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Estratto della decisione della Corte II
nelle causa A. contro Ufficio federale della formazione e della tecnologia
B 5877/2009 dell'8 luglio 2010

Esame federale di maturità professionale. Determinazione dell'autorità inferiore competente nell'ambito della procedura di ricorso.

Art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA. Art. 32 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
art. 34
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr del 1998.

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è l'autorità inferiore ai sensi dell'art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA nell'ambito della procedura di ricorso contro una decisione in materia di esami federali di maturità professionale. Nel caso di una procedura di ricorso pendente davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF), l'UFFT è responsabile dell'organizzazione e della coordinazione interna con la Commissione federale di maturità professionale (CFMP). Lo scambio diretto di scritti tra quest'ultima ed il TAF non è escluso (consid. 2-2.3).

Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung. Bestimmung der Vorinstanz, welche zur Behandlung einer Beschwerde zuständig ist.

Art. 57 VwVG. Art. 32 und Art. 34 BMV von 1998.

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) ist Vorinstanz im Sinne von Art. 57 VwVG bezüglich einer Prüfungsverfügung betreffend die Eidgenössische Berufsmaturität. Das BBT ist damit - mit der Eidgenössischen Berufsmaturitätskommission (EBMK) - verantwortlich für die Organisation und Koordination des internen Verfahrens im Falle einer Beschwerde. Ein direkter Schriftenwechsel zwischen der EBMK und dem Bundesverwaltungsgericht ist nicht ausgeschlossen (E. 2-2.3).

Examen fédéral de maturité professionnelle. Détermination de l'autorité inférieure compétente pour la procédure de recours.

Art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA. Art. 32
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
et art. 34
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr de 1998.

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est l'autorité inférieure au sens de l'art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA en cas de recours contre une décision en matière d'examens fédéraux de maturité professionnelle. Dans ce contexte il est responsable - avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) - de l'organisation et de la coordination de la procédure interne de recours. Un échange d'écritures direct entre la CFMP et le Tribunal administratif fédéral n'est pas exclu (consid. 2-2.3).


Dai considerandi:


2. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha richiesto nel corso della procedura una presa di posizione da parte dell'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) e della Commissione federale di maturità professionale (CFMP) in merito alla domanda di sapere chi sia da considerare autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale. La domanda è scaturita in fase d'istruzione quando il TAF con ordinanza del 28 ottobre 2009 aveva chiesto all'UFFT di prendere posizione sul ricorso ed il termine era trascorso infruttuoso. La CFMP chiedeva in seguito il ripristino del termine indicando che l'ordinanza era stata erroneamente inviata all'UFFT e che questa non le era stata trasmessa dallo stesso, nonostante la CFMP fosse chiaramente competente in merito.

2.1 La domanda in merito all'autorità inferiore è importante per diversi motivi. Per poter inoltrare un ricorso davanti al TAF l'atto impugnato emanato dall'autorità inferiore deve essere una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
della legge del 17 giugno sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). D'altra parte la decisione impugnata deve essere emanata da un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF e non rientrare nelle eccezioni previste dalla legge (art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF). Una chiara suddivisione dei ruoli processuali è inoltre necessaria per poter applicare in modo coerente l'art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA e permettere quindi all'autorità che lo applica, di rivolgersi senza indugio all'autorità interessata, per informarla della litispendenza, chiederle una risposta al ricorso, così come di poter attuare eventuali misure cautelari, il tutto evitando rallentamenti della procedura. Infine la domanda può avere ripercussioni sulla questione legata all'assegnazione di eventuali indennità (art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA). Mentre da una parte all'autorità inferiore soccombente non vengono messe a carico le spese procedurali,
essa può però essere chiamata a versare un'indennità a favore della ricorrente. È quindi necessario definire con chiarezza chi, nel caso, ne è responsabile.

2.2 Per determinare l'identità dell'autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale il TAF si basa sulle disposizioni legali in materia. Esse sono in primo luogo quelle normative che ripartiscono in maniera generale le competenze oppure quelle che determinano in modo specifico il potere decisionale nell'ambito in questione. La legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) prevede che la Commissione federale venga nominata dal Dipartimento e le affida compiti esplicitamente consultivi per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione (art. 71
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 71 Commissione federale di maturità professionale - Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di maturità professionale.36 La Commissione è organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione.
LFPr). La LFPr delega inoltre la competenza in materia di maturità professionale federale al Consiglio federale (art. 25 cpv. 5
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 25 - 1 La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.
1    La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.
2    La formazione generale approfondita di cui all'articolo 17 capoverso 4 può anche essere acquisita dopo l'ottenimento dell'attestato federale di capacità.
3    I Cantoni provvedono affinché l'offerta nell'ambito dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale soddisfi la domanda.
4    L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dispensato nelle scuole pubbliche è gratuito. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere gli operatori privati.
5    Il Consiglio federale disciplina la maturità.
LFPr) che in base a tale delega ha emanato l'ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr, RS 412.103.1), con la quale il potere decisionale in materia viene ridistribuito tra Cantoni (art. 8
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 8 Ambito fondamentale - 1 Le materie dell'ambito fondamentale sono:
1    Le materie dell'ambito fondamentale sono:
a  prima lingua nazionale;
b  seconda lingua nazionale;
c  terza lingua;
d  matematica.
2    I Cantoni definiscono le lingue d'insegnamento.
3    Gli obiettivi di formazione nelle materie dell'ambito fondamentale sono orientati e differenziati in funzione dei requisiti delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.
, art. 14
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione - 1 Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.
1    Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.
2    Al riguardo i Cantoni si basano sulle condizioni e le procedure che disciplinano l'accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
3    Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.
, art. 20
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 20 Disciplina, preparazione e svolgimento - 1 I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.
1    I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.
2    I docenti che hanno impartito l'insegnamento preparano e curano lo svolgimento dell'esame di maturità professionale.
, art. 26 e
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 20 Disciplina, preparazione e svolgimento - 1 I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.
1    I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.
2    I docenti che hanno impartito l'insegnamento preparano e curano lo svolgimento dell'esame di maturità professionale.
art. 34
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr) e Ufficio federale (art. 23
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 23 Diplomi di lingue straniere riconosciuti - 1 La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.
1    La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.
2    Per i candidati che sostengono un esame per l'ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto tale esame sostituisce l'esame finale nella materia corrispondente. Ciò vale anche nel caso in cui il diploma, riconosciuto all'inizio dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale, perda tale riconoscimento in un secondo tempo.
3    Le scuole professionali convertono il risultato dell'esame di lingue straniere nella nota d'esame conformemente all'articolo 24 capoverso 1.
4    L'esame di lingue straniere sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sostituisce l'esame finale solo se:
a  il diploma di lingue straniere è stato effettivamente conseguito; e
b  quando si è svolto il diploma di lingue straniere era riconosciuto dalla SEFRI.
, art. 28 cpv. 3
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 28 Attestato federale di maturità professionale - 1 Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:
1    Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:
a  la nota complessiva;
b  le note delle materie dell'ambito fondamentale;
c  le note delle materie dell'ambito specifico;
d  le note delle materie dell'ambito complementare;
e  la nota ottenuta nell'approccio interdisciplinare;
f  la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare;
g  l'indirizzo della maturità professionale secondo il programma quadro;
h  il titolo protetto riportato nell'attestato federale di capacità professionale.
2    Se una parte dell'esame di maturità professionale, ad eccezione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, il certificato delle note lo menziona, specificando le lingue utilizzate.
3    La SEFRI assicura l'uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.
, art. 29 cpv. 4
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 29 Principio, condizioni e procedura - 1 I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.
1    I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.
2    I cicli di formazione sono riconosciuti se:
a  sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro;
b  è emanato un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione;
c  sono previste adeguate procedure di qualificazione;
d  sono disponibili strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità;
e  i docenti sono sufficientemente qualificati.
3    Le domande di riconoscimento sono presentate alla SEFRI dall'autorità cantonale.
4    La SEFRI decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.
, art. 30 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 30 Revoca del riconoscimento - 1 Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti, la SEFRI fissa un termine per porre rimedio alle lacune.
1    Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti, la SEFRI fissa un termine per porre rimedio alle lacune.
2    Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non sono eliminate conformemente alle prescrizioni, la SEFRI revoca il riconoscimento.
3    La SEFRI consulta previamente la competente autorità cantonale e la Commissione federale di maturità professionale.
, art. 32
lett. c
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
OMPr). L'OMPr prevede infine due tipi di esami di maturità professionale: l'esame di maturità professionale previsto alla fine di una formazione generale approfondita per la maturità professionale acquisita in cicli di formazione riconosciuti e l'esame federale di maturità per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto (art. 4
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr). Quest'ultimo tipo di esame è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 4 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr). Le disposizioni transitorie dell'OMPr indicano che ai maturandi che hanno cominciato la formazione professionale entro il 2014 si applicano le disposizioni della vecchia ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 (RU 1999 1367, qui di seguito: OMPr del 1998) (art. 36
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 36 Disposizioni transitorie - 1 Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
1    Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
2    La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto anteriore si svolge per l'ultima volta nel 2019.
3    Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2012.
4    Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2014.
5    I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2014.
OMPr). Ciò vale sicuramente anche per quelle persone che hanno frequentato un ciclo di formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr.

2.2.1 Le disposizioni della OMPr del 1998 rispecchiano quelle in vigore attualmente; anche in base al diritto precedente è infatti prevista una distinzione tra esami di maturità professionale e esami federali di maturità professionale. Mentre al primo tipo d'esame si applicano direttamente le disposizioni dell'OMPr del 1998, l'esame federale di maturità professionale è retto da una regolamentazione separata per la quale è responsabile l'Ufficio federale (art. 32
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
OMPr del 1998). In base al regolamento degli esami federali di maturità professionale in vigore al momento degli esami della ricorrente (regolamento degli esami federali di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007, qui di seguito: regolamento 2007) la responsabilità di ordinare e organizzare gli esami federali di maturità professionale è esplicitamente affidata all'UFFT che a sua volta ne delega l'organizzazione e lo svolgimento alla CFMP (art. 1 e art. 2 regolamento 2007).

La formulazione scelta nel regolamento è esplicita e trasmette alla CFMP compiti puramente organizzativi e amministrativi, mentre l'ordinamento della materia è affidato all'UFFT.

Oltre alle competenze generali sopra menzionate, ci sono diversi articoli che ripartiscono in modo specifico le competenze decisionali in materia: il regolamento 2007 prevede infatti che le decisioni che possono essere impugnate per iscritto mediante ricorso davanti al TAF, concernenti la mancata ammissione all'esame o, come nel caso attuale, il mancato rilascio dell'attestato di maturità professionale, sono di esplicita competenza dell'UFFT (art. 24 regolamento 2007). Anche la formulazione dei rimedi giuridici legata alla comunicazione del risultato degli esami designa l'UFFT come autorità decisionale. Infine, è da notare che nonostante sia la CFMP a svolgere gli esami, decisioni strettamente legate al loro svolgimento come le decisioni in merito ad un'eventuale esclusione immediata dagli esami, a causa di uso di mezzi illeciti o altro comportamento scorretto, spettano chiaramente all'UFFT (art. 17 cpv. 2 e 3 regolamento 2007). Allo stesso modo, nonostante lo svolgimento degli esami, così come la procedura d'ammissione, spetti alla CFMP, essa ha solamente la possibilità di proporre all'UFFT (e non di decidere) l'ammissione o meno di un candidato o una candidata all'esame (art. 8 cpv. 1 regolamento 2007).

Tale suddivisione dei compiti e del potere decisionale si riflette nelle norme del regolamento interno della CFMP (versione del 20 novembre 2007 approvato il 16 gennaio 2008 dall'UFFT, qui di seguito: regolamento interno). Esso prevede infatti che la CFMP tratti i compiti che le vengono assegnati e sia a disposizione a titolo consultivo dell'UFFT (art. 1 cpv. 2 regolamento interno). Lo svolgimento degli esami federali di maturità professionale è espressamente delegato dalla CFMP al Direttore degli esami (art. 9 cpv. 1 regolamento interno). Nonostante egli abbia l'incarico dello svolgimento degli esami non ha il potere di decidere in merito al superamento o al mancato superamento degli esami, ma presenta all'UFFT la sua richiesta per i singoli candidati (art. 9 cpv. 3 regolamento interno).

Ad ogni livello normativo è possibile così notare come la responsabilità dell'ordinamento dell'esame federale di maturità professionale ed il potere decisionale in materia sono conseguentemente affidati all'UFFT (o ai Cantoni), mentre alla CFMP sono affidati compiti consultivi, organizzativi o amministrativi. Anche nell'ambito di quei compiti per i quali la CFMP è responsabile (lo svolgimento e l'organizzazione degli esami federali), il potere decisionale è affidato all'UFFT.

