SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
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2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 22 Statuto e atto di fondazione - 1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui: |
|
1 | Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui: |
a | i promotori hanno accettato lo statuto; o |
b | l'organo competente della società ha deciso l'ultima modifica dello statuto. |
2 | Nel registro di commercio è iscritta come data dell'atto di fondazione il giorno in cui: |
a | l'atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito; |
b | la disposizione a causa di morte è stata allestita; o |
c | l'atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un'autorità. |
3 | Qualora lo statuto o l'atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all'ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell'atto di fondazione. |
4 | I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale: |
a | gli statuti di: |
a1 | società anonime, |
a2 | società in accomandita, |
a3 | società a garanzia limitata, |
a4 | società cooperative, |
a5 | società di investimento a capitale fisso, |
a6 | società di investimento a capitale variabile; |
b | atti di fondazione.45 |
5 | Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione.46 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 15 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 15 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 28 Complemento - Su domanda o d'ufficio, l'ufficio del registro di commercio iscrive a posteriori i fatti notificati e documentati che non ha iscritto per errore. Il complemento deve essere designato come tale e figurare nel registro giornaliero. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 31 Trasmissione all'UFRC - Gli uffici cantonali del registro di commercio trasmettono elettronicamente le loro iscrizioni all'UFRC il giorno feriale in cui sono state iscritte nel registro giornaliero. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC - 1 L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. |
|
1 | L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. |
2 | La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. |
3 | L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. |
4 | L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC - 1 L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. |
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1 | L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. |
2 | La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. |
3 | L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. |
4 | L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 21 Firme - 1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
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1 | Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti: |
a | firmando presso l'ufficio del registro di commercio; |
b | consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio: |
b1 | su carta, autenticata da un pubblico ufficiale, |
b2 | digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o |
b3 | digitalizzata e attestata dalla persona stessa.41 |
2 | Se firma presso l'ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi. L'ufficio del registro di commercio legalizza la firma.42 |
3 | Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle43.44 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
3 | Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. |
4 | Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 33 Diniego dell'approvazione - 1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
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1 | Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. |
2 | Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. |
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