SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
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1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti. |
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1 | L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti. |
2 | L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza. |
3 | I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o, se non ve n'è una, dal Consiglio federale.25 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 48 - 1 Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l'istante è tenuto a: |
|
1 | Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l'istante è tenuto a: |
a | compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell'istanza e i questionari; |
b | fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti. |
2 | Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
|
1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 53 - 1 La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. |
|
1 | La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. |
2 | Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo. |
3 | L'articolo 55 è riservato. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 21 - 1 L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore: |
|
1 | L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore: |
a | per l'imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile; |
b | per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettere i-iter LIFD75 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo l'articolo 24 lettera j LIFD: se al momento dell'estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto. |
2 | Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta. |
3 | Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l'ordinanza d'esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 26 Rimborso - 1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
|
1 | Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
2 | Nondimeno l'imposta così riscossa deve essere rifusa su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione. |
3 | Il termine per la domanda di rimborso è di 3 anni a contare dalla fine di quello in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. |
4 | Le domande devono essere corredate con certificato ufficiale dello stato di residenza del contribuente confermante l'adempimento delle condizioni inerenti all'assoggettamento fiscale illimitato. |
5 | Le autorità competenti disciplinano di comune intesa, giusta l'articolo 25, la rimanente procedura. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 1 Soggetti fiscali - La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 4 Domicilio fiscale - 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente. |
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1 | Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente. |
2 | Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: |
a | detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali e economiche sono le più strette; |
b | se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; |
c | se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; |
d | se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. |
3 | Se, giusta il paragrafo 1, una persona non fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, fa stato la sede della direzione effettiva. |
4 | Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente giusta il presente articolo unicamente per una parte dell'anno e per il periodo rimanente è considerata residente nell'altro Stato contraente (cambiamento di domicilio) ciascuno Stato contraente riscuote la rispettiva prorata delle imposte sul fondamento dell'assoggettamento fiscale illimitato. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 48 - 1 Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l'istante è tenuto a: |
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1 | Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l'istante è tenuto a: |
a | compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell'istanza e i questionari; |
b | fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti. |
2 | Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 26 Rimborso - 1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
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1 | Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta. |
2 | Nondimeno l'imposta così riscossa deve essere rifusa su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione. |
3 | Il termine per la domanda di rimborso è di 3 anni a contare dalla fine di quello in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. |
4 | Le domande devono essere corredate con certificato ufficiale dello stato di residenza del contribuente confermante l'adempimento delle condizioni inerenti all'assoggettamento fiscale illimitato. |
5 | Le autorità competenti disciplinano di comune intesa, giusta l'articolo 25, la rimanente procedura. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 1 Soggetti fiscali - La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 4 Domicilio fiscale - 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente. |
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1 | Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente. |
2 | Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: |
a | detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali e economiche sono le più strette; |
b | se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; |
c | se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; |
d | se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. |
3 | Se, giusta il paragrafo 1, una persona non fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, fa stato la sede della direzione effettiva. |
4 | Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente giusta il presente articolo unicamente per una parte dell'anno e per il periodo rimanente è considerata residente nell'altro Stato contraente (cambiamento di domicilio) ciascuno Stato contraente riscuote la rispettiva prorata delle imposte sul fondamento dell'assoggettamento fiscale illimitato. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 1 Soggetti fiscali - La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 4 Domicilio fiscale - 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente. |
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1 | Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente. |
2 | Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: |
a | detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali e economiche sono le più strette; |
b | se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; |
c | se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; |
d | se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. |
3 | Se, giusta il paragrafo 1, una persona non fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, fa stato la sede della direzione effettiva. |
4 | Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente giusta il presente articolo unicamente per una parte dell'anno e per il periodo rimanente è considerata residente nell'altro Stato contraente (cambiamento di domicilio) ciascuno Stato contraente riscuote la rispettiva prorata delle imposte sul fondamento dell'assoggettamento fiscale illimitato. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 1 - 1 La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 20175 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.6 |
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1 | La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 20175 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta.6 |
2 | L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 2 - 1 L'aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell'imposta preventiva ammonta al 10 per cento. |
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1 | L'aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell'imposta preventiva ammonta al 10 per cento. |
2 | La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all'inizio dell'anno successivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l'ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi cantonali. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 3 - 1 Ciò che la presente legge assoggetta all'imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 120 della L del 17 giu. 20058 sul Tribunale federale).9 |
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1 | Ciò che la presente legge assoggetta all'imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 120 della L del 17 giu. 20058 sul Tribunale federale).9 |
2 | L'uso di documenti in una procedura di applicazione della presente legge non implica l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 4 - 1 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
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1 | L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: |
a | da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; |
b | da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; |
c | da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200612 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; |
d | da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. |
2 | Il trasferimento all'estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.13 |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
|
1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 53 - 1 La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. |
|
1 | La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. |
2 | Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo. |
3 | L'articolo 55 è riservato. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) RS-0.672.933.61 Art. 5 Stabile organizzazione - 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
|
1 | Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
2 | L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: |
a | una sede di direzione, |
b | una succursale, |
c | un ufficio, |
d | un'officina, |
e | un laboratorio e |
f | una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. |
3 | Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costituisce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi. |
