SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 45 Scadenza - 1 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. |
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1 | Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. |
2 | È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
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1 | I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
a | dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; |
b | dal 15 luglio al 15 agosto incluso; |
c | dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. |
2 | Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: |
a | l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; |
b | l'esecuzione cambiaria; |
c | i diritti politici (art. 82 lett. c); |
d | l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
e | gli appalti pubblici.19 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
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1 | I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
a | dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; |
b | dal 15 luglio al 15 agosto incluso; |
c | dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. |
2 | Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: |
a | l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; |
b | l'esecuzione cambiaria; |
c | i diritti politici (art. 82 lett. c); |
d | l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
e | gli appalti pubblici.19 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.98 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.99 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 74 - 1 Il Gran Consiglio: |
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1 | Il Gran Consiglio: |
a | decide in materia di nuove spese, ferma restando la competenza del Popolo secondo gli articoli 35 e 36; |
b | determina periodicamente la struttura e il grado di precisione del bilancio pubblico, decide sulle questioni importanti relative al budget globale e approva il bilancio di previsione; |
c | approva il rapporto di gestione. |
2 | Il Gran Consiglio connette le decisioni finanziarie alle prestazioni da fornire. Si assicura dell'efficacia di tutte le misure cantonali.40 |
3 | La legge può conferire alla Commissione delle finanze l'autorizzazione provvisoria di procedere a una spesa che non consenta dilazioni. L'autorizzazione richiede l'approvazione del Gran Consiglio.41 |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 80 Attribuzioni finanziarie - 1 Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi.49 |
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1 | Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi.49 |
2 | Esso può assumere e rinnovare prestiti. |
3 | Il Consiglio di Stato dispone circa il patrimonio finanziario. Per quanto non costituiscano meri investimenti, le partecipazioni finanziarie a imprese di diritto privato sottostanno alle disposizioni sulle attribuzioni in materia di spese. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 36 Votazioni popolari facoltative - 1 Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
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1 | Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
a | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi; |
b | tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l'articolo 37. |
2 | La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 36 Votazioni popolari facoltative - 1 Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
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1 | Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
a | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi; |
b | tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l'articolo 37. |
2 | La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 37 Esclusione della votazione popolare facoltativa - 1 Sono eccettuate dalla votazione popolare facoltativa le seguenti decisioni del Gran Consiglio: |
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1 | Sono eccettuate dalla votazione popolare facoltativa le seguenti decisioni del Gran Consiglio: |
a | le decisioni concernenti l'ammissibilità delle iniziative popolari secondo l'articolo 31; |
b | le decisioni sui mandati popolari di cui all'articolo 34; |
bbis | le decisioni programmatiche di cui all'articolo 73; |
c | le decisioni di cui all'articolo 74; |
d | le decisioni in materia di elezioni secondo l'articolo 75; |
e | le decisioni di cui all'articolo 76 capoverso 1. |
2 | La legge sull'esercizio dei diritti popolari può prevedere altre eccezioni per decisioni del Gran Consiglio di secondaria importanza. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 36 Votazioni popolari facoltative - 1 Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
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1 | Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
a | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi; |
b | tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l'articolo 37. |
2 | La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 74 - 1 Il Gran Consiglio: |
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1 | Il Gran Consiglio: |
a | decide in materia di nuove spese, ferma restando la competenza del Popolo secondo gli articoli 35 e 36; |
b | determina periodicamente la struttura e il grado di precisione del bilancio pubblico, decide sulle questioni importanti relative al budget globale e approva il bilancio di previsione; |
c | approva il rapporto di gestione. |
2 | Il Gran Consiglio connette le decisioni finanziarie alle prestazioni da fornire. Si assicura dell'efficacia di tutte le misure cantonali.40 |
3 | La legge può conferire alla Commissione delle finanze l'autorizzazione provvisoria di procedere a una spesa che non consenta dilazioni. L'autorizzazione richiede l'approvazione del Gran Consiglio.41 |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |