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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 29 Esame |
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| Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. | ||||||
| In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 12 [1] |
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| Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: | ||||||
| i Comuni; | ||||||
| le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:sono attive a livello nazionale;perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| sono attive a livello nazionale; | ||||||
| perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. | ||||||
| Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi: | ||||||
| situati all'interno di un sito caratteristico d'importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; o | ||||||
| situati all'interno di un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale. [2] | ||||||
| Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. | ||||||
| Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. | ||||||
| La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. | ||||||
| Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 90 Decisioni finali |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 86 Autorità inferiori in generale |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| del Tribunale penale federale; | ||||||
| dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
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| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 102 Scambio di scritti |
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| Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. | ||||||
| L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine. | ||||||
| Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
||||||
| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
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| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
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| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
||||||
| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 2 Campo di applicazione |
||||||
| La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: | ||||||
| uccelli; | ||||||
| predatori; | ||||||
| artiodattili; | ||||||
| leporidi; | ||||||
| castori, marmotte e scoiattoli. | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 2 Campo di applicazione |
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| La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico: | ||||||
| uccelli; | ||||||
| predatori; | ||||||
| artiodattili; | ||||||
| leporidi; | ||||||
| castori, marmotte e scoiattoli. | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 7 Specie protette |
||||||
| Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette). | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici. | ||||||
| Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova. | ||||||
| Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) [2]. | ||||||
| [1] Abrogati dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, con effetto dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.01 OCP Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette |
||||||
| Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli. [1] | ||||||
| I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). | ||||||
|
RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
||||||
| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.01 OCP Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette |
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| Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli. [1] | ||||||
| I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.01 OCP Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette |
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| Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli. [1] | ||||||
| I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
||||||
| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 11 Zone protette |
||||||
| Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale. | ||||||
| Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale. | ||||||
| Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale. | ||||||
| I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli. | ||||||
| Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. | ||||||
| Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
||||||
| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.01 OCP Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) - Ordinanza sulla caccia Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette |
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| Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli. [1] | ||||||
| I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l'uomo [1] |
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| I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina. | ||||||
| Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. [2] Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2. [4] | ||||||
| I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa. | ||||||
| Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2. [5] | ||||||
| Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. [6] | ||||||
| La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: | ||||||
| dai grandi predatori agli animali da reddito; o | ||||||
| dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene. [7] | ||||||
| La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati. [8] | ||||||
| D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [4] Introdotto dall'all. cifra II 11 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). [5] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° dic. 2023 (RU 2023 631; FF 2022 1925, 2104). [7] Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [8] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
||||||
| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
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| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
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| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||