. OG besteht, ist dagegen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig. Das Eidgenössische Departement des Innern ist das in der Sache zuständige Departement und deshalb zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert (Art. 103 lit. b
OG). Da auch die übrigen formellen Erfordernisse erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.
und b OG), nicht jedoch die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids gerügt werden (vgl. Art. 104 lit. c
OG). Hat - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, ist das Bundesgericht an deren Sachverhaltsfeststellungen gebunden, sofern diese nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt sind (Art. 105 Abs. 2
OG).
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RS 817.0 LDerr Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari Art. 1 Scopo |
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| La presente legge si prefigge di: | ||||||
| proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; | ||||||
| assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; | ||||||
| proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; | ||||||
| mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. | ||||||
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RS 817.0 LDerr Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari Art. 18 Protezione dagli inganni |
||||||
| Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. | ||||||
| La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992 [1] sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. | ||||||
| Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. | ||||||
| Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: | ||||||
| descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; | ||||||
| stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; | ||||||
| emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; | ||||||
| definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. | ||||||
| [1] RS 232.11 | ||||||
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RS 817.0 LDerr Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari Art. 18 Protezione dagli inganni |
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| Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. | ||||||
| La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992 [1] sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. | ||||||
| Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. | ||||||
| Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: | ||||||
| descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; | ||||||
| stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; | ||||||
| emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; | ||||||
| definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. | ||||||
| [1] RS 232.11 | ||||||
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RS 817.0 LDerr Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari Art. 18 Protezione dagli inganni |
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| Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. | ||||||
| La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992 [1] sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. | ||||||
| Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. | ||||||
| Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: | ||||||
| descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; | ||||||
| stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; | ||||||
| emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; | ||||||
| definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. | ||||||
| Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. | ||||||
| [1] RS 232.11 | ||||||
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RS 817.02 ODerr Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Art. 10 Igiene |
||||||
| La persona responsabile di un'azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo. | ||||||
| Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani. | ||||||
| Gli oggetti a contatto con le derrate alimentari, come i recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali di imballaggio, i mezzi di trasporto, nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita delle derrate alimentari devono essere tenuti puliti e in buone condizioni. | ||||||
| Il DFI stabilisce: | ||||||
| i requisiti igienici applicabili alle derrate alimentari e alla loro fabbricazione; | ||||||
| i requisiti posti alle persone che impiegano derrate alimentari; | ||||||
| i requisiti igienici applicabili ai locali in cui si impiegano le derrate alimentari, nonché alla dotazione e all'attrezzatura di questi locali; | ||||||
| i valori massimi dei microorganismi nelle derrate alimentari e la procedura per determinarli; | ||||||
| i valori massimi per i residui e i contaminanti nelle derrate alimentari; a tal fine tiene conto delle richieste di cui all'articolo 11a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [1] sui biocidi (OBioc). | ||||||
| Può emanare disposizioni speciali per la fabbricazione di derrate alimentari: | ||||||
| in regioni geograficamente difficili; | ||||||
| secondo metodi tradizionali. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
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RS 817.02 ODerr Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Art. 10 Igiene |
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| La persona responsabile di un'azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo. | ||||||
| Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani. | ||||||
| Gli oggetti a contatto con le derrate alimentari, come i recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali di imballaggio, i mezzi di trasporto, nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita delle derrate alimentari devono essere tenuti puliti e in buone condizioni. | ||||||
| Il DFI stabilisce: | ||||||
| i requisiti igienici applicabili alle derrate alimentari e alla loro fabbricazione; | ||||||
| i requisiti posti alle persone che impiegano derrate alimentari; | ||||||
| i requisiti igienici applicabili ai locali in cui si impiegano le derrate alimentari, nonché alla dotazione e all'attrezzatura di questi locali; | ||||||
| i valori massimi dei microorganismi nelle derrate alimentari e la procedura per determinarli; | ||||||
| i valori massimi per i residui e i contaminanti nelle derrate alimentari; a tal fine tiene conto delle richieste di cui all'articolo 11a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [1] sui biocidi (OBioc). | ||||||
| Può emanare disposizioni speciali per la fabbricazione di derrate alimentari: | ||||||
| in regioni geograficamente difficili; | ||||||
| secondo metodi tradizionali. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
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RS 817.02 ODerr Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Art. 10 Igiene |
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| La persona responsabile di un'azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo. | ||||||
| Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani. | ||||||
