TPF 2015 68, p.68

TPF 2015 68

13. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di guistizia del 2 luglio 2015 (RR.2015.50, RR.2015.68, RP.2015.14)

Estradizione alla Turchia; obiezione di reato politico.
Art. 2 lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
, 55
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP, art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
. 2 CEEstr

Nell'ambito di una procedura di estradizione alla Turchia, le autorità svizzere non sono vincolate da una decisione mediante la quale le autorità italiane hanno concesso all'estradando uno status di protezione sussidiaria basata su una direttiva europea alla quale la Svizzera non ha aderito (consid. 7.37.4).
La domanda di estradizione va valutata e decisa dalle autorità elvetiche in base al proprio diritto ed ai propri accertamenti fattuali (consid. 7.5).

Auslieferung an die Türkei; Einrede des politischen Delikts.
Art. 2 lit. b, 55 IRSG, Art. 3 Ziff. 2 EAUe

Im Rahmen eines Verfahrens betreffend Auslieferung an die Türkei sind die schweizerischen Behörden nicht an eine Entscheidung gebunden, mit welcher italienische Behörden der auszuliefernden Person gestützt auf eine europäische Richtlinie, welche die Schweiz nicht übernommen hat, subsidiären Schutz gewährt haben (E. 7.37.4).

Das Auslieferungsersuchen ist von den schweizerischen Behörden aufgrund von eigenem Recht und eigener Sachverhaltsfeststellungen zu beurteilen (E. 7.5).

Extradition à la Turquie; objection de délit politique.
Art. 2 let. b, 55 EIMP, art. 3 ch. 2 CEExtr

Dans le cadre d'une procédure d'extradition à la Turquie, les autorités suisses ne sont pas liées par une décision des autorités italiennes accordant la protection subsidiaire à l'extradable sur la base d'une directive européenne que la Suisse n'a pas reprise (consid. 7.37.4).

L'examen de la demande d'extradition par les autorités helvétiques et la décision y relative interviennent sur la base du droit suisse et des faits retenus par lesdites autorités (consid. 7.5).

Riassunto dei fatti:

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Il 26 maggio 2009 la Sezione 1 dell'Alta Corte penale di Malatya (Turchia) ha condannato A. (nato il 10 settembre 1984) ad una pena detentiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione (residuo di pena: 2 anni, 3 mesi e 13 giorni) per un traffico di stupefacenti risalente all'11 febbraio 2009. La sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema il 21 giugno 2013. Sempre il 26 maggio 2009, la Sezione 1 dell'Alta Corte penale di Osmaniye ha condannato A. ad una pena detentiva di 1 anno, 10 mesi e 15 giorni (residuo di pena: 1 anno, 6 mesi e 14 giorni) per i reati, risalenti al 5 luglio 2006, di lesioni corporali, acquisto, possesso e trasporto di munizioni e di armi senza licenza. Anche tale sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema il 16 dicembre 2011. Mediante segnalazioni del 12 e 18 marzo 2014, Interpol Ankara ha diffuso un mandato internazionale di ricerca e arresto di A., il quale è stato bloccato il 17 ottobre 2014 dalla Guardia di confine svizzera mentre entrava nel nostro territorio. Interrogato il 18 ottobre 2014 dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha sostenuto di essere al beneficio dello statuto di asilante in Italia, informazione quest'ultima precisata da Interpol Roma, il 21 ottobre successivo, nel senso che allo stesso è stata concessa il 27 marzo 2014 una protezione sussidiaria. In data 22 ottobre 2014, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione. Mediante decisione del 30 gennaio 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia, su riserva della decisione del Tribunale penale federale (TPF) afferente il motivo politico invocato dal predetto e a condizione che la Turchia fornisca determinate garanzie in merito alle condizioni di detenzione e al rispetto dei diritti della difesa dell'estradando. Il 28 maggio 2015, l'UFG ha emanato una nuova decisione di estradizione in sostituzione della precedente decisione del 30 gennaio 2015. Nella medesima l'autorità ha deciso di concedere l'estradizione di A. alla Turchia, riservando la decisione del TPF sul gravame di reato politico e la decisione sulle garanzie in applicazione dell'art. 80p
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80p Oneri subordinati ad accettazione - 1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso nonché l'UFG possono subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria.
1    L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso nonché l'UFG possono subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria.
2    L'UFG comunica gli oneri allo Stato richiedente qualora la decisione inerente alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato, fissandogli un termine congruo per dichiararne l'accettazione o il rifiuto. Scaduto inutilizzato tale termine, l'assistenza giudiziaria può essere concessa sui punti non subordinati ad alcun onere.
3    L'UFG esamina se la risposta dello Stato richiedente soddisfa gli oneri richiesti.
4    La decisione dell'UFG può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione scritta con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La decisione della Corte dei reclami penali è definitiva.141
AIMP.
La Corte dei reclami penali ha respinto sia l'obiezione di reato politico che il ricorso contro l'estradizione.

Sentenza del Tribunale federale 1C_377/2015 del 22 luglio 2015: il ricorso è inammissibile.

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Dai considerandi:

5. A fondamento della sua obiezione di reato politico, A. ha invocato la violazione degli art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP. L'opponente precisa che una domanda di estradizione formulata dalla Turchia nei suoi confronti sarebbe già stata respinta dalle autorità italiane, le quali gli avrebbero riconosciuto lo status di protezione sussidiaria. L'Italia avrebbe infatti ritenuto che, in caso di rientro nel Paese di origine, a causa della sua appartenenza ad un partito politico di opposizione, egli potrebbe correre il pericolo di un danno grave alla persona e potrebbe rischiare di subire trattamenti inumani o degradanti. A mente di A., la concessione del beneficio di tale protezione sussidiaria vincolerebbe le autorità elvetiche di estradizione, al pari del caso in cui fosse stato accordato l'asilo e non vi sarebbe più spazio per un'estradizione.

6.
6.1 In virtù dell'art. 1
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
CEEstr, le Parti Contraenti si obbligano di principio ad estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
. 1 CEEstr).

6.2 L'art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
. 1 CEEstr prevede comunque che l'estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (v. anche art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d'estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
. 2 CEEstr; v. anche l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [RS 0.105] e l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101], convenzioni ratificate sia dalla Svizzera che dalla Turchia).

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6.3 Giusta l'art. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (lett. a), tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità o arrischi, per tali motivi, di aggravare la situazione della persona perseguita (lett. b e c), o presenti altre gravi deficienze (lett. d).

6.4 Il giudice dell'estradizione deve fare prova di una prudenza particolare nell'esame delle condizioni di applicazione dell'art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
. 2 CEEstr, risp. dell'art. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP, ritenuto che tale verifica implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali ed il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario (DTF 122 II 373 consid. 2a pag. 376).
6.5 La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 132 II 469 consid. 2.4 pag. 473; 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4 pag. 473; 129 II 268 consid. 6.3; v. anche ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 629 e riferimenti citati).

7.
7.1 A., in occasione della sua audizione del 6 novembre 2013 dinanzi alle autorità amministrative italiane, ha dichiarato di essere originario di Osmaniye e di avervi vissuto con la sua famiglia, di appartenere all'etnia curda e di professare la religione alevita, di avere frequentato l'università a Malatya sino al 2010/2011, di avere simpatizzato e militato dal 2000 per partiti filo curdi, di avere ottenuto la tessera del BDP nel 2009 e di avere svolto la propria attività nell'ala giovanile del partito; di avere subito tre
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fermi nel 2000, 2006 e 2009 e di essere stato espulso dal pensionato studentesco per la propria militanza. Egli ha aggiunto che nel 2010 altri studenti-amici sarebbero stati arrestati in un'operazione condotta in un'università, a seguito della quale anche A. sarebbe stato accusato nel febbraio 2011 e processato per manifestazione illegale; di avere lasciato il Paese a fine 2011, dopo avere interrotto gli studi senza avere svolto il servizio militare, dichiarandosi obiettore di coscienza e di temere, in caso di rientro, l'esito del processo come pure le conseguenze del mancato svolgimento del servizio militare.

Con decisione del 27 marzo 2014 il Ministero dell'Interno italiano, e per esso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, ha ritenuto i fatti esposti dall'opponente in generale complessi e verosimili, anche se sostenuti da deboli prove documentali. Pertanto, benché il ruolo individuale illustrato dall'estradando fosse apparso non sempre chiaro e coerente (incerto possesso della tessera e ruolo non di rilievo) pur a fronte di una militanza politica credibile (conoscenza dell'operazione KCK, storico sviluppo del BDP, conoscenza dei movimenti giovanili connessi, della stampa diffusa; tre fermi circostanziati), e nonostante le motivazioni espresse sulla dichiarata obiezione di coscienza non fossero sufficientemente cospicue né fossero chiari gli sviluppi processuali a seguito dell'accusa ed eventuale condanna, l'autorità amministrativa italiana ha concesso a A. lo status di protezione sussidiaria.

Nella propria sentenza del 7 luglio 2014 relativa alla richiesta di estradizione turca, la Corte d'appello di Milano, ha osservato che all'opponente era stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria «per il motivo che, se rientrasse nel paese di origine, correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti»; ha inoltre ritenuto che, «alla stregua degli elementi esaminati dalla Commissione ministeriale [...] causa dell'appartenenza a un partito politico di opposizione, potrebbe correre il pericolo, tornato nel Paese di origine, di un danno grave alla persona». Giudicando l'accertamento condotto dall'autorità amministrativa seppur a fronte di una scarna produzione documentale frutto di un'attenta verifica delle dichiarazioni rese da A. in merito alla sua militanza politica, sentito l'estradando, la Corte milanese ha dunque reputato non sussistere le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Turchia.
7.2 L'UFG, nella propria decisione di estradizione del 28 maggio 2015, come anche nella precedente decisione del 30 gennaio 2015, ha negato
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l'obiezione di reato politico non avendo l'opponente spiegato il motivo per cui sarebbe perseguito per motivi politici, religiosi o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico. Né A. avrebbe provato o reso verosimile che, in Turchia, sarebbe stato in particolare durante le detenzioni già subite o sarà vittima di persecuzione o rischierebbe di subire atti di tortura o trattamenti disumani o degradanti. L'estradando si sarebbe limitato ad affermare che i fatti oggetto di una delle due condanne a suo carico (ossia quelli relativi alla procedura decisa dalla Corte di Malatya per traffico di droga) sarebbero stati costruiti all'unico scopo di incarcerarlo, tant'è che avrebbe avuto conoscenza solo in seguito di tale procedura. A mente dell'UFG, gli unici elementi che indicherebbero l'esistenza di un'attività politica di A., nonché un rischio in caso di estradizione, sarebbero dunque contenuti nelle decisioni italiane. Tuttavia, come emerge da queste ultime decisioni, dinanzi alle autorità italiane A. non avrebbe prodotto documenti rilevanti, né avrebbe reso verosimile di essere perseguitato per motivi politici, tant'è che egli si sarebbe visto riconoscere lo status di protezione sussidiaria e non quello di rifugiato. Di conseguenza l'UFG ha accolto la domanda di estradizione formulata dalla Turchia, condizionandola comunque alla prestazione di determinate garanzie.
7.3 Lo status di protezione sussidiaria concesso all'opponente dalle autorità italiane è fondato sul decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251, il quale attua la direttiva 2004/83/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (poi oggetto di rifusione nella direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea). Il testo legislativo in questione ha ampliato la protezione in ambito di asilo politico prevedendo una protezione sussidiaria che ha una portata più ampia rispetto alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Tale protezione è assicurata alle persone che non possiedono i requisiti per essere riconosciute come rifugiati ma che, se rimpatriate nel loro Paese di origine o nel Paese in cui avevano la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave come la pena di morte (art. 15 lett. a direttiva 2011/95/UE), torture o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (art. 15 lett. b) e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 15 lett. c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
). Ai fini dell'ammissibilità alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 15 lett. c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
, concretamente applicato all'opponente, occorre dimostrare
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che l'interessato risente di una situazione specifica data dalle sue circostanze personali e/o da una situazione di violenza indiscriminata (Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Lussemburgo 2014, pag. 73; v. anche la sentenza C-465/07 del 17 febbraio 2009 della Corte di giustizia dell'Unione europea, par. 35-39).

7.4 Lo status di protezione sussidiaria non è per contro previsto né dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, né dalla legislazione svizzera attualmente in vigore (v. comunque sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009, consid. 12.2). In favore delle persone la cui domanda di asilo non è stata accolta dalle autorità elvetiche, il diritto svizzero prevede per contro la possibilità di beneficiare di un'ammissione provvisoria giusta gli art. 83 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
seg. della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non sia possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (v. l'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi; RS 142.31]). L'ammissione provvisoria costituisce una forma di protezione alternativa rispetto al riconoscimento della qualifica di rifugiato, protezione che non costituisce tuttavia uno status giuridico; essa si rivolge, come detto, a persone la cui domanda di asilo non è stata accolta, ma che non possono essere allontanate o espulse (v. anche MURIEL TRUMMER, Entwicklungen im Bereich des komplementären Schutzes in der Schweiz und in der Europäischen Union, in: Asyl 2/2012 pag. 10 e segg., pag. 17 e seg.).
7.5 Nel caso di specie, le autorità elvetiche non si sono pronunciate nel merito di domande d'asilo concernenti A., né quest'ultimo ha presentato una richiesta di ammissione provvisoria ai sensi degli art. 83 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
seg. LStr, anche se una sua domanda d'asilo del 16 gennaio 2012 era stata a suo tempo evasa con una decisione di non entrata in materia dell'Ufficio federale della migrazione dell'8 marzo 2012, sfociata in una partenza non controllata di A. dal territorio svizzero.

Non vige dunque, in concreto, l'obbligo dell'UFG e delle autorità di ricorso che decidono in merito all'estradizione di tenere conto degli atti della procedura d'asilo giusta l'art. 55a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55a Coordinamento con la procedura d'asilo - Se la persona perseguita ha presentato una domanda d'asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998105 sull'asilo, l'UFG e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo.
AIMP e neppure vi è obbligo da parte delle autorità svizzere di riconoscere la decisione estera visto che a A. non è stato formalmente concesso il diritto di asilo, ma uno status di protezione sussidiaria in virtù di una direttiva europea alla quale la Svizzera non ha aderito. Certo si può porre il quesito di sapere se questo statuto abbia delle affinità con l'ammissione provvisoria di cui sopra al consid. 7.4, fatto sta
TPF 2015 68, p.75

che dal punto di vista del diritto svizzero degli stranieri A. non beneficia dell'ammissione provvisoria né ha avviato una procedura in tal senso, per cui il giudice dell'estradizione non può che prenderne atto.
8.
8.1 La domanda di estradizione nei confronti di A. va dunque valutata e decisa dalle autorità elvetiche in base al proprio diritto ed ai propri accertamenti fattuali, senza essere vincolate né dalla decisione sull'estradizione emanata dal giudice estero né dalla concessione da parte delle autorità italiane dello status di protezione sussidiaria.
8.2 Dinanzi all'autorità elvetica che decide sull'estradizione, A. non ha specificato le motivazioni per le quali la richiesta turca avrebbe un carattere politico, religioso o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico, né per quale ragione le due sentenze di condanna emesse a suo carico e poste a fondamento della domanda di estradizione per reati di carattere comune, ossia lesioni corporali, acquisto, possesso e trasporto di munizioni ed armi senza licenza e traffico di droga, denoterebbero tale caratteristica. Né sono stati forniti elementi concreti che permettano di supporre che A. sarebbe ricercato a livello internazionale per celati motivi, riguardanti segnatamente la sua appartenenza a partiti politici di opposizione. Egli, come detto, si è limitato a richiamare le decisioni italiane le quali non contengono sufficienti elementi a sostegno dell'esistenza di un reato politico, tant'è che non gli accordano lo status di rifugiato ed a sostenere che i fatti oggetto della condanna per traffico di droga sarebbero stati costruiti per farlo andare in carcere, tant'è che avrebbe avuto conoscenza di tale procedimento soltanto in seguito, ma in realtà, come emerge dagli atti, la relativa procedura non è stata condotta in contumacia. Maggiori elementi a sostegno del carattere politico delle condanne non sono stati forniti neppure nell'ambito della presente procedura di opposizione e ricorso avverso la decisione di estradizione, né vi è ragione per ritenere che, comunque applicando specifiche garanzie diplomatiche, la sua condizione di detenzione arrischi di essere aggravata per le sue origini curde e per le sue opinioni politiche. A queste condizioni non vi sono motivi per applicare l'art. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP e l'art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
. 2 CEEstr (v. supra consid. 6.2-6.5).
TPF 2015 68, p.76
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : TPF 2015 68
Data : 02. luglio 2015
Pubblicato : 20. luglio 2015
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : TPF 2015 68
Ramo giuridico : Art. 2 lett. b, 55 AIMP, art. 3 n. 2 CEEstr Nell'ambito di una procedura di estradizione alla Turchia, le autorità svizzere...
Oggetto : Estradizione alla Turchia; obiezione di reato politico.


Registro di legislazione
AIMP: 2 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
3 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
55 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
55a 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55a Coordinamento con la procedura d'asilo - Se la persona perseguita ha presentato una domanda d'asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998105 sull'asilo, l'UFG e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo.
80p
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80p Oneri subordinati ad accettazione - 1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso nonché l'UFG possono subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria.
1    L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso nonché l'UFG possono subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria.
2    L'UFG comunica gli oneri allo Stato richiedente qualora la decisione inerente alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato, fissandogli un termine congruo per dichiararne l'accettazione o il rifiuto. Scaduto inutilizzato tale termine, l'assistenza giudiziaria può essere concessa sui punti non subordinati ad alcun onere.
3    L'UFG esamina se la risposta dello Stato richiedente soddisfa gli oneri richiesti.
4    La decisione dell'UFG può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione scritta con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La decisione della Corte dei reclami penali è definitiva.141
CEDU: 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEEstr: 1 
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
2n  3n
LAsi: 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStr: 83e
all.: 15
Registro DTF
109-IB-317 • 115-IB-68 • 122-II-373 • 123-II-161 • 129-II-268 • 132-II-469
Weitere Urteile ab 2000
1C_377/2015
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accusato • agenzia dell'unione europea per i diritti fondamentali • allontanamento • ammissione provvisoria • apolide • aumento • autorità amministrativa • autorità di ricorso • autorità giudiziaria • avviso • calcolo • carcerazione preventiva • cedu • commercio di stupefacenti • condizioni di detenzione • conflitto armato • convenzione internazionale • corte dei reclami penali • corte di giustizia dell'unione europea • corte suprema • coscienza • decisione • degradazione • direttiva • direttive anticipate del paziente • diritti della difesa • diritto civile • diritto comune • diritto fondamentale • diritto svizzero • esaminatore • etnia • federalismo • forma e contenuto • frutto • giudizio di valore • gruppo di società • importanza • incarto • inizio • internazionale • interpol • italia • legge federale sugli stranieri • legge sull'asilo • leso • mese • ministero pubblico • misura di sicurezza • motivazione della decisione • motivo • nato • obbligo di mantenimento • obiezione • opposizione • parlamento europeo • parte contraente • pena detentiva • pena di morte • posta a • potere giudiziario • presentazione • principio procedurale • procedura d'asilo • procedura penale • quesito • questio • reato politico • reclusione • rimpatrio • ripartizione dei compiti • salario • scopo • sentenza di condanna • servizio militare • stato richiedente • stato • storico • studente • svizzera • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • tribunale penale federale • turco • ue • ufficio federale • ufficio federale della migrazione • ufficio federale di giustizia
BVGer
D-3334/2006
BstGer Leitentscheide
TPF 2015 68
Sentenze TPF
RP.2015.14 • RR.2015.68 • RR.2015.50
EU Richtlinie
2004/83 • 2011/95
ASYL
2/12 S.10 S.10