Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8

Sentenza del 7 marzo 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Clara Poglia

Parti

A.,

B. LLC,

C. LTD.,

rappresentati dall' Avv. Filippo Ferrari, Ricorrenti

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia

Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
AIMP); sequestro di conto bancario (art. 33a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 33a Durata del sequestro di oggetti e di beni - Gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo (art. 74a cpv. 3 della legge) restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione.
OAIMP)

Fatti:

A. Il 4 giugno 2014, il Tribunale distrettuale di Lubiana (Slovenia) ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento aperto nei confronti di D., per titolo di "abuso di posizione" (art. 244/II e I del CP sloveno), e di A. per titolo di "abuso di ufficio" (art. 261/I, II e III del CP sloveno; RR.2013.263-265, act. 1.8). L'autorità rogante richiede in questo contesto la trasmissione della documentazione bancaria relativa al conto 1 detenuto da B. LLC presso la banca E. di Lugano e il sequestro degli averi ivi depositati a concorrenza di EUR 876'000.--.

B. Con decisione di entrata in materia del 5 luglio 2013, il Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: MP-TI), al quale è stata delegata l'esecuzione della rogatoria dall'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), ha accolto la domanda di assistenza, ordinando l'identificazione di ogni relazione intestata a B. LLC, la trasmissione dei relativi documenti bancari così come il sequestro degli averi a concorrenza di EUR 876'000.-- (RR.2013.263-265, act. 1.9). Tramite scritto del 10 luglio 2013 indirizzato alla banca E., il MP-TI ha esteso l'ordine di identificazione, sequestro e trasmissione di cui sopra a tutte le relazioni riconducibili a D. e/o A. (RR.2013.263-265, act. 1.10).

C. In data 10/11 luglio 2013, l'anzidetto istituto bancario ha fornito i documenti bancari relativi alle relazioni così identificate, ossia: relazione n° 2, intestata a B. LLC e il di cui beneficiario economico è A. (estinta il 22 febbraio 2012); relazioni n° 3 (estinta il 6 dicembre 2011) e n° 4 intestate a A.; e infine relazione n° 5, intestata alla società C. Ltd e riconducibile a A. quale direttore nonché beneficiario economico.

D. Con decisione di chiusura del 10 settembre 2013, il MP-TI ha disposto la consegna all'autorità rogante della documentazione bancaria afferente alla relazione n° 2, intestata a B. LLC, e, in applicazione del principio di favore, alle relazioni n° 3 nonché n° 5, intestate rispettivamente a A. e a C. Ltd (RR.2013.263-265, act. 1.1). Veniva inoltre ordinato il mantenimento del sequestro degli averi depositati sul conto della C. Ltd, pari a EUR 567'011.09.

E. Mediante memoriale del 10 ottobre 2013, depositato il giorno successivo, A., B. LLC e C. Ltd hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione di chiusura, postulandone l'annullamento (RR.2013.263-265, act. 1). Tale ricorso ha dato luogo all'apertura della procedura RR.2013.263-265.

F. Il 15 ottobre 2013, questa Corte ha invitato i ricorrenti a fornire la documentazione attestante i poteri di rappresentanza di F., firmatario, a nome della B. LLC, di un power of attorney emesso in favore di A., a sua volta segnatario della procura emessa in beneficio del rappresentate legale dei ricorrenti (RR.2013.263-265, act. 3). Il 4 novembre 2013, non avendo i ricorrenti adempiuto a questa richiesta, la scrivente autorità ha richiamato questi ultimi a produrre la suddetta documentazione, precisando che in assenza della stessa non si sarebbe entrati nel merito del ricorso (RR.2013.263-265, act. 5). Dopo aver ottenuto una proroga del termine impartito a tale fine, il rappresentante delle ricorrenti ha indicato, con scritto del 21 novembre 2013, di non essere in grado di produrre ulteriore documentazione oltre a quanto già allegato in sede ricorsuale (RR.2013.263-265, act. 7).

G. Invitato a presentare la propria risposta al ricorso, l'UFG ha postulato la reiezione dello stesso e la messa a carico dei ricorrenti delle spese, tasse e ripetibili (RR.2013.263-265, act. 9). Dal canto suo, il MP-TI ha precisato rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (RR.2013.263-265, act. 10).

H. Parallelamente, le autorità slovene hanno presentato, il 12 settembre 2013 e direttamente dinanzi al MP-TI, una seconda domanda di assistenza, la quale verte sui medesimi fatti di cui alla rogatoria del 4 giugno 2014 (RR.2014.7-8, act. 1.8). La stessa richiede nondimeno misure di assistenza più ampie, ossia la trasmissione della documentazione bancaria relativa a tutte le relazioni riconducibili a A. in essere presso la banca E. di Lugano.

I. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 10 dicembre 2013, il MP-TI ha accolto la suddetta rogatoria e ordinato, ancora una volta e con gli stessi motivi, la consegna all'autorità richiedente della documentazione bancaria dei conti già oggetto della precedente decisione di chiusura del 10 settembre 2013 (RR.2014.7-8, act. 1.1).

J. In data 20 gennaio 2014, A. e C. Ltd. hanno interposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso quest'ultima decisione postulandone parimenti l'annullamento (RR.2014.7-8, act. 1). La procedura che ne è seguita è stata registrata con riferimento RR.2014.7-8.

K. Chiamato ad esprimersi su questo secondo ricorso, il MP-TI ha comunicato, in data 7 febbraio 2014, di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte (RR.2014.7-8, act. 6). Con scritto del 10 febbraio 2014, l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso e la messa delle spese, tasse e ripetibili a carico dei ricorrenti (RR.2014.7-8, act. 7).

L. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica di Slovenia e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 17 ottobre 2001 per la Slovenia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma ora consultabile nel volume "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° agosto 1998 per la Slovenia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
CRic Art. 39 Relazione con altre convenzioni e accordi - 1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.
1    La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.
2    Le Parti contraenti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo d'integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
3    Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.
CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. Le decisioni impugnate, emesse con pari motivazioni, riguardano gli stessi conti e un'identica fattispecie. I ricorrenti, patrocinati dal medesimo rappresentante in entrambe le procedure, sono inoltre pure gli stessi (fatto salvo per la società B. LLC, la quale ha impugnato unicamente la prima decisione datata 10 settembre 2013, v. procedura RR.2013.263-265). Per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1).

3.

3.1 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
, 80e cpv. 1 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a  il sequestro di beni e valori; o
b  la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
3    Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
80k AIMP.

3.2 Data la loro qualità di titolari dei conti oggetto delle decisioni di chiusura in parola, i ricorrenti dispongono della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere:
a  l'UFG;
b  chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP e art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

3.3 Va tuttavia rilevato come il ricorso di B. LLC, sia nondimeno irricevibile. Infatti, ai termini dell'art. 11 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 let. b
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 39 Principio - 1 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
1    La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
2    Sono fatti salvi i casi secondo:
a  gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo;
b  l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;
c  l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200028 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
d  l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.29
LOAP, la parte può farsi rappresentare, in ogni stadio del procedimento. L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Omettendo di produrre la documentazione richiesta esplicitamente da questa Corte (v. supra lett. F), atta a dimostrare i poteri di rappresentanza del firmatario del power of attorney emesso in favore di A., sottoscrittore della procura a beneficio del rappresentante legale svizzero, la ricorrente non ha adempiuto alle esigenze in materia di procura. Posto come l'avente diritto economico del conto, nella fattispecie A., non sia legittimato in quanto tale a ricorrere per conto o in vece della suddetta società (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii), il ricorso della predetta ricorrente risulta irricevibile (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.28-29 del 3 marzo 2010 e riferimenti citati).

3.4 Nel limiti posti al precedente considerando, i ricorsi sono ricevibili e occorre entrare in materia.

4. Nel loro gravame avverso la decisione di chiusura del 10 settembre 2013, i ricorrenti lamentano l'esistenza, nella procedura estera, di gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. d
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP.

4.1 Essi si prevalgono in particolare dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 261
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 261 - Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,
CP sloveno.

