(Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni del 7 agosto 1997)
Mehrwertsteuer. Sicherstellungsverfügung gegenüber einer Aktiengesellschaft anlässlich ihres Eintrags ins Register der Mehrwertsteuerpflichtigen.
Im Beschwerdeverfahren vorgebrachte neue Tatsachen. Die Rekurskommission geht grundsätzlich darauf ein (E. 2a), ausgenommen bei der Sicherstellung (E. 2b).
Offensichtliche Verfassungsmässigkeit von Art. 58 Abs. 1 Bst. a MWSTV (E. 5).
Voraussetzungen der Anwendbarkeit dieser Bestimmung:
1. Wahrscheinlichkeit der sicherzustellenden Forderung.
Eine Sicherstellungsverfügung für künftige Forderungen vom Beginn der Steuerpflicht an ist möglich, umso mehr wenn die Steuerpflicht nicht bestritten wird (E. 3b/aa und bb). Demgegenüber ist die Praxis der ESTV, den Eintrag eines - obligatorisch - Steuerpflichtigen von der Erbringung einer Sicherheitsleistung anhängig zu machen, rechtswidrig (E. 3b/cc).
2. Bezugsgefährdung.
Der Begriff der Steuergefährdung ist weit auszulegen (E. 3c/bb).
3. Wahrung des Opportunitäts- und Verhältnismässigkeitsprinzips (E. 3c/cc und dd).
Taxe sur la valeur ajoutée. Décision imposant à une société anonyme la constitution de sûretés en vue de son inscription au registre des contribuables TVA.
Faits nouveaux intervenant en procédure de recours. La Commission de recours accepte en principe d'en tenir compte (consid. 2a), sauf en matière de sûretés (consid. 2b).
Constitutionnalité patente de l'art. 58 al. 1 let. a OTVA (consid. 5).
Conditions d'application de cette disposition:
1. Caractère vraisemblable de la créance à garantir.
Une demande de sûretés pour des créances futures est possible dès le début de l'assujettissement pour autant que les conditions d'assujettissement ne soient pas contestées par le contribuable (consid. 3b/aa et bb). En revanche, la pratique de l'AFC consistant à faire dépendre l'inscription d'un contribuable - assujetti obligatoire - d'une fourniture de sûretés au sens de l'art. 58 OTVA est illégale (consid. 3b/cc).
2. Menace du recouvrement de l'impôt.
Cette notion de menace doit être interprétée de manière extensive (consid. 3c/bb).
3. Respect des principes de l'opportunité et de la proportionnalité (consid. 3c/cc et dd).
Imposta sul valore aggiunto. Richiesta di garanzia nei confronti di una società anonima, in vista dell'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA.
Nuovi fatti intervenuti nella procedura ricorsuale. La Commissione di ricorso accetta in principio di tenerne conto (consid. 2a), tranne per quanto concerne le garanzie (consid. 2b).
Costituzionalità evidente dell'art. 58 cpv. 1 lett. a
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
Condizioni d'applicazione di questa disposizione:
1. Carattere di verosimiglianza del credito da garantire.
Sin dall'inizio dell'assoggettamento è possibile chiedere garanzie per crediti futuri, purché le condizioni d'assoggettamento non siano contestate dal contribuente (consid. 3b/aa e bb). È invece illegale la prassi dell'AFC consistente nel far dipendere l'iscrizione di un contribuente - obbligatoriamente assoggettato - da una presentazione di garanzie giusta l'art. 58
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
2. Esazione in pericolo.
La nozione di messa in pericolo dell'imposta va interpretata in modo estensivo (consid. 3c/bb).
3. Rispetto dei principi dell'opportunità e della proporzionalità (consid. 3c/cc e dd).
In fatto:
A. La società X SA è stata costituita il 10 novembre 1995, data degli statuti e dell'atto notarile, ed iscritta al registro di commercio. La sua attività consiste principalmente nell'esecuzione e nella direzione di lavori per istallazioni elettriche e di telecomunicazione, nonché nella produzione industriale di quadri elettrici ed elettronici. Essa possiede un capitale azionario di Fr. 100 000.-, suddiviso in 100 azioni al portatore di Fr. 1000.- ciascuna. Il suo amministratore unico, avente firma individuale, è R., domiciliato a C. Il 1° dicembre 1995, la società X SA informò l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) della sua nuova attività e richiese un numero di iscrizione nel registro dei contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), precisando che la cifra d'affari prevista era di Fr. 1 500 000.-. Il 20 dicembre 1995, la stessa inviò all'AFC il questionario d'iscrizione come contribuente IVA. Quale data d'inizio dell'attività essa indicava il 20 novembre 1995.
B. Il 13 febbraio 1996 la sezione iscrizioni e radiazioni della divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto inviò una lettera alla contribuente, indicando, tra l'altro, che essa era invitata, in considerazione della sua «situazione attuale» e affinché si potesse procedere all'iscrizione nel registro dei contribuenti dell'AFC, a produrre una garanzia solidale «illimitata nel tempo» di Fr. 100 000.-, per coprire tutti i crediti fiscali (importi d'imposta, interessi moratori, spese, ecc.) risultanti dall'iscrizione nel registro dei contribuenti. Con scritto del 28 febbraio 1996, la società interpose «ricorso» contro la richiesta di garanzie del 13 febbraio 1996, inviando lo scritto - ricevuto dall'AFC - alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni «a Berna». Mediante lettera del 14 marzo 1996, la società ricontattò l'amministrazione, sollecitando una pronta evasione del «ricorso» del 28 febbraio 1996. Essa postulava pure la propria iscrizione, senza ulteriore indugio, nel registro dei contribuenti IVA, affermando di ritenere la Confederazione responsabile dei danni subiti a seguito della decisione del 13 febbraio.
C. In assenza di riscontro da parte dell'autorità fiscale il 7 maggio 1996, la società indirizzò una lettera alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni (di seguito: la Commissione di ricorso o Commissione adita) a Losanna, chiedendo che quest'ultima procedesse all'esame del ricorso del 28 febbraio 1996. Il 23 maggio 1996, dopo aver ricevuto copia della lettera del 13 febbraio 1996 dell'AFC nonché del gravame del 28 febbraio 1996, la Commissione di ricorso, con lettera presidenziale, informò l'AFC che a suo modo di vedere la lettera amministrativa del 13 febbraio 1996 non rappresentava una decisione di richiesta di garanzie ai sensi dell'art. 58 cpv. 2
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
attento esame del caso, l'esigenza posta veniva mantenuta. Essa informava la società della possibilità di domandare una decisione in virtù dell'art. 51
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 51 Libri e altri stampati senza carattere pubblicitario - (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA) |
|
a | hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti; le opere a fogli sciolti sono considerate libri se sono composte di una copertina con legatura a vite, spirale o cucitura rapida e dei fogli sciolti da inserirvi, e si presentano come un'opera completa di almeno 16 pagine il cui titolo figura sulla copertina; |
b | hanno almeno 16 pagine, compresi la copertina e il risguardo, tranne i libri per l'infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti; |
c | hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico; |
d | non sono destinati ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione, eccezion fatta per i libri scolastici e didattici nonché determinati libri per l'infanzia quali i quaderni d'esercizi con illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e gli album da dipingere o colorare contenenti modelli e istruzioni. |
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a | hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti; le opere a fogli sciolti sono considerate libri se sono composte di una copertina con legatura a vite, spirale o cucitura rapida e dei fogli sciolti da inserirvi, e si presentano come un'opera completa di almeno 16 pagine il cui titolo figura sulla copertina; |
b | hanno almeno 16 pagine, compresi la copertina e il risguardo, tranne i libri per l'infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti; |
c | hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico; |
d | non sono destinati ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione, eccezion fatta per i libri scolastici e didattici nonché determinati libri per l'infanzia quali i quaderni d'esercizi con illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e gli album da dipingere o colorare contenenti modelli e istruzioni. |
D. Il 16 agosto 1996, la divisione giuridica dell'AFC pronunciò una decisione di richiesta di garanzie ai sensi dell'art. 58
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 45 Controprestazioni in valuta estera - (art. 24 cpv. 1 LIVA) |
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1 | Per calcolare l'imposta sul valore aggiunto dovuta, le controprestazioni in valuta estera vanno convertite in valuta svizzera al momento della nascita del credito fiscale. |
2 | È data una controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. Se non è emessa una fattura o una ricevuta, è determinante la valuta in cui è operata la contabilizzazione presso il fornitore della prestazione. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto. |
3 | La conversione viene fatta al tasso di cambio pubblicato dall'AFC, con possibilità di scelta tra il corso medio mensile e il corso del giorno per la vendita delle divise.54 |
3bis | Alle valute estere per le quali l'AFC non pubblica alcun corso si applica il corso del giorno per la vendita delle divise pubblicato da una banca situata sul territorio svizzero.55 |
4 | I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. Tale corso è applicato tanto alle prestazioni infragruppo quanto nei rapporti con terzi.56 |
5 | Il metodo prescelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato almeno per un periodo fiscale. |
contemporaneamente la sua iscrizione con effetto retroattivo dal 20 novembre 1995. La società produsse pure la dichiarazione del 21 agosto 1996, sottoscritta dall'amministratore e dal revisore, dalla quale si evince che essa aveva finora sempre fatto fronte a tutti i propri impegni.
E. Il 22 agosto 1996, la società X SA (di seguito: la ricorrente) ha interposto ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie del 16 agosto 1996. Essa ritiene dapprima che l'AFC tenta di screditare la sua immagine, asserendo che essa non sarebbe in grado d'ottemperare ai propri obblighi fiscali. Si tratterebbe, qui, di un'affermazione priva di ogni concreto fondamento. Ma soprattutto, la decisione impugnata violerebbe in modo manifesto l'art. 58
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
esercitata dalla società fallita e che, inoltre, l'organo R. già firmava i rendiconti relativi all'imposta sulla cifra d'affari della vecchia società. Non si può dunque parlare di discredito operato dall'AFC. I timori dell'AFC e gli elementi di concordanza fra le due società giustificano semplicemente - ed ampiamente - la misura adottata. Essi confermano del resto che tale misura è stata assunta in base all'art. 58 cpv. 1 lett. a
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
F. La ricorrente ha replicato l'8 gennaio 1997. In sostanza, essa riconferma l'argomentazione secondo cui l'AFC avrebbe violato il diritto federale, prendendo in considerazione il fallimento di un'altra società, ossia della G. X SA. Analogamente alla giurisprudenza relativa all'art. 118
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SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 118 |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
lettera del 13 febbraio 1996 non rappresentava una decisione formale, benché il testo dello scritto potesse dar luogo a confusione. La decisione formale è stata presa entro un termine ragionevole, e ciò a maggior ragione se si considera il fatto che la ricorrente è stata nel frattempo iscritta al registro dei contribuenti, per permetterle di esercitare la propria attività. Riferendosi alla prassi in materia di garanzie relativa alle altre imposte federali, l'amministrazione afferma essenzialmente che la giurisprudenza relativa all'imposta federale diretta non può essere adattata all'IVA. Un comportamento attivo del contribuente non è richiesto: è sufficiente invece che lo stesso non paghi entro i termini fissati. Solo l'applicazione della giurisprudenza relativa all'imposta preventiva, più estensiva, può rivelarsi corretta. Peraltro, la pretesa assenza di legami fra la ricorrente e la G. X SA è inutile e contraria alla buona fede. Fra le due società, sicuramente indipendenti, esiste invece un legame personale, materiale e temporale indiscutibile, tale da giustificare l'operato dell'autorità fiscale. Il Presidente della Commissione di ricorso ha effettuato due misure istruttorie, la prima il 7 febbraio 1997, la seconda il
17 febbraio 1997.
(...)
Dai considerandi:
1. Ai sensi dell'art. 58 cpv. 3
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
2.a.aa. Giusta l'art. 49 lett. b
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 54 - Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
|
1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
Stuttgart 1980, pag. 123 segg.). Nella fattispecie occorre chiedersi quale sia la rilevanza di fatti nuovi che intervengono durante la procedura di ricorso. A tal fine, occorre distinguere fra i fatti verificatisi prima dell'inoltro del gravame, ma allegati per la prima volta dinnanzi all'autorità giudiziaria adita, e quelli intervenuti solo posteriormente al deposito del ricorso, che rappresentano «nova» effettivi.
bb. Trattandosi di fatti allegati per la prima volta dinnanzi all'istanza di ricorso, ma verificatisi prima che la decisione impugnata fosse resa, la Commissione adita applica i medesimi criteri ritenuti dal Tribunale federale, allorquando esso non è vincolato ai fatti accertati, in virtù dell'art. 105 cpv. 2
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
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1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
vol. 49 pag. 560 consid. 3b), ma tale pratica è proprio conforme alla differenza del potere cognitivo esistente fra il cpv. 1 ed il cpv. 2 dell'art. 105
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
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1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
cc. Per quanto concerne fatti nuovi effettivi (i «nova»), che intervengono durante la procedura di ricorso, va dapprima rilevato come tale ipotesi si verifichi più raramente in materia fiscale che in altri ambiti giuridici. Trattasi infatti, principalmente, di pretese di diritto pubblico - la cui contestazione ha effetto sospensivo -, delle quali l'autorità adita verifica la fondatezza e che hanno quindi origine in fatti verificatisi per forza di cose anteriormente all'inoltro del gravame. È difficile immaginare elementi di fatto, dai quali deriva l'obbligo fiscale contestato, che si producano successivamente al deposito di un ricorso che contesta la fondatezza di una pretesa di diritto pubblico già sancita dall'amministrazione fiscale. Ma l'ipotesi di fatti nuovi non è da escludersi a priori. L'esempio più tipico è quello di elementi di fatto che conducono a diminuire il credito fiscale o a modificarne il calcolo. Si pensi per esempio ad un attestato di carenza di beni rilasciato nel corso della procedura di ricorso, il quale adempie i presupposti formali posti dall'autorità fiscale. E soprattutto, in materia d'IVA, alla produzione di rendiconti elaborati nel corso della procedura, che logicamente modificano la stima
effettuata dall'AFC - sempre riservata la possibilità per l'autorità intimata di far uso dell'art. 58 cpv. 1
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
|
1 | L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
2 | Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso. |
3 | Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente. |
cit., pag. 932; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 1994, pag. 180; Kölz/Häner, op. cit., pag. 160, n. 266; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, n. 2100; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 258), come pure la giurisprudenza del Tribunale federale emanata in altri ambiti del diritto (DTF 113 Ib 331).
b. Le due regole generali appena esposte non debbono necessariamente convenire alla procedura di garanzia. Se è opportuno ammettere senz'altro l'allegazione di fatti «nuovi», anteriori alla decisione impugnata, la stessa cosa non vale per i «nova» effettivi, che si verificano nel corso della procedura di ricorso. Non può essere infatti disatteso che la richiesta di garanzie è immediatamente esecutoria, se del caso anche tramite sequestro, e che il ricorso ha generalmente come oggetto quello di dimostrare che non esiste pericolo per l'esazione dell'imposta. Non si può escludere che tale pericolo possa essere eliminato mediante il pagamento dei crediti fiscali in oggetto. Vi è quindi il rischio che il contribuente ometta dapprima di pagare l'imposta dovuta entro i termini fissati, con intenti dilatori, e si prevalga poi del pagamento affinché il gravame sia accolto dall'autorità di ricorso. Egli potrebbe in seguito, una volta accolto il ricorso, differire i pagamenti e provocare così una nuova procedura di garanzia, cosicché il vero scopo della richiesta di garanzie verrebbe snaturato. Pertanto, il pagamento dell'imposta a posteriori non fa di per sé venir meno il presupposto del pericolo per l'esazione di crediti futuri e
non ancora scaduti. Tuttavia, i crediti minacciati non sarebbero più i medesimi di quelli che avevano motivato la vertenza; l'oggetto di quest'ultima sarebbe quindi modificato o, al più, esso si rivelerebbe di natura astratta, ciò che è incompatibile con la procedura di garanzia. Prendendo in considerazione fatti veramente nuovi, allegati dal contribuente, la vertenza sarebbe giudicata in base ad una prospettiva diversa da quella che aveva l'amministrazione al momento della pronuncia della decisione impugnata, e potrebbe rivelarsi perfino in contraddizione con il fine inizialmente perseguito dalla stessa. In materia di garanzie è quindi opportuno operare un'eccezione e giudicare la causa sulla base dei fatti, quali essi si presentavano al momento della richiesta di garanzie da parte dell'autorità fiscale. All'opposto, e logicamente, si giustifica - senza che la questione debba qui essere definitivamente risolta - di concedere al contribuente, che sostiene che il pericolo è stato eliminato, il diritto di domandare il riesame, con l'obbligo dell'autorità amministrativa d'entrare in materia sulla richiesta di riconsiderazione, qualora gli abituali requisiti di tale domanda siano adempiti. La domanda di riesame è infatti la
conseguenza logica della rinuncia da parte dell'autorità di ricorso a prendere in considerazione fatti effettivamente nuovi, siccome deriva dalla natura stessa della procedura di garanzie il fatto che essa non può restare in vigore all'infinito, dal momento che un pericolo può essere limitato nel tempo e, una volta scongiurato, la richiesta di garanzie non si giustifica più (Commentario dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994, pag. 56, ad art. 58 cpv. 1, in fine). Del resto, il fatto di permettere al contribuente di rimettere in discussione la decisione emanata nei suoi confronti mediante una domanda di riesame corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 105 cpv. 2
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
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1 | Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. |
2 | Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. |
3 | In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13 |
4 | La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15 |
c. Nella fattispecie, è quindi opportuno giudicare la vertenza in base ai soli fatti - allegati o meno - verificatisi fino al momento in cui la decisione impugnata fu pronunciata, ossia fino al 16 agosto 1996, con l'esclusione dei «nova» che si sono realizzati nel corso della procedura ricorsuale.
3.a. Secondo l'art. 58 cpv. 1 lett. a
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
convenzionale. Esse costituiscono inoltre una garanzia indiretta - poiché necessitano di un intervento da parte dell'AFC -, e supplementare od accessoria - poiché non derivano dall'obbligo fiscale medesimo (Peter Gauch / Walter R. Schluep / Pierre Tercier, Partie générale du droit des obligations, Zurigo 1982, vol. II, cifre 117 segg. e 2464 segg.; Pierre Tercier, Le droit des obligations, Zurigo 1996, pag. 28 e 173, con rinvii). Esse consistono in garanzie reali o personali, queste ultime potendo divenire indirettamente garanzie reali in seguito ad un ordine di sequestro e presuppongono, in linea di principio, da una parte l'esistenza di un credito, la cui fondatezza sia almeno verosimile e l'ammontare non esagerato (di seguito: lett. b), e, d'altra parte, l'esistenza di un motivo di pericolo per l'esazione dell'imposta (di seguito: lett. c).
b. Trattandosi della questione della fondatezza del credito fiscale, è sufficiente che l'esistenza dello stesso sia resa verosimile, mentre l'autorità di ricorso non è tenuta a verificare la fondatezza materiale, bastando invece un esame prima facie (per le imposte dirette, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997, n. 2, pag. 281, consid. 3a e pag. 288, consid. 3a; ASA, vol. 64 pag. 321 consid. 2b, vol. 49 pag. 487 consid. 2; per l'imposta preventiva, ASA, vol. 64 pag. 652 consid. 2; decisione non pubblicata della CRC del 6 febbraio 1997, CRC 1996-036 in re D. SA contro l'AFC; per l'ICA, ASA, vol. 19 pag. 178 consid. 2 in fine, vol. 19 pag. 536 consid. 1).