4 | Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: |
a | si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; |
b | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; |
c | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; |
d | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; |
e | una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; |
f | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)-e) del presente capoverso, a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio o ausiliario. |
5 | Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. |
6 | Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. |
7 | Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. |
IR 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) RS-0.672.933.61 Art. 5 Stabile organizzazione - 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
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1 | Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
2 | L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: |
a | una sede di direzione, |
b | una succursale, |
c | un ufficio, |
d | un'officina, |
e | un laboratorio e |
f | una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. |
3 | Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costituisce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi. |
4 | Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: |
a | si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; |
b | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; |
c | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; |
d | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; |
e | una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; |
f | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)-e) del presente capoverso, a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio o ausiliario. |
5 | Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. |
6 | Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. |
7 | Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. |
IR 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) RS-0.672.933.61 Art. 5 Stabile organizzazione - 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
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1 | Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
2 | L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: |
a | una sede di direzione, |
b | una succursale, |
c | un ufficio, |
d | un'officina, |
e | un laboratorio e |
f | una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. |
3 | Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costituisce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi. |
4 | Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: |
a | si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; |
b | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; |
c | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; |
d | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; |
e | una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; |
f | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)-e) del presente capoverso, a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio o ausiliario. |
5 | Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. |
6 | Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. |
7 | Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 9 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
|
1 | Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione. |
3 | Se l'opposizione è fatta validamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni. |
4 | L'Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici. |
5 | Le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.8 |
6 | e 7 ...9 |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 9 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
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1 | Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione. |
3 | Se l'opposizione è fatta validamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni. |
4 | L'Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici. |
5 | Le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.8 |
6 | e 7 ...9 |
IR 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) RS-0.672.933.61 Art. 5 Stabile organizzazione - 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
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1 | Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
2 | L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: |
a | una sede di direzione, |
b | una succursale, |
c | un ufficio, |
d | un'officina, |
e | un laboratorio e |
f | una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. |
3 | Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costituisce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi. |
4 | Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: |
a | si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; |
b | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; |
c | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; |
d | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; |
e | una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; |
f | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)-e) del presente capoverso, a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio o ausiliario. |
5 | Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. |
6 | Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. |
7 | Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 9 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
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1 | Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione. |
3 | Se l'opposizione è fatta validamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni. |
4 | L'Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici. |
5 | Le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.8 |
6 | e 7 ...9 |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 9 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
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1 | Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione. |
3 | Se l'opposizione è fatta validamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni. |
4 | L'Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici. |
5 | Le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.8 |
6 | e 7 ...9 |
IR 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) RS-0.672.933.61 Art. 5 Stabile organizzazione - 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
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1 | Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
2 | L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: |
a | una sede di direzione, |
b | una succursale, |
c | un ufficio, |
d | un'officina, |
e | un laboratorio e |
f | una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. |
3 | Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costituisce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi. |
4 | Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: |
a | si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; |
b | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; |
c | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; |
d | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; |
e | una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; |
f | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)-e) del presente capoverso, a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio o ausiliario. |
5 | Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. |
6 | Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. |
7 | Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 51 - 1 L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
|
1 | L'AFC deve prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo. |
2 | Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale. |
3 | Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione. |
4 | Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecuzione e le garanzie. |
SR 642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) LIP Art. 53 - 1 La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. |
|
1 | La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio. |
2 | Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo. |
3 | L'articolo 55 è riservato. |
SR 641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) - Legge sulla fiscalità del risparmio LFR Art. 9 Rimedi giuridici - 1 Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
|
1 | Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione. |
2 | L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione. |
3 | Se l'opposizione è fatta validamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni. |
4 | L'Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici. |
5 | Le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.8 |
6 | e 7 ...9 |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) RS-0.672.933.61 Art. 5 Stabile organizzazione - 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
|
1 | Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa. |
2 | L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: |
a | una sede di direzione, |
b | una succursale, |
c | un ufficio, |
d | un'officina, |
e | un laboratorio e |
f | una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali. |
3 | Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costituisce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi. |
4 | Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se: |
a | si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; |
b | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; |
c | merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; |
d | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; |
e | una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; |
f | una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)-e) del presente capoverso, a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio o ausiliario. |
5 | Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. |
6 | Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. |
7 | Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |