Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2008.79

Sentenza del 2 dicembre 2008 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Stefan Graf

Parti

A., rappresentato dall’avv. Fulvio Pezzati,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Sequestro a scopo di confisca (art. 65 cpv. 1 PP)

Fatti:

A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A., cittadino italiano, e altri coimputati per titoli di riciclaggio di denaro qualificato ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP e partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, il 31 agosto 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto la perquisizione, il sequestro ed il blocco dei saldi attivi del conto denominato “B.” in essere presso la banca C. di Z. e del conto n. 1 presso la banca D. di Y., intestati all’indagato.

B. Il 1° giugno 2005 il MPC ha pronunciato la disgiunzione della indagine riguardante A. da quella principale denominata “Montecristo”; contestualmente l’autorità inquirente ha provvisoriamente sospeso il procedimento nei confronti di A. nella attesa dell’esito della procedura penale italiana.

C. Con sentenza del 20 febbraio 2008 (motivata il 25 giugno 2008), la Corte di appello di Bari (I) ha assolto A. dalle imputazioni ascrittegli nel procedimento penale italiano, giudicando che “i fatti non sussistono” (act. 1.3). Con decisioni del 5, rispettivamente del 27 agosto 2008, il MPC ha ripreso il procedimento aperto contro A., per le imputazioni di cui agli art. 305bis n. 2 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
260ter CP.

D. In data 14 luglio 2008 A. ha chiesto, sulla scorta del giudizio emanato dalla Corte di appello di Bari, il dissequestro dei fondi bloccati. Il MPC ha respinto detta istanza con decisione motivata del 29 agosto 2008 (act. 1.1).

E. Dissentendo da tale decisione, l’8 settembre 2008 A. è insorto, per il tramite del suo patrocinatore, dinanzi alla I Corte dei reclami penali chiedendo l’annullamento della decisione in oggetto (act. 1). Egli sostiene – in estrema sintesi – che la sentenza assolutoria italiana dimostra come le sue attività commerciali non abbiano mai avuto nulla di illegale e che perciò anche la presunta (e imputata) attività di riciclaggio in Svizzera di denaro proveniente da organizzazioni criminali manca di un sufficiente supporto probatorio.

F. Con osservazioni del 9 ottobre 2008 il MPC propone la reiezione del reclamo (act. 6). Negli allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive allegazioni e conclusioni (v. act. 9 e 14). Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi seguenti.

Diritto:

1.

1.1. La I Corte dei reclami penali esamina d’ufficio e con pieno potere cognitivo la ricevibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

1.2. Giusta gli art. 105bis cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
PP, art. 28 cpv. 1 lett. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
LTPF e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali di cui agli art. 214
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
– 219 PP. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto del Procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 29 agosto 2008 ed è stata ricevuta dal patrocinatore del qui reclamante il 2 settembre 2008; il termine ricorsuale di cinque giorni di cui all’art. 217
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
PP venendo a scadere lunedì 8 settembre 2008 (giacché il 7 era domenica), il rimedio in esame risulta tempestivo. Quale titolare dei conti bancari in esame il reclamante è senz’altro legittimato a ricorrere.

1.3. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti. In caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti, perquisizioni o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati. Ne discende che, nel caso concreto, essa dispone di pieno potere d’esame (TPF 2005 145 consid. 2.1).

2. La decisione impugnata è stata redatta in tedesco, lingua scelta per l’istru­zione del procedimento riguardante A. L’art. 54 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
LTF – applicabile per analogia alle procedure pendenti dinanzi al TPF – prevede che «il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali […], di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua». Questa disposizione – che riprende sostanzialmente il contenuto dell’art. 37 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
dell’abrogata legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG) – permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. In concreto, il reclamante ed il suo patrocinatore sono di lingua madre italiana; quanto al procuratore pubblico incaricato dell’indagine, pur se germanofono, ha dimostrato con l’inoltro di osservazioni al reclamo ben articolate e pertinenti di essere sufficientemente cognito di questa lingua; vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 54 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
, prima frase, LTF. La redazione della presente sentenza in italiano costituisce un’eccezione in favore del reclamante; da ciò egli non può tuttavia dedurre ulteriori diritti (v. TPF BK_H 142/04 del 29 settembre 2004, consid. 3).

3. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
PP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
seg. CP (cfr. art. 59 vCP: sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (Hauser/ Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra – Zurigo – Basilea 2006, n. 914).

3.1. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e riferimenti ivi citati); le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2).

3.2. Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammis­sibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d pag. 328). Secondo costante giurisprudenza, fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporne (art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP; v. DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 182 e segg.; TPF BK_B 082/04 del 25 agosto 2004, consid. 4.2). Nonostante il legislatore non lo abbia previsto espressamente nella disposizione appena menzionata, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in questo ambito che la persona il cui valore patrimoniale è stato sequestrato dispone, onde ottenerne il dissequestro, ugualmente della possibilità di dimostrare che tale valore è stato acquisito legalmente (DTF 131 II 169 consid. 9.2).

4. Il reclamante contesta l’esistenza delle premesse necessarie al mantenimento dell’ordine di sequestro pronunciato dal MPC nei confronti delle relazioni bancarie oggetto del presente litigio e ne chiede la liberazione. Egli ritiene che le esigenze poste al mantenimento del sequestro debbano essere valutate con maggiore severità a quattro anni dall’avvio del procedimento penale. Inoltre, non sussisterebbe alcun sospetto o nesso fra le predette relazioni bancarie e gli evocati presunti frutti di reato. Di conseguenza, una confisca di tali beni ai sensi dell’art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP è esclusa. Nel caso concreto una confisca dei beni è da escludersi anche dal profilo dell’art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP, posto che la sentenza della Corte di appello di Bari del 20 febbraio 2008 ha assolto il reclamante dal reato di partecipazione ad organizzazione criminale ex art. 416bis del codice penale italiano (CPI).

4.1. Questa Corte osserva preliminarmente che con tali argomentazioni il reclamante si limita a contrapporre una sua interpretazione alla tesi esposta dall’autorità inquirente svizzera, senza però dimostrare che il suo assunto debba assolutamente prevalere su quest’ultima né che il giudizio impugnato sia manifestamente insostenibile. Il sequestro è una misura provvisionale da prendere rapidamente e spetta, di regola, al giudice di merito pronunciare le misure definitive. Non incombe pertanto a questa Corte anticipare l’esame di merito mediante un’esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa del reclamante nonché intraprendere una completa valutazione dell’attendibilità dei vari mezzi di prova (TPF BB.2008.22 del 7 maggio 2008, consid. 5.1).

4.2. Giova anzitutto rilevare che il fatto che la procedura penale italiana si sia conclusa con l’assoluzione dell’indagato non costituisce di per sé motivo decisivo, né sufficiente, per decretare l’annullamento dei provvedimenti litigiosi. La presente inchiesta – sebbene parallela e conseguente a quella condotta dalle autorità italiane – è autonoma e nessun elemento di cui agli atti di causa appare suscettibile di far dubitare della sua indipendenza. Inoltre, come rettamente osservato dal MPC (act. 6, pag. 7), la sentenza della Corte di appello di Bari non si pronuncia su tutta una serie di circostanze utili (per non dire necessarie) a stabilire la pretesa origine dei fondi pervenuti sui conti elvetici intestati ad A., rispettivamente, l’esistenza o meno di sufficienti indizi di reato a suo carico. Basti rilevare che la sentenza italiana non verifica i rapporti esistenti tra il qui insorgente e gli altri soggetti sotto indagine per il capitolo “svizzero” della vicenda (i vari E., F., G., H., I., J., K., …), nei confronti dei quali è attualmente pendente un atto di accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale per i medesimi titoli di riciclaggio (qualificato) di denaro e appartenenza e/o sostegno ad organizzazione criminale. Infine, nemmeno un’eventuale revoca da parte di un tribunale italiano dei sequestri ordinati su dei beni di proprietà del reclamante in Italia non costituirebbe di per sé motivo determinante affinché sia decretato l’annullamento di un sequestro pronunciato in Svizzera, ritenuto altresì come le condizioni e le giustificazioni alla base di un sequestro di valori patrimoniali differiscano a seconda degli ordinamenti giuridici nazionali (TPF BB.2008.22 del 7 maggio 2008, consid. 4.1). Le argomentazioni ricorsuali su questi punti sono pertanto inammissibili.

4.3. Ugualmente irricevibili in questa sede risultano le censure in merito alla presunta violazione del principio “ne bis in idem”, con riferimento al già ricordato giudizio emesso il 20 febbraio 2008 da un tribunale italiano. A prescindere dal fatto che vi sono giustificati dubbi che la norma penale italiana per la quale è stato giudicato il reclamante (art. 416bis CPI, associazione di tipo mafioso) ricopra esattamente il contenuto e gli scopi dell’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP – per il quale la punibilità è estesa anche al sostegno e non alla sola partecipazione, e che riguarda ogni genere di organizzazione criminale –, come già ricordato in precedenza (v. consid. 3.2, supra) al giudice delle misure procedurali chiamato a vagliare la legittimità di un sequestro probatorio e/o confiscatorio incombe unicamente la verifica della presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente. La questione della “ne bis in idem” sfugge pertanto all’esame in questa sede, e potrà semmai essere trattata dalla Corte di merito.

5.

5.1. Contrariamente a quanto preteso nel reclamo, l’assunto secondo il quale non esisterebbero indizi di reato sufficienti risulta smentito dalle emergenze istruttorie. Il procedimento federale nell’ambito del quale si è provveduto al sequestro dei conti bancari intitolati al reclamante è stato avviato per titolo di riciclaggio di denaro in ragione del sospetto gravante sulle sue attività in Svizzera tra il 1992 e la fine del 2000, consistenti, in estrema sostanza, nell’acquisto sul mercato “grigio” internazionale di sigarette di rinomate marche, nel suo trasporto a fini di stoccaggio in depositi situati sul territorio del Montenegro (con la compiacenza delle autorità locali), e nella successiva immissione illegale – ossia senza pagare i dazi e le imposte prelevate dallo stato – nel mercato italiano. Il flusso di denaro generato da questa attività, in gran parte controllata da clan mafiosi legati alla Camorra napoletana e alla Sacra corona unita pugliese, veniva poi indirizzato in Svizzera per essere riciclato e depositato su conti bancari sicuri intitolati a vari individui e società (v. act. 6, pagg. 3-6 e relativi allegati). Ora, le risultanze d’inchiesta indicano che ingenti importi derivanti dal descritto contrabbando di sigarette sono pervenuti su conti appartenenti a numerose società controllate dallo stesso A. o dai vari altri compartecipi oggetto dell’indagine denominata “Montecristo” (v. decisione impugnata, act. 1.1, nonché la documentazione allegata alla risposta act. 6, in particolare i doc. 13-49). L’intensità, la durata e la particolarità dei rapporti intrattenuti a livello personale e professionale dal reclamante con gli altri indagati nell’incarto “Montecristo” nell’ambito del traffico internazionale di sigarette – rapporti che l’insorgente non può ragionevolmente negare o sminuire di importanza – costituiscono dei concreti indizi che avvalorano l’ipotesi, se non di partecipazione a pieno titolo, perlomeno di sostegno ad un’organizza­zione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, segnatamente per ciò che attiene all’attività svolta a partire dal territorio svizzero. Più sfumato e meno ricco di elementi – limitatamente almeno alla persona del reclamante – è invece l’ipotesi di riciclaggio di denaro; giova però qui ricordare che la fattispecie del riciclaggio di denaro secondo
l’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP non presuppone una conoscenza nei dettagli di tutte le circostanze del reato principale, né quella del suo autore, e il legame richiesto tra il crimine all’origine dei fondi ed il riciclaggio è volutamente tenue (sentenza del Tribunale federale 1P.391/2003 del 1° dicembre 2003, consid. 3.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Nelle circostanze appena descritte, allo stato attuale delle indagini, l’autorità poteva pertanto ammettere l’esistenza di sufficienti indizi di reato senza incorrere nell’ar­bitrio.

5.2. Il reclamante contesta però la necessità di continuare a tenere sotto sequestro i conti bancari sequestrati nel 2004, asserendo che in seguito all’emana­zione della più volte citata sentenza italiana del 20 febbraio 2008 questi valori non possono più essere ritenuti di origine illecita e sottoposti al potere di disposizione fattuale di un’organizzazione criminale (di cui peraltro contesta l’esistenza). Egli ritiene quindi non dati i presupposti per l’eventuale confisca di questi valori.

5.2.1. Giusta l’art. 65 cpv. 1 PP, possono essere sequestrati in vista di confisca secondo l’art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP tutti i beni patrimoniali appartenenti ad una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP), atteso che i valori patrimoniali appartenenti a questa persona sono presunti sottoposti – fino a prova del contrario – alla facoltà di disporre dell’organizza­zione medesima.

5.2.2. L’art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP (corrispondente all’art. 59 n. 3 vCP), in vigore dal 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca di valori patrimoniali. La disposizione ha avuto la sua genesi nell’ambito della lotta contro la criminalità organizzata ed è stata concepita con il preciso scopo di facilitare la confisca dei valori patrimoniali delle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Giusta l’art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro utilizzazione precedente; è irrilevante a tale proposito se si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. L’organizzazione criminale deve infatti poter essere colpita anche in quelle sue attività esercitate nell’economia legale (Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Tomo I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
– 72 CP; Baumann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 1 ad art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP). Decisiva è la prova dell’esistenza di un’organizzazione criminale e di una relazione tra questa e la persona interessata dal provvedimento di confisca, e non l’effettiva commissione di una concreta infrazione da parte di quest’ulti­ma (o da parte dell’organizzazione stessa), né l’origine delittuosa dei beni patrimoniali soggetti a confisca (Schmid, op. cit., n. 191 ad art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
– 72 CP). Il potere di disposizione ai sensi dell’art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP è da intendere quale il potere effettivo esercitato sulla cosa, conformemente alle norme della vita in società; esso implica necessariamente la volontà e la possibilità di disporre della cosa. L’effettiva facoltà di disporre è data fintanto che l’interessato ha accesso alla cosa e sa dove la stessa si trova. Anche se l’oggetto è stato affidato ad un'altra persona, ad esempio allo scopo di conservarlo o amministrarlo, non è dato necessariamente il trasferimento della facoltà di disporre: è in effetti possibile la disponibilità collettiva di più persone su un unico e solo oggetto. La volontà di possedere è l’intenzione di esercitare la padronanza su una cosa in funzione della possibilità effettiva (v. Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1993 III 193 e segg.).

5.3. Premesso quanto sopra, gli argomenti invocati dall’insorgente non sono sufficienti per decretare il dissequestro immediato dei beni patrimoniali in esame. Infatti, posto da un lato la particolare natura dei reati contestati al reclamante (riciclaggio di denaro nell’ambito di un’organizzazione criminale) e, dall’altro, i forti sospetti che l’autorità inquirente nutre sull’insieme delle sue attività di intermediazione nell’acquisto e nella distribuzione a livello internazionale di sigarette (v. consid. 5.1, supra), non si può escludere a priori che su questo denaro contante la persona sospettata di appartenere o comunque di sostenere l’organizzazione criminale e – per il suo tramite – l’organizzazione stessa abbia un potere di disposizione fattuale ai sensi dell’art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP; come esposto al considerando precedente, anche l’asserita (ma non comprovata) origine lecita di questi averi non ne impedisce comunque il sequestro a fini di confisca. Malgrado le sue contestazioni, il reclamante non ha d’altronde apportato prova certa e sufficiente che tale denaro è sottratto al potere di disposizione fattuale dell’organizzazione criminale di cui è sospettato far parte (v. art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
seconda frase CP), per cui relativamente a questa posizione, il sequestro cautelare ordinato dal MPC deve per il momento essere confermato. Va qui ancora una volta ricordato che il sequestro non pregiudica la decisione in materia di confisca e che di regola spetta al giudice di merito, e non all’istanza di reclamo in ambito procedurale, pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione (DTF 120 IV 365 consid. 1c pag. 367 con riferimenti).

5.4. Nonostante il sequestro delle relazioni bancarie qui in esame sia stato ordinato quattro anni or sono e l’inchiesta non appaia più trovarsi ai suoi inizi, questa Corte non ravvisa agli atti di causa l’esistenza di elementi suscettibili di far concludere ad una condotta negligente od eccessivamente lenta della stessa, tenuto anche conto del lungo periodo di sospensione intercorso (da luglio 2005 ad agosto 2008). Spetterà comunque al magistrato inquirente, nel prosieguo dell’inchiesta, verificare ulteriormente sulla base delle risultanze acquisite la fondatezza del provvedimento e, segnatamente, la sua relazione con il reato presunto, procedendo se del caso a revoche parziali dello stesso (TPF BB.2005.120 + BB.2005.121 del 19 gennaio 2006, consid. 6).

6. Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva per l’interessato e tenuto conto dello stadio dell’in­chiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato né lesivo del principio della proporzionalità né arbitrario. Per il momento, non v’è quindi ragione di annullarlo, come chiesto dal reclamante.

7. Premesso quanto suesposto, il reclamo deve essere respinto in misura della sua ammissibilità. Visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF, applicabile per rinvio dell’art. 245 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
PP). Nella fattispecie queste ammontano a 1'500.-- franchi (art. 245 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
PP e art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale; RS 173.711.32) e sono coperte dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia, di fr. 1'500.--, è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.

Bellinzona, il 4 dicembre 2008

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Fulvio Pezzati

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
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