SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 13 - 1 Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. |
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1 | Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall'esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.37 |
3 | Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. |
4 | Il Consiglio federale prescrive l'esame periodico dei veicoli. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 33 Obbligo dell'esame periodico - 1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
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1 | I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
1bis | L'esame successivo comprende: |
a | l'identificazione del veicolo; |
b | i dispositivi di frenatura; |
c | lo sterzo; |
d | le condizioni di visibilità; |
e | i dispositivi di illuminazione e l'impianto elettrico; |
f | gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni; |
g | gli altri impianti e dispositivi; |
h | il comportamento in materia di emissioni.181 |
2 | Vigono i seguenti intervalli d'esame: |
a | la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per: |
abis | la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per: |
a1 | veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2183, |
a2 | autobus, |
a3 | rimorchi adibiti al trasporto di persone, |
a4 | veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR184; |
abis1 | autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis2 | trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis3 | rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h; |
b | la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
b1 | minibus, |
b2 | autofurgoni, |
b3 | autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b4 | trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b5 | autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale; |
c | la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
c1 | automobili leggere e pesanti, |
c2 | motoveicoli, escluse le motoslitte, |
c3 | quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, |
c4 | rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5; |
d | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per: |
d1 | trattori industriali, |
d2 | macchine semoventi; |
e | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per: |
e1 | carri con motore, |
e2 | carri di lavoro, |
e3 | veicoli agricoli e forestali, |
e4 | monoassi, |
e5 | rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1-4, |
e6 | rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile, |
e7 | rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi, |
e8 | motoslitte. |
2bis | Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l'ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. 196 |
3 | Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.197 |
4 | ...198 |
5 | Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l'esercito informa l'autorità cantonale di immatricolazione in merito all'avvenuta esecuzione. L'esame cantonale viene a cadere.199 |
6 | I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.200 |
7 | ...201 |
8 | L'esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.202 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 11 - 1 La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. |
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1 | La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. |
2 | La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: |
a | il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento; |
b | il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge federale del 21 giugno 199633 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut); e |
c | la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 199734 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.35 |
3 | Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 33 Obbligo dell'esame periodico - 1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
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1 | I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
1bis | L'esame successivo comprende: |
a | l'identificazione del veicolo; |
b | i dispositivi di frenatura; |
c | lo sterzo; |
d | le condizioni di visibilità; |
e | i dispositivi di illuminazione e l'impianto elettrico; |
f | gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni; |
g | gli altri impianti e dispositivi; |
h | il comportamento in materia di emissioni.181 |
2 | Vigono i seguenti intervalli d'esame: |
a | la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per: |
abis | la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per: |
a1 | veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2183, |
a2 | autobus, |
a3 | rimorchi adibiti al trasporto di persone, |
a4 | veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR184; |
abis1 | autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis2 | trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis3 | rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h; |
b | la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
b1 | minibus, |
b2 | autofurgoni, |
b3 | autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b4 | trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b5 | autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale; |
c | la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
c1 | automobili leggere e pesanti, |
c2 | motoveicoli, escluse le motoslitte, |
c3 | quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, |
c4 | rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5; |
d | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per: |
d1 | trattori industriali, |
d2 | macchine semoventi; |
e | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per: |
e1 | carri con motore, |
e2 | carri di lavoro, |
e3 | veicoli agricoli e forestali, |
e4 | monoassi, |
e5 | rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1-4, |
e6 | rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile, |
e7 | rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi, |
e8 | motoslitte. |
2bis | Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l'ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. 196 |
3 | Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.197 |
4 | ...198 |
5 | Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l'esercito informa l'autorità cantonale di immatricolazione in merito all'avvenuta esecuzione. L'esame cantonale viene a cadere.199 |
6 | I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.200 |
7 | ...201 |
8 | L'esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.202 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 33 Obbligo dell'esame periodico - 1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
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1 | I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
1bis | L'esame successivo comprende: |
a | l'identificazione del veicolo; |
b | i dispositivi di frenatura; |
c | lo sterzo; |
d | le condizioni di visibilità; |
e | i dispositivi di illuminazione e l'impianto elettrico; |
f | gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni; |
g | gli altri impianti e dispositivi; |
h | il comportamento in materia di emissioni.181 |
2 | Vigono i seguenti intervalli d'esame: |
a | la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per: |
abis | la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per: |
a1 | veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2183, |
a2 | autobus, |
a3 | rimorchi adibiti al trasporto di persone, |
a4 | veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR184; |
abis1 | autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis2 | trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis3 | rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h; |
b | la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
b1 | minibus, |
b2 | autofurgoni, |
b3 | autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b4 | trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b5 | autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale; |
c | la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
c1 | automobili leggere e pesanti, |
c2 | motoveicoli, escluse le motoslitte, |
c3 | quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, |
c4 | rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5; |
d | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per: |
d1 | trattori industriali, |
