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Estratto della decisione della Corte II
nelle causa A. contro Ufficio federale della formazione e della tecnologia
B 5877/2009 dell'8 luglio 2010

Esame federale di maturità professionale. Determinazione dell'autorità inferiore competente nell'ambito della procedura di ricorso.

Art. 57
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 57  
  1.   Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti. [1]
  2.   Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA. Art. 32 e
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 57  
  1.   Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti. [1]
  2.   Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
art. 34
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 34   Abrogazione di un altro atto normativo
  L'ordinanza del 24 giugno 2009 [1] sulla maturità professionale è abrogata.
 
[1] [RU 2009 3447; 2013 2315, 3093; 2016 2645; 2016 2965]
OMPr del 1998.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è l'autorità inferiore ai sensi dell'art. 57
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 57  
  1.   Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti. [1]
  2.   Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA nell'ambito della procedura di ricorso contro una decisione in materia di esami federali di maturità professionale. Nel caso di una procedura di ricorso pendente davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF), l'UFFT è responsabile dell'organizzazione e della coordinazione interna con la Commissione federale di maturità professionale (CFMP). Lo scambio diretto di scritti tra quest'ultima ed il TAF non è escluso (consid. 2-2.3).

Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung. Bestimmung der Vorinstanz, welche zur Behandlung einer Beschwerde zuständig ist.

Art. 57 VwVG. Art. 32 und Art. 34 BMV von 1998.

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) ist Vorinstanz im Sinne von Art. 57 VwVG bezüglich einer Prüfungsverfügung betreffend die Eidgenössische Berufsmaturität. Das BBT ist damit - mit der Eidgenössischen Berufsmaturitätskommission (EBMK) - verantwortlich für die Organisation und Koordination des internen Verfahrens im Falle einer Beschwerde. Ein direkter Schriftenwechsel zwischen der EBMK und dem Bundesverwaltungsgericht ist nicht ausgeschlossen (E. 2-2.3).

Examen fédéral de maturité professionnelle. Détermination de l'autorité inférieure compétente pour la procédure de recours.

Art. 57
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 57  
  1.   Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti. [1]
  2.   Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA. Art. 32
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 32   Confederazione
  La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.   esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b.   provvede al coordinamento a livello svizzero;
c.   ricorre a rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali nonché ad altri esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.
et art. 34
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 34   Abrogazione di un altro atto normativo
  L'ordinanza del 24 giugno 2009 [1] sulla maturità professionale è abrogata.
 
[1] [RU 2009 3447; 2013 2315, 3093; 2016 2645; 2016 2965]
OMPr de 1998.

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est l'autorité inférieure au sens de l'art. 57
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 57  
  1.   Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti. [1]
  2.   Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA en cas de recours contre une décision en matière d'examens fédéraux de maturité professionnelle. Dans ce contexte il est responsable - avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) - de l'organisation et de la coordination de la procédure interne de recours. Un échange d'écritures direct entre la CFMP et le Tribunal administratif fédéral n'est pas exclu (consid. 2-2.3).


Dai considerandi:


2. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha richiesto nel corso della procedura una presa di posizione da parte dell'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) e della Commissione federale di maturità professionale (CFMP) in merito alla domanda di sapere chi sia da considerare autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale. La domanda è scaturita in fase d'istruzione quando il TAF con ordinanza del 28 ottobre 2009 aveva chiesto all'UFFT di prendere posizione sul ricorso ed il termine era trascorso infruttuoso. La CFMP chiedeva in seguito il ripristino del termine indicando che l'ordinanza era stata erroneamente inviata all'UFFT e che questa non le era stata trasmessa dallo stesso, nonostante la CFMP fosse chiaramente competente in merito.

2.1 La domanda in merito all'autorità inferiore è importante per diversi motivi. Per poter inoltrare un ricorso davanti al TAF l'atto impugnato emanato dall'autorità inferiore deve essere una decisione ai sensi dell'art. 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
della legge del 17 giugno sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). D'altra parte la decisione impugnata deve essere emanata da un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LTAF e non rientrare nelle eccezioni previste dalla legge (art. 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
LTAF). Una chiara suddivisione dei ruoli processuali è inoltre necessaria per poter applicare in modo coerente l'art. 57
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 57  
  1.   Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti. [1]
  2.   Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA e permettere quindi all'autorità che lo applica, di rivolgersi senza indugio all'autorità interessata, per informarla della litispendenza, chiederle una risposta al ricorso, così come di poter attuare eventuali misure cautelari, il tutto evitando rallentamenti della procedura. Infine la domanda può avere ripercussioni sulla questione legata all'assegnazione di eventuali indennità (art. 64
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
  2.   Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
  3.   Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
  4.   L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
PA). Mentre da una parte all'autorità inferiore soccombente non vengono messe a carico le spese procedurali,
essa può però essere chiamata a versare un'indennità a favore della ricorrente. È quindi necessario definire con chiarezza chi, nel caso, ne è responsabile.

2.2 Per determinare l'identità dell'autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale il TAF si basa sulle disposizioni legali in materia. Esse sono in primo luogo quelle normative che ripartiscono in maniera generale le competenze oppure quelle che determinano in modo specifico il potere decisionale nell'ambito in questione. La legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) prevede che la Commissione federale venga nominata dal Dipartimento e le affida compiti esplicitamente consultivi per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione (art. 71
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
  2.   Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
  3.   Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
  4.   L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LFPr). La LFPr delega inoltre la competenza in materia di maturità professionale federale al Consiglio federale (art. 25 cpv. 5
RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale

Art. 25  
  1.   La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.
  2.   La formazione generale approfondita di cui all'articolo 17 capoverso 4 può anche essere acquisita dopo l'ottenimento dell'attestato federale di capacità.
  3.   I Cantoni provvedono affinché l'offerta nell'ambito dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale soddisfi la domanda.
  4.   L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dispensato nelle scuole pubbliche è gratuito. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere gli operatori privati.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la maturità.
LFPr) che in base a tale delega ha emanato l'ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr, RS 412.103.1), con la quale il potere decisionale in materia viene ridistribuito tra Cantoni (art. 8
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 8   Ambito fondamentale
  1.   Le materie dell'ambito fondamentale sono:
a.   prima lingua nazionale;
b.   seconda lingua nazionale;
c.   inglese;
d.   matematica.
  2.   I Cantoni definiscono la prima e la seconda lingua nazionale.
  3.   Le materie dell'ambito fondamentale sono insegnate in tutti gli indirizzi della maturità professionale conformemente al programma quadro d'insegnamento.
, art. 14
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 14   Condizioni e procedure di ammissione
  1.   Le condizioni minime per essere ammessi all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono:
a.   durante la formazione professionale di base, un contratto di tirocinio o di formazione;
b.   al termine della formazione professionale di base, un attestato federale di capacità o un titolo equivalente.
  2.   Le ulteriori condizioni e la procedura di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono stabilite dai Cantoni. Al riguardo, questi ultimi si basano sulle condizioni e sulle procedure che disciplinano l'accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
  3.   Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone. Sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.
, art. 20
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 20   Esami finali
  1.   Gli esami finali concernono:
a.   le quattro materie dell'ambito fondamentale; e
b.   le due materie dell'ambito specifico.
  2.   Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.
  3.   Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello cantonale o intercantonale. Nei Cantoni bilingui possono essere preparati in base alla regione linguistica.
  4.   All'interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami scritti di un dato indirizzo devono essere identici. In casi particolari sono possibili deroghe.
  5.   Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.
, art. 26 e
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 20   Esami finali
  1.   Gli esami finali concernono:
a.   le quattro materie dell'ambito fondamentale; e
b.   le due materie dell'ambito specifico.
  2.   Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.
  3.   Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello cantonale o intercantonale. Nei Cantoni bilingui possono essere preparati in base alla regione linguistica.
  4.   All'interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami scritti di un dato indirizzo devono essere identici. In casi particolari sono possibili deroghe.
  5.   Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.
art. 34
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 34   Abrogazione di un altro atto normativo
  L'ordinanza del 24 giugno 2009 [1] sulla maturità professionale è abrogata.
 
[1] [RU 2009 3447; 2013 2315, 3093; 2016 2645; 2016 2965]
OMPr) e Ufficio federale (art. 23
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Art. 23   Calcolo delle note
  1.   Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota finale si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota scolastica. Nelle materie che non prevedono esami finali la nota finale corrisponde alla nota scolastica.
  2.   Se l'esame finale di una materia riguarda una sola prestazione, la nota d'esame viene arrotondata al punto o al mezzo punto. Se l'esame finale di una materia riguarda più prestazioni, la media delle prestazioni viene arrotondata a un decimale.
  3.   La nota scolastica delle materie è data dalla media di tutte le note semestrali nella materia corrispondente. È arrotondata a un decimale.
  4.   La nota finale delle materie e la nota finale dell'approccio interdisciplinare sono arrotondate al punto o al mezzo punto.
  5.   La nota semestrale di una materia è composta da almeno due prestazioni valutate separatamente. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  6.   Nell'approccio interdisciplinare la nota finale si compone in parti uguali della nota del LPI e della nota scolastica dell'AIM.
  7.   La nota del LPI risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione con discussione approfondita del LPI. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  8.   La nota scolastica dell'AIM è data dalla media delle note semestrali. Ogni nota semestrale è composta dalle prestazioni valutate conformemente all'articolo 11 capoverso 4. La nota scolastica dell'AIM è arrotondata a un decimale. Nei cicli di formazione della durata di due semestri è data dalla media delle prestazioni fornite. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  9.   La nota complessiva è data dalla media di tutte le note prese in considerazione conformemente all'articolo 24. È arrotondata a un decimale.
, art. 28 cpv. 3
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Art. 28   Riconoscimento dei cicli di formazione
  1.   I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione. Le domande di riconoscimento devono essere presentate alla SEFRI dall'autorità cantonale.
  2.   I cicli sono riconosciuti se:
a.   sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza, concretizzate nel programma quadro d'insegnamento;
b.   è emanato un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione;
c.   i docenti sono qualificati.
  3.   La SEFRI decide in merito al riconoscimento dei cicli di formazione. A tal fine si avvale di esperti ed elabora apposite direttive.
  4.   Può riconoscere cicli di formazione vincolandoli a condizioni e stabilire un termine entro il quale tali condizioni devono essere adempiute.
, art. 29 cpv. 4
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Art. 29   Qualifiche dei docenti
  1.   Alle qualifiche dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si applicano i requisiti di cui agli articoli 40 capoversi 2 e 3, 43 e 46 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 [1] sulla formazione professionale.
  2.   I docenti dei cicli di formazione plurilingui che insegnano la propria materia in una lingua straniera dispongono di:
a.   un certificato che attesta, nella lingua straniera in questione, almeno un livello di competenza C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
b.   una formazione continua riconosciuta in didattica bilingue o in didattica immersiva.
 
[1] RS 412.101
, art. 30 cpv. 2
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Art. 30   Revoca del riconoscimento
  1.   Il riconoscimento di un ciclo di formazione è revocato se:
a.   le condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 4 non sono adempiute entro il termine stabilito; o
b.   il ciclo di formazione non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento di cui all'articolo 28 capoverso 2 e le lacune riscontrate dalla SEFRI non sono state colmate entro i termini.
  2.   Prima di revocare il riconoscimento la SEFRI consulta l'autorità cantonale competente.
, art. 32
lett. c
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Art. 32   Confederazione
  La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.   esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b.   provvede al coordinamento a livello svizzero;
c.   ricorre a rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali nonché ad altri esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.
OMPr). L'OMPr prevede infine due tipi di esami di maturità professionale: l'esame di maturità professionale previsto alla fine di una formazione generale approfondita per la maturità professionale acquisita in cicli di formazione riconosciuti e l'esame federale di maturità per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto (art. 4
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Art. 4   Acquisizione della formazione generale approfondita
  1.   La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
  2.   I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) disciplina l'esame federale di maturità professionale.
OMPr). Quest'ultimo tipo di esame è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 4 cpv. 2
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Art. 4   Acquisizione della formazione generale approfondita
  1.   La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
  2.   I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) disciplina l'esame federale di maturità professionale.
OMPr). Le disposizioni transitorie dell'OMPr indicano che ai maturandi che hanno cominciato la formazione professionale entro il 2014 si applicano le disposizioni della vecchia ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 (RU 1999 1367, qui di seguito: OMPr del 1998) (art. 36
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Art. 36   Entrata in vigore
  La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.
OMPr). Ciò vale sicuramente anche per quelle persone che hanno frequentato un ciclo di formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2
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Art. 4   Acquisizione della formazione generale approfondita
  1.   La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
  2.   I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) disciplina l'esame federale di maturità professionale.
OMPr.

2.2.1 Le disposizioni della OMPr del 1998 rispecchiano quelle in vigore attualmente; anche in base al diritto precedente è infatti prevista una distinzione tra esami di maturità professionale e esami federali di maturità professionale. Mentre al primo tipo d'esame si applicano direttamente le disposizioni dell'OMPr del 1998, l'esame federale di maturità professionale è retto da una regolamentazione separata per la quale è responsabile l'Ufficio federale (art. 32
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Art. 32   Confederazione
  La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.   esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b.   provvede al coordinamento a livello svizzero;
c.   ricorre a rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali nonché ad altri esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.
OMPr del 1998). In base al regolamento degli esami federali di maturità professionale in vigore al momento degli esami della ricorrente (regolamento degli esami federali di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007, qui di seguito: regolamento 2007) la responsabilità di ordinare e organizzare gli esami federali di maturità professionale è esplicitamente affidata all'UFFT che a sua volta ne delega l'organizzazione e lo svolgimento alla CFMP (art. 1 e art. 2 regolamento 2007).

La formulazione scelta nel regolamento è esplicita e trasmette alla CFMP compiti puramente organizzativi e amministrativi, mentre l'ordinamento della materia è affidato all'UFFT.

Oltre alle competenze generali sopra menzionate, ci sono diversi articoli che ripartiscono in modo specifico le competenze decisionali in materia: il regolamento 2007 prevede infatti che le decisioni che possono essere impugnate per iscritto mediante ricorso davanti al TAF, concernenti la mancata ammissione all'esame o, come nel caso attuale, il mancato rilascio dell'attestato di maturità professionale, sono di esplicita competenza dell'UFFT (art. 24
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 32   Confederazione
  La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.   esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b.   provvede al coordinamento a livello svizzero;
c.   ricorre a rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali nonché ad altri esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.
regolamento 2007). Anche la formulazione dei rimedi giuridici legata alla comunicazione del risultato degli esami designa l'UFFT come autorità decisionale. Infine, è da notare che nonostante sia la CFMP a svolgere gli esami, decisioni strettamente legate al loro svolgimento come le decisioni in merito ad un'eventuale esclusione immediata dagli esami, a causa di uso di mezzi illeciti o altro comportamento scorretto, spettano chiaramente all'UFFT (art. 17 cpv. 2 e 3 regolamento 2007). Allo stesso modo, nonostante lo svolgimento degli esami, così come la procedura d'ammissione, spetti alla CFMP, essa ha solamente la possibilità di proporre all'UFFT (e non di decidere) l'ammissione o meno di un candidato o una candidata all'esame (art. 8 cpv. 1 regolamento 2007).

Tale suddivisione dei compiti e del potere decisionale si riflette nelle norme del regolamento interno della CFMP (versione del 20 novembre 2007 approvato il 16 gennaio 2008 dall'UFFT, qui di seguito: regolamento interno). Esso prevede infatti che la CFMP tratti i compiti che le vengono assegnati e sia a disposizione a titolo consultivo dell'UFFT (art. 1 cpv. 2 regolamento interno). Lo svolgimento degli esami federali di maturità professionale è espressamente delegato dalla CFMP al Direttore degli esami (art. 9 cpv. 1 regolamento interno). Nonostante egli abbia l'incarico dello svolgimento degli esami non ha il potere di decidere in merito al superamento o al mancato superamento degli esami, ma presenta all'UFFT la sua richiesta per i singoli candidati (art. 9 cpv. 3 regolamento interno).

Ad ogni livello normativo è possibile così notare come la responsabilità dell'ordinamento dell'esame federale di maturità professionale ed il potere decisionale in materia sono conseguentemente affidati all'UFFT (o ai Cantoni), mentre alla CFMP sono affidati compiti consultivi, organizzativi o amministrativi. Anche nell'ambito di quei compiti per i quali la CFMP è responsabile (lo svolgimento e l'organizzazione degli esami federali), il potere decisionale è affidato all'UFFT.

Ne consegue che nell'ambito della procedura l'UFFT è da una parte, autorità inferiore ai sensi dell'art. 57
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 57  
  1.   Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti. [1]
  2.   Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA e quindi corrispondente principale del TAF. Dall'altra, rientra nelle responsabilità dell'UFFT il compito di organizzare e coordinare la procedura interna con la CFMP.

2.2.2 Gli articoli citati dalla CFMP nella sua risposta del 22 gennaio 2010 a riguardo non sono pertinenti. L'art. 34 cpv. 2 lett. d
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 34   Abrogazione di un altro atto normativo
  L'ordinanza del 24 giugno 2009 [1] sulla maturità professionale è abrogata.
 
[1] [RU 2009 3447; 2013 2315, 3093; 2016 2645; 2016 2965]
OMPr del 1998 da lei citato determina solamente che la CFMP è responsabile dello svolgimento degli esami federali di maturità professionale. Anche le altre competenze enumerate nell'art. 34 cpv. 2
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 34   Abrogazione di un altro atto normativo
  L'ordinanza del 24 giugno 2009 [1] sulla maturità professionale è abrogata.
 
[1] [RU 2009 3447; 2013 2315, 3093; 2016 2645; 2016 2965]
OMPr del 1998 riguardano compiti puramente organizzativi e amministrativi.

2.2.3 Mentre da un punto di vista pratico si potrebbe dedurre un potere decisionale in materia a favore della CFMP e quindi un suo ruolo di autorità inferiore, le normative legali in vigore che determinano i compiti ed il potere decisionale dell'UFFT sono preponderanti. Il regolamento che ordina l'esame federale di maturità professionale non prevede infatti potere decisionale a favore della CFMP. Questa suddivisione dei compiti, e quindi dei ruoli, è ancora più evidente se si prendono in considerazione confrontandole, le disposizioni della LFPr, dell'OMPr e del regolamento interno.

Il foglio con le note della ricorrente e la decisione del mancato superamento degli esami, è firmato a nome della CMFP dalla direttrice degli esami. Nonostante la decisione menzioni correttamente nei rimedi giuridici l'UFFT in qualità di autorità decisionale, si pone per i motivi sopra indicati, la domanda se revocare o annullare, per incompetenza, la decisione impugnata. A tal proposito bisogna tener conto del fatto che le censure materiali (consid. 3segg.) sono mature per il giudizio e che il TAF è processualmente prima e ultima istanza di ricorso in materia. Dal punto di vista della ricorrente, revocare la decisione impugnata e rimandarla all'UFFT competente al fine di emanarne una nuova, ma con lo stesso contenuto, equivarrebbe ad un eccesso di formalismo (cfr. decisione del TAF B 607/2009 consid. 3). Si può anche supporre che l'UFFT, così come nell'ambito di altri esami professionali dall'esito negativo, abbia delegato alla CFMP la competenza in merito alla firma. Per quel che riguarda l'annullamento della decisione impugnata, vi è da sottolineare che in base alla prassi e alla dottrina in materia, il difetto in questione non è tale da imporre questa soluzione (cfr. DTF 132 II 21 consid. 3.1 pag. 27, DTF 130 III 430
consid. 3.3 pag. 434; cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, N. 955segg.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, pag. 285).

La decisione impugnata, in base a quanto esposto, può quindi essere considerata come emanata in nome o su incarico dell'UFFT. Se la CFMP volesse in futuro continuare a firmare i risultati delle note a nome dell'UFFT, sarebbe consigliabile una modifica in tal senso del regolamento degli esami di maturità professionale.

2.3 Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2010, la CFMP adduce motivi pratici a favore del proprio ruolo in caso di ricorso, motivando che è il segretariato degli esami in collaborazione con gli esperti e d'intesa con la direttrice degli esami ad esprimere un parere in merito, poiché solo il segretariato è in grado di esprimersi per quanto riguarda il contenuto degli esami.

Anche se è l'UFFT ad essere autorità decisionale e quindi autorità inferiore in un'eventuale procedura di ricorso, ciò non esclude che la CFMP possa, in caso di ricorso ad un esame federale di maturità professionale, intrattenere corrispondenza diretta con l'autorità scrivente. È evidente che l'organo che dispone delle conoscenze specifiche legate ad un eventuale esame contestato come lo possono essere il suo svolgimento, l'analisi delle risposte dei candidati, la valutazione delle loro risposte nel loro contesto, è sicuramente la CFMP. Alla luce delle norme applicabili in materia non è però possibile accettare che la CFMP si definisca autorità inferiore e che l'UFFT non intervenga in alcun modo nella procedura di ricorso (ad esempio rinunciando ad una presa di posizione rinviando nel contempo a quella della CFMP). Sorprende inoltre, che l'UFFT non si sia pronunciato in prima persona nemmeno in merito alla questione formale sorta nel corso della procedura, nonostante l'esplicita richiesta da parte del Tribunale scrivente.

3. Giusta l'art. 17
RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale

Art. 17   Tipi di formazione e durata
  1.   La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
  2.   La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
  3.   La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
  4.   L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
  5.   La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
della LFPr, l'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.

3.1 Il 1o agosto 2009 è entrata in vigore la nuova OMPr. Le disposizioni transitorie di detta ordinanza prevedono esplicitamente che ai maturandi i quali hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1o gennaio 2014, si applichi il diritto anteriore (art. 36
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 36   Entrata in vigore
  La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.
OMPr). Gli esami sostenuti della ricorrente devono quindi senza dubbio essere trattati in base alle norme del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami della ricorrente si sono quindi svolti nel quadro dell'OMPr del 1998. In base a detta ordinanza è possibile conseguire la maturità professionale nei seguenti tipi e curricoli di formazione nelle rispettive istruzioni scolastiche: nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio; nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in scuole di arti e mestieri; dopo una formazione professionale di base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4 cpv. 1 lett. a
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Art. 4   Acquisizione della formazione generale approfondita
  1.   La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
  2.   I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) disciplina l'esame federale di maturità professionale.
-c OMPr del 1998). L'Ufficio federale può inoltre, su proposta dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi di curricoli di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura
(art. 4 cpv. 3
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Art. 4   Acquisizione della formazione generale approfondita
  1.   La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
  2.   I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) disciplina l'esame federale di maturità professionale.
OMPr del 1998).

3.2 Chi, come la ricorrente, ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4
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Art. 4   Acquisizione della formazione generale approfondita
  1.   La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
  2.   I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) disciplina l'esame federale di maturità professionale.
OMPr del 1998 può sostenere gli esami federali di maturità professionale; per costoro l'Ufficio federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento (art. 32
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Art. 32   Confederazione
  La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.   esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b.   provvede al coordinamento a livello svizzero;
c.   ricorre a rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali nonché ad altri esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.
OMPr del 1998).

3.3 Al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei primi esami parziali così come al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei secondi esami parziali della ricorrente, tenutisi tutti entro la fine d'agosto 2009, era applicabile il regolamento 2007. Questo definisce lo scopo degli esami come segue: scopo degli esami federali di maturità professionale è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione (art. 9
RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)

Art. 9  
  Il presente accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano.
regolamento 2007).

3.4 Le materie d'esame sono fissate in base all'art. 24
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 24   Superamento dell'esame
  1.   Ai fini del superamento dell'esame di maturità professionale sono considerate:
a.   le note finali nelle materie dell'ambito fondamentale;
b.   le note finali nelle materie dell'ambito specifico;
c.   le note finali nelle materie dell'ambito complementare;
d.   la nota finale ottenuta nell'approccio interdisciplinare.
  2.   L'esame di maturità professionale è superato se:
a.   la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
b.   lo scarto tra le note finali insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; e
c.   non sono state attribuite più di due note finali inferiori al 4.
OMPr del 1998 in concomitanza con l'art. 10 del regolamento 2007. Le esigenze relative alle singole materie sono illustrate nei programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 cpv. 3 regolamento 2007) emanati dall'Ufficio federale per tutti gli indirizzi di maturità professionale (art. 15 cpv. 6 e
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Art. 15   Dispensazione in seguito alla convalida delle conoscenze già acquisite
  1.   La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale viene riportata la dicitura «dispensato».
  2.   L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nel certificato delle note viene riportata la dicitura «acquisito».
art. 34 cpv. 1 lett. b
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Art. 34   Abrogazione di un altro atto normativo
  L'ordinanza del 24 giugno 2009 [1] sulla maturità professionale è abrogata.
 
[1] [RU 2009 3447; 2013 2315, 3093; 2016 2645; 2016 2965]
OMPr del 1998), così come nel regolamento 2007 (art. 32
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Art. 32   Confederazione
  La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.   esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b.   provvede al coordinamento a livello svizzero;
c.   ricorre a rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali nonché ad altri esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.
OMPr del 1998). In quest'ultimo è definito che tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la stesura e la presentazione di un Progetto didattico interdisciplinare (PDI; art. 10 cpv. 3 regolamento 2007). L'esame di maturità professionale è superato quando la nota complessiva raggiunge o supera il 4, sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della nota 4 verso il basso non supera i due punti e la nota del PDI è sufficiente (art. 20 regolamento 2007). Mentre la nota complessiva degli esami è data dalla media, arrotondata ad un decimale, di tutte le note finali la nota del PDI viene assegnata in base alla media ponderata tra la nota del lavoro scritto (preso due volte) e della presentazione orale (preso
una volta) arrotondata ad un decimale (art. 16 cpv. 5 e 6 regolamento 2007).
2010/60 08. luglio 2010 11. gennaio 2012 Tribunale amministrativo federale 2010/60 Corte II (economia, concorrenza, educazione)

Oggetto Maturità federale professionale

Registro di legislazione
LFPr 17
RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale

Art. 17   Tipi di formazione e durata
  1.   La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
  2.   La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
  3.   La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
  4.   L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
  5.   La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr 25
RS 412.10 LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale

Art. 25  
  1.   La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.
  2.   La formazione generale approfondita di cui all'articolo 17 capoverso 4 può anche essere acquisita dopo l'ottenimento dell'attestato federale di capacità.
  3.   I Cantoni provvedono affinché l'offerta nell'ambito dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale soddisfi la domanda.
  4.   L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dispensato nelle scuole pubbliche è gratuito. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere gli operatori privati.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la maturità.
LFPr 71 LTAF 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
OMPr 4
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Art. 4   Acquisizione della formazione generale approfondita
  1.   La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
  2.   I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) disciplina l'esame federale di maturità professionale.
OMPr 8
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Art. 8   Ambito fondamentale
  1.   Le materie dell'ambito fondamentale sono:
a.   prima lingua nazionale;
b.   seconda lingua nazionale;
c.   inglese;
d.   matematica.
  2.   I Cantoni definiscono la prima e la seconda lingua nazionale.
  3.   Le materie dell'ambito fondamentale sono insegnate in tutti gli indirizzi della maturità professionale conformemente al programma quadro d'insegnamento.
OMPr 14
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Art. 14   Condizioni e procedure di ammissione
  1.   Le condizioni minime per essere ammessi all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono:
a.   durante la formazione professionale di base, un contratto di tirocinio o di formazione;
b.   al termine della formazione professionale di base, un attestato federale di capacità o un titolo equivalente.
  2.   Le ulteriori condizioni e la procedura di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono stabilite dai Cantoni. Al riguardo, questi ultimi si basano sulle condizioni e sulle procedure che disciplinano l'accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
  3.   Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone. Sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.
OMPr 15
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Art. 15   Dispensazione in seguito alla convalida delle conoscenze già acquisite
  1.   La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale viene riportata la dicitura «dispensato».
  2.   L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nel certificato delle note viene riportata la dicitura «acquisito».
OMPr 20
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 20   Esami finali
  1.   Gli esami finali concernono:
a.   le quattro materie dell'ambito fondamentale; e
b.   le due materie dell'ambito specifico.
  2.   Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.
  3.   Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello cantonale o intercantonale. Nei Cantoni bilingui possono essere preparati in base alla regione linguistica.
  4.   All'interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami scritti di un dato indirizzo devono essere identici. In casi particolari sono possibili deroghe.
  5.   Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.
OMPr 23
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 23   Calcolo delle note
  1.   Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota finale si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota scolastica. Nelle materie che non prevedono esami finali la nota finale corrisponde alla nota scolastica.
  2.   Se l'esame finale di una materia riguarda una sola prestazione, la nota d'esame viene arrotondata al punto o al mezzo punto. Se l'esame finale di una materia riguarda più prestazioni, la media delle prestazioni viene arrotondata a un decimale.
  3.   La nota scolastica delle materie è data dalla media di tutte le note semestrali nella materia corrispondente. È arrotondata a un decimale.
  4.   La nota finale delle materie e la nota finale dell'approccio interdisciplinare sono arrotondate al punto o al mezzo punto.
  5.   La nota semestrale di una materia è composta da almeno due prestazioni valutate separatamente. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  6.   Nell'approccio interdisciplinare la nota finale si compone in parti uguali della nota del LPI e della nota scolastica dell'AIM.
  7.   La nota del LPI risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione con discussione approfondita del LPI. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  8.   La nota scolastica dell'AIM è data dalla media delle note semestrali. Ogni nota semestrale è composta dalle prestazioni valutate conformemente all'articolo 11 capoverso 4. La nota scolastica dell'AIM è arrotondata a un decimale. Nei cicli di formazione della durata di due semestri è data dalla media delle prestazioni fornite. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  9.   La nota complessiva è data dalla media di tutte le note prese in considerazione conformemente all'articolo 24. È arrotondata a un decimale.
OMPr 24
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 24   Superamento dell'esame
  1.   Ai fini del superamento dell'esame di maturità professionale sono considerate:
a.   le note finali nelle materie dell'ambito fondamentale;
b.   le note finali nelle materie dell'ambito specifico;
c.   le note finali nelle materie dell'ambito complementare;
d.   la nota finale ottenuta nell'approccio interdisciplinare.
  2.   L'esame di maturità professionale è superato se:
a.   la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
b.   lo scarto tra le note finali insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; e
c.   non sono state attribuite più di due note finali inferiori al 4.
OMPr 26 e OMPr 28
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 28   Riconoscimento dei cicli di formazione
  1.   I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione. Le domande di riconoscimento devono essere presentate alla SEFRI dall'autorità cantonale.
  2.   I cicli sono riconosciuti se:
a.   sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza, concretizzate nel programma quadro d'insegnamento;
b.   è emanato un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione;
c.   i docenti sono qualificati.
  3.   La SEFRI decide in merito al riconoscimento dei cicli di formazione. A tal fine si avvale di esperti ed elabora apposite direttive.
  4.   Può riconoscere cicli di formazione vincolandoli a condizioni e stabilire un termine entro il quale tali condizioni devono essere adempiute.
OMPr 29
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 29   Qualifiche dei docenti
  1.   Alle qualifiche dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si applicano i requisiti di cui agli articoli 40 capoversi 2 e 3, 43 e 46 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 [1] sulla formazione professionale.
  2.   I docenti dei cicli di formazione plurilingui che insegnano la propria materia in una lingua straniera dispongono di:
a.   un certificato che attesta, nella lingua straniera in questione, almeno un livello di competenza C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
b.   una formazione continua riconosciuta in didattica bilingue o in didattica immersiva.
 
[1] RS 412.101
OMPr 30
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Art. 30   Revoca del riconoscimento
  1.   Il riconoscimento di un ciclo di formazione è revocato se:
a.   le condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 4 non sono adempiute entro il termine stabilito; o
b.   il ciclo di formazione non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento di cui all'articolo 28 capoverso 2 e le lacune riscontrate dalla SEFRI non sono state colmate entro i termini.
  2.   Prima di revocare il riconoscimento la SEFRI consulta l'autorità cantonale competente.
OMPr 32
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 32   Confederazione
  La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.   esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b.   provvede al coordinamento a livello svizzero;
c.   ricorre a rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali nonché ad altri esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.
OMPr 32 e OMPr 34
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 34   Abrogazione di un altro atto normativo
  L'ordinanza del 24 giugno 2009 [1] sulla maturità professionale è abrogata.
 
[1] [RU 2009 3447; 2013 2315, 3093; 2016 2645; 2016 2965]
OMPr 36
RS 412.103.1 OMPr Ordinanza del 13 giugno 2025 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale

Art. 36   Entrata in vigore
  La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.
PA 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 57
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 57  
  1.   Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti. [1]
  2.   Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 64
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
  2.   Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
  3.   Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
  4.   L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
UFFT 24 all. 9
RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.)

Art. 9  
  Il presente accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano.
Registro DTF
BVGer
AS