SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 6 Modifica delle condizioni - 1 Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
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1 | Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
2 | Se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR propone al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 9 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali - 1 Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti: |
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1 | Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti: |
a | il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall'Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall'Assemblea plenaria; e |
b | il numero dei diplomi di bachelor; per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master. |
2 | L'85 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue: |
a | il 70 per cento proporzionalmente al numero degli studenti secondo il capoverso 1 lettera a; |
b | il 5 per cento proporzionalmente al numero degli studenti stranieri secondo il capoverso 1 lettera a; |
c | il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di bachelor oppure, per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 6 Modifica delle condizioni - 1 Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
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1 | Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
2 | Se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR propone al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 9 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali - 1 Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti: |
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1 | Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti: |
a | il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall'Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall'Assemblea plenaria; e |
b | il numero dei diplomi di bachelor; per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master. |
2 | L'85 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue: |
a | il 70 per cento proporzionalmente al numero degli studenti secondo il capoverso 1 lettera a; |
b | il 5 per cento proporzionalmente al numero degli studenti stranieri secondo il capoverso 1 lettera a; |
c | il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di bachelor oppure, per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 12 Tipi di sussidi - (art. 53 LPSU) |
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1 | I sussidi di base per gli altri istituti accademici sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie. |
2 | In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie non riesce a garantire l'adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione. |
3 | Nel quadro della decisione sul diritto ai sussidi il Consiglio federale stabilisce il tipo di sussidio. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 6 Modifica delle condizioni - 1 Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
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1 | Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
2 | Se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR propone al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 9 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali - 1 Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti: |
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1 | Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti: |
a | il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall'Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall'Assemblea plenaria; e |
b | il numero dei diplomi di bachelor; per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master. |
2 | L'85 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue: |
a | il 70 per cento proporzionalmente al numero degli studenti secondo il capoverso 1 lettera a; |
b | il 5 per cento proporzionalmente al numero degli studenti stranieri secondo il capoverso 1 lettera a; |
c | il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di bachelor oppure, per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 6 Modifica delle condizioni - 1 Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
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1 | Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR. |
2 | Se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR propone al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 9 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali - 1 Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti: |
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1 | Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti: |
a | il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall'Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall'Assemblea plenaria; e |
b | il numero dei diplomi di bachelor; per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master. |
2 | L'85 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue: |
a | il 70 per cento proporzionalmente al numero degli studenti secondo il capoverso 1 lettera a; |
b | il 5 per cento proporzionalmente al numero degli studenti stranieri secondo il capoverso 1 lettera a; |
c | il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di bachelor oppure, per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
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1 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
2 | Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: |
a | l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure |
b | occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. |
3 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. |
4 | Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. |
5 | Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario - 1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
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1 | La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
2 | Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge. |
3 | Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali. |
4 | Mediante ordinanza dell'Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un'importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. |
5 | La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.4 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 13 Partecipazione con voto consultivo - Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: |
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a | il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione5; |
b | ... |
c | il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); |
d | il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; |
e | il presidente del Consiglio dei PF; |
f | il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; |
