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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 881 |
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| L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. | ||||||
| L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. | ||||||
| Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 879 |
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| L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della società cooperativa. | ||||||
| L'assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale e, se del caso, la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale; | ||||||
| il discarico all'amministrazione; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 879 |
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| L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della società cooperativa. | ||||||
| L'assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale e, se del caso, la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale; | ||||||
| il discarico all'amministrazione; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 885 |
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| Nell'assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 839 |
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| In una società cooperativa si possono sempre ammettere nuovi soci. | ||||||
| Lo statuto può contenere più precise disposizioni sull'ammissione, ritenuto tuttavia ch'esse non devono ledere il principio della variabilità del numero dei soci né rendere l'ammissione eccessivamente onerosa. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 878 |
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| Le azioni che derivano ai creditori dalla responsabilità personale dei singoli soci possono ancora essere fatte valere da ciascun creditore durante un anno dalla chiusura del fallimento, in quanto non sono già estinte prima a termini di legge. | ||||||
| Il regresso dei soci tra loro si prescrive in tre anni dal momento del pagamento per il quale è esercitato. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 885 |
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| Nell'assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 66 |
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| Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea. | ||||||
| L'annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 67 |
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| Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea. | ||||||
| Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. | ||||||
| Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 67 |
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| Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea. | ||||||
| Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. | ||||||
| Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 67 |
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| Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea. | ||||||
| Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. | ||||||
| Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 885 |
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| Nell'assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 916 [1] |
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| Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione, della revisione o della liquidazione sono responsabili verso la società cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 902 |
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| L'amministrazione ha l'obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all'incremento di questa. | ||||||
| Essa ha l'obbligo in ispecie: | ||||||
| di preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eseguire le deliberazioni della medesima; | ||||||
| di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell'andamento degli affari. | ||||||
| L'amministrazione risponde: | ||||||
| della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; | ||||||
| della conformità alle disposizioni legali dell'allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell'ufficio di revisione; | ||||||
| delle notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 902 |
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| L'amministrazione ha l'obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all'incremento di questa. | ||||||
| Essa ha l'obbligo in ispecie: | ||||||
| di preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eseguire le deliberazioni della medesima; | ||||||
| di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell'andamento degli affari. | ||||||
| L'amministrazione risponde: | ||||||
| della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; | ||||||
| della conformità alle disposizioni legali dell'allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell'ufficio di revisione; | ||||||
| delle notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 902 |
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| L'amministrazione ha l'obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all'incremento di questa. | ||||||
| Essa ha l'obbligo in ispecie: | ||||||
| di preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eseguire le deliberazioni della medesima; | ||||||
| di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell'andamento degli affari. | ||||||
| L'amministrazione risponde: | ||||||
| della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; | ||||||
| della conformità alle disposizioni legali dell'allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell'ufficio di revisione; | ||||||
| delle notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 8 |
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| Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 881 |
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| L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. | ||||||
| L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. | ||||||
| Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 881 |
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| L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. | ||||||
| L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. | ||||||
| Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 881 |
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| L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. | ||||||
| L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. | ||||||
| Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 881 |
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| L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. | ||||||
| L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. | ||||||
| Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 881 |
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| L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. | ||||||
| L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. | ||||||
| Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti. | ||||||