Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 410/2013

Sentenza del 5 gennaio 2016

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jametti,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano,
opponente.

Oggetto
Confisca, legittimazione a interporre opposizione
al decreto d'accusa,

ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 18 marzo 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Con decreto d'accusa del 14 febbraio 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha riconosciuto I.________ autore colpevole di falsità in documenti e di riciclaggio di denaro aggravato in relazione a ingenti somme di denaro distratte illecitamente in parte da A.________ a danno di società di un gruppo agroalimentare. Parallelamente alla pena irrogatagli, il MPC ha ordinato la confisca della totalità degli averi (capitale e interessi) su un conto bancario intestato allo stesso I.________ presso un istituto del Liechtenstein, per un importo superiore ai 21 milioni di dollari.

B.
L'11 dicembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha dichiarato non valida l'opposizione interposta da A.________ in punto alla confisca dei valori patrimoniali di cui sarebbe l'avente diritto economico.

Adita con reclamo di A.________, con decisione del 18 marzo 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) lo ha respinto, per quanto ricevibile. Essa ha ritenuto tardiva la censura volta a contestare la mancata emanazione o notifica da parte del MPC di una formale e pregressa decisione di disgiunzione dal procedimento originario, in cui A.________ sarebbe stato il coimputato, e gli ha inoltre negato la legittimazione a opporsi al decreto d'accusa, non riconoscendo a suo favore un interesse giuridicamente protetto.

C.
A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando, oltre al conferimento dell'effetto sospensivo, principalmente l'accoglimento del suo reclamo e subordinatamente l'annullamento della decisione del TPF, nonché il rinvio della causa all'autorità precedente per lo svolgimento di una procedura dibattimentale giusta l'art. 356
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
1    Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
2    Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione.
3    L'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
4    Se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.
5    Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.
6    Se l'opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l'opponente chieda espressamente un'udienza.
7    Se contro più persone sono stati emessi decreti d'accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l'articolo 392.
CPP.

Invitati a esprimersi sul gravame, il TPF ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, mentre il MPC chiede che il ricorso sia respinto. Il ricorrente ha replicato alle osservazioni del MPC, riconfermandosi nelle proprie conclusioni.
Con decreto del 19 giugno 2013 il Giudice dell'istruzione ha conferito effetto sospensivo all'impugnativa.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame la sua competenza (art. 29
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 139 V 42 consid. 1).

1.1. Giusta l'art. 79
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
LTF, il ricorso in materia penale è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. La giurisprudenza ammette un'ulteriore deroga all'inammissibilità in caso di ricorso contro una decisione relativa alla confisca di valori patrimoniali (DTF 133 IV 278 consid. 1.2).

Nella misura in cui l'insorgente impugna il giudizio della Corte dei reclami penali del TPF in merito all'assenza di una formale e pregressa decisione di disgiunzione, quand'anche questo modo di procedere possa apparire irrito, il ricorso si appalesa inammissibile, non trattandosi di decisione in materia di provvedimenti coattivi. Il gravame risulta proponibile limitatamente alla questione della confisca e della legittimazione a contestarla.

1.2. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza precedente che gli ha negato la legittimazione a opporsi al decreto d'accusa in punto all'ordine di confisca. Dispone dunque di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF).

1.3. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF) contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), il ricorso risulta di massima ammissibile sotto i citati aspetti.

1.4. Il MPC ha allegato alle sue osservazioni una serie di documenti. Se alcuni di essi sono già compresi nell'incarto del TPF, altri invece non vi figurano e sono quindi da considerarsi dei nuovi mezzi di prova, proponibili unicamente alle condizioni dell'art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF (v. al proposito DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Il MPC non sostiene che la decisione impugnata dia motivo di presentare i nuovi documenti (v. DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266). Ne consegue l'impossibilità di tener conto in questa sede degli allegati alla riposta n. 1, 2, 6, 10 e 11.

2.
Secondo l'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali unicamente se tale censura è stata debitamente sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Ciò significa che la parte ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 139 I 229 consid. 2.2; 137 V 57 consid. 1.3 pag. 60).

Il generico accenno ricorsuale al diritto di ricorso a un'istanza superiore giudiziaria indipendente non soddisfa manifestamente le esigenze di motivazione testé esposte. L'insorgente si limita infatti a interrogarsi sulla legittimità della Corte dei reclami penali del TPF di statuire su un ricorso avverso una decisione di un'altra Corte della medesima autorità giudiziaria, chiedendo al Tribunale federale di verificarne la competenza giurisdizionale.

3.
La Corte dei reclami penali del TPF non ha riconosciuto al ricorrente un interesse giuridicamente protetto per opporsi al decreto d'accusa emanato nei confronti di I.________, non essendo imputato nella procedura sfociata in suddetto decreto, né titolare del conto oggetto di confisca, ma unicamente l'avente diritto economico.

3.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 354
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP e un diniego di giustizia. Ritiene di essere legittimato a opporsi a detto decreto di accusa in veste di imputato o quanto meno di altro diretto interessato. La decisione impugnata giungerebbe a un risultato arbitrario, privando della possibilità di contestare la confisca l'unica persona sostanzialmente interessata a rivendicare i suoi legittimi diritti patrimoniali. L'imputato oggetto del decreto d'accusa, che non aveva un interesse proprio a impugnare la misura relativa a valori a lui intestati solo a titolo fiduciario, avrebbe peraltro delegato all'insorgente il diritto di opporsi alla confisca. Inoltre, se il procedimento penale non fosse stato disgiunto, il ricorrente avrebbe potuto opporsi al decreto d'accusa quale coimputato, trattandosi di una questione che lo tocca direttamente e personalmente. La sua legittimazione si fonderebbe pertanto sull'art. 354 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP. Ad ogni modo, essendo fiduciante dei valori confiscati, egli dovrebbe essere considerato altro diretto interessato, abilitato a opporsi al decreto d'accusa. Secondo l'insorgente, la giurisprudenza del Tribunale federale, che riconosce i diritti ricorsuali al solo fiduciario, non potrebbe né
dovrebbe applicarsi al caso di specie, perché, oltre a concernere essenzialmente i sequestri e non le confische, comporterebbe un risultato iniquo e contrario all'art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP: sarebbe infatti inibito l'accertamento giudiziario dell'origine criminale dei fondi. Infine, alla luce del principio di cessione legale insito nell'art. 401
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 401 - 1 I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.
1    I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.
2    Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento.
3    Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa.
CO, non sarebbe neppure corretto negargli un diritto di proprietà sugli averi del conto bancario intestato a un fiduciario.

3.2. Il MPC contesta che l'insorgente, quale beneficiario economico dei valori confiscati con il decreto d'accusa, abbia un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 354 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP per poter formulare opposizione. Il diritto di opporsi al decreto, che l'imputato oggetto del suddetto decreto avrebbe deciso di non esercitare, non sarebbe del resto delegabile ad altri.

3.3. A tenore dell'art. 354 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP, il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: l'imputato (lett. a); altri diretti interessati (lett. b); il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (lett. c).

È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un'autorità penale, in un atto procedurale (art. 111 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 111 Definizione - 1 È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un'autorità penale, in un atto procedurale.
1    È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un'autorità penale, in un atto procedurale.
2    I diritti e gli obblighi dell'imputato spettano anche alle persone il cui procedimento è riaperto dopo abbandono o dopo una sentenza ai sensi dell'articolo 323 o degli articoli 410-415.
CPP). Mentre per altri diretti interessati si intendono terze persone direttamente lese nei loro diritti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
CPP dal decreto d'accusa, come ad esempio quelle interessate da una confisca, nonché le autorità di cui all'art. 104 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 104 Parti - 1 Sono parti:
1    Sono parti:
a  l'imputato;
b  l'accusatore privato;
c  il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
CPP e il Ministero pubblico della Confederazione alle condizioni dell'art. 381 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 381 Legittimazione del pubblico ministero - 1 Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell'imputato o condannato.
1    Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell'imputato o condannato.
2    Se prevedono un pubblico ministero generale e un pubblico ministero superiore, la Confederazione o i Cantoni determinano quale dei due è legittimato a ricorrere.
3    La Confederazione e i Cantoni designano le autorità legittimate a ricorrere nell'ambito della procedura penale in materia di contravvenzioni.
4    ...261
CPP (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 aed. 2014, vol. II, n. 8 ad art. 354
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 aed. 2013, n. 4 ad art. 354
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP; PAOLO BERNASCONI, in Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 354
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP; YVAN JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Procédure pénale suisse: approche théorique et mise en oeuvre cantonale, 2010, pag. 93). Anche l'accusatore privato figura tra gli altri diretti interessati giusta l'art. 354 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP (DTF 141 IV 231 consid. 2.3-2.6; 139 IV 102 consid. 5.2).

3.4. Premesso che con la sua argomentazione il ricorrente tenta indirettamente di contestare la decisione impugnata in merito alla disgiunzione in modo inammissibile (v. consid. 1.1), appare evidente che egli non possa fondare la sua legittimazione a impugnare il decreto d'accusa sull'art. 354 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP. Lasciando indecisa la questione, controversa in dottrina, sulla possibilità di emanare un unico decreto d'accusa nei confronti di più imputati (ammessa da PAOLO BERNASCONI, op. cit., n. 8 ad art. 352
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 352 Presupposti - 1 Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
1    Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
a  una multa;
b  una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;
c  ...
d  una pena detentiva non superiore a sei mesi.
2    Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e-73 CP244.245
3    Le pene di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere cumulate sempre che non risulti una pena detentiva complessiva superiore a sei mesi. Il cumulo con la multa è sempre possibile.
CPP; LAURENT MOREILLON, L'ordonnance pénale: simplification ou artifice?, RPS 128/2010 pag. 35; non esclusa da NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 352
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 352 Presupposti - 1 Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
1    Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
a  una multa;
b  una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;
c  ...
d  una pena detentiva non superiore a sei mesi.
2    Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e-73 CP244.245
3    Le pene di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere cumulate sempre che non risulti una pena detentiva complessiva superiore a sei mesi. Il cumulo con la multa è sempre possibile.
CPP e negata da GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 21 ad art. 352
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 352 Presupposti - 1 Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
1    Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:
a  una multa;
b  una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;
c  ...
d  una pena detentiva non superiore a sei mesi.
2    Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e-73 CP244.245
3    Le pene di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere cumulate sempre che non risulti una pena detentiva complessiva superiore a sei mesi. Il cumulo con la multa è sempre possibile.
CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, pag. 28 seg., 438 e 442), la norma invocata non menziona il coimputato, ma l'imputato che, nell'ambito del decreto d'accusa, costituisce la persona oggetto dello stesso. L'eventuale coimputato non è legittimato a opporsi al decreto d'accusa in veste di imputato (art. 354 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP), ma semmai in quella di altro diretto interessato ai sensi dell'art. 354
cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., pag. 575 e 592). Speciosa appare poi l'argomentazione ricorsuale secondo cui l'imputato avrebbe delegato all'insorgente il diritto di interporre opposizione. Quale diritto strettamente personale, quello di formare opposizione al decreto d'accusa deve corrispondere alla reale volontà del titolare, che può tutt'al più conferire a un suo rappresentante l'incarico di opporsi al decreto d'accusa a nome dell'imputato medesimo (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., pag. 576 segg.). Il ricorrente agisce a nome proprio e non dell'imputato, che ha esplicitamente rinunciato a opporsi al decreto d'accusa. Sicché non può essergli riconosciuta la legittimazione a impugnare il decreto d'accusa sulla base dell'art. 354 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP.

3.5. Gli altri diretti interessati legittimati a interporre opposizione ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP devono disporre di un interesse giuridicamente protetto (v. DTF 141 IV 231 consid. 2.3-2.6; MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., pag. 594). Sebbene il messaggio indichi unicamente che devono essere toccati nei loro interessi (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1194 n. 2.8.1), un semplice interesse fattuale non è sufficiente. Ciò è confermato anche dall'art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
CPP relativo alla legittimazione delle altre parti (ossia quelle degli art. 104 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
105 CPP; DTF 139 IV 78 consid. 3.1) a proporre un rimedio giuridico ordinario, che esige appunto un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Non si scorgono infatti motivi che giustifichino di porre queste persone in una situazione più favorevole nella procedura del decreto d'accusa rispetto a quella ordinaria.

Per invalsa giurisprudenza, dispone di un interesse giuridicamente protetto chi vanta sui valori confiscati un diritto di proprietà o un diritto reale limitato (segnatamente un diritto di pegno). Anche il titolare di averi bancari confiscati può prevalersi di un tale interesse, in quanto fruisce di un diritto obbligatorio di disposizione sul conto, corrispondente sotto il profilo economico a un diritto reale sul denaro contante (DTF 133 IV 278 consid. 1.3 pag. 283; 128 IV 145 consid. 1a). Difetta invece di un interesse giuridicamente protetto il detentore economico (azionista di una società o fiduciante) di un conto, essendo solo indirettamente toccato dalla confisca. L'avente diritto economico non dispone dunque della legittimazione a opporsi al decreto d'accusa che ordina la confisca (v. sentenze 6B 127/2014, 6B 128/2014 e 6B 138/2014 del 23 settembre 2014 consid. 1.1; 6B 1207/2013 del 14 maggio 2014 consid. 3.1.2; 6B 422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 1.2; 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001 consid. 2c, in SJ 2001 I pag. 330). Come si evince dalle sentenze testé indicate e contrariamente all'assunto ricorsuale, tale giurisprudenza si applica non solo ai sequestri (al proposito v.
sentenza 1B 94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2, in SJ 2012 I pag. 353), ma anche alle confische.

In quanto unicamente avente diritto economico degli averi confiscati, il ricorrente difetta dunque di un interesse giuridicamente protetto per opporsi al decreto d'accusa giusta l'art. 354 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP. In quest'ambito l'accenno all'art. 401
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 401 - 1 I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.
1    I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.
2    Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento.
3    Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa.
CO non è d'ausilio, non avendo per effetto di mutare la titolarità del conto bancario.

3.6. Appare infine inconferente la paventata inibizione dell'accertamento giudiziario dell'origine criminale dei fondi. Perché tale accertamento avvenisse, incombeva alla persona legittimata presentare opposizione al decreto d'accusa.

3.7. Il mancato riconoscimento al ricorrente della legittimazione a opporsi al decreto d'accusa non viola dunque l'art. 354
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.250
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
CPP né l'art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP. Non sussiste pertanto alcun diniego di giustizia.

4.
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto.

Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Non si accordano ripetibili (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 5 gennaio 2016

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy