SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.37 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.37 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.41 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
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1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
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1 | L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
2 | La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia. |
3 | La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 553 - 1 La compilazione dell'inventario è ordinata se: |
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1 | La compilazione dell'inventario è ordinata se: |
1 | un erede minorenne è sotto tutela o deve esservi sottoposto; |
2 | un erede è durevolmente assente senza rappresentante; |
3 | uno degli eredi o l'autorità di protezione degli adulti la richiede; |
4 | un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.522 |
2 | Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto. |
3 | La compilazione dell'inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
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1 | L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. |
2 | La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia. |
3 | La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
|
1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
|
1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 319 Ammissibilità del reclamo - Sono impugnabili mediante reclamo: |
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a | le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari; |
b | altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza: |
b1 | nei casi stabiliti dalla legge, |
b2 | quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile; |
c | i casi di ritardata giustizia. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 59 Principio - 1 Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali. |
|
1 | Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali. |
2 | Sono presupposti processuali segnatamente: |
a | l'interesse degno di protezione dell'attore o instante; |
b | la competenza per materia e per territorio del giudice; |
c | la capacità di essere parte e la capacità processuale; |
d | l'assenza di litispendenza altrove; |
e | l'assenza di regiudicata; |
f | la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
|
1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
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1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
|
1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
|
1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 589 - 1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari. |
|
1 | L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari. |
2 | Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione. |
3 | L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
|
1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
|
1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 590 - 1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
|
1 | I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità. |
2 | Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato. |
3 | In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
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1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
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1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 587 - 1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
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1 | Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità. |
2 | Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
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1 | L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito. |
2 | La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione. |
3 | Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 584 - 1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
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1 | Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati. |
2 | Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
|
1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
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1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 581 - 1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
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1 | L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto. |
2 | Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda. |
3 | In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 583 - 1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
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1 | I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio. |
2 | L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |