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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 189 Competenze del Tribunale federale |
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| Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| del diritto intercantonale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; | ||||||
| delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. | ||||||
| La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. | ||||||
| Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003(DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 24212437, 2009 137599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 189 Competenze del Tribunale federale |
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| Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| del diritto intercantonale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; | ||||||
| delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. | ||||||
| La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. | ||||||
| Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003(DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 24212437, 2009 137599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 189 Competenze del Tribunale federale |
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| Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| del diritto intercantonale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; | ||||||
| delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. | ||||||
| La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. | ||||||
| Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003(DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 24212437, 2009 137599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 189 Competenze del Tribunale federale |
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| Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| del diritto intercantonale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; | ||||||
| delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. | ||||||
| La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. | ||||||
| Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003(DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 24212437, 2009 137599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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RS 818.33 LRMT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) Art. 5 Informazione |
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| Il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo devono essere debitamente informati su: | ||||||
| la natura, lo scopo e l'estensione del trattamento dei dati; | ||||||
| le misure di protezione dei dati personali; | ||||||
| i loro diritti. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce chi deve informare il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo e determina la forma e il contenuto dell'informazione. | ||||||
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RS 818.33 LRMT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) Art. 12 Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e pseudonimizzazione |
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| I registri cantonali dei tumori trasmettono periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) i dati registrati e il codice numerico del caso. La data di nascita e quella del decesso sono indicate soltanto con il mese e l'anno. Non sono trasmessi il cognome, il nome, l'indirizzo e il numero d'assicurato del paziente. | ||||||
| Essi trasmettono il numero d'assicurato e il codice numerico del caso al servizio di pseudonimizzazione (art. 31 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Il servizio di pseudonimizzazione assegna uno pseudonimo al numero d'assicurato e lo trasmette al servizio nazionale di registrazione dei tumori unitamente al codice numerico del caso. Trasmette inoltre il numero d'assicurato e il codice numerico del caso all'UST. | ||||||
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RS 818.33 LRMT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) Art. 12 Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e pseudonimizzazione |
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| I registri cantonali dei tumori trasmettono periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) i dati registrati e il codice numerico del caso. La data di nascita e quella del decesso sono indicate soltanto con il mese e l'anno. Non sono trasmessi il cognome, il nome, l'indirizzo e il numero d'assicurato del paziente. | ||||||
| Essi trasmettono il numero d'assicurato e il codice numerico del caso al servizio di pseudonimizzazione (art. 31 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Il servizio di pseudonimizzazione assegna uno pseudonimo al numero d'assicurato e lo trasmette al servizio nazionale di registrazione dei tumori unitamente al codice numerico del caso. Trasmette inoltre il numero d'assicurato e il codice numerico del caso all'UST. | ||||||
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RS 818.33 LRMT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) Art. 12 Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e pseudonimizzazione |
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| I registri cantonali dei tumori trasmettono periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) i dati registrati e il codice numerico del caso. La data di nascita e quella del decesso sono indicate soltanto con il mese e l'anno. Non sono trasmessi il cognome, il nome, l'indirizzo e il numero d'assicurato del paziente. | ||||||
| Essi trasmettono il numero d'assicurato e il codice numerico del caso al servizio di pseudonimizzazione (art. 31 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Il servizio di pseudonimizzazione assegna uno pseudonimo al numero d'assicurato e lo trasmette al servizio nazionale di registrazione dei tumori unitamente al codice numerico del caso. Trasmette inoltre il numero d'assicurato e il codice numerico del caso all'UST. | ||||||
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RS 818.33 LRMT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) Art. 12 Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e pseudonimizzazione |
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| I registri cantonali dei tumori trasmettono periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) i dati registrati e il codice numerico del caso. La data di nascita e quella del decesso sono indicate soltanto con il mese e l'anno. Non sono trasmessi il cognome, il nome, l'indirizzo e il numero d'assicurato del paziente. | ||||||
| Essi trasmettono il numero d'assicurato e il codice numerico del caso al servizio di pseudonimizzazione (art. 31 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Il servizio di pseudonimizzazione assegna uno pseudonimo al numero d'assicurato e lo trasmette al servizio nazionale di registrazione dei tumori unitamente al codice numerico del caso. Trasmette inoltre il numero d'assicurato e il codice numerico del caso all'UST. | ||||||
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RS 818.33 LRMT Legge federale del 18 marzo 2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) Art. 12 Trasmissione dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori e pseudonimizzazione |
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| I registri cantonali dei tumori trasmettono periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori (sezione 5) i dati registrati e il codice numerico del caso. La data di nascita e quella del decesso sono indicate soltanto con il mese e l'anno. Non sono trasmessi il cognome, il nome, l'indirizzo e il numero d'assicurato del paziente. | ||||||
| Essi trasmettono il numero d'assicurato e il codice numerico del caso al servizio di pseudonimizzazione (art. 31 cpv. 1 lett. c). | ||||||
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