TPF 2020 8, p.8

3. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. del 16 dicembre 2019 (SK.2018.46)
Rinvio dell'accusa; imperativo di celerità; parità delle armi Art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
, 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
, 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP
Il rinvio di un'accusa insufficiente al pubblico ministero può non essere più ammesso in quanto lesivo dell'imperativo di celerità e del principio della parità delle armi (consid. 4.7).
Rückweisung der Anklage; Beschleunigungsgebot; Waffengleichheit Art. 3 Abs. 2 lit. c, 5, 329 Abs. 2 StPO
Die Rückweisung einer mangelhaften Anklage an die Staatsanwaltschaft ist aufgrund des Beschleunigungsgebots und des Prinzips der Waffengleichheit u.U. nicht indiziert (E. 4.7).
Renvoi de l'acte d'accusation; célérité; égalité des armes Art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
, 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
, 329 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP
Le renvoi au ministère public d'un acte d'accusation insuffisant peut ne pas être admis car contraire aux principes de la célérité et de l'égalité des armes (consid. 4.7).
Riassunto dei fatti:

Con atto di accusa del 22 gennaio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte penale nei confronti, tra gli altri, di A., per ripetuta falsità in documenti e altri reati. Con sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 la Corte penale ha riconosciuto A. colpevole di ripetuta falsità in documenti (art. 251 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
. 1 CP) riguardo a quattro capi d'imputazione. La Corte penale ha inoltre prosciolto A. dalle altre imputazioni, rispettivamente ha abbandonato il procedimento nei suoi confronti. A. è stato condannato ad una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. A. ha impugnato la citata sentenza mediante ricorso al Tribunale federale. Con sentenza 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di A., nella misura in cui lo stesso era ricevibile, annullando la sentenza della Corte penale, in particolare in merito al verdetto di colpevolezza e rinviando la causa alla Corte penale per un nuovo giudizio.
Nella procedura di rinvio, la Corte penale ha prosciolto A. da tutte le imputazioni, nella misura in cui non ha abbandonato il procedimento.
Dai considerandi:

4.1 Con la sentenza SK.2015.7, la Corte penale ha appurato che A. si è reso autore colpevole di ripetuta falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
. 1 CP, in relazione ai quattro formulari A di cui ai capi d'accusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5 dell'atto d'accusa del 22 gennaio 2015 (v. sentenza SK.2015.7 consid. VI.2 e punto V.2 del dispositivo).
4.2 A. ha impugnato la sentenza della Corte penale lamentando la violazione del diritto di essere sentito, del principio accusatorio nonché degli art. 344 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
350 CPP in relazione a tale condanna (sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 consid. 2.1).
L'Alta Corte ha giudicato fondato il ricorso di A. avendo la Corte penale, nella propria sentenza di condanna, ritenuto che nei quattro casi di cui ai capi d'accusa 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.2.2 e 1.4.1.3.5 il denaro depositato sui conti bancari non fosse di pertinenza degli aventi economicamente diritto indicati dal MPC nell'atto d'accusa del 22 gennaio 2015, bensì delle società E. AG e F. GmbH, rispettivamente dei loro clienti. La Corte penale ha quindi accertato che, contrariamente a quanto stabilito dal MPC nell'atto d'accusa, G., H. e A. non erano gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie ed ha implicitamente condannato A. per non avere indicato o fatto indicare sulla documentazione bancaria quali aventi diritto economici dei conti altre persone, diverse da quelle ritenute dal MPC nell'atto di accusa. A mente del Tribunale federale, non risultando che tale modificata impostazione accusatoria sia stata prospettata ad A. o che sia stata specificatamente oggetto del dibattimento, e trattandosi di un aspetto rilevante sul quale A. avrebbe potuto addurre argomentazioni a sostegno della sua difesa, occorreva garantire al ricorrente la possibilità di esprimersi in proposito. L'Alta Corte ha pertanto annullato il giudizio di condanna nei confronti di A., avendo la Corte penale violato il principio accusatorio e ha rinviato la causa all'istanza inferiore per un nuovo giudizio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 consid. 2.3.2).
4.4 Alla luce dell'accertata violazione del principio accusatorio da parte del Tribunale federale, la scrivente Corte è vincolata alla fattispecie descritta nell'atto d'accusa del 22 gennaio 2015 e non vi si può discostare, così come invece avvenuto con la sentenza SK.2015.7, violando il diritto federale. In virtù del principio dell'immutabilità sancito dall'art. 350
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
1    Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
2    Il giudice tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale.
CPP, l'accusa non può più essere modificata nell'ambito della procedura di giudizio; sono riservati gli art. 329
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
, 333
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
e 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2013, n. 2 in fine ad art. 9
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
1    Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
2    Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.
CPP).
4.5 L'art. 333
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP consacra la possibilità di modificare o di estendere l'atto d'accusa dopo la promozione dell'accusa. Trattasi di un'eccezione al principio dell'immutabilità dell'atto d'accusa, sancita dal principio accusatorio.
Con riferimento al caso concreto, si rileva che oggetto della sentenza del Tribunale federale è, tra gli altri, la violazione del principio accusatorio riferito alla modifica da parte della Corte penale nella sentenza SK.2015.7 dell'impostazione accusatoria. In particolare, la Corte penale nella sentenza SK.2015.7 ha accertato che gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie non erano le persone indicate nell'atto d'accusa, bensì le società E. AG e F. GmbH. Sulla base di questo accertamento, la Corte penale, nella sentenza SK.2015.7 ha quindi ravvisato a carico di A. il reato di ripetuta falsità in documenti in una fattispecie che si scosta da quella prospettata nell'atto d'accusa. Questa circostanza, che potrebbe implicare una modifica dell'atto d'accusa, non risulta essere né una modifica ai sensi dell'art. 333 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP, né un'estensione ai sensi dell'art. 333 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP.
Non si tratta in effetti di fatti che realizzano un'altra fattispecie penale come disposto dall'art. 333 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP e neppure la Corte è venuta a conoscenza di nuovi reati commessi dall'imputato (art. 333 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP). Si ha che l'art. 333
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP non trova applicazione nel caso di specie.
4.6 La Corte ha vagliato altresì l'eventualità di applicare nel caso in esame l'art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP. La norma di cui all'art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP prevede la possibilità di modificare unicamente la qualifica giuridica dei fatti descritti nell'atto d'accusa e non i fatti stessi, come invece è avvenuto nel caso che qui ci occupa. È inoltre possibile procedere ai sensi dell'art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP unicamente a condizione che tale modifica non giustifichi un cambiamento nella descrizione dei fatti contenuti nell'atto d'accusa (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP).
Nella presente fattispecie, non costituendo la modifica dell'impostazione accusatoria operata dalla Corte penale nella sentenza SK.2015.7 un apprezzamento giuridico divergente dei fatti formulati dal pubblico ministero, l'art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP non trova applicazione.
4.7
4.7.1 Lo scrivente Collegio ha infine esaminato la possibilità di rinviare l'accusa al MPC ai sensi dell'art. 329
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP.
L'art. 329
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP trova applicazione allorquando la valutazione degli elementi probatori, senza modifica della norma giuridica, necessiti di una diversa precisazione.
L'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP viene applicato segnatamente nel caso in cui la fattispecie indicata nell'atto d'accusa necessiti di essere precisata essendovi degli elementi che rivelano una fattispecie leggermente diversa (STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 7 ad art. 333
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP). In questa evenienza è opportuno un rinvio dell'accusa, nel rispetto della ricerca della verità materiale e perché questa si conformi anche ai nuovi riscontri probatori. Tutti i diritti delle parti devono in ogni caso essere rispettati (STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, op. cit., n. 4 ad art. 329
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP).
L'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP permette alla Corte - qualora siano adempiute determinate condizioni - di fornire al pubblico ministero la possibilità di modificare o completare l'atto d'accusa (sentenza del Tribunale federale 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.3.5). La norma non prevede un obbligo per il tribunale di rinviare l'accusa al ministero pubblico. Tale disposizione non mira a lasciare al ministero pubblico la facoltà di modificare la propria accusa a discrezione perché ritiene, ad esempio in un secondo tempo, che la stessa avrebbe potuto essere diversa (sentenza del Tribunale federale 6B_177/2019 del 18 marzo 2019 consid. 3.2 in fine).
Il Collegio ha valutato se, nel caso che qui ci occupa - ovvero di fronte ad una sentenza del Tribunale federale che ha ritornato la causa a questa Corte per violazione del principio accusatorio - fosse opportuno o meno procedere comunque ad un rinvio dell'accusa conformemente a quanto disposto dall'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP.
4.7.2 I fatti che vengono qui imputati ad A. risalgono al periodo tra il settembre 2001 e l'aprile del 2003, l'indagine preliminare a carico dell'imputato è stata aperta il 5 giugno 2003 e il suo arresto è avvenuto il 23 agosto 2004, quindi oltre 16 anni or sono.
L'accusa che ha coinvolto A. - che ad oggi è circoscritta al reato di falsità in documenti ex art. 251 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
. 1 CP riferita a quattro formulari A - è già stata oggetto di due rinvii (risalenti al 28 febbraio 2012 e al 23 gennaio 2014) ai sensi dell'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP da parte della Corte penale del TPF al MPC.
In particolare: un primo rinvio dell'accusa è avvenuto il 28 febbraio 2012 nel contesto del procedimento rubricato sub SK.2011.23 aperto a seguito dell'atto d'accusa di data 20 ottobre 2011. In quell'occasione la Corte aveva constatato delle violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di partecipazione all'assunzione delle prove e rinviato l'accusa al MPC. Un secondo rinvio dell'accusa è stato ordinato in data 23 gennaio 2014 nel procedimento rubricato sub SK.2013.31, a seguito dell'emanazione del nuovo atto d'accusa di data 29 agosto 2013. Il Collegio giudicante aveva constatato che i requisiti formali in materia di trascrizione e traduzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali erano stati disattesi.
Il MPC ha poi emanato l'atto d'accusa di data 22 gennaio 2015, sfociato dapprima nella sentenza della Corte penale SK.2015.7 ed in seguito nella sentenza del Tribunale federale 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018 che qui ci occupa.
4.7.3 Il principio di celerità è garantito all'art. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
CPP e dispone che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Tale principio costituisce una sfaccettatura del divieto del diniego di giustizia e della garanzia ad un processo equo ai sensi degli art. 6 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
. 1 CEDU, 14 n. 3 lett. c Patto ONU II e 29 cpv. 1 Cost.
La questione a sapere se in una determinata fattispecie il principio di celerità è rispettato non deve essere affrontata in maniera astratta, bensì nel contesto di un apprezzamento globale degli elementi a disposizione dell'autorità giudicante in un caso concreto. Tre criteri, derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e ripresi dal Tribunale federale (DTF 130 I 312 consid. 5.2), permettono di meglio effettuare la valutazione: la complessità del caso, l'attitudine dell'accusato e la conduzione del procedimento da parte delle competenti autorità istruttorie e giudicanti (HOTTELIER, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 12 ad art. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
CPP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la violazione del principio di celerità può avere come conseguenze la diminuzione della pena, l'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione, l'esenzione della pena per l'imputato riconosciuto colpevole e, quale ultima ratio, l'emanazione di un decreto di abbandono (MOREILLON/PAREINREYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
CPP, con rinvii giurisprudenziali).
Nel caso di specie, lo si ribadisce, i fatti che vengono qui imputati ad A., come pure l'avvio del procedimento penale a suo carico risalgono a oltre 16 anni or sono. L'iter procedurale nei confronti dell'imputato è stato riassunto nei considerandi che precedono.
Rimandare l'accusa al MPC ai sensi dell'art. 329 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 329 - 1. Chiunque indebitamente
1    Chiunque indebitamente
2    Il tentativo e la complicità sono punibili.
CP per la terza volta, nel contesto di una procedura aperta a seguito di una sentenza del Tribunale federale, comporterebbe un ulteriore procrastinarsi del procedimento penale che perdura ormai da troppo tempo e che non appare più ammissibile. La Corte non può inoltre escludere che, in caso di emanazione di un nuovo atto d'accusa e dunque di un nuovo dibattimento, nel caso di specie, si potrebbe finanche giungere ad un abbandono del procedimento per una grave e insanabile violazione del principio di celerità (DTF 130 IV 54).
Alla luce di quanto sopra esposto, tutto ben ponderato, in concreto, un rinvio ai sensi dell'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP non è ammissibile in virtù del principio di celerità.
4.7.4 Le premesse per un rinvio dell'accusa giusta l'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP possono manifestarsi durante l'intero procedimento. Nel caso in esame (come visto al considerando 4.7.2) fino ad oggi la Corte ha richiesto due volte al pubblico ministero di completare, rispettivamente modificare l'atto di accusa. Lo scrivente Collegio si è dunque chiesto se la concessione di un'ulteriore possibilità di rettifica dell'accusa ai sensi dell'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP possa contrastare anche con il principio della parità delle armi, previsto all'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
CPP, oltre che agli art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost.
L'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
CPP, che garantisce la parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e il loro diritto di essere sentiti, consacra il principio del rispetto della parità delle armi (art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU). Il concetto di equità implica che le autorità sono tenute a trattare correttamente le persone implicate in un procedimento, rispettando la loro dignità e i loro diritti. Secondo il principio del rispetto della parità delle armi, ogni parte ha il diritto di vedersi offrire una ragionevole possibilità di presentare la propria causa in condizioni che non lo pongono in una situazione nettamente svantaggiata rispetto alla parte avversa (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
CPP).
La possibilità di un rinvio dell'accusa è fondamentale a garanzia dell'accertamento della verità materiale ma nel contempo tocca un contesto particolarmente sensibile in relazione al principio della parità delle armi. Anche se conforme all'art. 329 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP e se basato sulle considerazioni dell'Alta Corte - e dunque sicuramente non dettato da motivi arbitrari - un rinvio dell'accusa nel caso in esame, avrebbe rappresentato la terza opportunità di modifica concessa al MPC, a distanza di anni dall'apertura del procedimento, dopo che vi è già stato un dibattimento, una procedura di ricorso e una decisione dell'Alta Corte che ha accertato la violazione del principio accusatorio da parte del tribunale di prima istanza. Un ulteriore rinvio dell'accusa avrebbe perfino potuto indurre l'imputato a pensare - anche se a torto - che nei suoi confronti vi fosse un accanimento da parte della Corte. Si rileva anche che lo stesso pubblico ministero, ancorché ne aveva la facoltà (richiamato in particolare quanto disposto dall'art. 325 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
1    L'atto d'accusa indica:
a  il luogo e la data;
b  il pubblico ministero che sostiene l'accusa;
c  il giudice cui è indirizzato;
d  l'imputato e il suo difensore;
e  il danneggiato;
f  in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g  le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2    Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.
CPP) ed era a conoscenza della sentenza del Tribunale federale, non ha in ogni caso ritenuto di dover modificare la sua impostazione accusatoria.
4.8 Visto quanto precede, il Collegio giudicante è tenuto a valutare i fatti così come descritti nell'atto d'accusa del 22 gennaio 2015, in specie in merito agli aventi economicamente diritto ivi menzionati.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : TPF 2020 8
Data : 16. dicembre 2019
Pubblicato : 21. luglio 2020
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : TPF 2020 8
Ramo giuridico : Art. 3 cpv. 2 lett. c, 5, 329 cpv. 2 CPP Il rinvio di un'accusa insufficiente al pubblico ministero può non essere...
Oggetto : Rinvio dell'accusa; imperativo di celerità; parità delle armi


Registro di legislazione
CEDU: 6 
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
6n
CP: 251n  329
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 329 - 1. Chiunque indebitamente
1    Chiunque indebitamente
2    Il tentativo e la complicità sono punibili.
CPP: 3 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
5 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
1    Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2    Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
9 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
1    Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
2    Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.
325 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
1    L'atto d'accusa indica:
a  il luogo e la data;
b  il pubblico ministero che sostiene l'accusa;
c  il giudice cui è indirizzato;
d  l'imputato e il suo difensore;
e  il danneggiato;
f  in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g  le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2    Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.
329 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
333 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati - 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
1    Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
2    Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
3    L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4    Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
344 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
344e  350
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
1    Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione.
2    Il giudice tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale.
Registro DTF
130-I-312 • 130-IV-54
Weitere Urteile ab 2000
6B_1011/2017 • 6B_177/2019 • 6B_993/2017
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
atto d'accusa • tribunale federale • principio accusatorio • parità delle armi • ministero pubblico • principio di celerità • falsità in documenti • questio • ripetibili • cedu • diritto di essere sentito • sentenza di condanna • commentario • valore patrimoniale • decisione • ripartizione dei compiti • importanza • abbandono del procedimento • avente diritto economico • violazione del diritto
... Tutti
Sentenze TPF
SK.2018.46 • SK.2013.31 • SK.2011.23 • SK.2015.7