SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
|
a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
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b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
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SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
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SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 4 Criteri d'origine |
|
1 | Sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario i prodotti: |
a | ottenuti o fabbricati interamente in questo Paese; |
b | ottenuti o fabbricati in questo Paese utilizzando materiali non interamente ivi ottenuti o fabbricati , sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 6. |
2 | I prodotti originari della Svizzera sono considerati prodotti originari di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7. |
3 | Sono considerati prodotti originari della Svizzera i prodotti che ai sensi del capoverso 1 sono stati ottenuti o fabbricati interamente in Svizzera oppure che vi sono stati sufficientemente lavorati o trasformati. |
4 | Per quanto l'UE11, la Norvegia e la Turchia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d'origine dell'UE12, della Norvegia13 e della Turchia di cui ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d'origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell'articolo 7. |
5 | Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti originari dell'UE, della Norvegia o della Turchia che sono importati senza alterazioni nel Paese beneficiario; l'articolo 19 si applica per analogia.14 |
6 | Il capoverso 4 si applica a condizione che l'UE, la Norvegia e la Turchia concedano lo stesso trattamento per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che incorporano materiali originari della Svizzera. |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 24 Domanda e rilascio |
|
1 | Il certificato d'origine modulo A è rilasciato dall'organo governativo del Paese beneficiario su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante. |
2 | Alla domanda occorre allegare tutti i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato d'origine modulo A. |
3 | La casella 11 del modulo è riservata all'organo governativo competente. Quest'ultimo vi indica la data del rilascio del certificato. La firma dev'essere autografa. |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 25 Compilazione del modulo |
|
1 | Il modulo dev'essere compilato completamente, in lingua francese o inglese; è eccettuata la casella 2 la cui compilazione è facoltativa. |
2 | Se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello. |
3 | Il Paese d'importazione da iscrivere nella casella 12 è la Svizzera. È ammesso anche iscrivere «Unione europea», il nome di uno Stato membro dell'UE, «Norvegia» o «Turchia». La firma dell'esportatore o del suo rappresentante deve essere autografa.33 |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 21 Modelli di prove dell'origine |
|
1 | Al momento dell'importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere: |
a | un certificato d'origine modulo A (appendice 2) rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; |
b | un certificato d'origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'UE, della Norvegia o della Turchia sulla base di un certificato d'origine modulo A rilasciato dall'organo governativo competente del Paese beneficiario; |
c | una dichiarazione d'origine allestita in un Paese beneficiario secondo l'appendice 3; |
d | una dichiarazione d'origine sostitutiva allestita nell'UE, in Norvegia o in Turchia secondo l'appendice 3; oppure |
e | una dichiarazione su fattura secondo l'articolo 38b. |
2 | Al momento dell'esportazione di prodotti originari della Svizzera destinati, ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2, a un'ulteriore lavorazione o trasformazione in un Paese beneficiario, deve essere allestita una dichiarazione d'origine in conformità con l'appendice 3. |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 35 - La dichiarazione d'origine può essere allestita dopo l'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 3 lettera b. |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 32 Allestimento |
|
1 | La dichiarazione d'origine di cui all'appendice 3 deve essere allestita dall'esportatore dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che le merci siano prodotti originari. |
2 | La dichiarazione d'origine deve essere allestita in inglese o in francese. Può essere allestita su ciascun documento commerciale che permette di identificare l'esportatore in questione e le relative merci. |
3 | Per l'allestimento delle dichiarazioni d'origine vale quanto segue: |
a | deve essere allestita una dichiarazione d'origine per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è inferiore o pari a 10 300 franchi. Una registrazione come esportatore registrato non è necessaria. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica; |
b | l'esportatore deve essere registrato come esportatore registrato per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica. |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 32 Allestimento |
|
1 | La dichiarazione d'origine di cui all'appendice 3 deve essere allestita dall'esportatore dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che le merci siano prodotti originari. |
2 | La dichiarazione d'origine deve essere allestita in inglese o in francese. Può essere allestita su ciascun documento commerciale che permette di identificare l'esportatore in questione e le relative merci. |
3 | Per l'allestimento delle dichiarazioni d'origine vale quanto segue: |
a | deve essere allestita una dichiarazione d'origine per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è inferiore o pari a 10 300 franchi. Una registrazione come esportatore registrato non è necessaria. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica; |
b | l'esportatore deve essere registrato come esportatore registrato per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica. |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 1 Principio |
|
1 | Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 16 marzo 20073 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: |
a | le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all'allegato 1 di detta ordinanza; |
b | sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3); |
c | all'importazione sono presentate le corrispondenti prove dell'origine (cap. 4); e |
d | i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5). |
2 | Le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l'UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.4 |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 1 Principio |
|
1 | Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 16 marzo 20073 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: |
a | le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all'allegato 1 di detta ordinanza; |
b | sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3); |
c | all'importazione sono presentate le corrispondenti prove dell'origine (cap. 4); e |
d | i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5). |
2 | Le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l'UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.4 |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 1 Principio |
|
1 | Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 16 marzo 20073 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: |
a | le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all'allegato 1 di detta ordinanza; |
b | sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3); |
c | all'importazione sono presentate le corrispondenti prove dell'origine (cap. 4); e |
d | i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5). |
2 | Le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l'UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.4 |
SR 946.39 Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS) - Ordinanza sulle regole d'origine OROPS Art. 1 Principio |
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1 | Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 16 marzo 20073 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: |
a | le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all'allegato 1 di detta ordinanza; |
b | sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3); |
c | all'importazione sono presentate le corrispondenti prove dell'origine (cap. 4); e |
d | i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5). |
2 | Le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l'UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d'origine sostitutive e i certificati d'origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.4 |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 105 Forma della dichiarazione doganale - (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |