SR 812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) - Ordinanza sugli stupefacenti OCStup Art. 54 Conservazione - 1 Le sostanze controllate degli elenchi a, d, e devono essere conservate in modo da essere protette dai furti. |
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1 | Le sostanze controllate degli elenchi a, d, e devono essere conservate in modo da essere protette dai furti. |
2 | Le sostanze controllate degli elenchi b, c, f devono essere conservate in modo da essere inaccessibili alle persone non autorizzate. |
SR 812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) - Ordinanza sugli stupefacenti OCStup Art. 55 Designazione ed etichettatura - 1 Le sostanze controllate menzionate negli elenchi a, d possono essere immesse in commercio in Svizzera soltanto indicando la denominazione comune internazionale (denominatio communis internationalis, DCI) o il nome della marca. |
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1 | Le sostanze controllate menzionate negli elenchi a, d possono essere immesse in commercio in Svizzera soltanto indicando la denominazione comune internazionale (denominatio communis internationalis, DCI) o il nome della marca. |
2 | Per il commercio internazionale, devono essere identificate con la denominazione DCI oppure, se questa manca, con il nome utilizzato nelle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera. |
3 | L'etichettatura dei medicamenti contenenti sostanze controllate è disciplinata dalla legislazione sugli agenti terapeutici. Le indicazioni relative alle precauzioni da prendere e le avvertenze necessarie alla sicurezza dei pazienti devono figurare nell'informazione destinata ai pazienti. |
4 | Le confezioni di medicamenti pronti per l'uso contenenti sostanze controllate dell'elenco a e i medicamenti omologati contenenti sostanze controllate dell'elenco d, destinate a essere immesse in commercio in Svizzera, devono essere provviste di un contrassegno. Quest'ultimo è messo a disposizione di Swissmedic. Il contrassegno può essere sostituito da una riproduzione perfettamente corrispondente. |
SR 812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) - Ordinanza sugli stupefacenti OCStup Art. 57 Contabilità - 1 La contabilità ai sensi dell'articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata: |
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1 | La contabilità ai sensi dell'articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata: |
a | coltivazione di sostanze controllate: |
a1 | genere della coltivazione, |
a10 | eliminazione, |
a11 | genere e quantitativo della sostanza controllata ottenuta, |
a12 | acquirente; |
a2 | varietà coltivata, |
a3 | specie delle sostanze coltivate, |
a4 | ubicazione esatta e dimensioni dell'area coltivata, |
a5 | semina, |
a6 | cura, |
a7 | data del raccolto, |
a8 | resa, |
a9 | perdite, |
b | fabbricazione: |
b1 | scorte all'inizio dell'anno, |
b10 | eliminazione, |
b11 | scorte alla fine dell'anno; |
b2 | importazione, |
b3 | acquisto in Svizzera, |
b4 | fabbricazione |
b5 | esportazione |
b6 | vendita in Svizzera, |
b7 | fabbricazione a partire da sostanze controllate (designazione, indicazione della base o del sale), anche se il prodotto finale non è più sottoposto al controllo, |
b8 | sperimentazioni, |
b9 | perdite, |
c | commercio: |
c1 | scorte all'inizio dell'anno, |
c2 | importazione, |
c3 | acquisto in Svizzera, |
c4 | esportazione, |
c5 | vendita in Svizzera, |
c6 | perdite, |
c7 | eliminazione, |
c8 | scorte alla fine dell'anno; |
d | commercio internazionale senza transito attraverso la Svizzera, per ogni transazione: |
d1 | data, |
d2 | nome e indirizzo del fornitore, |
d3 | nome e indirizzo del destinatario, |
d4 | designazione dei prodotti, |
d5 | quantitativi, |
d6 | copie delle autorizzazioni d'importazione e d'esportazione dei Paesi interessati. |
2 | La contabilità relativa ai coadiuvanti chimici comprende soltanto i quantitativi esportati nei Paesi bersaglio. |
3 | Se la data sul bollettino di consegna non corrisponde a quella di ricezione delle sostanze controllate, nella contabilità va ripresa esclusivamente la data figurante sul bollettino di consegna. |
SR 812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) - Ordinanza sugli stupefacenti OCStup Art. 57 Contabilità - 1 La contabilità ai sensi dell'articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata: |
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1 | La contabilità ai sensi dell'articolo 17 LStup deve contenere le seguenti informazioni per ogni sostanza controllata: |
a | coltivazione di sostanze controllate: |
a1 | genere della coltivazione, |
a10 | eliminazione, |
a11 | genere e quantitativo della sostanza controllata ottenuta, |
a12 | acquirente; |
a2 | varietà coltivata, |
a3 | specie delle sostanze coltivate, |
a4 | ubicazione esatta e dimensioni dell'area coltivata, |
a5 | semina, |
a6 | cura, |
a7 | data del raccolto, |
a8 | resa, |
a9 | perdite, |
b | fabbricazione: |
b1 | scorte all'inizio dell'anno, |
b10 | eliminazione, |
b11 | scorte alla fine dell'anno; |
b2 | importazione, |
b3 | acquisto in Svizzera, |
b4 | fabbricazione |
b5 | esportazione |
b6 | vendita in Svizzera, |
b7 | fabbricazione a partire da sostanze controllate (designazione, indicazione della base o del sale), anche se il prodotto finale non è più sottoposto al controllo, |
b8 | sperimentazioni, |
b9 | perdite, |
c | commercio: |
c1 | scorte all'inizio dell'anno, |
c2 | importazione, |
c3 | acquisto in Svizzera, |
c4 | esportazione, |
c5 | vendita in Svizzera, |
c6 | perdite, |
c7 | eliminazione, |
c8 | scorte alla fine dell'anno; |
d | commercio internazionale senza transito attraverso la Svizzera, per ogni transazione: |
d1 | data, |
d2 | nome e indirizzo del fornitore, |
d3 | nome e indirizzo del destinatario, |
d4 | designazione dei prodotti, |
d5 | quantitativi, |
d6 | copie delle autorizzazioni d'importazione e d'esportazione dei Paesi interessati. |
2 | La contabilità relativa ai coadiuvanti chimici comprende soltanto i quantitativi esportati nei Paesi bersaglio. |
3 | Se la data sul bollettino di consegna non corrisponde a quella di ricezione delle sostanze controllate, nella contabilità va ripresa esclusivamente la data figurante sul bollettino di consegna. |
SR 812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) - Ordinanza sugli stupefacenti OCStup Art. 70 Eliminazione di sostanze controllate - 1 I Cantoni eliminano in modo adeguato le sostanze controllate degli elenchi a, d, e modificate, scadute, non più utilizzate o sequestrate. |
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1 | I Cantoni eliminano in modo adeguato le sostanze controllate degli elenchi a, d, e modificate, scadute, non più utilizzate o sequestrate. |
2 | L'autorità cantonale competente sorveglia l'eliminazione delle sostanze controllate degli elenchi b, c, f, g. Dev'essere garantita la tracciabilità. |
3 | I costi per l'eliminazione sono a carico del titolare dell'autorizzazione, del proprietario o del possessore delle sostanze. |
SR 812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) - Ordinanza sugli stupefacenti OCStup Art. 10 - 1 Chi coltiva, fabbrica, dispensa o commercia sostanze controllate, deve assicurarsi in occasione di ogni cessione che il destinatario sia autorizzato a procurarsele. |
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1 | Chi coltiva, fabbrica, dispensa o commercia sostanze controllate, deve assicurarsi in occasione di ogni cessione che il destinatario sia autorizzato a procurarsele. |
2 | Le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni, nonché le associazioni professionali o di categoria informano le persone autorizzate a fabbricare e a dispensare oppure a commerciare sostanze controllate sulle circostanze di possibili abusi e le consigliano nell'accertamento di fatti sospetti. |
3 | In presenza di circostanze che fanno sospettare un abuso, le persone responsabili procedono agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all'associazione professionale o di categoria interessata o all'operatore sanitario che ha prescritto la sostanza, e ne informano immediatamente l'autorità di controllo competente. In tal caso la sostanza controllata può essere ceduta unicamente se le inchieste dell'autorità rivelano che il sospetto era infondato. |
4 | In caso di sospetto fondato di un importante abuso, le autorità cantonali informano immediatamente Swissmedic. Quest'ultimo riunisce le informazioni e le trasmette all'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti presso l'Ufficio federale di polizia (art. 29b LStup) e all'UFSP. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 5 - 1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30 |
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1 | Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30 |
1bis | Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. Swissmedic può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.31 |
2 | L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini32 esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intendono per: |
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a | stupefacenti: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi; |
b | sostanze psicotrope: le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati; |
c | sostanze: le materie prime quali le piante e i funghi o loro parti nonché i relativi composti chimici; |
d | preparati: gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l'uso; |
e | precursori: le sostanze che non generano dipendenza ma possono essere trasformate in stupefacenti o in sostanze psicotrope; |
f | coadiuvanti chimici: le sostanze che servono alla fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 5 - 1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30 |
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1 | Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30 |
1bis | Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. Swissmedic può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.31 |
2 | L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini32 esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti. |
SR 812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) - Ordinanza sugli stupefacenti OCStup Art. 24 Condizione per il rilascio di un'autorizzazione - 1 Swissmedic rilascia un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione unicamente a un richiedente che dispone di una delle seguenti autorizzazioni:30 |
|
1 | Swissmedic rilascia un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione unicamente a un richiedente che dispone di una delle seguenti autorizzazioni:30 |
a | un'autorizzazione rilasciata dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 LStup; |
b | un'autorizzazione rilasciata dal DFI ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LStup; |
c | un'autorizzazione eccezionale rilasciata dall'UFSP ai sensi dell'articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup; |
d | un'autorizzazione rilasciata da Swissmedic ai sensi dell'articolo 4 LStup e dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza; |
e | un'autorizzazione rilasciata dal Cantone ai sensi degli articoli 14 e 14a capoverso 1bis LStup. |
1bis | L'importazione di sementi e piante per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è autorizzata, se il richiedente dispone di un'autorizzazione d'esercizio per la loro coltivazione.32 |
2 | In singoli casi Swissmedic può rilasciare un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione a: |
a | farmacisti; |
b | medici; |
c | veterinari; |
d | organizzazioni nazionali o internazionali nell'ambito dell'aiuto umanitario d'urgenza. |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | le misure intese a prevenire il consumo problematico di sostanze psicoattive e le turbe legate alla dipendenza; |
b | le terapie e il reinserimento delle persone affette da turbe legate alla dipendenza; |
c | le misure di riduzione dei danni e di aiuto alla sopravvivenza per le persone affette da turbe legate alla dipendenza; |
d | le autorizzazioni eccezionali previste nell'articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup e i relativi controlli; |
e | la promozione della ricerca, la formazione, il perfezionamento e la formazione continua, nonché la garanzia della qualità nel settore delle dipendenze; |
f | ... |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 4 - 1 Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic26). È fatto salvo l'articolo 8.27 |
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1 | Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic26). È fatto salvo l'articolo 8.27 |
2 | Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di queste autotizzazioni28, come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 5 - 1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30 |
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1 | Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30 |
1bis | Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. Swissmedic può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.31 |
2 | L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini32 esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 4 - 1 Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic26). È fatto salvo l'articolo 8.27 |
|
1 | Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic26). È fatto salvo l'articolo 8.27 |
2 | Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di queste autotizzazioni28, come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 4 - 1 Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic26). È fatto salvo l'articolo 8.27 |
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1 | Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic26). È fatto salvo l'articolo 8.27 |
2 | Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di queste autotizzazioni28, come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 5 - 1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30 |
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1 | Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30 |
1bis | Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. Swissmedic può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.31 |
2 | L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini32 esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti. |
SR 812.121.1 Ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) - Ordinanza sugli stupefacenti OCStup Art. 24 Condizione per il rilascio di un'autorizzazione - 1 Swissmedic rilascia un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione unicamente a un richiedente che dispone di una delle seguenti autorizzazioni:30 |
|
1 | Swissmedic rilascia un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione unicamente a un richiedente che dispone di una delle seguenti autorizzazioni:30 |
a | un'autorizzazione rilasciata dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 LStup; |
b | un'autorizzazione rilasciata dal DFI ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LStup; |
c | un'autorizzazione eccezionale rilasciata dall'UFSP ai sensi dell'articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup; |
d | un'autorizzazione rilasciata da Swissmedic ai sensi dell'articolo 4 LStup e dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza; |
e | un'autorizzazione rilasciata dal Cantone ai sensi degli articoli 14 e 14a capoverso 1bis LStup. |
1bis | L'importazione di sementi e piante per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è autorizzata, se il richiedente dispone di un'autorizzazione d'esercizio per la loro coltivazione.32 |
2 | In singoli casi Swissmedic può rilasciare un'autorizzazione d'importazione o d'esportazione a: |
a | farmacisti; |
b | medici; |
c | veterinari; |
d | organizzazioni nazionali o internazionali nell'ambito dell'aiuto umanitario d'urgenza. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 30 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. |
|
1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. |
2 | Esso fissa l'importo delle tasse che Swissmedic riscuote per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza a Swissmedic. |
3 | Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi dell'articolo 14a, il Consiglio federale definisce, caso per caso, le attribuzioni, le condizioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni deroganti alla legge. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | le misure intese a prevenire il consumo problematico di sostanze psicoattive e le turbe legate alla dipendenza; |
b | le terapie e il reinserimento delle persone affette da turbe legate alla dipendenza; |
c | le misure di riduzione dei danni e di aiuto alla sopravvivenza per le persone affette da turbe legate alla dipendenza; |
d | le autorizzazioni eccezionali previste nell'articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup e i relativi controlli; |
e | la promozione della ricerca, la formazione, il perfezionamento e la formazione continua, nonché la garanzia della qualità nel settore delle dipendenze; |
f | ... |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
|
1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
|
1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
|
1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
|
1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
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c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
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7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
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3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 28 Condizioni - 1 Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
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1 | Deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP chi intende: |
a | coltivare, importare, fabbricare o mettere in commercio stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup); |
b | eseguire attività di ricerca con stupefacenti vietati; |
c | sviluppare medicamenti con stupefacenti vietati; |
d | impiegare in modo limitato a scopo medico stupefacenti vietati; |
e | usare un medicamento autorizzato che contiene stupefacenti vietati per un'indicazione diversa dall'indicazione autorizzata. |
2 | Sono necessarie le seguenti indicazioni: |
a | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera a: |
a1 | i dati personali del richiedente, |
a2 | lo scopo dell'uso dello stupefacente, e |
a3 | il quantitativo e il luogo d'acquisto dello stupefacente; |
b | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera b va fornita la prova che i presupposti della buona prassi di laboratorio sono rispettati; |
c | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 novembre 201822 sull'autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici e l'ordinanza del 20 settembre 201324 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici; |
d | per ottenere l'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere d ed e va fornita una dichiarazione scritta del paziente con cui egli consente alla somministrazione. |
SR 812.121.6 Ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) - Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti ODStup Art. 38 Emolumenti - 1 Sono riscossi i seguenti emolumenti: |
|
1 | Sono riscossi i seguenti emolumenti: |
a | per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup: 200-2 000 franchi; |
b | per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 6 LStup: 200-2 000 franchi; |
c | per le ispezioni e i controlli eseguiti nell'ambito dell'articolo 8 LStup: secondo il dispendio; |
d | per le prestazioni su richiesta: secondo il dispendio. |
2 | Entro i limiti stabiliti nel capoverso 1 lettere a e b, gli emolumenti sono fissati in base al dispendio di tempo. |
3 | Le spese sono calcolate in base a una tariffa oraria compresa fra 100 e 250 franchi, a seconda delle qualifiche e del livello gerarchico degli impiegati che eseguono il lavoro. |
4 | Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell' 8 settembre 200428 sugli emolumenti. |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
|
1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti LStup Art. 8 - 1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
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1 | I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:37 |
a | l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; |
b | la diacetilmorfina e i suoi sali; |
c | gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); |
d | gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.39 |
2 | ...40 |
3 | Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.41 |
4 | Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte. |
5 | Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: |
a | di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; |
b | di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.42 |
6 | Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.43 |
7 | Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a-c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.44 |
8 | L'UFSP45 può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.46 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |