TPF 2005 89
TPF 2005 89, p.89
23. Estratto della Sentenza della Corte dei reclami penali nella causa Ministero pubblico del Cantone Ticino contro Ministero pubblico della Confederazione del 14 marzo 2005 (BG.2004.20)
Competenza ratione materiae.
Art. 348



Il fatto che l'art. 260ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
Una deroga al foro legale č possibile solo per motivi importanti, legati alla celeritŕ del procedimento o all'economia procedurale. Circostanze quali il sovraccarico di lavoro, la disuguaglianza di mezzi a disposizione o ancora la
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necessitŕ di inoltrare commissioni rogatorie all'estero non costituiscono tali motivi (consid. 3.4).
Sachliche Zuständigkeit.
Art. 348 StGB, Art. 260, 279 BStP
Die Tatsache, dass eine Strafbestimmung im Zeitpunkt der in Italien erfolgten Tatbegehung in der Schweiz noch nicht in Kraft war, ist für die Bundeszuständigkeit kein Hindernis (E. 2.2).
Ein Abweichen von der gesetzlichen Zuständigkeit ist nur aus zwingenden Gründen der Verfahrensbeschleunigung oder -ökonomie möglich. Umstände wie Arbeitsüberlastung, unterschiedliche Ressourcensituation oder die Notwendigkeit von Rechtshilfegesuchen im Ausland stellen keine solchen Gründe dar (E. 3.4).
Compétence ratione materiae.
Art. 348

Le fait que l'art. 260ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
Une dérogation au for légal n'est possible qu'en cas de motifs importants liés ŕ la célérité ou ŕ l'économie de la procédure. Des circonstances telles qu'une surcharge de travail, l'inégalité des moyens ŕ disposition ou encore la nécessité d'envoyer des commissions rogatoires ŕ l'étranger ne constituent pas de tels motifs (consid. 3.4).
Riassunto dei fatti:
Con istanza del 29 dicembre 2004 alla Corte dei reclami penali, il Ministero pubblico del Canton Ticino (MP/TI) ha chiesto formalmente di attribuire al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) la competenza per l'indagine e l'istruzione del procedimento nei confronti di B., sospettato di appartenere all'organizzazione terroristica italiana "Brigate Rosse" e di aver partecipato all'assassinio di Aldo Moro e dei membri della sua scorta a Roma nel 1978.
La Corte dei reclami penali ha respinto l'istanza.
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Estratto dei considerandi:
2.2 Le parti non contestano che l'organizzazione terrorista delle "Brigate Rosse" corrisponda alla definizione dell'art. 260ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
3.4 Una deroga al foro legale deve fondarsi su delle ragioni assolute, destinate a soddisfare degli imperativi legati alla celeritŕ del procedimento o all'economia di procedura. La giurisprudenza ha cosě ammesso che, contrariamente al testo legislativo, il foro puň essere fissato nel centro di gravitŕ dell'attivitŕ delittuosa oppure nel luogo dove č possibile effettuare una seria economia nella raccolta delle prove. La lingua parlata dall'autore č stata ugualmente, occasionalmente, ammessa per giustificare una deroga (cfr. DTF 129 IV 202, consid. 2, pagg. 203-204, con riferimenti citati). Nel caso concreto, il MP/TI non giustifica con nessuno dei motivi appena elencati la deroga in questione. Nella sua richiesta, egli invoca anzitutto l'assenza di atti procedurali posteriori al decreto di sospensione ed il fatto che nessun magistrato ticinese a conoscenza della causa č ancora in funzione presso il MP/TI. Tali argomenti sono perň valevoli anche per il MPC. In seguito, il MP/TI invoca la necessitŕ di inoltrare delle commissioni rogatorie all'Italia. Ma anche in questo ambito non si vede per quale motivo il MPC sarebbe meglio posizionato dell'autoritŕ cantonale per trattare con le autoritŕ italiane. Infine, il MP/TI menziona il proprio sovraccarico di lavoro. Anche supponendo che il MPC disponga di mezzi superiori, un tale argomento non sarebbe sufficiente per giustificare un'eccezione al foro legale. Il MP/TI aggiunge che l'obbligo di condurre la procedura in lingua italiana non basterebbe per rifiutare un trasferimento di competenza al MPC. Ciň corrisponde senza dubbio alla realtŕ, ma il problema non č di sapere se il MPC puň rifiutare, ma appurare se si giustifica una deroga eccezionale al foro legale ticinese.
Registro di legislazione
CP 260 ter
CP 348PP 260PP 279
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Č punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
Registro DTF
BstGer Leitentscheide
Sentenze TPF