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5. Estratto della Sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. del 3 marzo 2008 (BE.2008.1)

Levata dei sigilli; segreto professionale del notaio.
art. 69 cpv. 3 PP

L'obbligo del segreto professionale del notaio non differisce, nella sostanza, da quello dell'avvocato. Dottrina e giurisprudenza sviluppate con riferimento al segreto professionale dell'avvocato valgono, in analogia, anche per la professione di notaio (consid. 4.1).

Le carte coperte dal segreto professionale dell'avvocato non possono, di principio, essere oggetto di sequestro o di perquisizione se non nella misura in cui l'avvocato stesso è perseguito penalmente. L'avvocato che non è oggetto d'inchiesta non è tenuto a dare visione all'autorità inquirente degli incarti sottostanti a segreto professionale (consid. 4.2).
Nel caso concreto, al notaio non è rimproverato un suo eventuale coinvolgimento nell'inchiesta né l'autorità inquirente contesta il carattere tipicamente notarile della documentazione suggellata. Inoltre, il notaio non risulta essere stato svincolato dai suoi clienti dall'obbligo di mantenere il segreto professionale. Di conseguenza, la richiesta di levata dei sigilli deve essere respinta (consid. 4.3).

Entsiegelung; Berufsgeheimnis des Notars.

Art. 69 Abs. 3 BStP

Die Pflicht des Notars zur Wahrung des Berufsgeheimnisses unterscheidet sich in ihrer Substanz nicht von derjenigen des Anwalts. Die bezüglich des Berufsgeheimnisses des Anwalts entwickelte Lehre und Rechtsprechung gilt analog auch für den Beruf des Notars (E. 4.1).

Vom Berufsgeheimnis des Anwalts geschützte Papiere dürfen grundsätzlich nicht beschlagnahmt oder durchsucht werden, ausser wenn der Anwalt selber strafrechtlich verfolgt wird. Der nicht beschuldigte Anwalt ist nicht gehalten, die Untersuchungsbehörde in durch das Berufsgeheimnis geschützte Dossiers Einblick nehmen zu lassen (E. 4.2).

Im vorliegenden Fall ist der Notar weder als Beschuldigter am Verfahren beteiligt noch bestreitet die untersuchende Behörde den notariatstypischen Charakter der versiegelten Dokumente. Im Übrigen ist der Notar auch nicht von sei-

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nen Klienten von der Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses entbunden worden. Als Folge davon ist das Gesuch um Entsiegelung abzuweisen (E. 4.3).

Levée des scellés; secret professionnel du notaire.
art. 69 al. 3 PPF

L'astreinte au secret professionnel du notaire ne diffère pas, en substance, de celle de l'avocat. La doctrine et la jurisprudence développées relativement au secret professionnel de l'avocat valent, par analogie, aussi pour la profession de notaire (consid. 4.1).

Les papiers couverts par le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas, en principe, être l'objet de séquestre ou de perquisition si ce n'est dans la mesure où l'avocat lui-même est poursuivi pénalement. L'avocat qui ne fait pas l'objet d'une enquête n'est pas tenu de donner connaissance à l'autorité des dossiers soumis au secret professionnel (consid. 4.2).

Dans le cas d'espèce, il n'est pas reproché au notaire son implication éventuelle dans l'enquête, pas plus que l'autorité d'enquête ne conteste le caractère typiquement notarial de la documentation scellée. En outre, le notaire n'a pas été délié par ses clients de l'obligation de garder le secret professionnel. Par consé- quent, la requête de levée des scellés doit être rejetée (consid. 4.3).

Riassunto dei fatti:

Nel marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il sospetto che sull'arco temporale 1999-2004 valori patrimoniali di ingente entità provento di attività criminale distrattiva perpetrata perlopiù in Italia da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo C. siano stati riciclati in Svizzera. Con riferimento all'aggravamento dello stato di dissesto del gruppo C., il MPC ha appreso che sull'arco temporale 1999-2000 il notaio A. è perlomeno intervenuta nel dicembre 1999 nell'ambito di un'operazione di un fittizio aumento di capitale per 30 milioni di USD autenticando delle firme apposte su contratti e documentazione. Su ordine del MPC la Polizia giudiziaria federale ha perquisito il domicilio notarile dell'avv. A. al fine di mettere al sicuro, in vista del sequestro, prove, valori patrimoniali o documenti, eventualmente nella forma di atto notarile, suscettibili di costituire elementi di prova o tracce. La detentrice delle carte individuate dall'autorità inquirente come potenzialmente rilevanti si è opposta alla loro perquisizione. Con scritto del 24 dicembre 2007 il MPC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla I Corte dei reclami penali.

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La I Corte dei reclami penali ha respinto tale richiesta.

Estratto dei considerandi:

4.1 In tale ambito, giova preliminarmente rilevare che l'obbligo del segreto professionale del notaio non differisce nella sostanza da quello dell'avvocato (RONDI, Il segreto professionale e le norme deontologiche, in: Il segreto professionale dell'avvocato e del notaio, CFPG 2003, pag. 25 segg., 36). Ne discende che dottrina e giurisprudenza sviluppate con riferimento al segreto professionale dell'avvocato valgono, in analogia, anche per la professione di notaio.

4.2 Orbene, dottrina e giurisprudenza concordano nel sostenere che le carte coperte dal segreto professionale dell'avvocato non possono, di principio, essere oggetto di sequestro o di perquisizione se non nella misura in cui l'avvocato stesso è perseguito penalmente. Pertanto, l'avvocato che non è oggetto di un'inchiesta penale non è tenuto a dare visione all'autorità inquirente degli incarti sottostanti a segreto professionale e, di conseguenza, la relativa richiesta di levata dei sigilli dev'essere respinta (DTF 130 II 193 consid. 4.4; 126 II 495 consid. 5e/dd e riferimenti ivi citati; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea, Ginevra, Monaco 2005, pag. 354 n. 21; Blätter für Zürcherische Rechtsprechung, ZR, 99, 2000, pag. 43).

4.3 Nel caso concreto, il MPC non rimprovera al notaio qui opponente un suo eventuale coinvolgimento nell'inchiesta penale in questione. Inoltre, l'autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipicamente notarile della documentazione suggellata (rubriche di brevetti notarili, risp. documentazione relativa all'attività notarile d'autentica di firme). Peraltro, il notaio non risulta essere stato svincolato dai suoi clienti dall'obbligo di mantenere il segreto professionale. Premesso ciò e richiamata la dottrina e la giurisprudenza suesposta (v. consid. 4.1 e 4.2), la richiesta di levata dei sigilli va pertanto respinta.

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Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : TPF 2008 17
Datum : 03. März 2008
Publiziert : 01. Juni 2009
Quelle : Bundesstrafgericht
Status : TPF 2008 17
Sachgebiet : Art. 69 Abs. 3 BStP Die Pflicht des Notars zur Wahrung des Berufsgeheimnisses unterscheidet sich in ihrer Substanz nicht...
Gegenstand : Entsiegelung; Berufsgeheimnis des Notars.


Gesetzesregister
BStP: 69
BGE Register
126-II-495 • 130-II-193
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
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