SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 3 - 1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: |
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1 | Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: |
a | nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC); |
b | nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9 |
2 | Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10 |
2bis | L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 3 Assoggettamento - Chi occasiona una decisione dell'UFAC o sollecita una prestazione dell'UFAC deve pagare un emolumento. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 29 Esami del personale aeronavigante - 1 Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante, svolti in presenza di ispettori dell'UFAC per il conseguimento e il mantenimento di qualifiche specifiche molto elevate oppure per le attività di vigilanza, nonché per i corsi tenuti dall'UFAC, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante, svolti in presenza di ispettori dell'UFAC per il conseguimento e il mantenimento di qualifiche specifiche molto elevate oppure per le attività di vigilanza, nonché per i corsi tenuti dall'UFAC, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | esame pratico al suolo VFR/IFR |
2 | valutazione delle competenze linguistiche (Language Proficiency Check) |
a | esame di radiotelefonia |
2 | Gli emolumenti per gli esami teorici possono essere versati in anticipo. |
SR 748.112.11 Ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) OEm-UFAC Art. 30 Licenze del personale aeronavigante - 1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
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1 | Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti: |
1 | di piloti non professionisti |
2 | di piloti professionisti |
3 | di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo |
a | per il trattamento di una domanda di primo rilascio |
b | per il trattamento di una domanda di primo rilascio, rinnovo o proroga di un'abilitazione per tipo e classe o di estensione |
c | per il rilascio di un duplicato o l'emissione di un nuovo documento in seguito alla modifica dei dati personali |
d | per il rilascio di un'autorizzazione speciale |
e | per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera |
f | per la conversione in un'abilitazione AESA di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR), di un'abilitazione di volo strumentale di base (BIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulle competenze (CB IR) rilasciati da Stati non membri dell'AESA |
g | per il controllo del libretto di volo |
2 | Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 |
3 | Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |