SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 1 Principi - 1 Al fine di garantire una sicurezza dei dati adeguata, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento definiscono la necessità di protezione dei dati personali e stabiliscono i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati in considerazione del rischio. |
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1 | Al fine di garantire una sicurezza dei dati adeguata, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento definiscono la necessità di protezione dei dati personali e stabiliscono i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati in considerazione del rischio. |
2 | La necessità di protezione dei dati personali è valutata sulla base dei seguenti criteri: |
a | tipo di dati trattati; |
b | scopo, tipo, portata e circostanze del trattamento. |
3 | Il rischio per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata è valutato sulla base dei seguenti criteri: |
a | cause del rischio; |
b | pericolo sostanziale; |
c | provvedimenti adottati o previsti per minimizzare il rischio; |
d | probabilità e gravità di una violazione della sicurezza dei dati nonostante i provvedimenti adottati o previsti. |
4 | Nello stabilire i provvedimenti tecnici e organizzativi si applicano inoltre i seguenti criteri: |
a | lo stato della tecnica; |
b | le spese di implementazione. |
5 | La necessità di protezione dei dati personali, il rischio e i provvedimenti tecnici e organizzativi sono verificati durante l'intera durata del trattamento. Se necessario, i provvedimenti sono aggiornati. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
b | siano disponibili quando necessario (disponibilità); |
c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 2 Obiettivi - Conformemente alla necessità di protezione, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i dati trattati: |
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a | siano accessibili solo alle persone autorizzate (confidenzialità); |
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c | non siano modificati indebitamente o inavvertitamente (integrità); |
d | siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità). |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |