Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-2835/2020

Sentenza del 2 luglio 2020

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Gérald Bovier, Walter Lang,

cancelliera Sebastiana Bosshardt.

A._______, nato il (...), alias

B._______, nato il (...), alias

C._______,nato il (...),
Parti
Kenya,

patrocinato dal Signor Massimiliano Minì,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;
decisione della SEM del 25 maggio 2020 / N (...).

Fatti:

A.
A._______, cittadino keniota originario di D._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2019.

B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati centrale europea sui visti «CS-VIS» le autorità italiane hanno rilasciato all'interessato un visto valido dal (...) al (...) per gli stati Schengen.

C.
Il (...) dicembre 2019 il richiedente è stato sentito nell'ambito di una prima audizione di rilevamento dei dati personali (cfr. atto [...]-10/9), durante la quale è segnatamente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera.

D.
Il (...) dicembre 2019 l'interessato è stato sentito nell'ambito del colloquio personale Dublino nel corso del quale egli è stato informato che non gli è stato concesso il diritto di essere sentito poiché la SEM ritiene necessario procedere con maggiori accertamenti in merito alla sua storia e che probabilmente verrà pianificato un ulteriore colloquio di approfondimento sugli indizi di tratta di esseri umani (cfr. atto 13/2). Il medesimo giorno il richiedente ha trasmesso un foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) dal quale risulta che egli è stato oggetto di un controllo medico per il depistaggio della tubercolosi (cfr. atto 15/3).

E.
Dal F2 del (...) e dalla valutazione pneumologica dell'(...) di E._______ del (...) (cfr. atti 16/2 e 17/1) si rileva che egli è risultato positivo al test quantiferone, ma tuttavia a radiografia del torace non ha dato esiti tubercolari. Il medico ha concluso con molta probabilità che non si tratterebbe di una tuberocolosi attiva. Per estrema sicurezza il medico ha comunque provveduto a eseguito due culture dell'espettorato indotto.

F.
Il 21 gennaio 2020 il rappresentante legale ha trasmesso il rapporto del (...) di (...) del (...) secondo cui sarebbero emersi degli indizi di tratta di esseri umani (cfr. atto 18/5).

G.
In data (...) gennaio 2020 il richiedente è stato sentito in un'audizione tratta di esseri umani (cfr. atto 19/13). Nel corso della stessa all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità dell'Italia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del regolamento Dublino così come per quanto riguarda la decisione di non entrata nel merito in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale sede la SEM ha pure constatato che le dichiarazioni dell'interessato conterrebbero alcuni indizi atti a dimostrare che egli potrebbe essere stato vittima di un reato connesso alla tratta di esseri umani in Italia. La Segreteria di Stato ha dunque concesso al richiedente un periodo di riflessione e di recupero di 30 giorni - dal (...) gennaio 2020 al (...) febbraio 2020 - ai sensi dell'art. 13 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Conv. TEU, RS 0.311.543; cfr. atto 20/3).

H.
In data (...) la SEM ha ottenuto le informazioni in merito alla richiesta di visto Schengen dell'interessato depositata presso l'(...) di D._______.

I.
Al termine del periodo di riflessione di 30 giorni, il (...), il richiedente ha trasmesso la dichiarazione di collaborazione, con la quale ha acconsentito ad essere contattato dalle autorità di perseguimento penale qualora dovesse risultare necessario (cfr. atto 24/2).

J.
Il medesimo giorno la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di presa in carico dell'interessato fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III.

K.
Il (...) marzo 2020 il richiedente è stato sentito nell'ambito di un complemento sull'audizione tratta di esseri umani nel corso della quale egli è stato in particolare confrontato alle informazioni ottenute dall'(...) in merito alla sua richiesta di visto Schengen (cfr. atto 29/6).

L.
In data (...) marzo 2020 la SEM ha segnalato l'interessato quale potenziale vittima di tratta di esseri umani all'(...) ([...]). Il successivo (...) marzo (...) ha confermato la ricezione della segnalazione.

M.
Con scritto del 2 aprile 2020 il richiedente ha domandato alla SEM l'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, data la sua particolare vulnerabilità (cfr. atto 36/3).

N.
Con comunicazione di (...) del (...) (cfr. atto 45/7 ed analisi di laboratorio [...] [atto 46/]) la SEM è stata informata che i risultati batteriologici delle culture dell'espettorato indotto sono risultati negativi.

O.
Con decisione del 25 maggio 2020, notificata il 25 maggio 2020 (cfr. atto 49/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia.

P.
Con ricorso 2 giugno 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 giugno 2020), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione ed ha anzitutto richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. In seguito, ha concluso all'annullamento del provvedimento impugnato, alla restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo, in subordine per il completamento dell'istruttoria. Altresì ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protestate tasse e spese.

Q.
Con misura supercautelare del 4 giugno 2020 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.

R.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

4.
In primo luogo il ricorrente richiede la visione dell'atto A33/2, classificato come "risposta di (...) alla segnalazione SEM", così come di tutti gli atti connessi alla segnalazione.

L'art. 26 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
PA, che concretizza parte delle prerogative del diritto di essere sentito nell'ordinamento processuale (art. 29
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
Cost.), prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. In sede processuale non rientrano nelle categorie di atti previsti all'art. 26 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
PA non soggiacciono invece al diritto di compulsazione gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso. Sono considerati atti interni dell'amministrazione quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all'uso proprio ed esclusivo dell'amministrazione, segnatamente richieste, bozze di decisione, annotazioni dei collaboratori e scambi di e-mail (DTF 132 II 485 consid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a, 113 Ia 286 consid. 2d, Sentenze del TF 2C_63/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 3.2.4, sentenza del Tribunale A-2675/2015 del 9 febbraio 2017 consid. 4; Waldmann/Oeschger in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, 65 ad art. 26). La finalità di tale delimitazione è quella di evitare che sia reso pubblico ciò che è servito a formare l'opinione dell'amministrazione o di un'autorità giudiziaria, a patto che i documenti in questione non siano serviti direttamente alla motivazione in causa, pur potendosi avverare utili per supportare un eventuale decisione ulteriore (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e ed. 2015, pag. 289, DTF 113 Ia 1 consid. a).

La classificazione fisica degli atti quali «documentazione interna» o «confidenziale» non è decisiva quanto all'estensione del diritto di accesso, essendo la valenza oggettiva per la definizione della fattispecie rilevante per il giudizio a dover essere oggetto di apprezzamento (cfr. DTF 115 V 297 consid. 2g; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). In tale contesto, giova comunque rilevare che l'autorità non è autorizzata a definire a piacere un atto quale "interno" al fine di escluderlo dal diritto di esame; che nell'esaminare se un diniego di consultazione sia avvenuto o meno a giusto titolo ciò che fa stato non è tanto la categorizzazione di un atto da parte dell'amministrazione quale atto interno, quanto l'oggettiva portata dell'atto nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a).

Visto il carattere costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
Cost.) l'accesso agli atti di cui all'art. 26 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto (cfr. art. 27
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
PA), l'esistenza di un motivo di diniego essendo in ogni caso da valutare con il dovuto riserbo (cfr. Waldmann/Oeschger in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, 17 ad art. 27) e la restrizione limitata a quanto strettamente necessario (cfr. DTF 122 II 204). Una restrizione al diritto di consultazione è segnatamente giustificata allorquando la messa a disposizione degli atti pregiudichi la sicurezza interna o esterna della Confederazione a causa della divulgazione dei metodi di lavoro e delle fonti di informazione della polizia e dei servizi segreti (cfr. sentenza del Tribunale C-1118/2006 del 2 luglio 2010 consid. 4, Waldmann/Oeschger in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, 20 ad art. 27) o del grado di conoscenza delle autorità nell'ambito della criminalità organizzata (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.4). In una pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
PA),

4.1 Nel caso in disamina, per quanto riguarda l'atto (...)-33/2, a prescindere dalla qualificazione effettuata dall'autorità inferiore, risulta trattarsi di una comunicazione e-mail tra la SEM e (...), la quale non ha funto da base per il processo decisionale. Di conseguenza, non avendo valore probatorio non sottostà al diritto di compulsazione. Ad ogni modo, anche qualora si dovesse considerare che il documento costituisca un mezzo probatorio, la SEM ne ha riportato fedelmente il contenuto nella decisione impugnata, pertanto la non trasmissione del suddetto documento non ha pregiudicato in alcun modo il ricorrente, ma era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte.

4.2 Alla luce di quanto sopra, la richiesta di visione atti è respinta.

5.

5.1 In seguito, l'insorgente fa valere un'istruzione non completa della domanda d'asilo, non essendo state adottate tutte quelle cautele imposte dalla condizione del ricorrente quale vittima di tratta di esseri umani. Nel caso di specie, la SEM avrebbe segnalato alla (...) il caso, ma la stessa, avrebbe soltanto proceduto ad una richiesta di informazioni alle autorità italiane a cui non sembrerebbe ancora aver ricevuto risposta. Ai sensi dell'art. 32 Conv. TEU inoltre, le autorità nazionali dovrebbero cooperare al fine di condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti. A tal proposito, le circostanze di entrata in territorio italiano da parte del ricorrente apparirebbero strettamente connesse alla commissione del reato di tratta. Non sarebbe trascurabile che ciò sarebbe strettamente legato non solo agli aspetti relativi al perseguimento del reato di tratta tramite cooperazione giudiziaria internazionale, ma al tempo stesso rappresenterebbe un profilo cruciale legato alla necessità di predisporre tutte le misure di protezione della vittima previste dalla Conv. TEU.

5.2 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha dapprima rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo di Palermo e dalla Conv. TEU. Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno (per la cooperazione tra Stati membri cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre nel caso in cui le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'articolo 18 Conv. TEU, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 par. 2 Conv. TEU), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 par. 1 e 2 Conv. TEU (art. 10 par. 2 Conv. TEU), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. TEU). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri
umani. In tal senso le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente, di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili. Segnatamente nelle procedure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l'identificazione di vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).

5.3 Nel caso in disamina, la SEM ha effettuato due audizioni al fine di interrogare ed individuare se il richiedente fosse una potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto 19/13 e 29/6). Al termine della prima audizione l'interessato è stato identificato quale potenziale vittima e gli è stato concesso un termine di ripresa e riflessione di 30 giorni conformemente all'art. 13 Conv. TEU (cfr. atti 19/13 e 20/3). La SEM ha inoltre puntualmente informato (...), il quale ha a sua volta richiesto informazioni alle autorità italiane. Le stesse sono infatti competenti per un'eventuale apertura di un'indagine. Non essendo stato riscontrato un rischio per il ricorrente di essere nuovamente reclutato o di subire rappresaglie, non è stato necessario adottare ulteriori misure di protezione nei suoi confronti. Invero, dal suo arrivo all'aeroporto di F._______, egli non ha avuto più alcun contatto con il suo reclutatore ed egli non ha fatto valere timori particolari nei suoi confronti, ma di non avere voglia di incontrarlo (cfr. atto 19/13 D, 76-D77 e D89).

5.4 Alla luce di quanto sopra enucleato, il Tribunale ritiene che la SEM abbia istruito correttamente la causa sul punto posto in questione ed abbia adempiuto agli obblighi di cui alla giurisprudenza citata. Ne consegue che la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore non è destinata a esito favorevole.

6.

6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

6.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).

6.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

6.5 Lo Stato membro competente è tenuto a in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).

7.
Nel caso in disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che le autorità italiane avrebbero rilasciato all'interessato un visto valido dal (...) al (...) per gli stati Schengen. Su tali presupposti, la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto 25/7). La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle sedi italiane preposte.

Di conseguenza, la competenza dell'Italia, risulta di principio essere data nella fattispecie.

8.
Il Tribunale rileva in seguito che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni.

Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5;). La stessa va inoltre scartata d'ufficio nell'eventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di inosservanza del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

9.
È ora innanzitutto d'uopo determinare se vi è luogo di ritenere l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III.

9.1 La CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non risulta comparabile a quella ritenuta per la Grecia nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33; cfr. altresì sentenza del Tribunale
E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.1).

9.2 Dopo la pronuncia di tali decisioni tuttavia, diversi cambiamenti - fattuali e legislativi - sono intervenuti in Italia.

9.2.1 Dal punto di vista fattuale, a partire dal 2018 si constata una forte diminuzione degli arrivi di nuovi richiedenti l'asilo. Questa diminuzione ha caratterizzato pure i primi mesi del 2019, mentre a partire da maggio 2019 si è constatato un nuovo aumento. Il numero di domande d'asilo presentate in Italia nel 2018 e nel 2019 risultano pure sensibilmente diminuite. Tuttavia, malgrado l'evoluzione dei flussi migratori e la diminuzione degli arrivi, il sistema d'asilo italiano permane sotto pressione, in particolare a causa dei numerosi dossier in attesa (cfr. più in dettaglio E-962/2019 consid. 6.2.1).

9.2.2 Dal punto di vista legislativo invece, si rileva in particolare l'adozione del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione, anche chiamato "decreto Salvini" e della sua legge di applicazione (legge 1 dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]). Il "decreto Salvini" e la sua legge di applicazione hanno introdotto diversi cambiamenti nel sistema d'asilo italiano.

9.2.3 In una recente sentenza, il Tribunale ha analizzato dettagliatamente tali cambiamenti (cfr. E-962/2019 consid. 6.2.1 segg.) ed è giunto alla conclusione che il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza. Altresì, malgrado la legislazione italiana preveda degli standard minimi comuni per tutto il territorio italiano, tanto in materia d'accesso alla procedura d'asilo quanto in merito alle condizioni di accoglienza, si è constatato che in pratica questi standard possono variare sensibilmente. Il Tribunale ha altresì rilevato che dopo l'adozione del "decreto Salvini" vi è stato un deterioramento delle condizioni di accoglienza nei centri di alloggio, in particolare per quanto riguarda le persone vulnerabili o necessitanti di un inquadramento psicologico specifico. Tuttavia, anche se la procedura d'asilo così come il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale presentino alcune carenze, che variano a seconda delle regioni, con l'entrata in vigore del suddetto decreto non si potrebbe considerare che esistano in Italia delle carenze strutturali tali di un'ampiezza tale che vi sarebbe modo di concludere - a priori ed indipendentemente dal caso di specie - che vi siano dei rischi sufficientemente reali e concreti per i richiedenti di essere sistematicamente esposti a una situazione di precarietà e di bisogno materiale e psicologico al punto tale che il trasferimento in tale paese costituirebbe, in generale, un trattamento contrario all'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
CEDU. Invero, l'accesso a una procedura d'asilo conforme al Regolamento Dublino e corretta è in principio garantito in Italia, malgrado sia in pratica spesso ritardato. Lo stesso vale anche per quanto riguarda l'accesso a condizioni di vita minime nel corso della procedura (cfr. nel dettaglio E-962/2019 consid. 6.3). Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale è dunque giunto alla conclusione che non possono essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema di accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" (cfr. ibidem).

9.3 Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. E-962/2019 consid. 6.4).

9.4 Conseguentemente, l'applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità inferiore.

10.
Proseguendo nell'analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza dei richiedenti l'asilo nel caso concreto.

10.1

10.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. L'autorità inferiore ha constatato che il richiedente non ha depositato domanda d'asilo in Italia, ciò spiegherebbe dunque il motivo per il quale egli in tale Paese non avrebbe beneficiato dei diritti riservati ai richiedenti l'asilo. Le critiche al sistema italiano di accoglienza sarebbero dunque soltanto generiche. Per quanto riguarda la sua condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani ed ai suoi timori nei confronti del signor G.______, la SEM ha sottolineato che l'Italia, quale Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante sarebbe disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata. Non sussisterebbero indizi indicanti che le autorità italiane non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Di conseguenza, il richiedente potrebbe rivolgersi all'autorità di polizia qualora dovesse essere esposto a delle minacce concrete. Egli avrebbe addotto di non essersi rivolto alle autorità italiane per chiedere protezione giacché la cosa importante era scappare, la fuga sarebbe già stata una sorta di protezione. Peraltro, l'Italia avrebbe ratificato la Conv. TEU e le autorità sarebbero state informate che egli sarebbe una potenziale vittima di tratta di esseri umani. Al momento del trasferimento le autorità verrebbero nuovamente informate. Inoltre, secondo il feedback del (...), il (...) ha informato la SEM di aver trasmesso alle competenti autorità italiane una richiesta al fine di ottenere maggiori informazioni relative alle persone che hanno organizzato il visto dell'interessato, sottolineando che non appena riceveranno la risposta le informazioni verrebbero inviate alla Segreteria di Stato. Tuttavia, nel caso in questione, spetterebbe alle forze dell'ordine italiane aprire un'indagine. Spetterà inoltre all'interessato riferire alle autorità italiane i fatti di cui sostiene di essere stato vittima in Italia e chiedere protezione. Egli avrebbe ugualmente la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di sostegno alle vittime sul territorio italiano. Secondo le informazioni ottenute dall'autorità inferiore dalla persona di contatto a H._______, le potenziali vittime di tratta di esseri umani avrebbero la possibilità di ottenere uno speciale permesso di soggiorno e ciò anche dopo l'entrata in vigore del decreto Salvini. In seguito, per quanto riguarda l'assenza di una rete sociale e famigliare in Italia, tale elemento non risulta essere determinante per l'applicazione del Regolamento Dublino. D'altronde, dagli atti non risulterebbe che egli
avrebbe una rete sociale in Svizzera. Infine, per quanto riguarda lo stato di salute del richiedente, egli è stato visitato per una possibile tubercolosi, tuttavia, gli esiti della coltura dell'espettorato hanno dato risultati negativi. Egli è inoltre stato visitato da un dentista ed è stato in trattamento per una grave gonatrosi mediale al ginocchio destro e sinistro. La situazione medica risulterebbe dunque chiara ed i suoi problemi non sarebbero così gravi da costituire un ostacolo al trasferimento in Italia. Per quanto riguarda infine l'attuale situazione in Italia dovuta al virus COVID-19, la SEM ha rilevato che un trasferimento verso tale Paese sarà effettuato quando sarà possibile da un punto di vista tecnico.

10.1.2 In sede ricorsuale, l'insorgente rileva in sostanza che la SEM, pur non mettendo in dubbio la condizione del ricorrente quale potenziale vittima di tratta, non sembrerebbe aver richiesto garanzie specifiche all'Italia sul luogo in cui il ricorrente verrà alloggiato e su come ne sarà assicurata la protezione dopo il trasferimento. L'autorità inferiore non avrebbe neppure esaminato in modo generale la realtà delle vittime di tratta in Italia, in particolare in relazione alla procedura d'asilo. In aggiunta, la competenza dell'Italia sarebbe stata accertata solo attraverso la mancata risposta alla richiesta di ammissione della Svizzera, di conseguenza sarebbe impossibile appurare se le autorità italiane hanno effettivamente compreso la vulnerabilità del ricorrente e se abbiano in effetti predisposto tutti gli accorgimenti necessari per la ricezione di un soggetto così vulnerabile. Nel caso di specie assumerebbe inoltre particolare rilevanza anche l'esame del rischio di ri-vittimizzazione del ricorrente. Alla luce della scarna motivazione al riguardo, la SEM non avrebbe svolto l'esame in modo completo, non comprendendo appieno le difficoltà dovute a un così grande trauma vissuto dal ricorrente. Infine, il ricorrente ritiene che con il trasferimento in Italia, Paese in attuale grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus, rischierebbe di non poter usufruire di cure mediche efficaci ed il suo quadro clinico già compromesso lo renderebbe esposto a complicazioni serie nel caso in cui contraesse il COVID-19.

10.2 Per quanto riguarda il trasferimento di persone potenzialmente vittima di tratta di esseri umani in Italia, lo scrivente Tribunale rileva anzitutto che l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla tratta degli esseri umani (Conv. TEU), la quale obbliga gli Stati firmatari ad assicurare alle vittime di tratta un'assistenza adeguata (art. 12 Conv. TEU). Inoltre, la legislazione italiana prevede delle garanzie procedurali speciali e delle specifiche garanzie di accoglienza per i richiedenti l'asilo riconosciuti quali vittime di tratta di esseri umani. Pertanto, quando durante la procedura d'asilo emergono seri motivi di ritenere che l'interessato sia vittima di tratta di esseri umani, la Commissione territoriale può sospendere la procedura e informare la Questura competente, la Procura così come le ONG specializzate nel sostegno alle vittime della tratta. Inoltre, il decreto legislativo n. 24/2014, adottato nel marzo 2014 per recepire la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione della tratta di esseri umani, prevede l'istituzione di un meccanismo nazionale di protezione per coordinare i due sistemi di protezione istituiti per le vittime della tratta di esseri umani, ovvero il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, coordinato a livello centrale, e il sistema di protezione per le vittime della tratta, istituito a livello territoriale. Il decreto legislativo n. 142/2015 del 18 agosto 2015 specifica che le persone trafficate devono essere indirizzate ad un programma speciale di assistenza sociale e di integrazione. Le persone trafficate possono essere accolte anche nel sistema di seconda accoglienza SIPROIMI; si tratta quindi di un'eccezione all'esclusione generale dei richiedenti asilo dal sistema di seconda accoglienza. Alla luce di queste specifiche garanzie, e nell'ipotesi che le autorità italiane siano state debitamente informate dalle autorità svizzere della situazione delle vittime della tratta di esseri umani, si può in linea di principio ritenere che queste persone saranno adeguatamente e immediatamente assistite una volta trasferite in Italia. Ciò implica, tuttavia, che il SEM effettui un esame approfondito di ogni singolo caso, al fine di verificare, in particolare, se la persona non soffra di altre gravi vulnerabilità (come ad esempio gravi problemi psicologici che richiedono garanzie individuali preventive), e giustifichi correttamente la sua decisione, anche dal punto di vista delle ragioni umanitarie previste dall'art. 29a cpv. 3 OAsi1.

