(Extraits de la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 2 mai 2000 dans la cause M. K., Libéria, également paru dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 N° 8)
Art. 121 Abs. 1 AsylG. Rückwirkung des Gesetzes. Art. 32 Abs. 2 Bst. c AsylG [Art. 16 Abs. 1 Bst. e AsylG von 1979]. Nichteintreten auf Asylgesuch wegen grober Verletzung der Mitwirkungspflicht.[73]
1. Art. 121 Abs. 1 AsylG statuiert den Grundsatz der Rückwirkung des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998, das am 1. Oktober 1999 in Kraft getreten ist. Die im neuen Gesetz enthaltenen Bestimmungen sind somit auf die vor seinem Inkrafttreten entstandenen Sachverhalte anwendbar. Dieser Grundsatz hat keine Auswirkungen auf die Bestimmungen des AsylG, welche in Anwendung des BMA bereits am 1. Juli 1998 in Kraft getreten sind (E. 3a-4b).
2. Die vom Bundesgericht hinsichtlich der Rückwirkung eines Gesetzes aufgestellten Bedingungen sind im vorliegenden Fall erfüllt (E. 4c).
3. Das neue Recht setzt für einen Nichteintretensentscheid wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht keinen Vorsatz mehr voraus; Art. 32 Abs. 2 Bst. c AsylG hat diesen in Art. 16 Abs. 1 Bst. e AsylG von 1979 enthaltenen Begriff durch denjenigen der Schuldhaftigkeit ersetzt. Es genügt nun die Feststellung, dass diese Pflicht in schuldhafter Weise verletzt wurde (E. 5a).
4. Die Gesetzesänderung macht die bisherige Rechtsprechung der ARK zu Art. 16 Abs. 1 Bst. e AsylG von 1979 (VPB 50.48 und VPB 62.7; EMARK 1995 Nr. 18 und 19) nicht hinfällig; sie wirkt sich auf diese Rechtsprechung nur insoweit aus, als darin der Vorsatz ein konstitutives Element einer Verletzung der Mitwirkungspflicht bildete (E. 5b).
Art. 121 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
1. L'art. 121 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
2. Les conditions dégagées en matière de rétroactivité de la loi par le Tribunal fédéral sont réunies dans le cas d'espèce (consid. 4c).
3. Contrairement à l'art. 16 al. 1 let. e

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
4. La modification apportée par le législateur dans le domaine des violations de l'obligation de collaborer ne rend pas caduque la jurisprudence relative à l'art. 16 al. 1 let. e

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
Art. 121 cpv. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
1. L'art. 121 cpv. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
2. Le condizioni enunciate dal Tribunale federale riguardo alla retroattività della legge sono adempite nel caso concreto (consid. 4c).
3. Contrariamente all'art. 16 cpv. 1 lett. e

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
4. La modifica legislativa in materia di violazione dell'obbligo di collaborare non rende caduca la giurisprudenza della CRA concernente l'art. 16 cpv. 1 lett. e

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
M. K. a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Genève, où il a été entendu brièvement sur ses motifs. Le 4 janvier 1999, il a été convoqué à une audition, prévue pour le 10 février 1999, à 8 h 30. M. K. ne s'est pas présenté à cette audition. A 9 h 15, le 10 février 1999, il a téléphoné à l'autorité cantonale et a déclaré qu'il se trouvait à Fribourg mais qu'il ne pouvait participer à l'audition en raison de maux de dents. L'autorité cantonale lui a tout de même demandé de se rendre en ses bureaux, lui exposant qu'il pourrait consulter un médecin après l'audition. M. K. a été attendu jusqu'à 10 h 30 mais ne s'est finalement pas présenté.
L'après-midi du 10 février 1999, à 14 h 15, le requérant s'est présenté à l'autorité cantonale, alléguant que le matin, il était arrivé après la fermeture des bureaux, soit à 11 h 30. Il a déclaré qu'il avait l'intention de prendre rendez-vous chez un médecin. Il est ensuite reparti. A 15 h 45, il a rappelé l'autorité cantonale, lui expliquant qu'il n'avait obtenu un rendez-vous que pour le 15 février 1999 seulement. Invité par la suite à fournir un certificat attestant de son impossibilité de se présenter à l'audition du 10 février 1999, M. K. n'a pas réagi.
Le 26 avril 1999, M. K. a été convoqué par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) pour une nouvelle audition, fixée au 21 mai 1999, à 9 h. La convocation a été envoyée par pli recommandé au centre où résidait l'intéressé. Elle était accompagnée d'un «Rail Check» ainsi que d'un plan de situation. Ce plan indiquait de manière précise les deux moyens de transport public («trolleybus [bleu] ou autobus [vert]») que M. K. pouvait utiliser pour rejoindre les bureaux de l'ODR depuis la gare: pour le trolleybus, il spécifiait le numéro de la ligne à emprunter, le lieu de départ, ainsi que la station où il devait descendre; pour l'autobus, il indiquait également la direction à prendre, le point de départ et le nom de l'arrêt de destination.
Le 21 mai 1999, M. K. s'est présenté à l'audition avec un important retard. Celle-ci n'a pas eu lieu. Invité à s'expliquer sur son retard, M. K. n'a pas réagi.
Le 9 juin 1999, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, estimant qu'en ne se rendant pas à ses auditions, celui-ci avait, selon l'art. 16 al. 1 let. e

