SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 35 - 1 Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
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1 | Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
2 | Il giudice delegato procede in seguito all'assunzione delle prove. |
3 | L'assunzione delle prove è rinviata al dibattimento principale quando ragioni particolari esigono che il tribunale prenda direttamente conoscenza dei fatti della causa. |
4 | Il giudice delegato può prescindere dal dibattimento preparatorio orale se le parti vi consentono. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 35 - 1 Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
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1 | Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
2 | Il giudice delegato procede in seguito all'assunzione delle prove. |
3 | L'assunzione delle prove è rinviata al dibattimento principale quando ragioni particolari esigono che il tribunale prenda direttamente conoscenza dei fatti della causa. |
4 | Il giudice delegato può prescindere dal dibattimento preparatorio orale se le parti vi consentono. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 42 Compiti della Confederazione - 1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 42 Compiti della Confederazione - 1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 85 - Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 85 - Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 36 - 1 L'assunzione delle prove è ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti e contestati, salvo, per questi ultimi, il caso in cui si deve indagare d'ufficio la situazione di fatto e riservato l'articolo 12 capoverso 3. |
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1 | L'assunzione delle prove è ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti e contestati, salvo, per questi ultimi, il caso in cui si deve indagare d'ufficio la situazione di fatto e riservato l'articolo 12 capoverso 3. |
2 | Tenendo conto dell'insieme delle allegazioni d'una parte e del suo contegno nel corso del processo, il giudice decide se, in mancanza di una ammissione formale, un fatto debba essere ritenuto come contestato da essa. |
3 | Il giudice apprezza liberamente in quale misura la confessione, che è stata revocata o modificata con aggiunte o restrizioni, perde di valore. |
4 | Parimente egli decide in quale misura una confessione stragiudiziale rende superflua la prova. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 85 - Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 19 - 1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 1 - 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:5 |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 2 - 1 L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
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1 | L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
2 | Sono esclusi l'esecuzione in via di fallimento, compresa l'esecuzione cambiaria, e il sequestro. Sono parimente escluse le prescrizioni sul concordato, nonché le disposizioni che, per loro natura, non sono applicabili a siffatti enti. |
3 | Non si rilasciano certificati di carenza di beni. Invece ogni creditore pignoratizio, che non è stato integralmente pagato riceve, per l'importo non pagato, un'attestazione di scoperto che vale come riconoscimento di debito nel senso dell'articolo 82 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento. |
4 | Hanno veste per intentare l'azione revocatoria, prevista negli articoli 285 a 292 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, il debitore in possesso di un'attestazione di scoperto, la gerenza nel senso degli articoli 28 e seguenti della presente legge e il governo cantonale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 2 - 1 L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
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1 | L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
2 | Sono esclusi l'esecuzione in via di fallimento, compresa l'esecuzione cambiaria, e il sequestro. Sono parimente escluse le prescrizioni sul concordato, nonché le disposizioni che, per loro natura, non sono applicabili a siffatti enti. |
3 | Non si rilasciano certificati di carenza di beni. Invece ogni creditore pignoratizio, che non è stato integralmente pagato riceve, per l'importo non pagato, un'attestazione di scoperto che vale come riconoscimento di debito nel senso dell'articolo 82 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento. |
4 | Hanno veste per intentare l'azione revocatoria, prevista negli articoli 285 a 292 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, il debitore in possesso di un'attestazione di scoperto, la gerenza nel senso degli articoli 28 e seguenti della presente legge e il governo cantonale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 82 - 1 Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. |
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1 | Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. |
2 | Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 2 - 1 L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
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1 | L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
2 | Sono esclusi l'esecuzione in via di fallimento, compresa l'esecuzione cambiaria, e il sequestro. Sono parimente escluse le prescrizioni sul concordato, nonché le disposizioni che, per loro natura, non sono applicabili a siffatti enti. |
3 | Non si rilasciano certificati di carenza di beni. Invece ogni creditore pignoratizio, che non è stato integralmente pagato riceve, per l'importo non pagato, un'attestazione di scoperto che vale come riconoscimento di debito nel senso dell'articolo 82 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento. |
4 | Hanno veste per intentare l'azione revocatoria, prevista negli articoli 285 a 292 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, il debitore in possesso di un'attestazione di scoperto, la gerenza nel senso degli articoli 28 e seguenti della presente legge e il governo cantonale. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 2 - 1 L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
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1 | L'esecuzione non può tendere che al pignoramento o alla realizzazione del pegno. |
2 | Sono esclusi l'esecuzione in via di fallimento, compresa l'esecuzione cambiaria, e il sequestro. Sono parimente escluse le prescrizioni sul concordato, nonché le disposizioni che, per loro natura, non sono applicabili a siffatti enti. |
3 | Non si rilasciano certificati di carenza di beni. Invece ogni creditore pignoratizio, che non è stato integralmente pagato riceve, per l'importo non pagato, un'attestazione di scoperto che vale come riconoscimento di debito nel senso dell'articolo 82 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento. |
4 | Hanno veste per intentare l'azione revocatoria, prevista negli articoli 285 a 292 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, il debitore in possesso di un'attestazione di scoperto, la gerenza nel senso degli articoli 28 e seguenti della presente legge e il governo cantonale. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 1 - 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:5 |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 5 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 3 - 1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 75 - Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 25 - Per accertare l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto di diritto può essere proposta un'azione, quando l'attore ha un interesse giuridico all'accertamento immediato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 42 - 1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 8 - Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 8 - Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 8 - Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 18 - 1 L'inflizione di una misura disciplinare non muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 135 - La prescrizione è interrotta: |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 67 - 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 67 - 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 61 - 1 Le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo sull'obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 21 - 1 L'accesso all'insegnamento e la libertà della ricerca e dell'insegnamento sono garantiti. |
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1 | L'accesso all'insegnamento e la libertà della ricerca e dell'insegnamento sono garantiti. |
2 | Chi opera nell'ambito della scienza, della ricerca e dell'insegnamento assume la sua parte di responsabilità per l'integrità della vita umana, animale e vegetale e delle corrispondenti basi vitali. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 5 - 1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 18 - 1 L'inflizione di una misura disciplinare non muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 170.32 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità LResp Art. 4 - L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 44 - 1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 70 - Le autorità sono tenute ad informare in modo sufficiente sulla loro attività. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 70 - Le autorità sono tenute ad informare in modo sufficiente sulla loro attività. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 75 - Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 69 - 1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
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1 | Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa. |
2 | Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato. |
3 | Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà. |
4 | Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: |
a | le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; |
b | l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; |
c | lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; |
d | le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità; |
e | l'assunzione di un nuovo compito duraturo. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 75 - Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 75 - Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 1 - 1 Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
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1 | Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
2 | Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 4 - 1 Il Cantone designa tenendo conto dell'articolo 10 della legge federale dell'11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento, l'autorità incaricata di esercitare le funzioni di ufficio d'esecuzione. |
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1 | Il Cantone designa tenendo conto dell'articolo 10 della legge federale dell'11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento, l'autorità incaricata di esercitare le funzioni di ufficio d'esecuzione. |
2 | Contro le decisioni di questa autorità gli interessati e il governo cantonale possono presentare reclamo, entro il termine di dieci giorni, all'autorità di vigilanza, per violazione della legge o inadeguatezza.7 |
3 | Il reclamo per diniego di giustizia o per ritardo ingiustificato può essere presentato in ogni tempo. |
4 | ...8 |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 1 - 1 Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