10.3 Nel caso in disamina, la SEM ha effettuato un esame approfondito della situazione individuale del ricorrente - verificando in particolare che l'insorgente non soffre di altre gravi vulnerabilità - ed ha motivato approfonditamente la decisione. Segnatamente, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore, egli non soffre di problemi medici gravi o di problemi di altro tipo. Il quadro clinico dell'insorgente appare infatti chiaro e non sufficientemente grave - ovvero non peggiorerebbe seriamente in caso di interruzione, anche breve, del trattamento - da rendere necessario l'ottenimento di garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (al momento dell'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti (cfr. E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3). Egli è risultato negativo alla tubercolosi e pur non minimizzando il problema dell'interessato, il quale soffre di una grave gonatrosi mediale alle due ginocchia, il trattamento per tale disturbo è al momento concluso e non risultano necessarie ulteriori terapie. Altresì, le competenti autorità italiane sono state informate in merito al fatto che il ricorrente è una potenziale vittima di tratta degli esseri umani. In seguito, va pure aggiunto che non avendo l'insorgente ancora depositato una domanda d'asilo in Italia e non avendo lasciato un alloggio che gli era stato assegnato per la procedura d'asilo, egli non ha neppure perso il diritto all'alloggio né la revoca delle condizioni materiali di accoglienza (cfr. sentenza E-962/2019 consid. 6.2.8). Infine, anche per quel che riguarda il rischio di ri-vittimizzazione in Italia non vi è modo di ritenere che l'esame non sia stato completo da parte dell'autorità inferiore. Invero, l'insorgente è stato sentito in merito ai contatti con G._______ dopo la fuga dall'aeroporto e gli è stato pure chiesto che cosa teme attualmente nei confronti di questa persona. Egli ha dichiarato di non aver più avuto alcun contatto e di non avere alcuna possibilità di contattarlo, altresì ha dichiarato di non avere voglia di incontrarlo (cfr. atto 19/13, D76-D79, D83, D89). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM nella fattispecie ha ritenuto non esserci un rischio di ri-vittimizzazione, ritenute anche gli obblighi di protezione da parte delle autorità italiane delle vittime di tratta di esseri umani (cfr. anche supra consid. 5.3).

10.4 Infine, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
OAsi 1 - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità - il Tribunale ritiene che non sia riscontrabile alcuna violazione del potere di apprezzamento di cui dispone la SEM. Invero, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento e la decisione risulta ben motivata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

10.5 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III.

11.
È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
OAsi 1).

11.1 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2)

11.2 Per quanto riguarda le problematiche legate alla pandemia di coronavirus in specifico, il Tribunale rileva che la stessa non permette di giungere ad una diversa conclusione rispetto a quella di cui nell'impugnata decisione; che la situazione attuale è solamente temporanea e di conseguenza il trasferimento ne risulta momentaneamente sospeso (cfr. decisione SEM pag. 10). Il Tribunale ha già tuttavia stabilito in diversi altri casi che nulla osta a che questo sia effettivamente posto in essere ulteriormente, in un momento più appropriato (cfr. sentenze del TAF E-1789/2020 del 3 aprile 2020 pag. 10; F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5).

12.
Visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
LAsi).

Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia confermata.

13.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto.

14.
Le misure supercautelari del 4 giugno 2020 sono annullate.

15.
Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
PA).

16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3.
Non si prelevano spese processuali.

4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

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