SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 36 Autorità giudiziarie di ricorso - 1 Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.120 |
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1 | Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.120 |
2 | I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005121 sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura. |
3 | I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. |
4 | I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
|
a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 10 Fine del rapporto di lavoro - 1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194646 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). |
|
1 | Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194646 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). |
2 | Le disposizioni d'esecuzione possono: |
a | fissare un'età di pensionamento inferiore al limite d'età di cui all'articolo 21 LAVS per determinate categorie di personale; |
b | prevedere l'impiego oltre l'età ordinaria di pensionamento. |
3 | Il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti, in particolare in seguito: |
a | alla violazione di importanti obblighi legali o contrattuali; |
b | a mancanze nelle prestazioni o nel comportamento; |
c | a incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro; |
d | alla mancanza di disponibilità a eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile; |
e | a gravi motivi di ordine economico o aziendale, sempre che il datore di lavoro non possa offrire all'impiegato un altro lavoro ragionevolmente esigibile; |
f | al venir meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel contratto di lavoro. |
4 | Le parti possono disdire immediatamente i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 32k Rendite transitorie - 1 Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui all'articolo 21 LAVS105. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo. |
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1 | Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui all'articolo 21 LAVS105. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo. |
2 | La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di ordine sociale. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 37 Disposizioni d'esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti. |
3 | Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d'esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.123 |
3bis | Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d'esecuzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.124 |
4 | Se il CO125 si applica per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d'esecuzione i datori di lavoro possono derogare: |
a | alle disposizioni non imperative del CO; |
b | alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.126 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 37 Disposizioni d'esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti. |
3 | Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d'esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.123 |
3bis | Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d'esecuzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.124 |
4 | Se il CO125 si applica per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d'esecuzione i datori di lavoro possono derogare: |
a | alle disposizioni non imperative del CO; |
b | alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.126 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
|
1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 5 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
|
a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente - 1 Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
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1 | Gli articoli 33-34a, 88g-88j e 116c OPers25 si applicano ulteriormente: |
a | ai seguenti membri del personale militare: |
a1 | ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 200326 sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza, |
a2 | piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza; |
b | ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
2 | Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. |
3 | Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
|
1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 5 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
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1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
|
a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 1 Scopo e oggetto - (art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers) |
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1 | La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l'esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all'obbligo del trasferimento (particolari categorie di personale). |
2 | Essa disciplina il finanziamento del pensionamento delle persone appartenenti a particolari categorie di personale. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 5 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 6 Finanziamento della rendita transitoria - 1 Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell'articolo 88f OPers22 delle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a, b e d. |
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1 | Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell'articolo 88f OPers22 delle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a, b e d. |
2 | Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell'articolo 88f OPers degli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, sempre che essi siano stati complessivamente almeno cinque anni in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 32k Rendite transitorie - 1 Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui all'articolo 21 LAVS105. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo. |
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1 | Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui all'articolo 21 LAVS105. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo. |
2 | La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di ordine sociale. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
|
1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
|
a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 5 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 9 - 1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
|
1 | Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. |
2 | L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e:31 |
a | del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure |
b | di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 200233 concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione. |
3 | Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. |
4 | Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.34 |
5 | Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.35 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro - (art. 32g cpv. 4 LPers) |
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1 | Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1-3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.10 |
2 | I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per: |
a | i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine: |
a1 | nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23: |
a2 | nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24: |
b | gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.11 |
3 | I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200712 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: |
a | lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 200113 sul personale federale (OPers); |
b | l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; |
c | la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; |
d | le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; |
e | le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers; |
f | l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.14 |
SR 172.220.111.35 Ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) OPPCPers Art. 2 Campo d'applicazione - La presente ordinanza si applica: |
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a | ai seguenti militari di professione: |
a1 | gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20034 concernente il personale militare (OPers mil), |
a2 | i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 20226 sul servizio di volo militare (OSVM), |
a3 | i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM, |
a4 | gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito; |
b | ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine: |
b1 | le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine, |
b2 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno, |
b3 | le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine, |
b4 | gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali; |
c | agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 20028 concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili; |
d | ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 34 Controversie concernenti il rapporto di lavoro - 1 Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione. |
|
1 | Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione. |
1bis | Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso.110 |
2 | La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all'articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà.111 |
3 | Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile.112 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
|
1 | In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
a | nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi; |
b | nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi. |
2 | Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |