SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 22 Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica - 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica, formata di specialisti delle diverse cerchie interessate. Gli interessi di protezione e di utilizzazione devono esservi rappresentati in modo adeguato. |
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1 | Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica, formata di specialisti delle diverse cerchie interessate. Gli interessi di protezione e di utilizzazione devono esservi rappresentati in modo adeguato. |
2 | La Commissione presta consulenza in materia di sicurezza biologica al Consiglio federale per l'emanazione di prescrizioni e alle autorità per l'esecuzione. Essa viene sentita in merito alle domande d'autorizzazione. Può emanare raccomandazioni relative a tali domande; in casi importanti e motivati, può chiedere preventivamente perizie ed esami. |
3 | La Commissione collabora con altre commissioni federali e cantonali che si occupano di questioni legate alla biotecnologia. |
4 | La Commissione dialoga con il pubblico. Riferisce periodicamente al Consiglio federale sulla propria attività. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 1 Scopo - 1 La presente legge ha lo scopo di: |
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1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | proteggere l'uomo, la fauna e l'ambiente dagli abusi dell'ingegneria genetica; |
b | servire al bene dell'uomo, della fauna e dell'ambiente nell'applicazione dell'ingegneria genetica. |
2 | In tale contesto, essa ha in particolare lo scopo di: |
a | proteggere la salute e la sicurezza dell'uomo, della fauna e dell'ambiente; |
b | assicurare durevolmente la diversità biologica e la fertilità del suolo; |
c | far rispettare la dignità della creatura; |
d | permettere la libertà di scelta dei consumatori; |
e | impedire inganni in relazione ai prodotti; |
f | promuovere l'informazione del pubblico; |
g | tenere conto dell'importanza che la ricerca scientifica nel settore dell'ingegneria genetica riveste per l'uomo, la fauna e l'ambiente. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 23 Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano - 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. La Commissione si compone di specialisti di etica esterni all'amministrazione e di persone provenienti da altri settori che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in campo etico. Nella Commissione devono essere rappresentati diversi approcci etici. |
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1 | Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. La Commissione si compone di specialisti di etica esterni all'amministrazione e di persone provenienti da altri settori che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in campo etico. Nella Commissione devono essere rappresentati diversi approcci etici. |
2 | La Commissione segue e valuta dal profilo etico gli sviluppi e le applicazioni della biotecnologia ed esprime pareri dal profilo etico sulle relative questioni scientifiche e sociali. |
3 | La Commissione presta consulenza: |
a | al Consiglio federale per l'emanazione di prescrizioni; |
b | alle autorità federali e cantonali per l'esecuzione. In particolare esprime il proprio parere in merito a domande d'autorizzazione o progetti di ricerca che rivestono un'importanza fondamentale o hanno un carattere esemplare; a tale scopo può visionare atti, raccogliere informazioni e ricorrere ad altri specialisti. |
4 | La Commissione collabora con altre commissioni federali e cantonali che si occupano di questioni legate alla biotecnologia. |
5 | La Commissione dialoga con il pubblico in merito a questioni etiche legate alla biotecnologia. Riferisce periodicamente al Consiglio federale sulla propria attività. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione - 1 Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
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1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 55 - 1 Il ricorso ha effetto sospensivo. |
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1 | Il ricorso ha effetto sospensivo. |
2 | Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.94 |
3 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.95 |
4 | Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva. |
5 | Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.96 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
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1 | L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
2 | Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso. |
3 | Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 29a Principi - 1 Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | All'utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 200340 sull'ingegneria genetica. |
3 | Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell'uomo da pericoli diretti dovuti a organismi. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 2 Principio di prevenzione e di causalità - 1 A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente. |
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1 | A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente. |
2 | Chi è causa di misure ai sensi della presente legge ne assume le spese. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 3 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica all'utilizzazione di animali, vegetali e altri organismi geneticamente modificati, nonché dei loro metaboliti e dei loro rifiuti. |
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1 | La presente legge si applica all'utilizzazione di animali, vegetali e altri organismi geneticamente modificati, nonché dei loro metaboliti e dei loro rifiuti. |
2 | Ai prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati sono applicabili unicamente le norme relative all'etichettatura e all'informazione (art. 17 e 18). |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 11 Immissione sperimentale nell'ambiente - 1 Chiunque intende immettere nell'ambiente a titolo sperimentale organismi geneticamente modificati che non ha il diritto di mettere in commercio (art. 12) deve esserne autorizzato dalla Confederazione. |
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1 | Chiunque intende immettere nell'ambiente a titolo sperimentale organismi geneticamente modificati che non ha il diritto di mettere in commercio (art. 12) deve esserne autorizzato dalla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina: |
a | la consultazione di esperti; |
b | la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali pericoli e pregiudizi; |
c | l'informazione del pubblico. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 1 Scopo - 1 La presente legge ha lo scopo di: |
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1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | proteggere l'uomo, la fauna e l'ambiente dagli abusi dell'ingegneria genetica; |
b | servire al bene dell'uomo, della fauna e dell'ambiente nell'applicazione dell'ingegneria genetica. |
2 | In tale contesto, essa ha in particolare lo scopo di: |
a | proteggere la salute e la sicurezza dell'uomo, della fauna e dell'ambiente; |
b | assicurare durevolmente la diversità biologica e la fertilità del suolo; |
c | far rispettare la dignità della creatura; |
d | permettere la libertà di scelta dei consumatori; |
e | impedire inganni in relazione ai prodotti; |
f | promuovere l'informazione del pubblico; |
g | tenere conto dell'importanza che la ricerca scientifica nel settore dell'ingegneria genetica riveste per l'uomo, la fauna e l'ambiente. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 34 Numero di copie della domanda di autorizzazione - 1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata nel numero di copie richiesto. In caso di emissioni sperimentali, la domanda deve essere presentata anche nella lingua ufficiale del Comune interessato. |
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1 | La domanda di autorizzazione deve essere presentata nel numero di copie richiesto. In caso di emissioni sperimentali, la domanda deve essere presentata anche nella lingua ufficiale del Comune interessato. |
2 | Per l'informazione del pubblico deve essere presentato il numero richiesto di copie supplementari, le quali devono contenere almeno i dati di cui all'articolo 54 capoverso 4. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 7 Protezione dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della diversità biologica da organismi geneticamente modificati - 1 L'utilizzazione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da: |
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1 | L'utilizzazione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da: |
a | non mettere in pericolo la salute dell'uomo e degli animali, in particolare mediante sostanze tossiche, patogene o allergeniche o la propagazione di resistenze agli antibiotici; |
b | non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollate degli organismi geneticamente modificati nell'ambiente; |
c | non trasmettere in maniera duratura proprietà indesiderate ad altri organismi; |
d | non pregiudicare le popolazioni di organismi protetti, in particolare di quelli elencati nelle Liste rosse, o di organismi importanti per l'ecosistema interessato, in particolare quelli importanti per la crescita e la riproduzione di piante; |
e | non mettere in pericolo l'esistenza di specie di organismi non bersaglio; |
f | non pregiudicare in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
g | non pregiudicare in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
h | in caso di emissioni sperimentali, non trasmettere in maniera duratura alla flora o alla fauna selvatiche alcuna delle nuove proprietà risultanti dalla modificazione genetica. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati non possono essere utilizzati direttamente nell'ambiente se: |
a | sono classificati nei gruppi 3 o 4 secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 9 maggio 201218 sull'impiego confinato; |
b | contengono geni di resistenza agli antibiotici inseriti mediante tecniche di ingegneria genetica e la cui utilizzazione è autorizzata nella medicina umana e veterinaria; |
c | gli organismi riceventi impiegati per la modificazione genetica sono invasivi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 8 Protezione di spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi geneticamente modificati - 1 In spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione l'utilizzazione diretta di organismi geneticamente modificati è ammessa soltanto se serve a prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Nelle zone di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f sono fatte salve le disposizioni divergenti contenute nelle corrispondenti prescrizioni di protezione. |
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1 | In spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione l'utilizzazione diretta di organismi geneticamente modificati è ammessa soltanto se serve a prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Nelle zone di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f sono fatte salve le disposizioni divergenti contenute nelle corrispondenti prescrizioni di protezione. |
2 | Sono considerati spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione: |
a | le zone in cui la natura è protetta in base al diritto federale o cantonale; |
b | le acque superficiali e una striscia larga tre metri lungo tali acque; |
c | le acque sotterranee e la zona S1 nonché, per i microrganismi, le zone S2 e Sh delle zone di protezione delle acque sotterranee; |
d | i boschi; |
e | le zone protette secondo l'articolo 11 della legge del 20 giugno 198620 sulla caccia; |
f | le zone in cui il paesaggio è protetto in base al diritto federale o cantonale. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 8 Protezione di spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi geneticamente modificati - 1 In spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione l'utilizzazione diretta di organismi geneticamente modificati è ammessa soltanto se serve a prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Nelle zone di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f sono fatte salve le disposizioni divergenti contenute nelle corrispondenti prescrizioni di protezione. |
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1 | In spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione l'utilizzazione diretta di organismi geneticamente modificati è ammessa soltanto se serve a prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Nelle zone di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f sono fatte salve le disposizioni divergenti contenute nelle corrispondenti prescrizioni di protezione. |
2 | Sono considerati spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione: |
a | le zone in cui la natura è protetta in base al diritto federale o cantonale; |
b | le acque superficiali e una striscia larga tre metri lungo tali acque; |
c | le acque sotterranee e la zona S1 nonché, per i microrganismi, le zone S2 e Sh delle zone di protezione delle acque sotterranee; |
d | i boschi; |
e | le zone protette secondo l'articolo 11 della legge del 20 giugno 198620 sulla caccia; |
f | le zone in cui il paesaggio è protetto in base al diritto federale o cantonale. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 9 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati - 1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
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1 | Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
a | rispettare le necessarie distanze dalla produzione senza organismi geneticamente modificati; |
b | dopo l'uso pulire a fondo, secondo i metodi riconosciuti, tutti gli apparecchi e tutte le macchine, se vengono impiegati anche per organismi non geneticamente modificati; |
c | adottare misure per evitare perdite di organismi geneticamente modificati; |
d | conservare tutte le informazioni importanti sull'utilizzazione e trasmetterle in forma adeguata agli acquirenti. |
2 | In caso di eventi straordinari, chi utilizza direttamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati deve documentare eventuali perdite di tali organismi e ripristinare lo stato iniziale con misure idonee. |
3 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati deve disporre di un sistema di assicurazione della qualità il quale garantisca in particolare che: |
a | siano identificati i punti deboli dove potrebbero verificarsi mescolanze o scambi; |
b | siano stabilite e attuate tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare mescolanze; |
c | siano eseguiti controlli periodici dell'idoneità delle misure; |
d | le persone incaricate dispongano di una formazione sufficiente; |
e | sia tenuta una documentazione completa. |
4 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti fabbricati con tali organismi deve: |
a | comunicare per iscritto l'identificatore unico secondo l'allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 200421 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati o, in assenza dell'identificatore, l'identità degli organismi con indicazione delle proprietà e delle caratteristiche fondamentali se gli organismi e i prodotti devono essere etichettati secondo l'articolo 10; |
b | indicare il nome e l'indirizzo della persona a cui chiedere ulteriori informazioni; |
c | comunicare tutte le altre informazioni rilevanti ottenute dal proprio fornitore, in particolare quelle concernenti le proprietà degli organismi, purché siano importanti per la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati, e quelle relative all'utilizzazione nell'ambiente, per evitare che vengano violate le prescrizioni relative alla protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati. |
5 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti ottenuti da tali organismi deve conservare i seguenti dati per un periodo di cinque anni: |
a | i dati di cui al capoverso 4; |
b | il nome e l'indirizzo degli acquirenti ma non dei consumatori; |
c | il nome e l'indirizzo del fornitore. |
6 | Sono fatte salve le corrispondenti norme della legislazione sulle derrate alimentari e sull'agricoltura. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 9 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati - 1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
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1 | Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
a | rispettare le necessarie distanze dalla produzione senza organismi geneticamente modificati; |
b | dopo l'uso pulire a fondo, secondo i metodi riconosciuti, tutti gli apparecchi e tutte le macchine, se vengono impiegati anche per organismi non geneticamente modificati; |
c | adottare misure per evitare perdite di organismi geneticamente modificati; |
d | conservare tutte le informazioni importanti sull'utilizzazione e trasmetterle in forma adeguata agli acquirenti. |
2 | In caso di eventi straordinari, chi utilizza direttamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati deve documentare eventuali perdite di tali organismi e ripristinare lo stato iniziale con misure idonee. |
3 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati deve disporre di un sistema di assicurazione della qualità il quale garantisca in particolare che: |
a | siano identificati i punti deboli dove potrebbero verificarsi mescolanze o scambi; |
b | siano stabilite e attuate tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare mescolanze; |
c | siano eseguiti controlli periodici dell'idoneità delle misure; |
d | le persone incaricate dispongano di una formazione sufficiente; |
e | sia tenuta una documentazione completa. |
4 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti fabbricati con tali organismi deve: |
a | comunicare per iscritto l'identificatore unico secondo l'allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 200421 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati o, in assenza dell'identificatore, l'identità degli organismi con indicazione delle proprietà e delle caratteristiche fondamentali se gli organismi e i prodotti devono essere etichettati secondo l'articolo 10; |
b | indicare il nome e l'indirizzo della persona a cui chiedere ulteriori informazioni; |
c | comunicare tutte le altre informazioni rilevanti ottenute dal proprio fornitore, in particolare quelle concernenti le proprietà degli organismi, purché siano importanti per la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati, e quelle relative all'utilizzazione nell'ambiente, per evitare che vengano violate le prescrizioni relative alla protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati. |
5 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti ottenuti da tali organismi deve conservare i seguenti dati per un periodo di cinque anni: |
a | i dati di cui al capoverso 4; |
b | il nome e l'indirizzo degli acquirenti ma non dei consumatori; |
c | il nome e l'indirizzo del fornitore. |
6 | Sono fatte salve le corrispondenti norme della legislazione sulle derrate alimentari e sull'agricoltura. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 13 Verifica delle autorizzazioni - 1 Le autorizzazioni sono verificate regolarmente ai fini della loro conferma. |
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1 | Le autorizzazioni sono verificate regolarmente ai fini della loro conferma. |
2 | Il titolare dell'autorizzazione comunica all'autorità che l'ha rilasciata, spontaneamente e non appena ne viene a conoscenza, le nuove conoscenze che potrebbero condurre a una nuova valutazione di pericoli e pregiudizi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 20 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi patogeni - 1 La domanda di autorizzazione per un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi patogeni deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 12-14. |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi patogeni deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 12-14. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato 3.1; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi ospiti in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere alle esigenze di cui agli articoli 12 e 13 sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi; |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | indicazioni circa l'intenzione d'informare il pubblico sull'emissione sperimentale prevista; |
g | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo patogeno in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi patogeni nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 27 Deroghe all'obbligo di autorizzazione - Non necessita di un'autorizzazione la messa in commercio di: |
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a | materiale vegetale di moltiplicazione secondo l'articolo 14a dell'ordinanza del 7 dicembre 199847 sulle sementi; |
b | alimenti per animali secondo l'articolo 21b dell'ordinanza del 26 maggio 199948 sugli alimenti per animali; |
c | derrate alimentari, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 23 novembre 200549 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 9 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati - 1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
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1 | Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
a | rispettare le necessarie distanze dalla produzione senza organismi geneticamente modificati; |
b | dopo l'uso pulire a fondo, secondo i metodi riconosciuti, tutti gli apparecchi e tutte le macchine, se vengono impiegati anche per organismi non geneticamente modificati; |
c | adottare misure per evitare perdite di organismi geneticamente modificati; |
d | conservare tutte le informazioni importanti sull'utilizzazione e trasmetterle in forma adeguata agli acquirenti. |
2 | In caso di eventi straordinari, chi utilizza direttamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati deve documentare eventuali perdite di tali organismi e ripristinare lo stato iniziale con misure idonee. |
3 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati deve disporre di un sistema di assicurazione della qualità il quale garantisca in particolare che: |
a | siano identificati i punti deboli dove potrebbero verificarsi mescolanze o scambi; |
b | siano stabilite e attuate tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare mescolanze; |
c | siano eseguiti controlli periodici dell'idoneità delle misure; |
d | le persone incaricate dispongano di una formazione sufficiente; |
e | sia tenuta una documentazione completa. |
4 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti fabbricati con tali organismi deve: |
a | comunicare per iscritto l'identificatore unico secondo l'allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 200421 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati o, in assenza dell'identificatore, l'identità degli organismi con indicazione delle proprietà e delle caratteristiche fondamentali se gli organismi e i prodotti devono essere etichettati secondo l'articolo 10; |
b | indicare il nome e l'indirizzo della persona a cui chiedere ulteriori informazioni; |
c | comunicare tutte le altre informazioni rilevanti ottenute dal proprio fornitore, in particolare quelle concernenti le proprietà degli organismi, purché siano importanti per la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati, e quelle relative all'utilizzazione nell'ambiente, per evitare che vengano violate le prescrizioni relative alla protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati. |
5 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti ottenuti da tali organismi deve conservare i seguenti dati per un periodo di cinque anni: |
a | i dati di cui al capoverso 4; |
b | il nome e l'indirizzo degli acquirenti ma non dei consumatori; |
c | il nome e l'indirizzo del fornitore. |
6 | Sono fatte salve le corrispondenti norme della legislazione sulle derrate alimentari e sull'agricoltura. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 9 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati - 1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
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1 | Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
a | rispettare le necessarie distanze dalla produzione senza organismi geneticamente modificati; |
b | dopo l'uso pulire a fondo, secondo i metodi riconosciuti, tutti gli apparecchi e tutte le macchine, se vengono impiegati anche per organismi non geneticamente modificati; |
c | adottare misure per evitare perdite di organismi geneticamente modificati; |
d | conservare tutte le informazioni importanti sull'utilizzazione e trasmetterle in forma adeguata agli acquirenti. |
2 | In caso di eventi straordinari, chi utilizza direttamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati deve documentare eventuali perdite di tali organismi e ripristinare lo stato iniziale con misure idonee. |
3 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati deve disporre di un sistema di assicurazione della qualità il quale garantisca in particolare che: |
a | siano identificati i punti deboli dove potrebbero verificarsi mescolanze o scambi; |
b | siano stabilite e attuate tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare mescolanze; |
c | siano eseguiti controlli periodici dell'idoneità delle misure; |
d | le persone incaricate dispongano di una formazione sufficiente; |
e | sia tenuta una documentazione completa. |
4 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti fabbricati con tali organismi deve: |
a | comunicare per iscritto l'identificatore unico secondo l'allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 200421 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati o, in assenza dell'identificatore, l'identità degli organismi con indicazione delle proprietà e delle caratteristiche fondamentali se gli organismi e i prodotti devono essere etichettati secondo l'articolo 10; |
b | indicare il nome e l'indirizzo della persona a cui chiedere ulteriori informazioni; |
c | comunicare tutte le altre informazioni rilevanti ottenute dal proprio fornitore, in particolare quelle concernenti le proprietà degli organismi, purché siano importanti per la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati, e quelle relative all'utilizzazione nell'ambiente, per evitare che vengano violate le prescrizioni relative alla protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati. |
5 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti ottenuti da tali organismi deve conservare i seguenti dati per un periodo di cinque anni: |
a | i dati di cui al capoverso 4; |
b | il nome e l'indirizzo degli acquirenti ma non dei consumatori; |
c | il nome e l'indirizzo del fornitore. |
6 | Sono fatte salve le corrispondenti norme della legislazione sulle derrate alimentari e sull'agricoltura. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione - 1 Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati - 1 La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
|
1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200133, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 9 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati - 1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
|
1 | Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve: |
a | rispettare le necessarie distanze dalla produzione senza organismi geneticamente modificati; |
b | dopo l'uso pulire a fondo, secondo i metodi riconosciuti, tutti gli apparecchi e tutte le macchine, se vengono impiegati anche per organismi non geneticamente modificati; |
c | adottare misure per evitare perdite di organismi geneticamente modificati; |
d | conservare tutte le informazioni importanti sull'utilizzazione e trasmetterle in forma adeguata agli acquirenti. |
2 | In caso di eventi straordinari, chi utilizza direttamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati deve documentare eventuali perdite di tali organismi e ripristinare lo stato iniziale con misure idonee. |
3 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati deve disporre di un sistema di assicurazione della qualità il quale garantisca in particolare che: |
a | siano identificati i punti deboli dove potrebbero verificarsi mescolanze o scambi; |
b | siano stabilite e attuate tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare mescolanze; |
c | siano eseguiti controlli periodici dell'idoneità delle misure; |
d | le persone incaricate dispongano di una formazione sufficiente; |
e | sia tenuta una documentazione completa. |
4 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti fabbricati con tali organismi deve: |
a | comunicare per iscritto l'identificatore unico secondo l'allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 200421 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati o, in assenza dell'identificatore, l'identità degli organismi con indicazione delle proprietà e delle caratteristiche fondamentali se gli organismi e i prodotti devono essere etichettati secondo l'articolo 10; |
b | indicare il nome e l'indirizzo della persona a cui chiedere ulteriori informazioni; |
c | comunicare tutte le altre informazioni rilevanti ottenute dal proprio fornitore, in particolare quelle concernenti le proprietà degli organismi, purché siano importanti per la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati, e quelle relative all'utilizzazione nell'ambiente, per evitare che vengano violate le prescrizioni relative alla protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati. |
5 | Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti ottenuti da tali organismi deve conservare i seguenti dati per un periodo di cinque anni: |
a | i dati di cui al capoverso 4; |
b | il nome e l'indirizzo degli acquirenti ma non dei consumatori; |
c | il nome e l'indirizzo del fornitore. |
6 | Sono fatte salve le corrispondenti norme della legislazione sulle derrate alimentari e sull'agricoltura. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 19 Domanda di autorizzazione per emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati - 1 La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
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1 | La domanda di autorizzazione per un un'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'emissione sperimentale non viola le esigenze di cui agli articoli 7-9 e 11. |
2 | La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti: |
a | una descrizione dell'emissione sperimentale contenente almeno i seguenti dati: |
a1 | indicazioni sullo scopo e sul contesto dell'emissione sperimentale, |
a2 | motivo per cui le conoscenze che si vogliono acquisire non possono essere ottenute mediante esperimenti in sistemi chiusi, |
a3 | illustrazione dei nuovi risultati scientifici previsti che possono essere ottenuti con l'esperimento in questione, relativi alle ripercussioni sull'uomo, sugli animali, sull'ambiente, sulla diversità biologica e sulla sua utilizzazione sostenibile, nonché all'efficacia delle misure di sicurezza; |
b | un dossier tecnico con i dati secondo l'allegato IIIA o IIIB della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 200133, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e sull'abrogazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ma senza informazioni relative ai piani di sorveglianza; |
c | i risultati di esperimenti precedenti, in particolare: |
c1 | i risultati di esperimenti preliminari in sistemi chiusi che sono serviti all'accertamento della sicurezza biologica, |
c2 | i dati, i risultati e le valutazioni di emissioni sperimentali eseguite con organismi identici o con i loro organismi riceventi in condizioni climatiche, faunistiche e floristiche paragonabili; |
d | l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4; |
e | un piano di sorveglianza che permetta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e all'articolo 7 LIG sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: |
e1 | tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, |
e2 | durata e frequenza della sorveglianza; |
f | una ponderazione degli interessi secondo l'articolo 8 LIG che mostri che la modificazione del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d'ingegneria genetica non ha leso la dignità della creatura; |
g | una strategia d'informazione che spieghi come, quando e dove vengono comunicati al pubblico l'oggetto, il momento e il luogo dell'emissione sperimentale prevista; |
h | la prova che l'obbligo di fornire garanzie è adempiuto. |
3 | Nella documentazione relativa ai risultati di esperimenti precedenti secondo il capoverso 2 lettera c numero 2 è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto. |
4 | L'UFAM può rinunciare a singoli dati del dossier tecnico di cui al capoverso 2 lettera b se il richiedente è in grado di provare che tali dati non sono necessari per la valutazione della domanda; |
5 | Può essere presentata un'unica domanda se l'emissione sperimentale viene effettuata per lo stesso scopo ed entro un periodo di tempo limitato: |
a | con un organismo geneticamente modificato in luoghi diversi; |
b | con una combinazione di organismi nello stesso luogo o in luoghi diversi. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 13 Verifica delle autorizzazioni - 1 Le autorizzazioni sono verificate regolarmente ai fini della loro conferma. |
|
1 | Le autorizzazioni sono verificate regolarmente ai fini della loro conferma. |
2 | Il titolare dell'autorizzazione comunica all'autorità che l'ha rilasciata, spontaneamente e non appena ne viene a conoscenza, le nuove conoscenze che potrebbero condurre a una nuova valutazione di pericoli e pregiudizi. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 27 Deroghe all'obbligo di autorizzazione - Non necessita di un'autorizzazione la messa in commercio di: |