aa. È tuttavia necessario domandarsi se possono essere richieste garanzie per crediti futuri in materia di IVA. A tal proposito, l'art. 58 cpv. 1
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
ricordato, la scadenza poteva talvolta perfino intervenire prima della nascita, fatto curioso e proprio al sistema dell'ICA (decisione citata della CRC, consid. 5a/bb). Infine, è ammesso che in materia di IVA e nella maggior parte dei casi, nascita e scadenza coincidano. Il termine «scadenza» di cui all'art. 58 cpv. 1
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
bb. Dapprima è opportuno considerare il carattere speciale ed unico dell'assoggettamento all'IVA. Contrariamente alle altre imposte, esso crea e presuppone una relazione regolare durevole fra la maggior parte degli assoggettati e l'AFC, relazione caratterizzata dall'obbligo di produrre rendiconti periodici e di versare gli importi dovuti secondo il sistema dell'autotassazione. Benché il sistema dell'IVA si avvicini a quello dell'imposta preventiva, il carattere regolare della produzione dei rendiconti è tuttavia accentuato. Vi si aggiunge il fatto che, qualora le condizioni di assoggettamento siano adempite, i crediti futuri appaiono come certi. Non sarebbe quindi logico ammettere la richiesta di garanzie in caso di crediti verosimili e negarla per crediti certo futuri, ma la cui nascita è già fin d'ora sicura. Ne consegue che l'esame del carattere della verosimiglianza dei crediti è legato alle condizioni d'assoggettamento, dal momento che l'obbligo d'imposta deriva soprattutto dalla cifra d'affari realizzata dal contribuente e non da una prestazione finanziaria fatta dallo stesso, come per l'imposta preventiva, o da lui ricevuta, come per l'imposta federale diretta. Se, in materia d'imposta preventiva, la richiesta di
garanzie per crediti futuri è ammessa (Urs Kehrli, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl nach Art. 47 des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer, ASA, vol. 55 p. 247), tale soluzione deve a fortiori valere nell'ambito dell'IVA, almeno nei casi in cui le condizioni d'assoggettamento non sono contestate. Va rammentato infine che l'OIVA non ignora la nozione di garanzie per debiti futuri, siccome all'art. 59 cpv. 1 lett. b essa prevede di accreditare l'eccedenza delle imposte precedenti per compensare debiti di periodi successivi. Riassumendo, va ammessa la regola secondo cui è possibile formulare una richiesta di garanzie a partire dall'inizio dell'assoggettamento per crediti futuri, almeno qualora le condizioni di cui all'art. 17 cpv. 1
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 17 Costituzione dei gruppi - (art. 13 LIVA) |
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1 | I membri del gruppo d'imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell'imposizione di gruppo. |
2 | È ammessa la costituzione di più sottogruppi. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
cc. A prescindere da quanto appena esposto, la Commissione di ricorso è tenuta a sottolineare che l'autorità fiscale non può in alcun caso, in materia di assoggettamento obbligatorio, far dipendere l'iscrizione al registro dei contribuenti dalla presentazione di garanzie. Nel sistema dell'IVA, come in quello dell'ICA, l'iscrizione ha unicamente effetto dichiarativo e non costitutivo. È del resto dovuto a questo intangibile principio il fatto che un contribuente possa essere iscritto retroattivamente a partire dal momento in cui le condizioni d'assoggettamento erano adempite, sempre con la riserva della prescrizione (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 15 ottobre 1993 in re F. O. contro l'AFC, consid. 7; ASA, vol. 50 pag. 579 consid. 3; Wilhelm Wellauer, Die eidgenössische Warenumsatzsteuer, Basilea 1959, n. 144). Questo principio discende, in ultima analisi, dal principio della parità di trattamento dei contribuenti, derivante dall'art. 4
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
un'ulteriore condizione materiale all'assoggettamento obbligatorio, condizione che non figura all'art. 17 cpv. 1
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 17 Costituzione dei gruppi - (art. 13 LIVA) |
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1 | I membri del gruppo d'imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell'imposizione di gruppo. |
2 | È ammessa la costituzione di più sottogruppi. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 45 Controprestazioni in valuta estera - (art. 24 cpv. 1 LIVA) |
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1 | Per calcolare l'imposta sul valore aggiunto dovuta, le controprestazioni in valuta estera vanno convertite in valuta svizzera al momento della nascita del credito fiscale. |
2 | È data una controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. Se non è emessa una fattura o una ricevuta, è determinante la valuta in cui è operata la contabilizzazione presso il fornitore della prestazione. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto. |
3 | La conversione viene fatta al tasso di cambio pubblicato dall'AFC, con possibilità di scelta tra il corso medio mensile e il corso del giorno per la vendita delle divise.54 |
3bis | Alle valute estere per le quali l'AFC non pubblica alcun corso si applica il corso del giorno per la vendita delle divise pubblicato da una banca situata sul territorio svizzero.55 |
4 | I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. Tale corso è applicato tanto alle prestazioni infragruppo quanto nei rapporti con terzi.56 |
5 | Il metodo prescelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato almeno per un periodo fiscale. |
c.aa. Per quanto concerne i motivi della richiesta di garanzie, a giusta ragione l'autorità intimata afferma che il legislatore ha inteso riprendere quanto già valeva sotto il regime dell'ICA. Vero è che il testo del vecchio decreto del Consiglio federale (art. 27 DCA) è diverso e, tutto sommato, appare più ampio rispetto a quello dell'art. 58 cpv. 1 lett. a
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
14 giugno 1985 in re H. G. contro l'AFC costituiscono decisioni di principio, che possono essere analogamente applicate al regime IVA. Più precisamente, dalla decisione del 31 maggio 1985 presa come punto di riferimento discende chiaramente che la richiesta di garanzie in materia d'IVA, basata sull'art. 58 cpv. 1 lett. a
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
bb. Deve dapprima esservi pericolo per l'esazione dell'imposta. Di principio, il pericolo deve essere determinato dal contribuente stesso, ciò che discende dal comune buon senso. Posta questa premessa, è pure vero - contrariamente a quello che pretende la ricorrente - che vi è una differenza tra la giurisprudenza relativa al vecchio art. 118
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
in tempo utile rappresenta già una minaccia (per l'importa preventiva, ASA, vol. 64 pag. 655 consid. 4c). Questa nozione, estensiva, del pericolo è deducibile dalle due decisioni di principio citate; essa deriva tuttavia anche dalla natura stessa dell'imposta sul valore aggiunto. Contrariamente alle imposte dirette, l'IVA si basa sul principio dell'autotassazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui fosse necessario procedere ad un raffronto, esso andrebbe ragionevolmente operato con l'imposta preventiva. Sotto questo punto di vista, va adottata una visione ampia di pericolo, dal momento che il sistema dell'imposizione sul valore aggiunto è ancora più fragile che quello dell'ICA, poiché un contribuente indelicato potrebbe diminuire il debito dell'imposta mediante deduzioni d'imposta precedente che non sono conformi alla realtà (Commento dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994, ad art. 58 primo capoverso). I presupposti della messa in pericolo vanno chiariti su due punti. Dapprima, non è a priori escluso che, eccezionalmente - termine da intendersi nel senso di «raramente» - un'altra persona che non sia il contribuente stesso, possa essere fonte di un pericolo per la riscossione dell'IVA. Del
resto, né l'OIVA né il DCA menzionano il termine «contribuente». Entrambi i testi di legge mettono l'accento sul pericolo per l'esazione e non sull'origine di tale pericolo. Ad ogni modo, quest'ultima questione potendo rimanere indecisa, è comunque chiaro che una persona giuridica debba lasciarsi imputare il comportamento dei propri organi direttivi. Infatti, una persona giuridica non può, in sé, assumere un comportamento od omettere di pagare entro i termini. Si può pertanto attribuire alla ricorrente il comportamento del suo amministratore unico o principale. In caso contrario, le persone giuridiche sarebbero ingiustamente avvantaggiate rispetto alle persone fisiche ed alle società di persone non aventi personalità giuridica. Secondariamente, non è a priori escluso che il comportamento palesato nel passato dall'organo di una persona giuridica contribuente possa, al momento della richiesta di garanzie, rappresentare una minaccia per l'adempimento dei futuri obblighi di tale persona giuridica, e ciò malgrado il comportamento passato non abbia alcun rapporto con il o la contribuente attualmente in causa. Determinante, lo si ripete, è l'esistenza di un pericolo in sé: nulla osta ad una tale interpretazione delle
disposizioni applicabili. Di contro, è necessario che vi sia un rapporto di causalità evidente fra il comportamento passato ed il pericolo attuale per la riscossione dell'imposta; l'esame dell'insieme delle circostanze chiarirà se si può ragionevolmente dedurre dalla passata attitudine una minaccia reale per il percepimento delle imposte dal contribuente.
cc. In secondo luogo, non va disatteso che l'art. 58 cpv. 1 lett. a
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
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SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 111 - Chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del danno che ne deriva. |
esaminare se la richiesta di garanzie ai sensi dell'art. 58 cpv. 1
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
dd. Infine, la procedura deve rispettare il principio della proporzionalità sancito dall'art. 42
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 42 - L'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze. |
del Tribunale federale del 31 maggio 1985, consid. 4). Va infatti rammentato che, sebbene la richiesta di garanzie valga come decreto di sequestro, quest'ultimo è pronunciato dall'ufficio d'esecuzione. Esso non è automatico e deriva da una - ulteriore - decisione dell'autorità fiscale (decisione citata non pubblicata del Tribunale federale del 31 maggio 1985, consid. 4a; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, pag. 369; Amonn, op. cit., ASA, vol. 47 pag. 443; Béguelin, RDAF 1953, pag. 70). Questa seconda decisione, talvolta inclusa nella richiesta di garanzie, necessita della menzione degli oggetti da sequestrare, ciò che invece non è il caso per la richiesta di garanzie stricto sensu. Essa non risulta a chiare lettere dalla legge e non rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 42 - L'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze. |
anche nell'ambito di questo speciale mezzo coercitivo.
4. Le disposizioni di diritto appena elucidate vanno applicate ai fatti di cui alla presente vertenza.
a. Per quanto concerne la fondatezza delle pretese oggetto della richiesta di garanzie, la Commissione di ricorso deve dapprima osservare che la richiesta del 16 agosto 1996 si riferiva sia a crediti già nati - vale a dire precedentemente al 16 agosto citato -, la cui determinazione era tuttavia impossibile in ragione del rifiuto dell'amministrazione d'iscrivere la ricorrente, sia a crediti futuri, ossia posteriori alla data della richiesta di garanzie ed all'iscrizione della ricorrente, dal momento che l'ammontare richiesto era piuttosto elevato e che l'AFC non ha annullato la propria richiesta in seguito al pagamento da parte della ricorrente degli obblighi sorti prima della sua iscrizione.
aa. Trattandosi, dapprima, di debiti anteriori all'iscrizione, va unicamente osservato che essi già erano sorti al momento della richiesta di garanzie e che quindi la loro verosimiglianza va ammessa. Infatti, le condizioni per l'assoggettamento obbligatorio erano allora - al 20 novembre 1995 - da considerarsi adempite, sia secondo l'opinione della ricorrente e sia secondo quella dell'autorità fiscale, e ciò sia in relazione all'art. 17 cpv. 1
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 17 Costituzione dei gruppi - (art. 13 LIVA) |
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1 | I membri del gruppo d'imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell'imposizione di gruppo. |
2 | È ammessa la costituzione di più sottogruppi. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 21 Requisiti amministrativi e contabili - (art. 13 LIVA) |
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1 | I membri del gruppo devono chiudere i conti alla stessa data, eccezion fatta per le società holding che, per motivi inerenti alla presentazione dei conti, prevedono un'altra data di chiusura del bilancio. |
2 | Ciascun membro del gruppo deve allestire un rendiconto d'imposta interno che va consolidato nel rendiconto del gruppo d'imposizione. |
considerazione dell'imposta precedente, trattandosi di richiesta di garanzie e quindi di procedura provvisoria, ci si può fondare sulla media di cui al prospetto «Aliquote saldo per l'imposta sul valore aggiunto» (n. 610.506). Il 16 agosto 1996 era ancora valida la vecchia edizione del settembre 1994 di tale prospetto; si giustifica dunque considerare un tasso del 4%, sebbene in tale prospetto i tassi erano stati calcolati per ditte che non oltrepassavano una cifra d'affari annua di Fr. 500 000.-. L'imposta futura annua da garantire ammontava quindi a Fr. 60 000.-. Considerato che l'attività della società ha avuto inizio il 20 novembre 1995, il debito già nato da garantire ammontava, il 16 agosto 1996, approssimativamente a Fr. 40 000.-. L'ammontare era determinato o determinabile, nonché verosimile.
bb. Trattandosi di pretese future, sorte posteriormente alla data della richiesta di garanzie, le riflessioni appena esposte possono valere analogicamente. Dal momento che in materia d'IVA la richiesta di garanzie per debiti futuri è ammessa (vedi sopra consid. 3b), va pure ammesso che le pretese erano sufficientemente determinabili in base alla cifra d'affari dichiarata. La questione dell'ammontare stesso delle garanzie esatte e quella di quanti periodi fiscali futuri siano da garantire sono da esaminare, se del caso, alla luce del principio della proporzionalità (vedi sotto consid. 4b/cc).
cc. Ciò premesso, conformemente al consid. 3b/cc di cui sopra, la Commissione di ricorso deve rilevare che l'autorità non poteva in alcun modo far dipendere l'iscrizione al registro dei contribuenti IVA dalla prestazione delle garanzie. Sia la lettera del 13 febbraio 1996 che quella del 14 marzo 1996 rappresentano la concretizzazione di misure manifestamente contrarie al diritto. È possibile che tale prassi esistesse già vigente l'ICA, ma ciò non è di rilevanza alcuna, siccome la pratica è comunque contraria alle disposizioni di cui all'art. 17
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 17 Costituzione dei gruppi - (art. 13 LIVA) |
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1 | I membri del gruppo d'imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell'imposizione di gruppo. |
2 | È ammessa la costituzione di più sottogruppi. |
per crediti futuri in materia di IVA va ammessa. La procedura dell'amministrazione, viziata all'inizio, non ha dunque avuto conseguenze gravi sull'esistenza dei debiti da garantire. Non sta alla Commissione adita determinare ora quali siano le altre conseguenze dell'atto contrario al diritto commesso dall'AFC.
b. Per quanto concerne i motivi che stanno alla base della richiesta di garanzie, è opportuno procedere all'esame della loro fondatezza.
aa. È dapprima evidente che il comportamento del sig. R., nella sua qualità di organo della ricorrente, le va imputato. Come visto (sopra consid. 3c/bb), infatti, una persona giuridica non può, in sé, assumere un comportamento od omettere di pagare nei termini fissati. Alla ricorrente va quindi imputata l'attitudine del suo amministratore principale. Vero è che al momento della richiesta di garanzie, il 16 agosto 1996, non era possibile muovere alcun rimprovero al sig. R., né alla ricorrente. Ne dovrebbe derivare che il presupposto dell'esistenza di una messa in pericolo non era adempito? No. Non è contestato che il sig. R. faceva parte, in passato, di una società che era fallita e i cui debiti fiscali non furono onorati. Non è nemmeno contestato che il sig. R. ne era l'amministratore principale e che sottoscriveva i rendiconti ICA. Infine, risulta chiaramente dall'incarto che gli obblighi di diritto pubblico della società fallita furono scientemente trascurati, e ciò a favore di quelli di diritto privato. La Commissione di ricorso ritiene che tale negligenza fu sistematica, ch'essa rappresentò sempre un rischio latente per l'adempimento degli obblighi di diritto pubblico e che essa può infine essere definita grave,
tenuto conto del principio secondo cui l'imposta poteva essere trasferita (decisione della CRC dell'11 luglio 1996, SRK 23/95, in re T. contro l'AFC, consid. 7b; Xavier Oberson, Les principes directeurs et constitutionnels régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RDAF 1997, n. 1, pag. 38). In questo momento, è soprattutto giustificato considerare che l'ammontare dei debiti d'imposta precedenti, che sono per l'amministrazione definitivamente persi, è importante e che, come risulta da numerosi documenti agli atti, in quell'occasione l'AFC sprecò un tempo considerevole nell'effettuazione di misure d'esecuzione forzata di ogni tipo. E non solo l'ammontare è oggettivamente elevato, ma esso concerne pure un lasso di tempo relativamente ampio. La fiducia, prima minacciata e poi persa a causa del comportamento del sig. R., è un elemento generatore - causale - evidente del pericolo attuale - ossia al 16 agosto 1996 -, e ciò poiché la ricorrente è «succeduta» alla vecchia società fallita, il medesimo giorno, vale a dire il 20 novembre 1995, in condizioni particolari e non contestate (identità di luogo, d'attività, di sede). Evidentemente, il rischio del mancato pagamento poteva nuovamente verificarsi, considerata la posizione del
sig. R. nonché tutte le ulteriori circostanze menzionate. Il pericolo era insito nella persona del sig. R., dei cui atti la ricorrente risponde al momento della decisione dell'AFC, sia per quanto concerne la riscossione dei debiti passati (nati prima del 16 agosto 1996), sia per quelli futuri (che sarebbero sorti successivamente). Il pericolo è chiaramente dato, alla luce delle circostanze, mentre il fatto che esso tragga origine nel comportamento passato del sig. R. quale organo di un vecchio contribuente nulla può mutare, come irrilevante è il fatto che la ricorrente abbia dichiarato di poter far fronte ai propri obblighi fiscali. Infine, come visto, la circostanza ch'essa abbia puntualmente onorato i suoi primi obblighi fiscali non cambia nella fattispecie alcunché (vedi sopra consid. 2b). Il 16 agosto 1996 la condizione di cui all'art. 58 cpv. 1 lett. a
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
bb. La richiesta di garanzie è pure opportuna. Infatti, la ricorrente non ha mai proposto o fornito garanzie equivalenti a quelle previste all'art. 58 cpv. 7
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
cc. Per quanto concerne l'ammontare delle garanzie richieste (Fr. 100 000.-), l'AFC menziona, già fin dall'inizio della procedura, ossia ben prima del 16 agosto 1996, e fino nella sua duplica l'importo di Fr. 300 000.-, ammontare totale arrotondato degli obblighi fiscali della vecchia G. X SA. Considerati gli importi - esatti - di Fr. 241 757.75 e Fr. 51 105.54 dovuti dalla società fallita, l'ammontare di Fr. 100 000.- sarebbe ritenuto sufficiente. Ciò significa commettere un errore che trova origine in un'interpretazione non corretta dell'art. 58 cpv. 1
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
ad assicurare. Anche da questo profilo è quindi chiaro che l'amministrazione ha interpretato ed applicato il diritto in maniera errata e che la sua motivazione non può essere condivisa dall'autorità di ricorso. Quest'ultima constata tuttavia, con sostituzione dei motivi (decisione citata non pubblicata del Tribunale federale del 31 maggio 1985, consid. 3b in fine; vedi anche DTF 122 I 262 consid. 5), che la somma di Fr. 100 000.- può essere confermata. In effetti, nella lettera del 1° dicembre 1995, la ricorrente ha dichiarato una cifra d'affari annua prevista di Fr. 1 500 000.-, confermatasi poi in seguito almeno approssimativamente (vedi i rendiconti IVA 4/95, 3/96 e 4/96 della ricorrente); non essendovi altra scelta, considerato il rifiuto dell'amministrazione d'iscrivere la ricorrente, era necessario basarsi su tale cifra. Considerando la deduzione di imposte precedenti e, perdippiù, trattandosi di una procedura per la richiesta di garanzie, ossia di una procedura provvisoria, è sufficiente fondarsi sulla media di cui al prospetto «Aliquote saldo per l'imposta sul valore aggiunto» (n. 610.506). Il 16 agosto 1996, la vecchia edizione del settembre 1994 indicava, quale tasso applicabile, quello del 4% e, benché in tale
prospetto il tasso fosse stato calcolato per ditte con una cifra d'affari annua non superiore a Fr. 500 000.-, è opportuno uniformarsi a questa base di calcolo. L'imposta futura annua da garantire ammontando a Fr. 60 000.- (vedi sopra, consid. 4a/aa), il 16 agosto 1996 l'importo di Fr. 100 000.- garantiva l'esazione dei debiti già scaduti di Fr. 40 000.- (vedi sopra, consid. 4a/aa) nonché di quelli futuri relativi ad un anno (Fr. 60 000.-). Pertanto, l'importo di Fr. 100 000.- non può chiaramente essere ritenuto contrario al principio della proporzionalità, in considerazione dell'insieme delle circostanze, ed in particolare del lungo periodo durante il quale il sig. R., nella sua qualità di organo principale, mise in pericolo nel passato l'adempimento degli obblighi fiscali della società G. X SA. Per quanto concerne l'esecuzione immediata della richiesta di garanzie mediante sequestro, non è qui necessario esaminare la questione alla luce del principio della proporzionalità, non avendo l'AFC ancora fatto uso di tale opportunità. Nella propria presa di posizione del 25 febbraio 1997 l'AFC non menziona affatto la ragione della propria rinuncia, che può del resto sembrare contraddittoria, dal momento che l'AFC passa così da
un rifiuto immotivato d'iscrizione al registro ad una richiesta di garanzie senza sequestro, e quindi da un'apparente urgenza alla rinuncia a ricorrere ad un mezzo coercitivo esplicitamente previsto dalla legge. Queste ultime considerazioni non sono comunque pertinenti per la definizione della presente vertenza.
c. Da tutto quanto precede discende che la richiesta di garanzie del 16 agosto 1996 è conforme al diritto federale. Ogni altro argomento, nella misura in cui esso non sia già stato trattato, appare infondato e la Commissione di ricorso non è tenuta ad esaminarne la pertinenza (Steuerrevue 1997 n. 2, pag. 100 consid. 3b; DTF 121 Ia 57). (...)
5.a. La Commissione di ricorso esamina d'ufficio la conformità della disposizione applicabile con l'art. 8
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
b. Nella fattispecie, l'art. 58 cpv. 1 lett. a
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
c. Infine, la Commissione di ricorso constata che la richiesta di garanzie si basa pure sull'art. 58 cpv. 1 lett. d
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere - (art. 28 LIVA) |
6. Alla luce di quanto precede, la Commissione adita non può che respingere il ricorso inoltrato dalla ricorrente. Considerato l'esito della vertenza, le spese di procedura comprensive di una tassa di decisione e delle tasse di cancelleria andrebbero poste a carico della ricorrente, e ciò il virtù dell'art. 63 cpv. 1
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
cpv. 4
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
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