SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 8 Ammissione - 1 Alle verifiche delle prestazioni sono ammessi unicamente gli studenti e gli studenti di specializzazione immatricolati. Se l'onere amministrativo è ingiustificato, il rettore può prevedere eccezioni all'obbligo d'immatricolazione. |
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1 | Alle verifiche delle prestazioni sono ammessi unicamente gli studenti e gli studenti di specializzazione immatricolati. Se l'onere amministrativo è ingiustificato, il rettore può prevedere eccezioni all'obbligo d'immatricolazione. |
2 | Il regolamento degli studi o il programma dei corsi può prevedere ulteriori condizioni per l'ammissione a una determinata verifica delle prestazioni. |
3 | Il rettore definisce, d'intesa con i dipartimenti, le tipologie consentite di condizioni di ammissione e le modalità della procedura di ammissione. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 8 Ammissione - 1 Alle verifiche delle prestazioni sono ammessi unicamente gli studenti e gli studenti di specializzazione immatricolati. Se l'onere amministrativo è ingiustificato, il rettore può prevedere eccezioni all'obbligo d'immatricolazione. |
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1 | Alle verifiche delle prestazioni sono ammessi unicamente gli studenti e gli studenti di specializzazione immatricolati. Se l'onere amministrativo è ingiustificato, il rettore può prevedere eccezioni all'obbligo d'immatricolazione. |
2 | Il regolamento degli studi o il programma dei corsi può prevedere ulteriori condizioni per l'ammissione a una determinata verifica delle prestazioni. |
3 | Il rettore definisce, d'intesa con i dipartimenti, le tipologie consentite di condizioni di ammissione e le modalità della procedura di ammissione. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 9 Iscrizione e ritiro - 1 Il rettore stabilisce il luogo, la scadenza e le altre modalità per l'iscrizione agli esami di una sessione e alle verifiche delle prestazioni da sostenere durante la fase d'esame a fine semestre. |
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1 | Il rettore stabilisce il luogo, la scadenza e le altre modalità per l'iscrizione agli esami di una sessione e alle verifiche delle prestazioni da sostenere durante la fase d'esame a fine semestre. |
2 | Il rettore stabilisce il numero massimo di esami di una sessione cui può iscriversi ogni studente per sessione d'esame. Su domanda motivata il rettore può autorizzare eccezioni in singoli casi. |
3 | L'iscrizione agli esami di una sessione può essere ritirata senza giustificazione fino a sette giorni prima dell'inizio della sessione. Se gli esami fanno parte di un blocco, il ritiro dell'iscrizione vale per l'intero blocco. |
4 | Il rettore definisce d'intesa con i dipartimenti la scadenza entro cui può essere ritirata senza giustificazione l'iscrizione a una delle verifiche delle prestazioni da sostenere nella fase d'esame a fine semestre. |
5 | Se è stato concordato un programma d'esami individuale, il ritiro dell'iscrizione deve essere motivato. Spetta al rettore decidere se la giustificazione addotta è fondata. In caso contrario, la verifica delle prestazioni deve essere svolta alla data prevista. Se non viene svolta, si applica l'articolo 10 capoverso 4. |
6 | Il rettore stabilisce le conseguenze delle inosservanze delle scadenze d'iscrizione e di ritiro dell'iscrizione. |
7 | Le disposizioni dei capoversi 1-6 sono comunicate agli studenti per posta elettronica o pubblicate in forma adeguata, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 9 Iscrizione e ritiro - 1 Il rettore stabilisce il luogo, la scadenza e le altre modalità per l'iscrizione agli esami di una sessione e alle verifiche delle prestazioni da sostenere durante la fase d'esame a fine semestre. |
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1 | Il rettore stabilisce il luogo, la scadenza e le altre modalità per l'iscrizione agli esami di una sessione e alle verifiche delle prestazioni da sostenere durante la fase d'esame a fine semestre. |
2 | Il rettore stabilisce il numero massimo di esami di una sessione cui può iscriversi ogni studente per sessione d'esame. Su domanda motivata il rettore può autorizzare eccezioni in singoli casi. |
3 | L'iscrizione agli esami di una sessione può essere ritirata senza giustificazione fino a sette giorni prima dell'inizio della sessione. Se gli esami fanno parte di un blocco, il ritiro dell'iscrizione vale per l'intero blocco. |
4 | Il rettore definisce d'intesa con i dipartimenti la scadenza entro cui può essere ritirata senza giustificazione l'iscrizione a una delle verifiche delle prestazioni da sostenere nella fase d'esame a fine semestre. |
5 | Se è stato concordato un programma d'esami individuale, il ritiro dell'iscrizione deve essere motivato. Spetta al rettore decidere se la giustificazione addotta è fondata. In caso contrario, la verifica delle prestazioni deve essere svolta alla data prevista. Se non viene svolta, si applica l'articolo 10 capoverso 4. |
6 | Il rettore stabilisce le conseguenze delle inosservanze delle scadenze d'iscrizione e di ritiro dell'iscrizione. |
7 | Le disposizioni dei capoversi 1-6 sono comunicate agli studenti per posta elettronica o pubblicate in forma adeguata, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
|
1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 7 Acquisizione di crediti formativi, esclusione da un ciclo di studi - 1 I crediti formativi ECTS sono concessi unicamente per prestazioni sufficienti. |
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1 | I crediti formativi ECTS sono concessi unicamente per prestazioni sufficienti. |
2 | È escluso da un ciclo di studi chi in particolare: |
a | non può più acquisire il numero necessario di crediti formativi ECTS per portare a termine il ciclo di studi corrispondente; |
b | ha oltrepassato il numero massimo di verifiche delle prestazioni non superate stabilito per una determinata categoria di unità d'insegnamento; oppure |
c | ha oltrepassato la durata massima consentita per gli studi. |
3 | Le altre condizioni per portare a termine gli studi sono definite nel relativo regolamento degli studi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 55 - 1 Il ricorso ha effetto sospensivo. |
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1 | Il ricorso ha effetto sospensivo. |
2 | Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.94 |
3 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.95 |
4 | Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva. |
5 | Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.96 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |