RPW/DPC

B 1.1

2006/3

2.

432

Zugang zu Mobilfunknetzen/Einstellung der Vorabklärung

Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5 und 7 KG

Im September 2005 haben Coop und Migros Mobilfunkangebote flächendeckend in der Schweiz lanciert.

Inzwischen haben alle genannten Unternehmen einen Accordo illecito; art. 5 e 7 LCart Zugang zu einem Mobilfunkanbieter erhalten: Migros Am 4. Juli 2005 hat das Sekretariat der Wettbewerbs- mit Swisscom Mobile, Coop und Mobilezone mit kommission eine Anzeige erhalten, wonach die Orange und Tele2 und Cablecom mit sunrise.

schweizerischen Mobilfunkanbieter Orange, sunrise Es kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, warum und Swisscom Mobile den Zugang zu ihren Netzen es nach dem Eröffnen eines Verfahrens gegen die drei zwecks Erbringung mobiler Sprachdienste durch weischweizerischen Mobilfunkanbieter so rasch zu divertere Anbieter auf diesen Netzen verweigern würden.

sen Vertragsabschlüssen über den Zugang zu MobilUnternehmen, welche nicht über eine eigene Infrafunknetzen gekommen ist. Da sich in diesem Bereich struktur im Bereich Mobilfunk besitzen, können auf jedoch seit 1999, also seit es in der Schweiz drei Moden bestehenden Mobilfunknetzen vor Orange, sunribilfunkanbieter mit eigener Infrastruktur gibt, kaum se oder Swisscom Mobile Dienstleistungen im Bereich zu Einigungen gekommen ist, liegt die Schlussfolgeder mobilen Kommunikation (Sprache, SMS, MMS, rung nahe, dass ein Zusammenhang mit der EröffVoice-Mail etc.) erbringen, wenn sie von mindestens nung dieses kartellrechtlichen Verfahrens vorliegt.

einem Mobilfunkanbieter mit eigenem Mobilfunknetz einen Zugang zu dessen Netz erhalten. Dies zum Bei- Der Sachverhalt hat sich damit grundlegend geändert, spiel in Form eines so genannten MVNO (mobile vir- sodass der Gegenstand der Vorabklärung nicht mehr tual network operator) oder als reiner Wiederverkäu- besteht. Das Sekretariat stellt die Vorabklärung mit fer. Auch andere Formen der Zusammenarbeit zwecks Datum vom 11. Juli 2006 ein.

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Mobilfunk sind denkbar.

Accord illicite; art. 5 et 7 LCart

Gemäss den Informationen und Dokumenten, welche dem Sekretariat im Juli 2005 vorlagen, haben verschiedene Anbieter von mobilen Telefondienstleitungen versucht, Zugang auf eines der Netze von Orange, sunrise und Swisscom Mobile zu erhalten. Diese Gesuche seien gemäss der Anzeige vom 4. Juli 2005 ohne detailliertere Begründungen von allen Mobilfunkanbietern, welche über ein quasi flächendeckendes Netz verfügen, abgewiesen worden.

Dieses Verhalten warf die Frage auf, ob Orange, sunrise und Swisscom Mobile beim Zugang zu Mobilfunknetzen eine individuell oder kollektiv marktbeherrschende Stellung durch eine Verweigerung von Geschäftsbeziehungen missbrauchten (vgl. Art. 7
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 7
1    Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.14
2    Costituiscono in particolare pratiche del genere:
a  il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell'acquisto);
b  la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali;
c  l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate;
d  la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti;
e  la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico;
f  la subordinazione della conclusione di contratti all'assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner;
g  la limitazione della possibilità per i richiedenti di approvvigionarsi all'estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all'estero.
KG) oder ob eine unzulässige Wettbewerbsabrede nach Artikel 5
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 5 Accordi illeciti
1    Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace.
2    Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica:
a  se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e
b  se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace.
3    È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:
a  fissano direttamente o indirettamente i prezzi;
b  limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare;
c  operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.
4    La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.11
KG vorlag.

Das Sekretariat hat deshalb am 13. Juli 2005 eine Vorabklärung eröffnet, in welcher Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Verstosses gegen Artikel 5
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 5 Accordi illeciti
1    Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace.
2    Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica:
a  se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e
b  se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace.
3    È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:
a  fissano direttamente o indirettamente i prezzi;
b  limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare;
c  operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.
4    La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.11
oder 7 KG gesucht wurden. Dazu verschickte das Sekretariat am selben Tag Fragebogen an alle Mobilfunkanbieter mit eigenem Netz (Orange, sunrise und Swisscom Mobile). Aus den verschiedenen Antworten im September und November ging hervor, dass alle Mobilfunkanbieter mit verschiedenen Anbietern, insbesondere mit Migros, Coop, Tele2, Cablecom und Mobilezone, aber auch noch mit weiteren Anbietern, über einen Zugang zu ihren jeweiligen Netzen verhandelten. Diese zum Teil langwierigen Verhandlungen führten jedoch über lange Zeiträume nicht zu konkreten Ergebnissen in Form eines Abkommens über einen Zugang zum jeweiligen Mobilfunknetz.

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2006-3-B-1.1.2
Data : 31. luglio 2006
Pubblicato : 30. settembre 2006
Sorgente : DPC-decisioni
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto e politica della concorrenza (DPC; COMCO)
Oggetto : Zugang zu Mobilfunknetzen/Einstellung der Vorabklärung Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5 und 7 KG Accord illicite; art....


Registro di legislazione
LCart: 5 
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 5 Accordi illeciti
1    Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace.
2    Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica:
a  se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e
b  se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace.
3    È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti:
a  fissano direttamente o indirettamente i prezzi;
b  limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare;
c  operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.
4    La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.11
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SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 7
1    Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.14
2    Costituiscono in particolare pratiche del genere:
a  il rifiuto di relazioni commerciali (p. es. il blocco della consegna o dell'acquisto);
b  la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali;
c  l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate;
d  la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti;
e  la limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico;
f  la subordinazione della conclusione di contratti all'assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner;
g  la limitazione della possibilità per i richiedenti di approvvigionarsi all'estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all'estero.
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swisscom • comunicazione • cartello • infrastruttura • giorno • lingua • comportamento • quesito • fattispecie