g | un rappresentante di Innosuisse; |
h | il presidente del Consiglio svizzero della scienza9; |
i | un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; |
j | i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b; |
k | altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 13 Partecipazione con voto consultivo - Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: |
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a | il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione5; |
b | ... |
c | il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); |
d | il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; |
e | il presidente del Consiglio dei PF; |
f | il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; |
g | un rappresentante di Innosuisse; |
h | il presidente del Consiglio svizzero della scienza9; |
i | un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; |
j | i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b; |
k | altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
|
1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 15 Comitati - 1 Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce: |
|
1 | Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce: |
a | un comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria; |
b | un comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro; |
c | altri comitati permanenti o non permanenti, a seconda delle esigenze. |
2 | Possono far parte dei comitati anche persone che non sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. |
3 | Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro si pronuncia sugli affari trattati dalla Conferenza delle scuole universitarie secondo gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3. |
4 | Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria possono, di loro iniziativa o su mandato della Conferenza delle scuole universitarie, pronunciarsi sull'evoluzione della politica delle scuole universitarie a livello nazionale e formulare proposte. |
5 | La presidenza della Conferenza delle scuole universitarie cura le relazioni con il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e con il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria. Incontra periodicamente i membri dei comitati. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 16 Procedura decisionale nell'Assemblea plenaria - 1 Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto. |
|
1 | Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto. |
2 | Per le decisioni dell'Assemblea plenaria occorrono: |
a | la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti; e |
b | il voto della Confederazione. |
3 | In deroga al capoverso 2, per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 1 Consigliere federale competente - (art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU) |
|
1 | Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie. |
2 | La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la regola generale delle supplenze in seno al Consiglio federale. |
3 | Il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie in forma di assemblea plenaria (Assemblea plenaria) se sono trattati affari di ampia portata politica e finanziaria. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 1 Consigliere federale competente - (art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU) |
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1 | Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie. |
2 | La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la regola generale delle supplenze in seno al Consiglio federale. |
3 | Il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie in forma di assemblea plenaria (Assemblea plenaria) se sono trattati affari di ampia portata politica e finanziaria. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 15 Dati determinanti ai fini del calcolo - 1 I sussidi di base di cui all'articolo 7 della presente ordinanza versati per l'insegnamento e la ricerca sono calcolati in base ai valori medi degli ultimi due anni. |
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1 | I sussidi di base di cui all'articolo 7 della presente ordinanza versati per l'insegnamento e la ricerca sono calcolati in base ai valori medi degli ultimi due anni. |
2 | Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici, l'Ufficio federale di statistica, il FNS e Innosuisse inviano alla SEFRI i dati necessari per il calcolo dei sussidi di base. |
3 | La SEFRI disciplina con le istituzioni di cui al capoverso 2 in quale forma ed entro quali termini devono essere inviati i dati. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 15 Dati determinanti ai fini del calcolo - 1 I sussidi di base di cui all'articolo 7 della presente ordinanza versati per l'insegnamento e la ricerca sono calcolati in base ai valori medi degli ultimi due anni. |
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1 | I sussidi di base di cui all'articolo 7 della presente ordinanza versati per l'insegnamento e la ricerca sono calcolati in base ai valori medi degli ultimi due anni. |
2 | Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici, l'Ufficio federale di statistica, il FNS e Innosuisse inviano alla SEFRI i dati necessari per il calcolo dei sussidi di base. |
3 | La SEFRI disciplina con le istituzioni di cui al capoverso 2 in quale forma ed entro quali termini devono essere inviati i dati. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 13 Determinazione dei sussidi fissi - 1 I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
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1 | I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
2 | Per il rimanente i sussidi fissi sono determinati in base all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 25 febbraio 20164 sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 1 Oggetto e scopi - 1 La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione. |
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1 | La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione. |
2 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | consentire all'Assemblea federale e al Consiglio federale: |
a1 | di esercitare efficacemente le proprie competenze finanziarie costituzionali, |
a2 | di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati; |
b | sostenere la gestione amministrativa secondo i principi dell'economia aziendale e favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 19 Pianificazione finanziaria - 1 Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: |
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1 | Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: |
a | il fabbisogno di finanziamento prospettato nel periodo di pianificazione; |
b | la copertura del fabbisogno di finanziamento prospettato; |
c | le spese e i ricavi presumibili nonché le uscite e le entrate per investimenti presumibili; |
d | i gruppi di prestazioni e i relativi obiettivi di prestazione e di efficacia. |
2 | Se propone all'Assemblea federale crediti per progetti non previsti nella pianificazione finanziaria, il Consiglio federale espone nel contempo le modalità di finanziamento dell'onere supplementare. |
3 | Il Consiglio federale coordina quanto possibile la pianificazione finanziaria della Confederazione con quella dei Cantoni. |
4 | Il contenuto e l'articolazione della pianificazione finanziaria sono retti dagli articoli 143 capoverso 2 e 146 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200232 sul Parlamento.33 |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 29 Competenza - 1 L'Assemblea federale adotta il preventivo annuale secondo il disegno sottopostole dal Consiglio federale entro la fine di agosto. |
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1 | L'Assemblea federale adotta il preventivo annuale secondo il disegno sottopostole dal Consiglio federale entro la fine di agosto. |
2 | Può stabilire per singoli gruppi di prestazioni: |
a | obiettivi, parametri e valori di riferimento; |
b | valori finanziari di pianificazione.38 |
3 | I valori finanziari di pianificazione concernono: |
a | le spese e i ricavi; |
b | le uscite per investimenti e le entrate per investimenti.39 |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 30 Contenuto - 1 Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione. Non comprende tuttavia il conto dei flussi di tesoreria, il bilancio, la documentazione del capitale proprio e nemmeno l'allegato.40 |
|
1 | Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione. Non comprende tuttavia il conto dei flussi di tesoreria, il bilancio, la documentazione del capitale proprio e nemmeno l'allegato.40 |
2 | Il preventivo contiene: |
a | l'autorizzazione delle spese e delle uscite per investimenti (crediti a preventivo); |
b | la stima dei ricavi e delle entrate da investimenti; |
c | le uscite totali autorizzate e le entrate totali stimate. |
3 | I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b sono articolati secondo: |
a | unità amministrative; |
b | scopo dell'impiego e provenienza dei fondi.41 |
4 | Nel messaggio sul preventivo il Consiglio federale indica le singole voci di bilancio che ha introdotto, soppresso, disgiunto o riunito rispetto all'esercizio precedente. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 7 |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 30 Contenuto - 1 Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione. Non comprende tuttavia il conto dei flussi di tesoreria, il bilancio, la documentazione del capitale proprio e nemmeno l'allegato.40 |
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1 | Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione. Non comprende tuttavia il conto dei flussi di tesoreria, il bilancio, la documentazione del capitale proprio e nemmeno l'allegato.40 |
2 | Il preventivo contiene: |
a | l'autorizzazione delle spese e delle uscite per investimenti (crediti a preventivo); |
b | la stima dei ricavi e delle entrate da investimenti; |
c | le uscite totali autorizzate e le entrate totali stimate. |
3 | I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b sono articolati secondo: |
a | unità amministrative; |
b | scopo dell'impiego e provenienza dei fondi.41 |
4 | Nel messaggio sul preventivo il Consiglio federale indica le singole voci di bilancio che ha introdotto, soppresso, disgiunto o riunito rispetto all'esercizio precedente. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 20 Limite di spesa - 1 Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
|
1 | Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
2 | Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine. |
3 | Il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 20 Limite di spesa - 1 Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
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1 | Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
2 | Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine. |
3 | Il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 20 Limite di spesa - 1 Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
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1 | Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
2 | Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine. |
3 | Il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 33 Crediti aggiuntivi - 1 Se il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale di stanziare crediti aggiuntivi. |
|
1 | Se il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale di stanziare crediti aggiuntivi. |
2 | Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 33 Crediti aggiuntivi - 1 Se il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale di stanziare crediti aggiuntivi. |
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1 | Se il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale di stanziare crediti aggiuntivi. |
2 | Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 57 Unità amministrative - 1 Le unità amministrative sono responsabili dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei crediti e valori patrimoniali loro affidati. |
|
1 | Le unità amministrative sono responsabili dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei crediti e valori patrimoniali loro affidati. |
2 | Le unità amministrative possono contrarre impegni ed effettuare pagamenti soltanto nel quadro dei crediti stanziati. I crediti possono essere utilizzati unicamente per lo scopo assegnato e per bisogni indispensabili. |
3 | L'unità amministrativa che gestisce crediti destinati ai bisogni di più unità amministrative accerta la fondatezza delle loro domande di credito. Per il rimanente, le unità amministrative richiedenti sono responsabili della valutazione dei bisogni. |
4 | Di massima un progetto è finanziato da una sola unità amministrativa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 9 |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 4 Primato degli interessi dell'essere umano - L'interesse, la salute e il benessere dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della scienza e della società. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: |
|
1 | La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: |
a | con persone; |
b | su persone decedute; |
c | su embrioni e feti; |
d | su materiale biologico; |
e | con dati sanitari personali. |
2 | La presente legge non è applicabile alla ricerca condotta: |
a | su embrioni in vitro secondo la legge del 19 dicembre 20033 sulle cellule staminali; |
b | su materiale biologico anonimizzato; |
c | con dati sanitari anonimizzati e raccolti in forma anonima. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: |
|
1 | La presente legge si applica alla ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano, condotta: |
a | con persone; |
b | su persone decedute; |
c | su embrioni e feti; |
d | su materiale biologico; |
e | con dati sanitari personali. |
2 | La presente legge non è applicabile alla ricerca condotta: |
a | su embrioni in vitro secondo la legge del 19 dicembre 20033 sulle cellule staminali; |
b | su materiale biologico anonimizzato; |
c | con dati sanitari anonimizzati e raccolti in forma anonima. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per: |
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a | ricerca: la ricerca metodologica volta all'acquisizione di conoscenze generalizzabili; |
b | ricerca sulle malattie: la ricerca sulle cause, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e l'epidemiologia dei disturbi alla salute umana sul piano fisico e psichico; |
c | ricerca sulla struttura e sulla funzione del corpo umano: la ricerca fondamentale, in particolare sull'anatomia, sulla fisiologia e sulla genetica del corpo umano, nonché la ricerca non correlata alla malattia, relativa agli interventi sul corpo umano; |
d | progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto: un progetto di ricerca i cui risultati fanno sperare in un miglioramento della salute delle persone che vi partecipano; |
e | materiale biologico: le sostanze corporee che provengono da persone viventi; |
f | dati sanitari personali: le informazioni relative a una persona determinata o determinabile che fanno riferimento alla sua salute o malattia, ivi compresi i suoi dati genetici; |
g | dati genetici: le informazioni, ottenute mediante un esame genetico, relative a caratteristiche ereditate o acquisite durante la fase embrionale; |
h | materiale biologico codificato e dati sanitari personali codificati: il materiale biologico e i dati riferibili a una determinata persona tramite un codice; |
i | materiale biologico anonimizzato e dati sanitari anonimizzati: il materiale biologico e i dati sanitari che non sono riferibili a una determinata persona o possono esserlo soltanto con un onere eccessivo; |
j | bambino: un minore di età inferiore ai 14 anni; |
k | adolescente: un minore di almeno 14 anni; |
l | ... |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 4 Primato degli interessi dell'essere umano - L'interesse, la salute e il benessere dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della scienza e della società. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di tutelare la dignità, la personalità e la salute dell'essere umano nella ricerca. |
|
1 | La presente legge si prefigge di tutelare la dignità, la personalità e la salute dell'essere umano nella ricerca. |
2 | Si prefigge inoltre di: |
a | istituire condizioni quadro favorevoli alla ricerca sull'essere umano; |
b | contribuire a garantire la qualità della ricerca sull'essere umano; |
c | assicurare la trasparenza della ricerca sull'essere umano. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di tutelare la dignità, la personalità e la salute dell'essere umano nella ricerca. |
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1 | La presente legge si prefigge di tutelare la dignità, la personalità e la salute dell'essere umano nella ricerca. |
2 | Si prefigge inoltre di: |
a | istituire condizioni quadro favorevoli alla ricerca sull'essere umano; |
b | contribuire a garantire la qualità della ricerca sull'essere umano; |
c | assicurare la trasparenza della ricerca sull'essere umano. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 4 Primato degli interessi dell'essere umano - L'interesse, la salute e il benessere dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della scienza e della società. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 4 Primato degli interessi dell'essere umano - L'interesse, la salute e il benessere dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della scienza e della società. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 32 Calcolo dei crediti - 1 I crediti sono stabiliti sul fondamento di una stima diligente del fabbisogno presumibile. |
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1 | I crediti sono stabiliti sul fondamento di una stima diligente del fabbisogno presumibile. |
2 | I crediti riguardanti spese presumibili o uscite presumibili per investimenti per le quali manchi ancora il fondamento legale sono comunque iscritti a preventivo; rimangono però bloccati fino all'entrata in vigore del fondamento legale. |
3 | Per i provvedimenti che durano oltre un anno, nella motivazione della domanda di credito dev'essere menzionato l'ammontare della spesa totale presunta o dell'investimento globale. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario - 1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
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1 | La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
2 | Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge. |
3 | Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali. |
4 | Mediante ordinanza dell'Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un'importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. |
5 | La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.4 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 11 Assemblea plenaria - 1 In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
|
1 | In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
a | del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale; |
b | di un membro del Governo di ciascun Cantone. |
2 | Nei limiti della presente legge, l'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirle le seguenti competenze: |
a | definire le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria di Confederazione e Cantoni, fatte salve le loro competenze in materia finanziaria; |
b | definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio; |
c | formulare raccomandazioni sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni; |
d | altre competenze che risultano dalla presente legge. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario - 1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
|
1 | La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
2 | Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge. |
3 | Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali. |
4 | Mediante ordinanza dell'Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un'importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. |
5 | La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.4 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 13 Partecipazione con voto consultivo - Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: |
|
a | il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione5; |
b | ... |
c | il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); |
d | il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; |
e | il presidente del Consiglio dei PF; |
