SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 23 Rimedi giuridici - 1 Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. |
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1 | Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. |
2 | Per quanto l'esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell'ufficio doganale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. |
3 | Le decisioni d'imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.34 |
4 | Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.35 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 21 - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
1bis | Gli scritti indirizzati all'Istituto federale della proprietà intellettuale53 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.54 |
2 | Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato. |
3 | Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.55 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 54 - Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
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1 | L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
2 | Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso. |
3 | Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
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1 | L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
2 | Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso. |
3 | Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 2 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
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1 | È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
2 | Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
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1 | È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
2 | Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
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1 | È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
2 | Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 14a Misure amministrative - 1 Su richiesta dell'UDSC, l'autorità cantonale competente per l'ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo per un veicolo svizzero per il quale, dopo diffida infruttuosa del suo detentore: |
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1 | Su richiesta dell'UDSC, l'autorità cantonale competente per l'ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo per un veicolo svizzero per il quale, dopo diffida infruttuosa del suo detentore: |
a | la tassa non è stata pagata; |
b | i pagamenti anticipati e le prestazioni di garanzie non sono avvenuti; |
c | ai fini della determinazione dei chilometri percorsi non viene utilizzato uno dei sistemi di rilevazione nel veicolo prescritti; |
d | un sistema di rilevazione nel veicolo difettoso non viene né riparato né sostituito. |
2 | Se il rifiuto o la revoca riguarda soltanto un veicolo determinato, le targhe trasferibili possono continuare a essere utilizzate per i veicoli non interessati dalla misura. |
3 | Se per un veicolo svizzero o estero è soddisfatta una delle condizioni di cui al capoverso 1, l'UDSC può negare il proseguimento della corsa o sequestrare il veicolo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
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1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 Prova per la restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 Prova per la restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 Prova per la restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 14 Prova per la restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio - 1 Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
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1 | Il richiedente deve trasmettere all'UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l'articolo 12. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti. |
2 | Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Restituzione per i veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato - 1 I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
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1 | I detentori di veicoli assoggettati alla tassa utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono, su domanda, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA. |
2 | Per ogni unità di carico e semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale l'importo della restituzione ammonta a: |
a | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 a 5,5 m |
b | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5 e fino a 6,1 m |
c | per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1 m |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare - (art. 11 cpv. 2 LTTP) |
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1 | La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori: |
a | un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC; |
b | un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC. |
2 | L'UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 17 Divieto di cambiare contenitore di trasporto - La merce trasportata non può cambiare di unità di carico o semirimorchio all'atto del trasbordo da un modo di trasporto all'altro. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 5 Spese per le cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
|
1 | L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
2 | Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso. |
3 | Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 15 Spese ripetibili nelle cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. L'articolo 5 si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |