SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 80 - Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 331 - 1 Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo, il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di diritto pubblico. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 61 - 1 I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.257 |
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1 | I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.257 |
2 | I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente. |
3 | L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.258 259 |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
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1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
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1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 61 - 1 I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.257 |
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1 | I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.257 |
2 | I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente. |
3 | L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.258 259 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 3 Assicurazione obbligatoria degli indipendenti - Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte319.320 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.321 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali - Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 61 - 1 I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.257 |
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1 | I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.257 |
2 | I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente. |
3 | L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.258 259 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 64c Spese - 1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
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1 | Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
a | una tassa di vigilanza annuale; |
b | emolumenti per decisioni e servizi. |
2 | La tassa di vigilanza annuale è riscossa: |
a | per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP280, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio; |
b | presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati281. |
3 | Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti. |
4 | ...282 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 65 Principio - 1 Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti. |
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1 | Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti. |
2 | Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili. A tal proposito possono tenere conto soltanto dell'effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite esistente (principio del bilancio in cassa chiusa). Sono fatti salvi gli articoli 72a-72g.284 |
2bis | Tutti gli impegni dell'istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli 65c e 72a-72g.285 |
3 | Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d'esercizio. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle spese di amministrazione e alle modalità di scritturazione.286 |
4 | Il Consiglio federale stabilisce il patrimonio iniziale di cui devono disporre e le garanzie che devono offrire le fondazioni collettive e comuni nuovamente costituite soggette alla LFLP287, indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.288 |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 25 Natanti senza motore - 1 Di notte e in caso di scarsa visibilità, durante la navigazione, i natanti non motorizzati portano un fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte. Su battelli a remi questo fanale può essere anche a luce lampeggiante (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2). |
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1 | Di notte e in caso di scarsa visibilità, durante la navigazione, i natanti non motorizzati portano un fanale ordinario a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte. Su battelli a remi questo fanale può essere anche a luce lampeggiante (art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2). |
2 | Di notte e in caso di scarsa visibilità, i battelli a vela che navigano soltanto a vela portano: |
a | fanali laterali separati e un fanale di poppa; |
b | un fanale laterale combinato e un fanale di poppa; |
c | un fanale d'albero tricolore; oppure |
d | un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte. |
3 | Oltre a quanto stabilito nel capoverso 2, di notte e in caso di scarsa visibilità i battelli a vela che navigano soltanto a vela possono portare due fanali visibili per tutto l'orizzonte collocati verticalmente uno sopra l'altro, sempreché non portino un fanale d'albero tricolore. I fanali devono essere collocati dove risultano più visibili. Il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde. Oltre a questi fanali i battelli menzionati devono portare i fanali laterali e il fanale di poppa prescritti. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 64c Spese - 1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
|
1 | Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
a | una tassa di vigilanza annuale; |
b | emolumenti per decisioni e servizi. |
2 | La tassa di vigilanza annuale è riscossa: |
a | per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP280, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio; |
b | presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati281. |
3 | Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti. |
4 | ...282 |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
|
1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
|
1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 64c Spese - 1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
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1 | Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
a | una tassa di vigilanza annuale; |
b | emolumenti per decisioni e servizi. |
2 | La tassa di vigilanza annuale è riscossa: |
a | per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP280, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio; |
b | presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati281. |
3 | Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 64c Spese - 1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
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1 | Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
a | una tassa di vigilanza annuale; |
b | emolumenti per decisioni e servizi. |
2 | La tassa di vigilanza annuale è riscossa: |
a | per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP280, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio; |
b | presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati281. |
3 | Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti. |
4 | ...282 |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
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1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
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1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 6 Costi - 1 I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti: |
|
1 | I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti: |
a | dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza; |
b | dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore; |
c | dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria. |
2 | I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.3 |
3 | La Commissione di alta vigilanza determina i costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente e li imputa alle tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1.4 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 64c Spese - 1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
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1 | Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
a | una tassa di vigilanza annuale; |
b | emolumenti per decisioni e servizi. |
2 | La tassa di vigilanza annuale è riscossa: |
a | per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP280, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio; |
b | presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati281. |
3 | Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti. |
4 | ...282 |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
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1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 64c Spese - 1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
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1 | Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
a | una tassa di vigilanza annuale; |
b | emolumenti per decisioni e servizi. |
2 | La tassa di vigilanza annuale è riscossa: |
a | per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP280, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio; |
b | presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati281. |
3 | Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 64c Spese - 1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
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1 | Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
a | una tassa di vigilanza annuale; |
b | emolumenti per decisioni e servizi. |
2 | La tassa di vigilanza annuale è riscossa: |
a | per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP280, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio; |
b | presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati281. |
3 | Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti. |
4 | ...282 |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
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1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
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1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 25 Disposizioni transitorie - 1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
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1 | L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP. |
2 | L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza. |
3 | Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto. |
4 | Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS. |
5 | L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione. |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 11 Ordinanza generale sugli emolumenti - Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200411 sugli emolumenti. |
SR 172.041.1 Ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 (OgeEm) OgeEm Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni. |
|
1 | La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni. |
2 | La riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Consiglio federale si conforma alla presente ordinanza. |
3 | La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità amministrative in concorrenza con privati.2 |
4 | Sono fatte salve le normative di diritto speciale. Possono essere emanate deroghe per quanto siano necessarie a un ambito amministrativo. |
SR 172.041.1 Ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 (OgeEm) OgeEm Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni. |
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1 | La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni. |
2 | La riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Consiglio federale si conforma alla presente ordinanza. |
3 | La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità amministrative in concorrenza con privati.2 |
4 | Sono fatte salve le normative di diritto speciale. Possono essere emanate deroghe per quanto siano necessarie a un ambito amministrativo. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 64c Spese - 1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
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1 | Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da:278 |
a | una tassa di vigilanza annuale; |
b | emolumenti per decisioni e servizi. |
2 | La tassa di vigilanza annuale è riscossa: |
a | per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP280, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio; |
b | presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati281. |
3 | Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti. |
4 | ...282 |
SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza - 1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
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1 | La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP. |
2 | Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza. |
3 | La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 6 Rinuncia alle spese processuali - Le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, qualora: |
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a | un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale; |
b | per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |