9. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 24. April 2017 (BB.2017.15)
Beweisergänzungen; Verfahrenssprache
Art. 389 Abs. 3

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |
In Beschwerdeverfahren ist die Erforderlichkeit der Erhebung von zusätzlichen Beweisen restriktiv zu beurteilen (E. 2.1). Festlegung der Verfahrenssprache bei getrennt geführten Verfahren (E. 3.4).
Compléments de preuve; langue de la procédure
Art. 389 al. 3 CPP, art. 3 al. 2 LOAP
En procédure de recours, la nécessité d'administrer des compléments de preuve doit être appréciée restrictivement (consid. 2.1). Détermination de la langue de la procédure en cas de procédures menées séparément (consid. 3.4).
Complementi di prova; lingua del procedimento
Art. 389 cpv. 3 CPP, art. 3 cpv. 2 LOAP
Nelle procedure di reclamo la necessità di assumere prove supplementari va valutata in maniera restrittiva (consid. 2.1). Determinazione della lingua del procedimento in presenza di procedure condotte separatamente (consid. 3.4).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Die Bundesanwaltschaft eröffnete infolge einer Selbstanzeige vom 19. November 2015 gegen die B. SA das Strafverfahren Nr. SV.15.0584 wegen möglichen Verstosses gegen Art. 102 Abs. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 102 - 1 Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi. |
|
1 | Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi. |
2 | Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.148 |
3 | Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa. |
4 | Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: |
a | le persone giuridiche di diritto privato; |
b | le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali; |
c | le società; |
d | le ditte individuali149. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, |
TPF 2017 38, p.39
Dagegen reichte A. am 23. Januar 2017 Beschwerde ein mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und das Strafverfahren Nr. SV.16.1895 sei in Französisch weiterzuführen.
Die Beschwerdekammer hiess die Beschwerde gut. Sie hob die Verfügung vom 13. Januar 2017 auf und legte im Verfahren Nr. SV.16.1895 als Verfahrenssprache Französisch fest.
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Regel in einem schriftlichen Verfahren (Art. 397 Abs. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 363 Competenza - 1 Per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 397 Procedura e decisione - 1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 222 Rimedi giuridici - Soltanto il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 233. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
TPF 2017 38, p.40
2015 E. 4.2 m.w.H.). Indes nimmt die Beschwerdeinstanz die zusätzlichen Sachverhaltsabklärungen in dem ihr zustehenden Rahmen nur dann von sich aus vor, wenn sich hierzu Anhaltspunkte aus den Parteivorbringen oder den Akten ergeben (GUIDON, Diss., a.a.O., N. 520).
2.2 Vorliegend ist über die Wahl der Verfahrenssprache einer sich noch im frühen Stadium befindlichen Untersuchung zu beurteilen. Soweit ersichtlich, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdekammer sämtliche die ihr zum Zeitpunkt des Beschwerdeeinganges zur Verfügung stehenden Akten des Verfahrens Nr. SV.16.1895 eingereicht. Ein Ausnahmefall, welcher es rechtfertigen würde, dass die Beschwerdekammer eigene Beweise erhebt, liegt in concreto nicht vor. Daher ist auf die in dem hier zu beurteilenden Beschwerdeverfahren bis dato eingereichten Akten und Ausführungen der Parteien abzustellen.
3.
3.1 Den beantragten Wechsel der Verfahrenssprache wies die Beschwerdegegnerin mit der Begründung ab, dass das Verfahren gegen den Beschwerdeführer auf dem Strafverfahren Nr. SV.15.0584 gegen die B. SA gründe, die sich bei der Beschwerdegegnerin selbst angezeigt habe. Trotz ihres Sitzes in Lausanne seien die Selbstanzeige sowie sämtliche nachfolgenden Eingaben der B. SA in deutscher Sprache erfolgt, weshalb Deutsch als Verfahrenssprache festgelegt worden sei. Erkenntnisse aus dem Verfahren Nr. SV.15.0584 seien die Basis für das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer und die wesentlichen Akten seien damit in deutscher Sprache. Eine Vereinigung der beiden Strafverfahren bleibe zu einem späteren Zeitpunkt offen. Aufgrund der Nähe der beiden Verfahren würden diese durch dieselbe deutschsprachige Verfahrensleitung geführt. Ein anderer Entscheid wäre mit einem umfassenden Einarbeitungsaufwand für die zusätzliche Verfahrensleitung und damit einhergehende zeitliche Verzögerung verbunden gewesen, was nicht dem Beschleunigungsgebot entspräche. Daher sei als Sprache für das Verfahren gegen den Beschwerdeführer ebenfalls Deutsch gewählt worden.
3.2 Der Beschwerdeführer begründet seine Beschwerde sinngemäss damit, dass er Deutsch weder spreche noch verstehe. Die B. SA habe ihren Sitz in Lausanne und die sie betreffenden Unterlagen seien in Französisch oder in Englisch verfasst. Die erste Durchsuchung sei in Lausanne und gestützt auf einen in die französische Sprache übersetzten Hausdurchsuchungsbefehl erfolgt. Zwischen den Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer und die B. SA habe es keine Verbindung. Die von der Beschwerdegegnerin erwähnte mögliche Vereinigung dieser Verfahren sei derzeit weder konkret
TPF 2017 38, p.41
noch bestünden Anzeichen, dass sich eine solche künftig konkretisieren werde. Daher dürfe das die B. SA betreffende Dossier bei der Festlegung der Verfahrenssprache keine Rolle spielen. Jede Handlung und wichtige Elemente müssten übersetzt werden, was zur Verlängerung des Verfahrens und Erhöhung der Kosten führe.
3.3 Gemäss Art. 67 Abs. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 67 Lingue del procedimento - 1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale. |
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1 | La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale. |
2 | Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confederazione ad autorità cantonali per l'istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |
Die Auflistung der Kriterien in Art. 3 Abs. 2

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |
TPF 2017 38, p.42
3.4
3.4.1 Das Strafverfahren Nr. SV.16.1895 gegen den Beschwerdeführer wurde gemäss den Angaben der Beschwerdegegnerin gestützt auf die Erkenntnisse aus dem Verfahren Nr. SV.15.0584 eröffnet. Indem die Beschwerdegegnerin die Eröffnungsverfügung vom 24. November 2016 in deutscher Sprache verfasste, legte sie für die Strafuntersuchung Nr. SV.16.1895 implizit Deutsch als Verfahrenssprache fest.
3.4.2 Im Rahmen der Überprüfung der Wahl der Verfahrenssprache ist vorab auf die getrennt geführten Strafverfahren einzugehen.
Gemäss Art. 112 Abs. 4

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 112 Procedimento penale contro imprese - 1 Nel procedimento penale contro un'impresa, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 147 In generale - 1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159. |
3.4.3 Dass der Beschwerdeführer der deutschen Sprache nicht mächtig ist, geht aus den vorliegenden Unterlagen klar hervor und wird von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Aus diesem Grund wurde der Durchsuchungsund Sicherstellungsbefehl vom 29. November 2016 übersetzt und dem Beschwerdeführer in Französisch eröffnet. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung und der Hausdurchsuchung nicht anwaltlich vertreten war. Die Interessenwahrung des Beschwerdeführers durch Rechtsanwalt C., der gemäss der Homepage der Anwaltskanzlei über Deutschkenntnisse verfügt, wurde der Beschwerdegegnerin erst am 5. Dezember 2016 zur Kenntnis
TPF 2017 38, p.43
gebracht. Entsprechend waren die Sprachkenntnisse des Rechtsvertreters zu Beginn der Untersuchung noch gar nicht bekannt, mithin konnten diese bei der Festlegung der Verfahrenssprache keine Berücksichtigung finden.
Nach der Eröffnung des Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer am 24. November 2016 fand am 29. November 2016 am Wohnsitz des Beschwerdeführers eine Hausdurchsuchung statt. Damit erfolgte die erste Untersuchungshandlung im Verfahren gegen den Beschwerdeführer im frankofonen Sprachraum.