d2 | macchine semoventi; |
e | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per: |
e1 | carri con motore, |
e2 | carri di lavoro, |
e3 | veicoli agricoli e forestali, |
e4 | monoassi, |
e5 | rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1-4, |
e6 | rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile, |
e7 | rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi, |
e8 | motoslitte. |
2bis | Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l'ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. 196 |
3 | Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.197 |
4 | ...198 |
5 | Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l'esercito informa l'autorità cantonale di immatricolazione in merito all'avvenuta esecuzione. L'esame cantonale viene a cadere.199 |
6 | I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.200 |
7 | ...201 |
8 | L'esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.202 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 13 - 1 Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. |
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1 | Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall'esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.37 |
3 | Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. |
4 | Il Consiglio federale prescrive l'esame periodico dei veicoli. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 11 - 1 La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. |
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1 | La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. |
2 | La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: |
a | il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento; |
b | il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge federale del 21 giugno 199633 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut); e |
c | la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 199734 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.35 |
3 | Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 13 - 1 Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. |
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1 | Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall'esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.37 |
3 | Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. |
4 | Il Consiglio federale prescrive l'esame periodico dei veicoli. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 33 Obbligo dell'esame periodico - 1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
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1 | I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
1bis | L'esame successivo comprende: |
a | l'identificazione del veicolo; |
b | i dispositivi di frenatura; |
c | lo sterzo; |
d | le condizioni di visibilità; |
e | i dispositivi di illuminazione e l'impianto elettrico; |
f | gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni; |
g | gli altri impianti e dispositivi; |
h | il comportamento in materia di emissioni.181 |
2 | Vigono i seguenti intervalli d'esame: |
a | la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per: |
abis | la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per: |
a1 | veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2183, |
a2 | autobus, |
a3 | rimorchi adibiti al trasporto di persone, |
a4 | veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR184; |
abis1 | autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis2 | trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis3 | rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h; |
b | la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
b1 | minibus, |
b2 | autofurgoni, |
b3 | autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b4 | trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b5 | autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale; |
c | la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
c1 | automobili leggere e pesanti, |
c2 | motoveicoli, escluse le motoslitte, |
c3 | quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, |
c4 | rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5; |
d | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per: |
d1 | trattori industriali, |
d2 | macchine semoventi; |
e | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per: |
e1 | carri con motore, |
e2 | carri di lavoro, |
e3 | veicoli agricoli e forestali, |
e4 | monoassi, |
e5 | rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1-4, |
e6 | rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile, |
e7 | rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi, |
e8 | motoslitte. |
2bis | Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l'ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. 196 |
3 | Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.197 |
4 | ...198 |
5 | Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l'esercito informa l'autorità cantonale di immatricolazione in merito all'avvenuta esecuzione. L'esame cantonale viene a cadere.199 |
6 | I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.200 |
7 | ...201 |
8 | L'esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.202 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 11 - 1 La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. |
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1 | La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. |
2 | La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: |
a | il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento; |
b | il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge federale del 21 giugno 199633 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut); e |
c | la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 199734 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.35 |
3 | Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 29 - I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 29 - I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
2 | È punito con la multa: |
a | chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni; |
b | il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
2 | È punito con la multa: |
a | chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni; |
b | il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 11 - 1 La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. |
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1 | La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. |
2 | La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: |
a | il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento; |
b | il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge federale del 21 giugno 199633 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut); e |
c | la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 199734 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.35 |
3 | Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 16 - 1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. |
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1 | Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. |
2 | Le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 18 marzo 201657 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonimento del conducente.58 |
3 | Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell'articolo 100 numero 4 terzo periodo 59 60 |
4 | La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se: |
a | vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo; |
b | finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.61 |
5 | La licenza di circolazione viene revocata se: |
a | la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 199762 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure |
b | il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.63 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
2 | È punito con la multa: |
a | chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni; |
b | il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 33 Obbligo dell'esame periodico - 1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
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1 | I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
1bis | L'esame successivo comprende: |
a | l'identificazione del veicolo; |
b | i dispositivi di frenatura; |
c | lo sterzo; |
d | le condizioni di visibilità; |
