|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
||||||
| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
||||||
| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
||||||
| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
|
RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 3a [1] Principio di causalità |
||||||
| I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 3a [1] Principio di causalità |
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| I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 32a [1] Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; | ||||||
| dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 3a [1] Principio di causalità |
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| I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 3a [1] Principio di causalità |
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| I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 3a [1] Principio di causalità |
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| I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 4 Definizioni |
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| Ai sensi della presente legge si intendono per: | ||||||
| acque superficiali: l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali; | ||||||
| acque sotterranee: la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura; | ||||||
| effetto pregiudizievole: l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque; | ||||||
| inquinamento: un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua; | ||||||
| acque di scarico: le acque alterate dall'uso domestico, industriale,artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate; | ||||||
| acque di scarico inquinate: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse; | ||||||
| concime di fattoria: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito; | ||||||
| portata Q347: la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua; | ||||||
| deflusso permanente: una portata Q347 superiore a zero; | ||||||
| deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi; | ||||||
| portata di dotazione: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo; | ||||||
| rivitalizzazione: il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria; | ||||||
| manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 70337069). [2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 3a [1] Principio di causalità |
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| I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 3a [1] Principio di causalità |
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| I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 3a [1] Principio di causalità |
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| I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 60a Tasse cantonali sulle acque di scarico [1] |
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| I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: | ||||||
| del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; | ||||||
| degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; | ||||||
| degli interessi; | ||||||
| degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. | ||||||
| Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. | ||||||
| I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie. | ||||||
| Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767). | ||||||