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1 | Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
2 | Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 39 - 1 Istituendo la gerenza, l'autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza. |
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1 | Istituendo la gerenza, l'autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza. |
2 | Salvo se si tratti di coprire spese correnti mediante entrate esistenti, gli organi ordinari non possono prendere, senza il consenso della gerenza, nessuna decisione o misura concernente spese od entrate, né possono alienare o gravare con pegno dei beni patrimoniali né, in fine, assumere nuovi impegni. Sono riservati i diritti dell'acquirente di buona fede. |
3 | Le misure prese dalla gerenza non sono sottoposte al referendum comunale, e il diritto di iniziativa comunale non può essere esercitato in loro confronto. |
4 | La gerenza può, col consenso delle autorità di vigilanza, delegare determinate sue competenze agli organi ordinari del debitore. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 34 - 1 Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell'ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono. |
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1 | Senza pregiudizio dei compiti amministrativi del debitore, la gerenza provvede a che, entro i limiti del piano finanziario, i debiti scaduti siano pagati più presto possibile e trattati alla stessa stregua, tenuto conto dell'ordine delle scadenze e delle sicurtà che li garantiscono. |
2 | Essa riordina l'amministrazione finanziaria e, per quanto possibile, diminuisce le spese e aumenta le entrate. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 37 - 1 Se sono provvedimenti necessari, adeguati alla situazione e sopportabili, la gerenza deve, d'ufficio o a domanda di un creditore, e con l'assenso del governo cantonale, aumentare le imposte e altre contribuzioni e stabilire delle tasse per le prestazioni di servizi e di impianti pubblici, o provenienti da beni pubblici, o aumentare congruamente quelle esistenti. In questi provvedimenti essa non è vincolata dalle disposizioni comunali. |
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1 | Se sono provvedimenti necessari, adeguati alla situazione e sopportabili, la gerenza deve, d'ufficio o a domanda di un creditore, e con l'assenso del governo cantonale, aumentare le imposte e altre contribuzioni e stabilire delle tasse per le prestazioni di servizi e di impianti pubblici, o provenienti da beni pubblici, o aumentare congruamente quelle esistenti. In questi provvedimenti essa non è vincolata dalle disposizioni comunali. |
2 | Parimente, essa può, con l'assenso del governo cantonale, istituire imposte o altre contribuzioni e tasse che il debitore avrebbe la competenza di introdurre in virtù della legislazione cantonale. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 35 Limitazione dei crediti aggiuntivi - Per quanto possibile, l'importo totale dei crediti aggiuntivi non deve superare l'importo totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utilizzate. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 1 Oggetto e scopi - 1 La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione. |
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1 | La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione. |
2 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | consentire all'Assemblea federale e al Consiglio federale: |
a1 | di esercitare efficacemente le proprie competenze finanziarie costituzionali, |
a2 | di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati; |
b | sostenere la gestione amministrativa secondo i principi dell'economia aziendale e favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 35 Limitazione dei crediti aggiuntivi - Per quanto possibile, l'importo totale dei crediti aggiuntivi non deve superare l'importo totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utilizzate. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 36 Sorpassi di credito - 1 Se per motivi di tempo non può chiedere crediti aggiuntivi per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale può, previo consenso della Delegazione delle finanze, operare sorpassi dei crediti stanziati. Il consenso non è necessario se l'importo della spesa o dell'investimento non supera i 5 milioni di franchi. |
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1 | Se per motivi di tempo non può chiedere crediti aggiuntivi per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale può, previo consenso della Delegazione delle finanze, operare sorpassi dei crediti stanziati. Il consenso non è necessario se l'importo della spesa o dell'investimento non supera i 5 milioni di franchi. |
2 | Secondo l'articolo 30a capoversi 1-3 e 5, nel proprio settore amministrativo i crediti a preventivo possono essere superati dell'1 per cento senza crediti aggiuntivi né consenso della Delegazione delle finanze, per un massimo tuttavia di 10 milioni di franchi. |
3 | Inoltre, sono ammessi sorpassi di credito per le seguenti spese e uscite per investimenti, senza che il Consiglio federale debba chiedere previamente crediti aggiuntivi all'Assemblea federale oppure il consenso della Delegazione delle finanze: |
a | quote di terzi a determinate entrate, se stabilite nella Costituzione o in una legge; |
b | conferimenti a fondi secondo l'articolo 52, se provengono da entrate a destinazione vincolata o se sono stabiliti nella legge; |
c | l'impiego di entrate vincolate all'adempimento di un compito determinato e il conferimento di tali entrate a finanziamenti speciali secondo l'articolo 53, sempre che sussista un obbligo di prestazione; |
d | contributi alle assicurazioni sociali, se sono vincolati all'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto o se sono stabiliti nella legge; |
e | i sorpassi di preventivi globali secondo l'articolo 30a capoverso 4; |
f | ammortamenti e rettifiche di valore; |
g | gli oneri dovuti a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria ridotta. |
4 | Il Consiglio federale può operare sorpassi di altri crediti senza chiedere crediti aggiuntivi né il consenso della Delegazione delle finanze, se il decreto federale concernente il preventivo o un credito aggiuntivo lo prevede e se dispone soltanto di un margine di discrezionalità esiguo per le spese e le uscite per investimenti. |
5 | Esso sottopone tutti i sorpassi di credito all'Assemblea federale per approvazione a posteriori nel quadro del consuntivo. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 3 Definizioni - 1 I beni amministrativi comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all'adempimento dei compiti pubblici, segnatamente gli investimenti materiali, i mutui e le partecipazioni. |
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1 | I beni amministrativi comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all'adempimento dei compiti pubblici, segnatamente gli investimenti materiali, i mutui e le partecipazioni. |
2 | I beni patrimoniali comprendono tutti i valori patrimoniali rimanenti. |
3 | Si considera spesa la diminuzione di valori patrimoniali e l'incremento di capitale di terzi che comportano la diminuzione del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione. |
4 | Si considera ricavo l'incremento di valori patrimoniali e la diminuzione di capitale di terzi che comportano l'aumento del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione. |
5 | Si considerano uscite: |
a | le spese, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione e delle rettifiche di valore dei contributi per investimenti (uscite correnti); |
b | gli investimenti finalizzati alla costituzione di beni amministrativi della Confederazione e i contributi per investimenti (uscite per investimenti). |
6 | Si considerano entrate: |
a | i ricavi, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione (entrate correnti); |
b | il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti). |
7 | Nei gruppi di prestazioni sono riunite le prestazioni di un'unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 37 Riporti di credito - 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
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1 | Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
2 | Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 37 Riporti di credito - 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
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1 | Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
2 | Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 37 Riporti di credito - 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
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1 | Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
2 | Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 37 Riporti di credito - 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
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1 | Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
2 | Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 37 Riporti di credito - 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
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1 | Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
2 | Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 37 Riporti di credito - 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
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1 | Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
2 | Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 37 Riporti di credito - 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
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1 | Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
2 | Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo. |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 37 Riporti di credito - 1 Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
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1 | Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati. |
2 | Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 6 - 1 L'autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente l'esecuzione, se il governo cantonale provvede che la sospensione non peggiori la situazione dei creditori. |
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1 | L'autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente l'esecuzione, se il governo cantonale provvede che la sospensione non peggiori la situazione dei creditori. |
2 | Il creditore escutente può chiedere in ogni tempo all'Autorità di vigilanza9 la continuazione dell'esecuzione, allorché le misure prese dal governo cantonale non sono o non sono più sufficienti. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 28 - 1 Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
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1 | Allorché uno degli enti indicati nell'articolo 1 si dichiara insolvibile o non sarà presumibilmente più in grado, per lungo tempo, di soddisfare i suoi obblighi, e non è tuttavia istituita una gerenza di diritto cantonale entro un termine conveniente, o questa si dimostra insufficiente, l'autorità di vigilanza istituisce, a richiesta d'un interessato, una gerenza nel senso della presente legge. |
2 | Essa può rinunciarvi se la procedura in materia di comunione dei creditori è applicabile e sufficiente, o se gli interessi dei creditori possono essere adeguatamente tutelati in altro modo. |
3 | Hanno diritto di chiedere l'istituzione di una gerenza il debitore, il governo cantonale e ogni creditore che giustifichi di avervi un legittimo interesse. |