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
Par mémoires du 5 et du 23 juillet 1999, M. K. a recouru contre les décisions de l'ODR du 9 juin et du 1er juillet 1999. L'intéressé a déclaré que le 10 février 1999, il n'avait pu trouver un médecin susceptible de lui délivrer un certificat médical pour le jour même. Il a affirmé en outre qu'il ne maîtrisait pas le français, raison pour laquelle il n'avait pas pu répondre à la lettre de l'autorité cantonale du 24 février 1999. Il a déclaré enfin que s'il était arrivé en retard à l'audition fédérale du 21 mai 1999, c'est que, ne connaissant pas la ville de Fribourg, il avait pris un bus allant dans une direction opposée à celle où il devait se rendre.
Le 28 juillet 1999, M. K. a complété ses recours. Il a notamment insisté sur le fait qu'il s'était rendu aux auditions, mais en retard. S'agissant de l'audition fédérale, il a précisé qu'une confusion de sa part entre les bus verts et les bus bleus était à l'origine de son retard.
Dans ses déterminations du 4 août 1999, l'ODR propose le rejet des recours. Il signale notamment que, renseignements pris auprès du centre où résidait l'intéressé, celui-ci aurait pu obtenir une traduction anglaise de la lettre de l'autorité cantonale du 24 février 1999.
La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours.
Extraits des considérants:
2.a. En l'espèce, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de M. K., considérant que celui-ci avait à deux reprises violé son devoir de collaboration. Il a rendu sa décision le 1er juillet 1999, soit avant l'adoption de la nouvelle loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a appliqué l'art. 16 al. 1 let. e

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
b. M. K. a recouru contre la décision de l'ODR par écritures des 5 et 23 juillet 1999, soit, également, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LAsi.
c. La violation du devoir de collaborer, comme motif de non-entrée en matière, a été reprise dans cette nouvelle loi. En effet, selon l'art. 32 al. 2 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
Il convient donc de déterminer lequel de l'ancien ou du nouveau droit va trouver application dans le cas d'espèce.
3.a. Le droit suisse consacre le principe de la non-rétroactivité des lois. Cela signifie que l'on applique, en règle générale, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 123 V 135, ATF 119 V 4; P. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 173). L'interdiction de la rétroactivité, principe de rang constitutionnel dégagé de l'art. 4 aCst. (FF 1 3; qui correspond à l'art. 8

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
A. Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, Revue de droit suisse [RDS] 1983 II, p. 167 s.).
b. Le principe constitutionnel de la non-rétroactivité connaît un certain nombre d'exceptions. Il est possible notamment, à de strictes conditions, qu'une loi nouvelle s'applique à des faits antérieurs à son entrée en vigueur (principe de la rétroactivité; à cet égard, cf. consid. 4 ci-dessous). Il est possible également que des normes aient un effet anticipé, en ce sens qu'elles déploient un effet juridique avant même leur adoption (cf. notamment B. Knapp, Cours de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 49). Parmi les exceptions au principe de non-rétroactivité, on peut citer encore le cas des dispositions transitoires ou dérogatoires, qui viennent corriger, nuancer ou atténuer les conséquences très dures que peut avoir pour les administrés l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi (P. Moor, op. cit., p. 176 s.). Enfin, on peut citer le cas des lois énonçant le principe de la lex mitior, selon lequel une nouvelle disposition est applicable dans un cas d'espèce si elle est plus favorable à l'administré que l'ancien droit. Il ne s'agit toutefois là que d'un cas particulier de rétroactivité.
c. Confrontée au problème de l'application d'une norme dans le temps, l'autorité administrative n'est pas libre d'opter pour l'une ou l'autre solution. Le législateur fixe en général, et ce de manière souveraine, les règles qui doivent être observées en ce qui concerne le passage de l'ancien au nouveau droit (cf. F. Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 109; P. Moor, op. cit., p. 176 s.; A. Moser, in A. Moser / P. Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73). Il le fait en édictant des dispositions transitoires. Il peut notamment prévoir les exceptions qu'il entend faire au principe de la non-rétroactivité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative n'est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps (cf. ATF 104 Ib 301).
4.a. En l'espèce, les faits pertinents de la cause, soit les deux violations au devoir de collaborer, se sont produits avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LAsi. Il s'agit pour la Commission de statuer sur des événements achevés avant l'adoption du nouveau droit.
b. L'art. 121 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU, RO 1998 1582). En revanche, l'art. 121 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
c. La rétroactivité porte une atteinte sérieuse aux principes de la sécurité juridique et de la prévisibilité des conséquences juridiques des actes privés. C'est pourquoi elle n'est valable, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que si cinq conditions sont remplies: elle doit être prévue par la loi ou résulter clairement de l'interprétation et du but de la loi (aa); elle doit être motivée par des intérêts publics pertinents (bb); elle ne doit pas porter atteinte à des droits acquis (cc); elle doit être limitée dans le temps (dd); elle ne doit enfin pas conduire à des inégalités choquantes (ee) (ATF 122 V 408, ATF 113 Ia 412; U. Häfelin / G. Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1998, p. 63 s.; B. Knapp, op. cit., p. 48 s.; A. Grisel, op. cit., p. 148 s.; Th. Fleiner-Gerster, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, Zurich 1980, p. 51; G. Müller, op. cit., n° 75; P. Moor, op. cit., p. 178 ss).
aa. L'exigence d'une base légale est réalisée en l'espèce. En effet, l'art. 121 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
bb. Il existe en outre un intérêt public à faire rétroagir les normes visant à combattre des abus commis dans le cadre de la procédure d'asile. La modification opérée à l'art. 32 al. 2 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
cc. Une loi ne peut rétroagir que si elle respecte les droits acquis. Ce problème ne se pose pas en l'espèce. Il n'a par conséquent pas à être discuté.
dd. La rétroactivité n'est par ailleurs admissible que si elle est «modérée», c'est-à-dire limitée dans le temps. Autrement dit, une norme n'est applicable à un fait qui est antérieur à son entrée en vigueur qu'à condition que le temps qui sépare ce fait de l'entrée en vigueur de la norme ne soit pas trop important. Cette durée peut être prévue dans des dispositions transitoires. Mais ce n'est pas une obligation. Elle dépend des cas et doit être définie selon les circonstances concrètes. Certains critères ont été énoncés (cf. notamment ATF 102 Ia 73; M. Imboden / R. A. Rhinow, op. cit., p. 105; A. Grisel, op. cit., p. 149). La jurisprudence n'a toutefois pas fixé la durée maximale de l'effet rétroactif. Si un délai d'un an a été jugé convenable (ATF 102 Ia 73; Th. Fleiner-Gerster, op. cit., p. 51; G. Müller, op. cit., n° 75), un temps plus long n'est pas toujours inapproprié (Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1972 p. 331).
La loi sur l'asile n'a pas fixé de durée. Il faut donc la déterminer. S'agissant des cas de non-entrée en matière, l'intention du législateur est claire: il veut qu'ils soient traités rapidement. En effet, en première instance, le délai dans lequel l'autorité doit rendre une décision de non-entrée en matière est bref (six semaines selon l'ancienne loi sur l'asile (art. 16 al. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 37 Termini procedurali di prima istanza - 1 Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/2013110. |
|
1 | Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/2013110. |
2 | Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria. |
3 | Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni. |
4 | Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria. |
5 | Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. |
6 | Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)111, l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927112 (CPM) o l'articolo 68 LStrI113.114 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 37 Termini procedurali di prima istanza - 1 Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/2013110. |
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1 | Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 21 e 23 del regolamento (UE) n. 604/2013110. |
2 | Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria. |
3 | Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni. |
4 | Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria. |
5 | Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. |
6 | Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)111, l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927112 (CPM) o l'articolo 68 LStrI113.114 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 109 Termini d'evasione dei ricorsi - 1 Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4. |
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1 | Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4. |
2 | Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide entro 30 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4. |
3 | Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, nonché contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a. |
4 | I termini di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati. |
5 | Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2-3 e 4. |
6 | Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi entro 20 giorni. |
7 | Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis CP377, l'articolo 49a o 49abis CPM378 o l'articolo 68 LStrI379.380 |
celle-ci doit être déterminée de cas en cas.
En l'espèce, les derniers faits pertinents de la cause se sont produits le 21 mai 1999. L'ODR n'a manifestement pas tardé à rendre sa décision, puisqu'il a statué en matière d'asile le 9 juin 1999. Quant à la Commission, elle a été saisie à la date du dépôt du recours, soit le 5 juillet 1999. L'affaire a exigé que soient menées des mesures d'instruction. En ce qui concerne l'asile, la dernière écriture remonte au 20 août 1999, date à laquelle le recourant a répliqué. Or cette date ne précède que de six semaines l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Cela étant, la durée qui sépare la violation de l'obligation de collaborer de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi doit en l'espèce être considérée comme admissible, selon les critères dégagés ci-dessus.
ee. Enfin, la rétroactivité ne doit pas engendrer d'inégalités choquantes. Le propre de toute nouvelle norme juridique est de traiter les personnes auxquelles elle doit s'appliquer autrement que celles qui demeurent encore soumises à l'ancien droit (G. Müller, op. cit., n° 75). Des inégalités de traitement sont donc inévitables; elles n'empêchent une rétroactivité de la loi que si elles peuvent être qualifiées de choquantes.
Dans le cas d'espèce, l'art. 32 al. 2 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
|
1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
d. Au vu de ce qui précède, la Commission doit suivre en l'espèce la règle prévue à l'art. 121 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
5.a. Les conditions permettant l'application de l'art. 32 al. 2 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
daher nur grobe Verletzungen von wesentlichen Mitwirkungspflichten, denen ein schuldhaftes Verhalten der betreffenden Person zugrunde liegt, zu einem Nichteintretensentscheid führen». Selon cette conception, est donc imputable à faute, dans le cadre de l'art. 32 al. 2 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
b. La modification apportée par le législateur dans le domaine des violations de l'obligation du devoir de collaborer, à savoir l'abandon de la notion d'intention, remplacée par celle de culpabilité, a une influence sur la jurisprudence de la Commission relative à l'ancien art. 16 al. 1 let. e

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 16 Lingua della procedura - 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
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1 | Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.42 |
2 | Le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.43 |
3 | La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: |
a | il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale; |
b | in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande; |
c | il richiedente l'asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.44 |
caduque; cette caducité ne résulte toutefois pas de la modification législative précitée (cf. JAAC 64.89).
6. En l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps (cf. consid. 7 ci-dessous) si le recourant a commis des violations de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
7.a. L'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
|
1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a); |
g | consegnare temporaneamente alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a tali supporti elettronici di dati è retto dall'articolo 8a. |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195122 sullo statuto dei rifugiati.23 |
4 | ...24 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
|
1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a); |
g | consegnare temporaneamente alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a tali supporti elettronici di dati è retto dall'articolo 8a. |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195122 sullo statuto dei rifugiati.23 |
4 | ...24 |
b. Dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à l'audition du 10 février 1999 et qu'il s'est présenté avec un important retard à l'audition du 21 mai 1999, retard ayant empêché la tenue de cette audition, il a transgressé l'art. 8 al. 1 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
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1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a); |
g | consegnare temporaneamente alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento di identità oppure in altro modo; il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a tali supporti elettronici di dati è retto dall'articolo 8a. |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195122 sullo statuto dei rifugiati.23 |
4 | ...24 |
8.a. Reste à déterminer si les violations reprochées à l'intéressé sont imputables à faute. La Commission examinera d'abord l'absence de l'intéressé à l'audition cantonale (let. b ci-dessous), puis son retard à l'audition fédérale (let. c ci-dessous).
b. M. K. ne s'est pas rendu à l'audition du 10 février 1999. Il a téléphoné pour indiquer qu'il était souffrant. L'autorité lui a tout de même demandé de se présenter, ce qu'il n'a pas immédiatement fait. Il ne s'est rendu auprès de l'autorité cantonale qu'en début d'après-midi. Plus tard, il a repris contact avec celle-ci pour l'informer qu'il avait prétendument obtenu un rendez-vous chez un médecin, le 15 février 1999.
La Commission ne saurait admettre les explications de l'intéressé pour justifier son absence. Celles-ci sont, en soi, peu crédibles; en outre, elles ne sont en rien étayées. En effet, il ressort du dossier que M. K. a pu faire le déplacement de son domicile à Fribourg. On ne voit dès lors pas ce qui l'aurait empêché d'accomplir le reste de son parcours et de se rendre auprès de l'autorité cantonale. Lors du contact téléphonique que celle-ci a eu avec l'intéressé, elle lui a expressément demandé de se présenter en ses bureaux. M. K. a accepté cette proposition, mais sans pour autant faire suite à la requête de l'autorité. Il a certes prétendu n'être arrivé qu'à 11 h 30, soit après la fermeture des bureaux. Non seulement cette affirmation n'est en rien étayée, mais encore la Commission ne peut retenir qu'il a fallu plus de deux heures au requérant pour se déplacer de Fribourg (d'où il avait téléphoné à l'autorité cantonale) à Granges-Paccot. Il convient de relever par ailleurs que M. K., malgré les demandes qui lui ont été faites, n'a fourni aucun certificat médical susceptible d'attester des ennuis de santé allégués. L'explication selon laquelle il n'aurait pas saisi le contenu de la lettre de l'autorité cantonale
l'invitant à produire un tel certificat ne peut être retenu, pour les raisons que l'ODR a exposées dans son préavis. Quoi qu'il en soit, l'intéressé aurait, à tout le moins, pu et dû produire ce certificat au stade du recours, ce qu'il n'a pas fait. La Commission soulignera enfin que les ennuis de santé invoqués par le recourant, à vouloir en admettre la réalité, ne le plaçaient à l'évidence pas dans l'impossibilité de voyager et ne l'empêchaient très probablement pas d'être l'objet d'une audition. M. K. s'est d'ailleurs présenté à l'autorité cantonale en début d'après-midi, sans apparemment avoir bénéficié de soins dans l'intervalle.
En conclusion, la Commission constate que M. K. savait qu'il devait se présenter, le 10 février 1999, à une audition sur ses motifs d'asile et qu'il était tout à fait en mesure de le faire. Il n'a fourni aucune explication valable à son absence, de sorte que celle-ci demeure injustifiée. La Commission estime dès lors, en regard de la situation personnelle de l'intéressé, que cette absence est entièrement imputable à la faute de celui-ci.
c. Cela dit, M. K. a été convoqué par l'ODR à une nouvelle audition. Le retard important avec lequel il s'est présenté à cette audition a eu pour conséquence l'impossibilité d'y procéder. Or là encore, l'explication apportée par le recourant pour justifier son retard n'est pas satisfaisante.
En effet, la Commission ne peut admettre que l'intéressé se soit trompé de la manière qu'il a décrite dans le choix du moyen de transport qu'il devait emprunter pour se rendre à l'audition fédérale. Le plan de situation joint à la convocation de l'ODR et les instructions concernant les moyens de transport à disposition étaient des plus claires. Il y a lieu de relever, de plus, que si le requérant avait confondu ces moyens (trolleybus [bleu] et autobus GFM [vert]), ce qui est déjà difficilement concevable, il s'en serait rendu compte immédiatement, les informations concernant la ligne à emprunter ne pouvant concorder. La Commission conçoit difficilement que l'intéressé ait pu commettre une telle erreur. Elle estime, autrement dit, peu crédible qu'il ait été incapable de saisir des instructions tout à fait simples. Le dossier révèle en effet que M. K. a été capable d'effectuer plusieurs déplacements à Genève et Lausanne. Il est âgé de 28 ans. Il est commerçant de profession et il est parvenu, seul, à organiser sa vie en Suisse, parvenant notamment à se défendre dans une affaire pénale dans laquelle il était impliqué.
La Commission tient encore à relever que sur la convocation à l'audition fédérale (comme d'ailleurs sur la convocation à l'audition cantonale), l'ODR a expressément rendu attentif l'intéressé au fait que s'il ne se rendait pas à l'audition, sans pouvoir justifier valablement son absence, elle considérerait son comportement comme une violation de l'obligation de collaborer et le sanctionnerait par une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile.
Le retard injustifié à l'audition fédérale, qui a empêché de par son importance la tenue de celle-ci, est donc imputable à la faute de l'intéressé. Les conditions de l'art. 32 al. 2 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 121 Disposizioni transitorie - 1 Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
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1 | Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. |
2 | Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell'attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. |
3 | La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. |
4 | Con l'entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell'attuale articolo 14a capoverso 5 della legge federale del 26 marzo 1931424 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall'articolo 74 capoversi 2 e 3. |
5 | Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. |
[72]70 Décision sur une question de principe selon l'art. 104 al. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 104 |

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SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 104 |
[73]71 Entscheid über eine Grundsatzfrage gemäss Art. 104 Abs. 3 AsylG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 Bst. a und Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b der Verordnung vom 11. August 1999 über die Schweizerische Asylrekurskommission (VOARK, SR 142.317).
[74]72 Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3

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