f | il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; |
g | un rappresentante di Innosuisse; |
h | il presidente del Consiglio svizzero della scienza9; |
i | un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; |
j | i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b; |
k | altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
|
1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 11 Assemblea plenaria - 1 In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
|
1 | In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
a | del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale; |
b | di un membro del Governo di ciascun Cantone. |
2 | Nei limiti della presente legge, l'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirle le seguenti competenze: |
a | definire le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria di Confederazione e Cantoni, fatte salve le loro competenze in materia finanziaria; |
b | definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio; |
c | formulare raccomandazioni sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni; |
d | altre competenze che risultano dalla presente legge. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 11 Assemblea plenaria - 1 In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
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1 | In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
a | del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale; |
b | di un membro del Governo di ciascun Cantone. |
2 | Nei limiti della presente legge, l'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirle le seguenti competenze: |
a | definire le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria di Confederazione e Cantoni, fatte salve le loro competenze in materia finanziaria; |
b | definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio; |
c | formulare raccomandazioni sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni; |
d | altre competenze che risultano dalla presente legge. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 11 Assemblea plenaria - 1 In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
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1 | In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
a | del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale; |
b | di un membro del Governo di ciascun Cantone. |
2 | Nei limiti della presente legge, l'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirle le seguenti competenze: |
a | definire le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria di Confederazione e Cantoni, fatte salve le loro competenze in materia finanziaria; |
b | definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio; |
c | formulare raccomandazioni sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni; |
d | altre competenze che risultano dalla presente legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
|
1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 13 Partecipazione con voto consultivo - Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: |
|
a | il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione5; |
b | ... |
c | il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); |
d | il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; |
e | il presidente del Consiglio dei PF; |
f | il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; |
g | un rappresentante di Innosuisse; |
h | il presidente del Consiglio svizzero della scienza9; |
i | un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; |
j | i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b; |
k | altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 12 Tipi di sussidi - (art. 53 LPSU) |
|
1 | I sussidi di base per gli altri istituti accademici sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie. |
2 | In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie non riesce a garantire l'adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione. |
3 | Nel quadro della decisione sul diritto ai sussidi il Consiglio federale stabilisce il tipo di sussidio. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 12 Tipi di sussidi - (art. 53 LPSU) |
|
1 | I sussidi di base per gli altri istituti accademici sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie. |
2 | In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie non riesce a garantire l'adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione. |
3 | Nel quadro della decisione sul diritto ai sussidi il Consiglio federale stabilisce il tipo di sussidio. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 15 Comitati - 1 Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce: |
|
1 | Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce: |
a | un comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria; |
b | un comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro; |
c | altri comitati permanenti o non permanenti, a seconda delle esigenze. |
2 | Possono far parte dei comitati anche persone che non sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. |
3 | Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro si pronuncia sugli affari trattati dalla Conferenza delle scuole universitarie secondo gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3. |
4 | Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria possono, di loro iniziativa o su mandato della Conferenza delle scuole universitarie, pronunciarsi sull'evoluzione della politica delle scuole universitarie a livello nazionale e formulare proposte. |
5 | La presidenza della Conferenza delle scuole universitarie cura le relazioni con il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e con il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria. Incontra periodicamente i membri dei comitati. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 13 Determinazione dei sussidi fissi - 1 I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
|
1 | I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
2 | Per il rimanente i sussidi fissi sono determinati in base all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 25 febbraio 20164 sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 16 Procedura decisionale nell'Assemblea plenaria - 1 Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto. |
|
1 | Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto. |
2 | Per le decisioni dell'Assemblea plenaria occorrono: |
a | la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti; e |
b | il voto della Confederazione. |
3 | In deroga al capoverso 2, per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 13 Determinazione dei sussidi fissi - 1 I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
|
1 | I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
2 | Per il rimanente i sussidi fissi sono determinati in base all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 25 febbraio 20164 sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 13 Partecipazione con voto consultivo - Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: |
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a | il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione5; |
b | ... |
c | il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); |
d | il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; |
e | il presidente del Consiglio dei PF; |
f | il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; |
g | un rappresentante di Innosuisse; |
h | il presidente del Consiglio svizzero della scienza9; |
i | un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; |
j | i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b; |
k | altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 13 Determinazione dei sussidi fissi - 1 I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
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1 | I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
2 | Per il rimanente i sussidi fissi sono determinati in base all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 25 febbraio 20164 sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 13 Determinazione dei sussidi fissi - 1 I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
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1 | I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
2 | Per il rimanente i sussidi fissi sono determinati in base all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 25 febbraio 20164 sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 12 Tipi di sussidi - (art. 53 LPSU) |
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1 | I sussidi di base per gli altri istituti accademici sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie. |
2 | In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie non riesce a garantire l'adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione. |
3 | Nel quadro della decisione sul diritto ai sussidi il Consiglio federale stabilisce il tipo di sussidio. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario - 1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
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1 | La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
2 | Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge. |
3 | Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali. |
4 | Mediante ordinanza dell'Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un'importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. |
5 | La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.4 |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 13 Partecipazione con voto consultivo - Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: |
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a | il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione5; |
b | ... |
c | il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); |
d | il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; |
e | il presidente del Consiglio dei PF; |
f | il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; |
g | un rappresentante di Innosuisse; |
h | il presidente del Consiglio svizzero della scienza9; |
i | un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; |
j | i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b; |
k | altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 20 Limite di spesa - 1 Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
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1 | Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. |
2 | Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine. |
3 | Il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 13 Partecipazione con voto consultivo - Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: |
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a | il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione5; |
b | ... |
c | il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); |
d | il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; |
e | il presidente del Consiglio dei PF; |
f | il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; |
g | un rappresentante di Innosuisse; |
h | il presidente del Consiglio svizzero della scienza9; |
i | un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; |
j | i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b; |
k | altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 13 Partecipazione con voto consultivo - Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: |
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a | il segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione5; |
b | ... |
c | il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE); |
d | il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; |
e | il presidente del Consiglio dei PF; |
f | il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero; |
g | un rappresentante di Innosuisse; |
h | il presidente del Consiglio svizzero della scienza9; |
i | un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere; |
j | i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b; |
k | altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 4 Primato degli interessi dell'essere umano - L'interesse, la salute e il benessere dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della scienza e della società. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 5 Rilevanza scientifica - La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se affronta una questione che abbia rilevanza scientifica: |
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a | ai fini della comprensione delle malattie umane; |
b | riguardo alla struttura e alla funzione del corpo umano; o |
c | per la salute pubblica. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 6 Non discriminazione - 1 Nessuno deve essere discriminato nell'ambito della ricerca. |
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1 | Nessuno deve essere discriminato nell'ambito della ricerca. |
2 | Senza motivi validi non è consentito, segnatamente in sede di selezione dei soggetti di ricerca, coinvolgere in misura eccessiva o escludere uno specifico gruppo di persone. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 7 Consenso - 1 La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito dopo essere stata sufficientemente informata conformemente alle disposizioni della presente legge o se non ha esercitato il proprio diritto di opposizione dopo essere stata informata. |
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1 | La ricerca sull'essere umano può essere condotta soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito dopo essere stata sufficientemente informata conformemente alle disposizioni della presente legge o se non ha esercitato il proprio diritto di opposizione dopo essere stata informata. |
2 | La persona interessata può negare o revocare in ogni momento il proprio consenso senza dover addurre motivi. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 23 Progetti di ricerca con adolescenti - 1 Un progetto di ricerca con o senza presumibile beneficio diretto può essere condotto con adolescenti capaci di discernimento soltanto se: |
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1 | Un progetto di ricerca con o senza presumibile beneficio diretto può essere condotto con adolescenti capaci di discernimento soltanto se: |
a | l'adolescente vi ha acconsentito per scritto dopo essere stato sufficientemente informato; e |
b | il rappresentante legale vi ha acconsentito per scritto dopo essere stato sufficientemente informato, nel caso in cui il progetto di ricerca comporti rischi e incomodi che non sono minimi. |
2 | Un progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto può essere condotto con adolescenti incapaci di discernimento soltanto se: |
a | il rappresentante legale vi ha acconsentito per scritto dopo essere stato sufficientemente informato; e |
b | l'adolescente non rifiuta in modo riconoscibile, con espressioni orali o comportamenti, l'attività di ricerca. |
3 | Un progetto di ricerca senza presumibile beneficio diretto può essere condotto con adolescenti incapaci di discernimento soltanto se, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 2: |
a | comporta rischi e incomodi minimi; e |
b | si prevede che permetterà di acquisire conoscenze essenziali in grado, a lungo termine, di recare un beneficio a persone con la stessa malattia o lo stesso disturbo o che si trovano nel medesimo stato di salute. |
SR 810.30 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) - Legge sulla ricerca umana LRUm Art. 4 Primato degli interessi dell'essere umano - L'interesse, la salute e il benessere dell'essere umano devono prevalere sull'interesse della scienza e della società. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 1 Scopo e oggetto - 1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. |
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1 | La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. |
2 | A tal fine, la presente legge crea le basi per: |
a | il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l'istituzione di organi comuni; |
b | la garanzia della qualità e l'accreditamento; |
c | il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici; |
d | la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; |
e | la concessione dei sussidi federali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 1 Scopo e oggetto - 1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. |
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1 | La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. |
2 | A tal fine, la presente legge crea le basi per: |
a | il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l'istituzione di organi comuni; |
b | la garanzia della qualità e l'accreditamento; |
c | il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici; |
d | la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; |
e | la concessione dei sussidi federali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 1 Scopo e oggetto - 1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. |
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1 | La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. |
2 | A tal fine, la presente legge crea le basi per: |
a | il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l'istituzione di organi comuni; |
b | la garanzia della qualità e l'accreditamento; |
c | il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici; |
d | la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; |
e | la concessione dei sussidi federali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 163 Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale - 1 L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza. |
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1 | L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza. |
2 | Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice. |
SR 171.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento LParl Art. 25 Finanze - 1 L'Assemblea federale stabilisce le spese e le uscite per investimenti nel preventivo e nelle relative aggiunte.36 Stanzia ed eventualmente rinnova crediti d'impegno e limiti di spesa nel preventivo e nelle relative aggiunte ovvero mediante decreti speciali. Approva il consuntivo. |
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1 | L'Assemblea federale stabilisce le spese e le uscite per investimenti nel preventivo e nelle relative aggiunte.36 Stanzia ed eventualmente rinnova crediti d'impegno e limiti di spesa nel preventivo e nelle relative aggiunte ovvero mediante decreti speciali. Approva il consuntivo. |
2 | A tal fine si avvale della forma del decreto federale semplice. |
3 | Nei decreti di stanziamento, l'Assemblea federale specifica lo scopo e l'ammontare dei crediti. Vi può inoltre precisare le condizioni quadro d'impiego, i tempi d'attuazione del progetto e le modalità di resoconto da parte del Consiglio federale.37 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 14 Presidenza e gestione - 1 La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
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1 | La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti. |
2 | Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale. Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza. |
3 | I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie. |
4 | Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. |
5 | In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 12 Tipi di sussidi - (art. 53 LPSU) |
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1 | I sussidi di base per gli altri istituti accademici sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie. |
2 | In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie non riesce a garantire l'adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione. |
3 | Nel quadro della decisione sul diritto ai sussidi il Consiglio federale stabilisce il tipo di sussidio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) O-LPSU Art. 13 Determinazione dei sussidi fissi - 1 I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
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1 | I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi. |
2 | Per il rimanente i sussidi fissi sono determinati in base all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 25 febbraio 20164 sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 6 Rinuncia alle spese processuali - Le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, qualora: |
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a | un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale; |
b | per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |