RPW/DPC

B 2.3

2007/2

4.

316

Statoil/Norsk Hydro

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs.

1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart 1. Am 15. Mai 2007 ging beim Sekretariat der Wettbewerbskommission die gemeinsame Meldung von Statoil ASA und Norsk Hydro ASA ein, welche die Übernahme des Geschäftsbereichs Öl und Gas der Norsk Hydro ASA durch Statoil ASA zum Gegenstand hatte.

2. Die beiden Unternehmen sind in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und im Verkauf von Öl und Gas tätig. Hauptteil der Öl- und Gasprodukte wird

innerhalb des EWR-Raumes an Grossverteiler, grosse Industriekunden und Elektrizitätswerke verkauft. Der Umsatz der beteiligten Unternehmen in der Schweiz wird fast ausschliesslich durch Handelsgeschäfte erzielt. Dabei handelt es sich grösstenteils um getätigte Verkäufe an internationale Rohstoffhändler und Handelshäuser mit Rechnungsadresse in der Schweiz.

Die Produkte werden in der Regel gleich weiter an Endkunden verkauft, wodurch die Lieferungen direkt an die Abnehmer - hauptsächlich ausserhalb der Schweiz - erfolgen.

3. Die vorläufige Prüfung ergab, dass der Zusammenschluss keine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken wird. Demzufolge sind die Voraussetzungen für die Eröffnung einer Prüfung nach Art. 10
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 10 Valutazione delle concentrazioni
1    Le concentrazioni sottoposte all'obbligo di annuncio sottostanno ad un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l'indizio che esse creino o rafforzino una posizione dominante.
2    La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione:
a  crea o rafforza una posizione dominante sul mercato che può sopprimere la concorrenza efficace, e
b  non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da avere il sopravvento sugli svantaggi della posizione dominante.
3    Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193419 sulle banche che sono reputate necessarie dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.20
4    Nella valutazione delle ripercussioni di una concentrazione sull'efficacia della concorrenza, la Commissione della concorrenza tiene parimenti conto dell'evoluzione del mercato nonché della posizione dell'impresa nella concorrenza internazionale.
KG nicht gegeben.

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2007-2-B-2.3.4
Data : 01. aprile 2007
Pubblicato : 30. giugno 2007
Sorgente : DPC-decisioni
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto e politica della concorrenza (DPC; COMCO)
Oggetto : 4. Statoil/Norsk Hydro Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10...


Registro di legislazione
LCart: 10
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 10 Valutazione delle concentrazioni
1    Le concentrazioni sottoposte all'obbligo di annuncio sottostanno ad un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l'indizio che esse creino o rafforzino una posizione dominante.
2    La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione:
a  crea o rafforza una posizione dominante sul mercato che può sopprimere la concorrenza efficace, e
b  non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da avere il sopravvento sugli svantaggi della posizione dominante.
3    Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193419 sulle banche che sono reputate necessarie dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.20
4    Nella valutazione delle ripercussioni di una concentrazione sull'efficacia della concorrenza, la Commissione della concorrenza tiene parimenti conto dell'evoluzione del mercato nonché della posizione dell'impresa nella concorrenza internazionale.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
esame • all'interno • cifra d'affari • commissione della concorrenza • fuori • fornitura • produzione