A tale proposito i ricorrenti omettono di considerare che la risposta alla domanda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Gli insorgenti disattendono altresì che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 261 - Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,
. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 10 Prescrizione - L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art. 5 cpv. 1 lett. c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 5 Estinzione dell'azione penale - 1 La domanda è irricevibile se:
1    La domanda è irricevibile se:
a  in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice:
a1  ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono o
a2  ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto;
b  la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o
c  la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l'azione penale o l'esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.
2    Il capoverso 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d'una sentenza passata in giudicato a tenore dell'articolo 410 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200723 (CPP).24
AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). La censura va quindi disattesa.

4.2 I ricorrenti lamentano inoltre l'esistenza di supposte irregolarità nel decreto di sequestro emesso dal Tribunale distrettuale di Lubiana, all'origine della domanda di assistenza del 4 giugno 2013 (RR.2013.263-265, act. 1, pag. 7). Tale decreto sarebbe insufficientemente motivato e la cronologia dei fatti contestati a A. illogica.

4.2.1 Secondo l'art. 2 lett. a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 635 n. 684 e giurisprudenza citata). L'art. 2 lett. d è sussidiario rispetto alle lettere a, b e c (ZIMMERMANN, op. cit., n. 691 p. 643). La giurisprudenza definisce la nozione di "gravi deficienze" per ogni singolo caso, le quali devono tuttavia essere di natura irrimediabile (Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 51 ad art. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP e giurisprudenza ivi citata).

4.2.2 Prima di entrare nel merito della censura, occorre evidenziare che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP non può essere invocato da persone giuridiche, nella misura in cui queste non possono sostanziare nessun interesse degno di protezione legato alla loro situazione concreta, per prevalersi di una norma destinata avantutto a proteggere l'accusato nella procedura estera (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenza del Tribunale federale 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014, consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 691 e n. 681). La ricorrente C. Ltd., persona giuridica non indagata nell'ambito della presente procedura, non è pertanto legittimata, diversamente da A., a prevalersi di censure relative all'art. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP. In ogni caso, nella fattispecie, l'asserita violazione dell'art. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP appare d'acchito infondata. Infatti, in primo luogo, non risulta che il decreto di sequestro sloveno possa considerarsi manifestamente non sufficientemente motivato, tenuto conto di come l'autorità estera abbia fornito ricchi e precisi dettagli in riguardo alla fattispecie contestata agli imputati. Inoltre, dovesse anche sussistere una mancanza di motivazione, non vi è ragione di credere che la procedura nazionale non offra ai ricorrenti la possibilità di far valere tale vizio dinanzi a istanze superiori (ciò a cui i ricorrenti affermano peraltro di aver proceduto) e, se dal caso, ottenerne riparazione. Per quanto attiene poi alle allegazioni formulate in relazione alla non colpevolezza di A., occorre sottolineare che un tale esame è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3). Non è infatti competenza dell’autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti, ma esclusivamente quello di verificare che sussistano i requisiti previsti dalla legge interna oppure dal diritto internazionale per concedere i provvedimenti di assistenza richiesti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii). Su questo genere di argomentazioni il ricorso non merita pertanto ulteriore disamina.

5. Nel loro gravame avverso la decisione del 10 dicembre 2013, i ricorrenti si prevalgono di una violazione del principio della proporzionalità (RR.2014.7-8, act. 1 pag. 8 segg.). Il MP-TI si sarebbe limitato ad elencare la documentazione di cui consente l'invio senza indicare, riguardo ad ogni singolo documento, l'oggettiva giustificazione alla base della trasmissione. Tale modo di procedere rappresenterebbe un'inammissibile fishing expedition. Inoltre, il conto sul quale sarebbe confluito il presunto provento del reato, ossia quello di B. LLC, sarebbe stato estinto. La successiva destinazione del denaro supererebbe palesemente l'ambito e la fattispecie sulla quale si basa la rogatoria. Essendo pertanto tutte le informazioni pertinenti già note all'autorità rogante, la domanda di assistenza sarebbe irricevibile.

5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008,
consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

5.2 In sostanza, le autorità slovene sospettano che D. abbia procurato un indebito vantaggio patrimoniale a A., responsabile dell'ufficio della pianificazione urbanistica del comune di Lubiana nonché beneficiario economico della società B. LLC. La società G., di cui D. è titolare, avrebbe versato alla B. LLC EUR 876'000 sulla base di fatture emesse per prestazioni mai effettuate da quest'ultima. Questa somma sarebbe stata bonificata sul conto di una terza società per essere poi versata sulla relazione bancaria della B. LLC presso la banca E. a Lugano. Dalla documentazione raccolta dal MP-TI risulta che il denaro è stato successivamente trasferito su altre relazioni bancarie riconducibili a A. presso il medesimo istituto, ossia i conti n° 3 intestato a lui stesso, ed in seguito sul conto n° 5, detenuto da C. Ltd. È giustappunto della documentazione relativa a questi conti che l'autorità d'esecuzione ha disposto la trasmissione.

5.3 La tesi dei ricorrenti secondo la quale la destinazione delle somme incriminate non sarebbe rilevante per le autorità inquirenti estere non può palesemente essere seguita. L'interesse cardinale di una richiesta di informazioni bancarie è proprio quello di ricostruire il flusso dei fondi così da individuare la destinazione finale del denaro sospetto e procedere, se dal caso, al sequestro dello stesso. Per questo medesimo motivo, è importante che l'autorità estera disponga di tutta la documentazione riguardante le relazioni bancarie implicate al fine segnatamente di determinare se altri versamenti sospetti possono essere individuati. Il gravame dei ricorrenti disattende quindi in modo manifesto la costante giurisprudenza resa in materia e risulta perciò infondato.

6. La decisione di chiusura del 10 settembre 2013 ordina peraltro il mantenimento del sequestro del conto di C. Ltd., unica relazione bancaria ancora attiva tra quelle identificate dal MP-TI (RR.2013.263-265, act. 1.1).

Va a tale proposito rilevato che l'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione - 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a  oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b  il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c  i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
3    La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
4    Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a  il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b  un'autorità fa valere diritti su di essi;
c  una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d  gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
5    Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a  lo Stato richiedente vi acconsente;
b  nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c  la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
6    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
7    Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004123 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.124
2 AIMP e art. 13 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione - 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a  oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b  il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c  i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
3    La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
4    Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a  il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b  un'autorità fa valere diritti su di essi;
c  una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d  gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
5    Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a  lo Stato richiedente vi acconsente;
b  nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c  la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
6    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
7    Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004123 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.124
segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione - 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a  oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b  il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c  i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
3    La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
4    Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a  il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b  un'autorità fa valere diritti su di essi;
c  una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d  gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
5    Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a  lo Stato richiedente vi acconsente;
b  nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c  la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
6    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
7    Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004123 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.124
AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione - 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:
a  oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b  il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c  i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.
3    La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
4    Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:
a  il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b  un'autorità fa valere diritti su di essi;
c  una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d  gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.
5    Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:
a  lo Stato richiedente vi acconsente;
b  nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c  la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.
6    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
7    Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004123 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.124
seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro contestato esplicitamente il sequestro né tantomeno sostanziato alcun pregiudizio economico cagionato dallo stesso. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Esso va quindi confermato.

7. Non avvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza sollecitata, le decisioni impugnate vanno integralmente confermate ed i gravami respinti.

8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 39 Principio - 1 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
1    La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
2    Sono fatti salvi i casi secondo:
a  gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo;
b  l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;
c  l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200028 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
d  l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.29
LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è posta a carico dei ricorrenti, fissata nella fattispecie a fr. 9'000.-- e considerata coperta dagli anticipi delle spese già versati. L'eccedente degli stessi, di fr 3'000.--, sarà restituito ai ricorrenti, in parti uguali, dalla cassa del Tribunale.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le procedure RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 sono congiunte.

2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti.

3. La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati. L'eccedente degli stessi, di fr. 3'000.--, sarà restituito ai ricorrenti, in parti uguali, dalla cassa del Tribunale.

Bellinzona, il 7 marzo 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF).