SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 85 - 1 La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale. |
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1 | La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale. |
2 | La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge. |
3 | La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più disposizioni. |
4 | La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.46 |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 86 - Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 87 - 1 La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica. |
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1 | La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica. |
2 | Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. |
3 | Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia. |
4 | L'iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 88 - Se all'iniziativa popolare per la revisione parziale il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 89 - 1 Nel caso di revisione totale, l'autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare. |
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1 | Nel caso di revisione totale, l'autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare. |
2 | Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.47 |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 90 - 1 La votazione preliminare sull'iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. |
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1 | La votazione preliminare sull'iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. |
2 | Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente. |
3 | La votazione sull'iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 87 - 1 La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica. |
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1 | La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica. |
2 | Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. |
3 | Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia. |
4 | L'iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti - 1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. |
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1 | I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. |
2 | Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 62 Impianti per i rifiuti |
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1 | Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati allo smaltimento di rifiuti speciali qualora tali infrastrutture siano d'interesse nazionale. |
2 | Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati al trattamento o al riciclaggio di rifiuti urbani, se la decisione di prima istanza sulla costruzione dell'impianto è presa prima del 1° novembre 1997. Per regioni che non dispongono ancora della capacità necessaria, il Consiglio federale può prorogare tale termine, al più tardi fino al 31 ottobre 1999, sempreché le circostanze lo richiedano. |
2bis | Il diritto alle indennità federali secondo il capoverso 2 permane se: |
a | la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto è stata presa entro il termine prorogato; |
b | per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, dev'essere autorizzato un nuovo impianto; |
c | la nuova decisione di prima istanza è presa prima del 1° novembre 2005; e |
d | la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.54 |
3 | ...55 |
4 | Le indennità ammontano: |
a | al 25 per cento dei costi computabili per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature giusta i capoversi 1 e 2; |
b | ... |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 86 - Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 87 - 1 La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica. |
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1 | La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica. |
2 | Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. |
3 | Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia. |
4 | L'iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 86 - Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti - 1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. |
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1 | I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti. |
2 | Essi comunicano i loro piani alla Confederazione. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 31a Collaborazione - 1 I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti. |
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1 | I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti. |
2 | Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di: |
a | definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente (comprensori di raccolta); |
b | determinare l'ubicazione degli impianti per i rifiuti; |
c | mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese. |