Die Durchsicht der im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen ergibt, dass die Mehrheit der Verfahrensakten Nr. SV.16.1895 aus den edierten Bankunterlagen aus dem Verfahren Nr. SV.15.0584 gegen die B. SA besteht, die in englischer oder französischer Sprache verfasst sind. Nebst dem übersetzten Durchsuchungsund Sicherstellungsbefehl vom 29. November 2016, wurden das Inventar der sichergestellten Objekte und das Protokoll der Durchsuchung ebenfalls in Französisch verfasst. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist der Umstand, dass die Selbstanzeige der B. SA sowie allfällige weitere Eingaben ihrerseits in Deutsch eingereicht worden seien, nicht massgebend. Zum einen handelt es sich dabei um Unterlagen aus einem separat geführten Verfahren, in welchem dem Beschwerdeführer keine Parteistellung zukommt (vgl. E. 3.4.2 hiervor). Zum anderen geht aus den vorliegenden Unterlagen nicht hervor, dass die Selbstanzeige der B. SA zur Eröffnung des Verfahrens gegen den Beschwerdeführer geführt haben soll. Den Angaben der Beschwerdegegnerin zufolge sei sie auf den Beschwerdeführer aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse aus der Untersuchung Nr. SV.15.0584 gestossen. Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer erst rund ein Jahr nach Einreichung der Selbstanzeige eröffnet worden ist. In welcher Sprache die Ermittlungsergebnisse im Verfahren gegen die B. SA festgehalten wurden, ist nicht aktenkundig. Gestützt auf die Durchsicht der im vorliegenden Fall eingereichten Akten und den unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers steht lediglich fest, dass die B. SA ihren Sitz in Lausanne hat und die die Gesellschaft betreffenden Unterlagen in französischer oder englischer Sprache verfasst sind. Somit sind die wesentlichen Verfahrensakten der Untersuchung Nr. SV.16.1895 mehrheitlich in Französisch.
Weitere Gründe, die für Deutsch als Verfahrenssprache sprechen könnten, sind weder den hier eingereichten Akten noch der Begründung der angefochtenen Verfügung zu entnehmen. Nach dem Gesagten ergibt sich
TPF 2017 38, p.44
anhand der gesetzlichen Kriterien (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |
3.4.4 Soweit aus den in diesem Beschwerdeverfahren eingereichten Akten ersichtlich, fand im Verfahren gegen den Beschwerdeführer lediglich eine Hausdurchsuchung und eine Einvernahme statt. Ein Wechsel der Verfahrenssprache würde daher im gegenwärtigen Verfahrensstadium zu keiner unangemessenen Verfahrensverzögerung führen. Insbesondere müssten keine wesentlichen Akten ins Französische übersetzt werden und der französischsprechende Rechtsvertreter des Beschwerdeführers könnte beibehalten werden. Unter diesen Umständen überwiegt das Interesse des Beschwerdeführers am Wechsel der ursprünglich gewählten Verfahrenssprache das von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Interesse, die beiden Untersuchungen durch dieselbe deutschsprachige Verfahrungsleitung durchführen zu können.
3.4.5 Abschliessend ist festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers, das Verfahren Nr. SV.15.0584 gegen die B. SA müsse ebenfalls in Französisch geführt werden, angesichts des vorliegenden Beschwerdegegenstandes nicht beurteilt zu werden braucht. Sollten die beiden Verfahren später vereinigt werden, wird die Beschwerdegegnerin zum gegebenen Zeitpunkt einen allfälligen Wechsel der Verfahrenssprache i.S.v. Art. 3 Abs. 4

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 3 Lingua del procedimento - 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
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1 | La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. |
2 | Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: |
a | delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; |
b | della lingua degli atti essenziali; |
c | della lingua del luogo dei primi atti istruttori. |
3 | La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
4 | Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. |
5 | Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. |
6 | La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
3.5 Aufgrund des Gesagten erweist sich die Beschwerde als begründet und ist damit gutzuheissen. Als Verfahrenssprache im Verfahren Nr. SV.16.1895 ist damit Französisch festzulegen.
TPF 2017 38, p.45