| Gli oggetti a contatto con le derrate alimentari, come i recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali di imballaggio, i mezzi di trasporto, nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita delle derrate alimentari devono essere tenuti puliti e in buone condizioni. | ||||||
| Il DFI stabilisce: | ||||||
| i requisiti igienici applicabili alle derrate alimentari e alla loro fabbricazione; | ||||||
| i requisiti posti alle persone che impiegano derrate alimentari; | ||||||
| i requisiti igienici applicabili ai locali in cui si impiegano le derrate alimentari, nonché alla dotazione e all'attrezzatura di questi locali; | ||||||
| i valori massimi dei microorganismi nelle derrate alimentari e la procedura per determinarli; | ||||||
| i valori massimi per i residui e i contaminanti nelle derrate alimentari; a tal fine tiene conto delle richieste di cui all'articolo 11a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [1] sui biocidi (OBioc). | ||||||
| Può emanare disposizioni speciali per la fabbricazione di derrate alimentari: | ||||||
| in regioni geograficamente difficili; | ||||||
| secondo metodi tradizionali. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16a [1] Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione |
||||||
| I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. | ||||||
| Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 62756289). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16a [1] Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione |
||||||
| I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. | ||||||
| Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 62756289). | ||||||
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RS 817.02 ODerr Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Art. 80 |
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| L'industria alimentare può elaborare linee direttive settoriali in alternativa all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 76-79 nella misura in cui possano essere raggiunti gli stessi obiettivi. | ||||||
| Le linee direttive settoriali necessitano dell'approvazione da parte dell'USAV. | ||||||
| Esse devono essere concordate con le cerchie interessate e: | ||||||
| tener conto del pertinente codice procedurale del Codex Alimentarius [2]; | ||||||
| assicurare la corretta esecuzione delle procedure di cui all'articolo 78 capoverso 1. | ||||||
| Per le microaziende, esse possono stabilire requisiti semplificati relativi al controllo autonomo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). [2] www.codexalimentarius.org Codex Texts Codes of Practice General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969; modificato da ultimo nel 2020. | ||||||
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RS 817.02 ODerr Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Art. 10 Igiene |
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| La persona responsabile di un'azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo. | ||||||
| Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani. | ||||||
| Gli oggetti a contatto con le derrate alimentari, come i recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali di imballaggio, i mezzi di trasporto, nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita delle derrate alimentari devono essere tenuti puliti e in buone condizioni. | ||||||
| Il DFI stabilisce: | ||||||
| i requisiti igienici applicabili alle derrate alimentari e alla loro fabbricazione; | ||||||
| i requisiti posti alle persone che impiegano derrate alimentari; | ||||||
| i requisiti igienici applicabili ai locali in cui si impiegano le derrate alimentari, nonché alla dotazione e all'attrezzatura di questi locali; | ||||||
| i valori massimi dei microorganismi nelle derrate alimentari e la procedura per determinarli; | ||||||
| i valori massimi per i residui e i contaminanti nelle derrate alimentari; a tal fine tiene conto delle richieste di cui all'articolo 11a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [1] sui biocidi (OBioc). | ||||||
| Può emanare disposizioni speciali per la fabbricazione di derrate alimentari: | ||||||
| in regioni geograficamente difficili; | ||||||
| secondo metodi tradizionali. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16a [1] Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione |
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| I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. | ||||||
| Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 62756289). | ||||||
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RS 817.02 ODerr Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Art. 10 Igiene |
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| La persona responsabile di un'azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo. | ||||||
| Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani. | ||||||
| Gli oggetti a contatto con le derrate alimentari, come i recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali di imballaggio, i mezzi di trasporto, nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita delle derrate alimentari devono essere tenuti puliti e in buone condizioni. | ||||||
| Il DFI stabilisce: | ||||||
| i requisiti igienici applicabili alle derrate alimentari e alla loro fabbricazione; | ||||||
| i requisiti posti alle persone che impiegano derrate alimentari; | ||||||
| i requisiti igienici applicabili ai locali in cui si impiegano le derrate alimentari, nonché alla dotazione e all'attrezzatura di questi locali; | ||||||
| i valori massimi dei microorganismi nelle derrate alimentari e la procedura per determinarli; | ||||||
| i valori massimi per i residui e i contaminanti nelle derrate alimentari; a tal fine tiene conto delle richieste di cui all'articolo 11a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [1] sui biocidi (OBioc). | ||||||
| Può emanare disposizioni speciali per la fabbricazione di derrate alimentari: | ||||||
| in regioni geograficamente difficili; | ||||||
| secondo metodi tradizionali. | ||||||
| [1] RS 813.12 | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16a [1] Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione |
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| I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. | ||||||
| Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 62756289). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16a [1] Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione |
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| I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. | ||||||
| Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 62756289). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16a [1] Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione |
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| I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. | ||||||
| Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 62756289). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 16a [1] Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione |
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| I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. | ||||||
| Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari. | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 62756289). | ||||||