Ne consegue che nell'ambito della procedura l'UFFT è da una parte, autorità inferiore ai sensi dell'art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57 - 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA e quindi corrispondente principale del TAF. Dall'altra, rientra nelle responsabilità dell'UFFT il compito di organizzare e coordinare la procedura interna con la CFMP.

2.2.2 Gli articoli citati dalla CFMP nella sua risposta del 22 gennaio 2010 a riguardo non sono pertinenti. L'art. 34 cpv. 2 lett. d
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr del 1998 da lei citato determina solamente che la CFMP è responsabile dello svolgimento degli esami federali di maturità professionale. Anche le altre competenze enumerate nell'art. 34 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr del 1998 riguardano compiti puramente organizzativi e amministrativi.

2.2.3 Mentre da un punto di vista pratico si potrebbe dedurre un potere decisionale in materia a favore della CFMP e quindi un suo ruolo di autorità inferiore, le normative legali in vigore che determinano i compiti ed il potere decisionale dell'UFFT sono preponderanti. Il regolamento che ordina l'esame federale di maturità professionale non prevede infatti potere decisionale a favore della CFMP. Questa suddivisione dei compiti, e quindi dei ruoli, è ancora più evidente se si prendono in considerazione confrontandole, le disposizioni della LFPr, dell'OMPr e del regolamento interno.

Il foglio con le note della ricorrente e la decisione del mancato superamento degli esami, è firmato a nome della CMFP dalla direttrice degli esami. Nonostante la decisione menzioni correttamente nei rimedi giuridici l'UFFT in qualità di autorità decisionale, si pone per i motivi sopra indicati, la domanda se revocare o annullare, per incompetenza, la decisione impugnata. A tal proposito bisogna tener conto del fatto che le censure materiali (consid. 3segg.) sono mature per il giudizio e che il TAF è processualmente prima e ultima istanza di ricorso in materia. Dal punto di vista della ricorrente, revocare la decisione impugnata e rimandarla all'UFFT competente al fine di emanarne una nuova, ma con lo stesso contenuto, equivarrebbe ad un eccesso di formalismo (cfr. decisione del TAF B 607/2009 consid. 3). Si può anche supporre che l'UFFT, così come nell'ambito di altri esami professionali dall'esito negativo, abbia delegato alla CFMP la competenza in merito alla firma. Per quel che riguarda l'annullamento della decisione impugnata, vi è da sottolineare che in base alla prassi e alla dottrina in materia, il difetto in questione non è tale da imporre questa soluzione (cfr. DTF 132 II 21 consid. 3.1 pag. 27, DTF 130 III 430
consid. 3.3 pag. 434; cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, N. 955segg.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, pag. 285).

La decisione impugnata, in base a quanto esposto, può quindi essere considerata come emanata in nome o su incarico dell'UFFT. Se la CFMP volesse in futuro continuare a firmare i risultati delle note a nome dell'UFFT, sarebbe consigliabile una modifica in tal senso del regolamento degli esami di maturità professionale.

2.3 Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2010, la CFMP adduce motivi pratici a favore del proprio ruolo in caso di ricorso, motivando che è il segretariato degli esami in collaborazione con gli esperti e d'intesa con la direttrice degli esami ad esprimere un parere in merito, poiché solo il segretariato è in grado di esprimersi per quanto riguarda il contenuto degli esami.

Anche se è l'UFFT ad essere autorità decisionale e quindi autorità inferiore in un'eventuale procedura di ricorso, ciò non esclude che la CFMP possa, in caso di ricorso ad un esame federale di maturità professionale, intrattenere corrispondenza diretta con l'autorità scrivente. È evidente che l'organo che dispone delle conoscenze specifiche legate ad un eventuale esame contestato come lo possono essere il suo svolgimento, l'analisi delle risposte dei candidati, la valutazione delle loro risposte nel loro contesto, è sicuramente la CFMP. Alla luce delle norme applicabili in materia non è però possibile accettare che la CFMP si definisca autorità inferiore e che l'UFFT non intervenga in alcun modo nella procedura di ricorso (ad esempio rinunciando ad una presa di posizione rinviando nel contempo a quella della CFMP). Sorprende inoltre, che l'UFFT non si sia pronunciato in prima persona nemmeno in merito alla questione formale sorta nel corso della procedura, nonostante l'esplicita richiesta da parte del Tribunale scrivente.

3. Giusta l'art. 17
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
della LFPr, l'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.

3.1 Il 1o agosto 2009 è entrata in vigore la nuova OMPr. Le disposizioni transitorie di detta ordinanza prevedono esplicitamente che ai maturandi i quali hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1o gennaio 2014, si applichi il diritto anteriore (art. 36
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 36 Disposizioni transitorie - 1 Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
1    Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
2    La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto anteriore si svolge per l'ultima volta nel 2019.
3    Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2012.
4    Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2014.
5    I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2014.
OMPr). Gli esami sostenuti della ricorrente devono quindi senza dubbio essere trattati in base alle norme del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami della ricorrente si sono quindi svolti nel quadro dell'OMPr del 1998. In base a detta ordinanza è possibile conseguire la maturità professionale nei seguenti tipi e curricoli di formazione nelle rispettive istruzioni scolastiche: nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio; nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in scuole di arti e mestieri; dopo una formazione professionale di base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
-c OMPr del 1998). L'Ufficio federale può inoltre, su proposta dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi di curricoli di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura
(art. 4 cpv. 3
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr del 1998).

3.2 Chi, come la ricorrente, ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr del 1998 può sostenere gli esami federali di maturità professionale; per costoro l'Ufficio federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento (art. 32
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
OMPr del 1998).

3.3 Al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei primi esami parziali così come al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei secondi esami parziali della ricorrente, tenutisi tutti entro la fine d'agosto 2009, era applicabile il regolamento 2007. Questo definisce lo scopo degli esami come segue: scopo degli esami federali di maturità professionale è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione (art. 9
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 9 Ambito specifico - 1 L'ambito specifico serve ad ampliare e a approfondire i saperi e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.
1    L'ambito specifico serve ad ampliare e a approfondire i saperi e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.
2    Le materie dell'ambito specifico sono:
a  contabilità analitica e finanziaria;
b  creazione, arte, cultura;
c  informazione e comunicazione;
d  matematica;
e  scienze naturali;
f  scienze sociali;
g  economia e diritto.
3    Di norma l'insegnamento deve essere seguito in due materie.
4    Le materie sono orientate alle formazioni professionali di base e ai settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.
5    Il programma quadro indica le materie previste in funzione dell'orientamento delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini.
regolamento 2007).

3.4 Le materie d'esame sono fissate in base all'art. 24
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 24 Calcolo delle note - 1 Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota finale della materia.
1    Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota finale della materia.
2    La nota d'esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni d'esame nella materia corrispondente.
3    La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella materia corrispondente o nell'approccio interdisciplinare.
4    Le note attribuite nelle materia dell'ambito complementare corrispondono a quelle finali.
5    Nell'approccio interdisciplinare la nota si compone in parti uguali della nota del progetto didattico interdisciplinare e della nota finale.
6    La nota del progetto didattico interdisciplinare risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione.
7    L'articolo 16 si applica per analogia alla valutazione delle prestazioni e al calcolo delle note.
OMPr del 1998 in concomitanza con l'art. 10 del regolamento 2007. Le esigenze relative alle singole materie sono illustrate nei programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 cpv. 3 regolamento 2007) emanati dall'Ufficio federale per tutti gli indirizzi di maturità professionale (art. 15 cpv. 6 e
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 15 Computo delle conoscenze già acquisite - 1 La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».
1    La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».
2    L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nell'attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».
art. 34 cpv. 1 lett. b
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr del 1998), così come nel regolamento 2007 (art. 32
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
OMPr del 1998). In quest'ultimo è definito che tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la stesura e la presentazione di un Progetto didattico interdisciplinare (PDI; art. 10 cpv. 3 regolamento 2007). L'esame di maturità professionale è superato quando la nota complessiva raggiunge o supera il 4, sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della nota 4 verso il basso non supera i due punti e la nota del PDI è sufficiente (art. 20 regolamento 2007). Mentre la nota complessiva degli esami è data dalla media, arrotondata ad un decimale, di tutte le note finali la nota del PDI viene assegnata in base alla media ponderata tra la nota del lavoro scritto (preso due volte) e della presentazione orale (preso
una volta) arrotondata ad un decimale (art. 16 cpv. 5 e 6 regolamento 2007).