|
a | materiale vegetale di moltiplicazione secondo l'articolo 14a dell'ordinanza del 7 dicembre 199847 sulle sementi; |
b | alimenti per animali secondo l'articolo 21b dell'ordinanza del 26 maggio 199948 sugli alimenti per animali; |
c | derrate alimentari, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 23 novembre 200549 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 27 Deroghe all'obbligo di autorizzazione - Non necessita di un'autorizzazione la messa in commercio di: |
|
a | materiale vegetale di moltiplicazione secondo l'articolo 14a dell'ordinanza del 7 dicembre 199847 sulle sementi; |
b | alimenti per animali secondo l'articolo 21b dell'ordinanza del 26 maggio 199948 sugli alimenti per animali; |
c | derrate alimentari, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 23 novembre 200549 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 18 Deroghe all'obbligo di autorizzazione - 1 Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
|
1 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25 e se l'emissione sperimentale mira ad ampliare le conoscenze su tale utilizzazione. |
2 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di organismi patogeni se: |
a | tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta secondo l'articolo 25; o |
b | tali organismi non sono alloctoni né patogeni per l'uomo e i vertebrati. |
3 | Non è necessaria un'autorizzazione per le emissioni sperimentali di piccoli invertebrati alloctoni se tali organismi sono autorizzati per una determinata utilizzazione diretta nell'ambiente ai sensi dell'articolo 25. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 34 Numero di copie della domanda di autorizzazione - 1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata nel numero di copie richiesto. In caso di emissioni sperimentali, la domanda deve essere presentata anche nella lingua ufficiale del Comune interessato. |
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1 | La domanda di autorizzazione deve essere presentata nel numero di copie richiesto. In caso di emissioni sperimentali, la domanda deve essere presentata anche nella lingua ufficiale del Comune interessato. |
2 | Per l'informazione del pubblico deve essere presentato il numero richiesto di copie supplementari, le quali devono contenere almeno i dati di cui all'articolo 54 capoverso 4. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 18 Accesso agli atti e informazione del pubblico - 1 Il diritto di accedere a informazioni contenute in documenti ufficiali in merito all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti è disciplinato dagli articoli 10e capoverso 4 e 10g della legge del 7 ottobre 198311 sulla protezione dell'ambiente.12 |
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1 | Il diritto di accedere a informazioni contenute in documenti ufficiali in merito all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti è disciplinato dagli articoli 10e capoverso 4 e 10g della legge del 7 ottobre 198311 sulla protezione dell'ambiente.12 |
2 | Le autorità, sentiti gli interessati, possono pubblicare le informazioni ottenute nell'ambito dell'esecuzione (art. 24 cpv. 1) e i risultati di rilevamenti o controlli, a condizione che ciò sia nell'interesse generale. Esse possono trasmettere tali informazioni ad autorità estere o organizzazioni internazionali conformemente a quanto stabilito in una legge federale o in un accordo internazionale. Il segreto di fabbricazione e d'affari rimane garantito. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
|
1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 37 Periodo transitorio per l'impiego di geni resistenti agli antibiotici - I geni resistenti agli antibiotici impiegati nella medicina umana e veterinaria possono essere utilizzati nelle immissioni sperimentali nell'ambiente fino al 31 dicembre 2008. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
|
1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) - Legge sull'ingegneria genetica LIG Art. 6 Protezione dell'uomo, della fauna, dell'ambiente e della diversità biologica - 1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
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1 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: |
a | non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente; |
b | non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. |
2 | Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se: |
a | i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi; |
b | l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati; |
c | essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; |
d | in base allo stato della conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo. |
3 | Gli organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell'ambiente è provato che: |
a | non arrecano danno alla popolazione di organismi protetti o importanti per l'ecosistema interessato; |
b | non provocano l'estinzione involontaria di una specie di organismi; |
c | non pregiudicano in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente; |
d | non pregiudicano in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo; |
e | essi o le loro proprietà non si diffondono in maniera indesiderata; e |
f | non sono violati in altro modo i principi di cui al capoverso 1. |
4 | I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
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a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |