SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
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a | la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti: |
a1 | salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, |
a2 | creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve, |
a3 | mediazione dell'arte e della cultura, |
a4 | scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera, |
a5 | scambi culturali con l'estero; |
b | l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 2 Campo d'applicazione |
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1 | È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: |
a | legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale; |
b | legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni; |
c | legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana; |
d | legge del 14 dicembre 200110 sul cinema; |
e | legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali; |
f | legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all'estero. |
2 | Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 2 Campo d'applicazione |
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1 | È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: |
a | legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale; |
b | legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni; |
c | legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana; |
d | legge del 14 dicembre 200110 sul cinema; |
e | legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali; |
f | legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all'estero. |
2 | Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 2 Campo d'applicazione |
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1 | È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: |
a | legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale; |
b | legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni; |
c | legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana; |
d | legge del 14 dicembre 200110 sul cinema; |
e | legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali; |
f | legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all'estero. |
2 | Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 2 Campo d'applicazione |
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1 | È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: |
a | legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale; |
b | legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni; |
c | legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana; |
d | legge del 14 dicembre 200110 sul cinema; |
e | legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali; |
f | legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all'estero. |
2 | Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 2 Campo d'applicazione |
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1 | È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: |
a | legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale; |
b | legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni; |
c | legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana; |
d | legge del 14 dicembre 200110 sul cinema; |
e | legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali; |
f | legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all'estero. |
2 | Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 2 Campo d'applicazione |
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1 | È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: |
a | legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale; |
b | legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni; |
c | legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana; |
d | legge del 14 dicembre 200110 sul cinema; |
e | legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali; |
f | legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all'estero. |
2 | Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27. |