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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 389 Complementi di prova |
||||||
| La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. | ||||||
| Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: | ||||||
| sono state violate norme in materia di prova; | ||||||
| sono state incomplete; | ||||||
| i relativi atti appaiono inattendibili. | ||||||
| D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 102 |
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| Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi. | ||||||
| Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato. [1] | ||||||
| Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa. | ||||||
| Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: | ||||||
| le persone giuridiche di diritto privato; | ||||||
| le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali; | ||||||
| le società; | ||||||
| le ditte individuali [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099). [2] Ora: imprese individuali. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 322septies |
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| Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, [1]è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). [2] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 397 Procedura e decisione |
||||||
| Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta. | ||||||
| Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. | ||||||
| Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. | ||||||
| Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione. | ||||||
| La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 389 Complementi di prova |
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| La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. | ||||||
| Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: | ||||||
| sono state violate norme in materia di prova; | ||||||
| sono state incomplete; | ||||||
| i relativi atti appaiono inattendibili. | ||||||
| D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 389 Complementi di prova |
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| La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. | ||||||
| Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: | ||||||
| sono state violate norme in materia di prova; | ||||||
| sono state incomplete; | ||||||
| i relativi atti appaiono inattendibili. | ||||||
| D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 363 Competenza |
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| Per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria. | ||||||
| Il pubblico ministero o l'autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d'accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni determinano le autorità competenti per le decisioni successive che non spettano al giudice. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 397 Procedura e decisione |
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| Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta. | ||||||
| Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. | ||||||
| Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. | ||||||
| Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione. | ||||||
| La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 389 Complementi di prova |
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| La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. | ||||||
| Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: | ||||||
| sono state violate norme in materia di prova; | ||||||
| sono state incomplete; | ||||||
| i relativi atti appaiono inattendibili. | ||||||
| D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 397 Procedura e decisione |
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| Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta. | ||||||
| Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. | ||||||
| Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. | ||||||
| Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione. | ||||||
| La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 389 Complementi di prova |
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| La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. | ||||||
| Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: | ||||||
| sono state violate norme in materia di prova; | ||||||
| sono state incomplete; | ||||||
| i relativi atti appaiono inattendibili. | ||||||
| D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 222 [1] Rimedi giuridici |
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| Soltanto il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 233. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 393 Ammissibilità e motivi |
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| Il reclamo può essere interposto contro: | ||||||
| le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; | ||||||
| i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie; | ||||||
| le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive. | ||||||
| Mediante il reclamo si possono censurare: | ||||||
| le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; | ||||||
| l'inadeguatezza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 67 Lingue del procedimento |
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| La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali. | ||||||
| Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione |
||||||
| La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 [1] (CPP) in materia di giurisdizione federale. | ||||||
| Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confederazione ad autorità cantonali per l'istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 112 Procedimento penale contro imprese |
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| Nel procedimento penale contro un'impresa, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. | ||||||
| Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un congruo termine, chi dirige il procedimento decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile la rappresenta nel procedimento penale. | ||||||
| L'impresa deve designare un altro rappresentante se per il medesimo fatto o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso, chi dirige il procedimento designa per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 2 oppure, in subordine, un terzo idoneo. | ||||||
| Se per il medesimo fatto o per fatti connessi si procede separatamente contro una persona fisica e contro un'impresa, i due procedimenti possono essere riuniti. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 147 In generale |
||||||
| Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159. | ||||||
| Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio. | ||||||
| La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande. | ||||||
| Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali Art. 3 Lingua del procedimento |
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| La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. | ||||||
| Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: | ||||||
| delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; | ||||||
| della lingua degli atti essenziali; | ||||||
| della lingua del luogo dei primi atti istruttori. | ||||||
| La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. | ||||||
| Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. | ||||||
| Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. | ||||||
| La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 139 Principi |
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| Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. | ||||||
| I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. | ||||||