezzo corrente al momento dello scioglimento, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. Tuttavia, se la parte che chiede risarcimento ha dichiarato sciolto il contratto dopo avere preso possesso delle merci, è applicabile il prezzo corrente al momento della presa di possesso e non il prezzo corrente al momento dello scioglimento. |
2 | Ai fini del capoverso 1, il prezzo corrente è quello del luogo nel quale la fornitura delle merci avrebbe dovuto essere effettuata o, se non vi è prezzo corrente in tale luogo, il prezzo corrente praticato in un altro luogo che risulta ragionevole prendere come luogo di riferimento, tenendo conto delle differenze nelle spese di trasporto delle merci. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 77 - La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 75 - Se il contratto è sciolto e se, in maniera ragionevole ed entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento, il compratore ha proceduto a un acquisto sostitutivo o il venditore a una vendita compensativa, la parte che chiede risarcimento può ottenere la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto sostitutivo e della vendita compensativa, come pure qualsiasi altro risarcimento giusta l'articolo 74. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 77 - La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 77 - La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 77 - La parte che invoca la violazione del contratto deve prendere misure adeguate alle circostanze, onde limitare la perdita, compreso il lucro cessante, risultante dalla violazione della Convenzione. Se essa si astiene dal farlo, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento uguale all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. |