e | i dispositivi di illuminazione e l'impianto elettrico; |
f | gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni; |
g | gli altri impianti e dispositivi; |
h | il comportamento in materia di emissioni.181 |
2 | Vigono i seguenti intervalli d'esame: |
a | la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per: |
abis | la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per: |
a1 | veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2183, |
a2 | autobus, |
a3 | rimorchi adibiti al trasporto di persone, |
a4 | veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR184; |
abis1 | autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis2 | trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis3 | rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h; |
b | la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
b1 | minibus, |
b2 | autofurgoni, |
b3 | autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b4 | trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b5 | autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale; |
c | la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
c1 | automobili leggere e pesanti, |
c2 | motoveicoli, escluse le motoslitte, |
c3 | quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, |
c4 | rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5; |
d | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per: |
d1 | trattori industriali, |
d2 | macchine semoventi; |
e | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per: |
e1 | carri con motore, |
e2 | carri di lavoro, |
e3 | veicoli agricoli e forestali, |
e4 | monoassi, |
e5 | rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1-4, |
e6 | rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile, |
e7 | rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi, |
e8 | motoslitte. |
2bis | Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l'ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. 196 |
3 | Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.197 |
4 | ...198 |
5 | Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l'esercito informa l'autorità cantonale di immatricolazione in merito all'avvenuta esecuzione. L'esame cantonale viene a cadere.199 |
6 | I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.200 |
7 | ...201 |
8 | L'esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.202 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 33 Obbligo dell'esame periodico - 1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
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1 | I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
1bis | L'esame successivo comprende: |
a | l'identificazione del veicolo; |
b | i dispositivi di frenatura; |
c | lo sterzo; |
d | le condizioni di visibilità; |
e | i dispositivi di illuminazione e l'impianto elettrico; |
f | gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni; |
g | gli altri impianti e dispositivi; |
h | il comportamento in materia di emissioni.181 |
2 | Vigono i seguenti intervalli d'esame: |
a | la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per: |
abis | la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per: |
a1 | veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2183, |
a2 | autobus, |
a3 | rimorchi adibiti al trasporto di persone, |
a4 | veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR184; |
abis1 | autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis2 | trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis3 | rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h; |
b | la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
b1 | minibus, |
b2 | autofurgoni, |
b3 | autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b4 | trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b5 | autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale; |
c | la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
c1 | automobili leggere e pesanti, |
c2 | motoveicoli, escluse le motoslitte, |
c3 | quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, |
c4 | rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5; |
d | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per: |
d1 | trattori industriali, |
d2 | macchine semoventi; |
e | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per: |
e1 | carri con motore, |
e2 | carri di lavoro, |
e3 | veicoli agricoli e forestali, |
e4 | monoassi, |
e5 | rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1-4, |
e6 | rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile, |
e7 | rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi, |
e8 | motoslitte. |
2bis | Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l'ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. 196 |
3 | Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.197 |
4 | ...198 |
5 | Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l'esercito informa l'autorità cantonale di immatricolazione in merito all'avvenuta esecuzione. L'esame cantonale viene a cadere.199 |
6 | I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.200 |
7 | ...201 |
8 | L'esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.202 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 13 - 1 Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. |
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1 | Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall'esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.37 |
3 | Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. |
4 | Il Consiglio federale prescrive l'esame periodico dei veicoli. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 33 Obbligo dell'esame periodico - 1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
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1 | I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità d'immatricolazione convoca i detentori all'esame successivo.180 |
1bis | L'esame successivo comprende: |
a | l'identificazione del veicolo; |
b | i dispositivi di frenatura; |
c | lo sterzo; |
d | le condizioni di visibilità; |
e | i dispositivi di illuminazione e l'impianto elettrico; |
f | gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni; |
g | gli altri impianti e dispositivi; |
h | il comportamento in materia di emissioni.181 |
2 | Vigono i seguenti intervalli d'esame: |
a | la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per: |
abis | la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per: |
a1 | veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2183, |
a2 | autobus, |
a3 | rimorchi adibiti al trasporto di persone, |
a4 | veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR184; |
abis1 | autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis2 | trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h, |
abis3 | rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h; |
b | la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
b1 | minibus, |
b2 | autofurgoni, |
b3 | autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b4 | trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h, |
b5 | autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale; |
c | la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per: |
c1 | automobili leggere e pesanti, |
c2 | motoveicoli, escluse le motoslitte, |
c3 | quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, |
c4 | rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5; |
d | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per: |
d1 | trattori industriali, |
d2 | macchine semoventi; |
e | la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per: |
e1 | carri con motore, |
e2 | carri di lavoro, |
e3 | veicoli agricoli e forestali, |
e4 | monoassi, |
e5 | rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1-4, |
e6 | rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile, |
e7 | rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi, |
e8 | motoslitte. |
2bis | Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l'ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. 196 |
3 | Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.197 |
4 | ...198 |
5 | Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l'esercito informa l'autorità cantonale di immatricolazione in merito all'avvenuta esecuzione. L'esame cantonale viene a cadere.199 |
6 | I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.200 |
7 | ...201 |
8 | L'esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.202 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |