Urteilskopf

2009/30

Auszug aus dem Urteil der Abteilung I i. S. A. gegen die Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz - Tänikon
A-488/2009 vom 4. März 2009


Regeste Deutsch

Bundespersonal. Zuständige verwaltungsinterne Beschwerdeinstanz in personalrechtlichen Streitigkeiten, wenn die einem Bundesamt nachgelagerte Verwaltungseinheit verfügt. Grundsatzurteil.
Art. 47 Abs. 1 Bst. d
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
, Art. 47 Abs. 2
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG. Art. 6 Abs. 1 Bst. d
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 6   Principi - (art. 8 cpv. 1 LOGA)
  1.   L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata.
  2.   Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.
  3.   Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 [1] sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.
 
[1] RS 616.1
RVOV. Art. 7 Abs. 3
RS 172.216.1 Org-DEFR Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)

Art. 7   Ufficio federale dell'agricoltura
  1.   L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo. [1]
  2.   L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a.   promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio;
b. [2]   creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente, per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale.
  3.   La stazione di ricerca agronomica Agroscope è subordinata all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione nel settore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Sostiene gli sforzi dell'agricoltura tesi a produrre prodotti di alta qualità e competitivi in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. La sua organizzazione e i suoi compiti sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 19987 sull'agricoltura e nell'ordinanza del 6 novembre 20248 concernente la ricerca agronomica. [3]
  4.   ... [4]
  5.   L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO).
  6.   Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 1975 [5] sulla protezione delle novità vegetali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 17 dell'O del 6 nov. 2024 concernente la ricerca agronomica, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 652).
[4] Abrogato dall'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
[5] RS 232.16
OV-EVD. Art. 35 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 35 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
BPG. Art. 2 Abs. 4
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 2   Autorità competente - (art. 3 LPers)
  1.   Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:
a.   dei segretari di Stato;
b. [1]   dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti;
c.   degli alti ufficiali superiori;
d. [2]   dei segretari generali dei Dipartimenti;
e.   dei vicecancellieri della Cancelleria federale;
f.   dei capimissione;
g. [3]   del delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;
h. [4]   ...
  1bis.   Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti. [5]
  2.   Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione.
  3.   I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi 1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente. [6]
  4.   I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente.
  5.   Si presume che la competenza per le decisioni del datore di lavoro ai sensi del capoverso 4 spetti agli Uffici federali oppure alle unità organizzative a essi equiparabili, sempre che i Dipartimenti non dispongono diversamente. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
[4] Abrogata dall'all. n. 1 dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).
[5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
, Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV.
1. Die dem Bundesamt für Landwirtschaft unterstellten Eidgenössischen Forschungsanstalten Agroscope verfügen - mit Ausnahme von personalrechtlichen Angelegenheiten, die das Direktorium betreffen - über umfassende Autonomie im Personalbereich. Sie, beziehungsweise ihre Direktorinnen und Direktoren, sind demzufolge zuständig für sämtliche Arbeitgeberentscheide, die ihr Personal betreffen (E. 1.1).
2. Voraussetzungen der Sprungbeschwerde (E. 1.2).
3. Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV gibt keine Antwort auf die Frage, welche Verwaltungsbehörde Beschwerdeinstanz gegen erstinstanzliche personalrechtliche Verfügungen von Organen ist, die einem Amt unterstellt sind (E. 1.3.4). Diese Lücke ist dahingehend zu füllen, dass die Departemente nicht nur als Beschwerdeinstanzen für erstinstanzliche Verfügungen der Ämter, sondern auch für solche nachgeordneter Einheiten für zuständig zu erachten sind (E. 1.3.4.1 ff.); insofern wird von der im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7317/2007 vom 21. Mai 2008 festgehaltenen Regelung abgewichen.


Regeste en français

Personnel fédéral. Autorité interne de recours compétente pour les litiges de droit du personnel, lorsque l'organe de décision est une unité administrative dépendant d'un office fédéral. Arrêt de principe.
Art. 47 al. 1 let. d, art. 47 al. 2 PA. Art. 6 al. 1 let. d OLOGA. Art. 7 al. 3 Org DFE. Art. 35 al. 1 LPers. Art. 2 al. 4, art. 110 OPers.
1. Les Stations fédérales de recherche Agroscope subordonnées à l'Office fédéral de l'agriculture disposent d'une large autonomie en matière de gestion du personnel, à l'exception des question de droit du personnel concernant la direction. Il en résulte que toutes les décisions se rapportant à leur personnel sont de leur compétence, plus précisément de celle de leurs directeurs (consid. 1.1).
2. Conditions du recours sautant une instance (recours omisso medio) (consid. 1.2).
3. L'art. 110 OPers n'indique pas quelle est l'autorité de recours contre les décisions de première instance prises en matière de droit du personnel par des organes subordonnés à un office fédéral (consid. 1.3.4). Cette lacune doit être comblée en reconnaissant aux départements la compétence d'officier en tant qu'autorités de recours non seulement contre les décisions de première instance des offices, mais aussi contre celles des unités de rang inférieur (consid. 1.3.4.1 ss); arrêt s'écartant sur ce point de la solution retenue dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7317/2007 du 21 mai 2008.


Regesto in italiano

Personale federale. Autorità di ricorso competente interna all'Amministrazione nelle controversie in materia di diritto del personale, quando l'unità amministrativa inferiore ad un ufficio federale prende una decisione. Sentenza di principio.
Art. 47 cpv. 1 lett. d, art. 47 cpv. 2 PA. Art. 6 cpv. 1 lett. d OLOGA. Art. 7 cpv. 3 Org-DFE. Art. 35 cpv. 1 LPers. Art. 2 cpv. 4, Art. 110 OPers.
1. Le stazioni federali di ricerca Agroscope, subordinate all'Ufficio federale dell'agricoltura, dispongono di ampia autonomia nel settore del personale, tranne nelle questioni di diritto del personale che concernono la direzione. Esse, ossia il loro direttore o la loro direttrice, sono quindi competenti per tutte le decisioni del datore di lavoro che concernono il loro personale (consid. 1.1).
2. Presupposti del ricorso omisso medio (consid. 1.2).
3. L'art. 110 OPers non stabilisce quale autorità amministrativa sia l'autorità di ricorso contro le decisioni di prima istanza in materia di diritto del personale emanate da organi subordinati a un ufficio (consid. 1.3.4). Questa lacuna deve essere colmata, riconoscendo i dipartimenti come autorità di ricorso non solo per le decisioni di prima istanza degli uffici, ma anche per quelle delle unità di rango inferiore (consid. 1.3.4.1 segg.); in questo senso, alla regola sancita nella sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7317/2007 del 21 maggio 2008 viene quindi derogato.


Sachverhalt

A. arbeitet seit dem 1. September 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz - Tänikon (ART). Im Rahmen einer Neu- beziehungsweise Reorganisation der Forschungsanstalt wurden in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und unter Leitung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (EVD) die Stellen der Mitarbeitenden neu bewertet. Für A. war die Einstufung in die Lohnklasse 23 vorgesehen.
In Anschluss an mehrere Schriftenwechsel mit der ART und dem BLW ersuchte A. am 6. März 2008 den Direktor der ART um Überprüfung seiner Einstufung. Die ART hielt am 31. März 2008 an der Einreihung fest. Auf das Gesuch von A. vom 3. April 2008 um weitere Erläuterungen wurde ihm am 9. Mai 2008 in einem gemeinsam vom Direktor der ART und der Leiterin Sektion Personal des BLW unterzeichneten Schreiben mitgeteilt, dass die Einreihung in die Endposition 23 korrekt sei. Zudem wurde A. für den Fall von weiterhin offenen Fragen ein Gespräch am 21. Mai 2008 in Bern beim BLW angeboten.
Im Anschluss an die Aussprache vom 21. Mai 2008 gelangte A. am 13. Juni 2008 (erneut direkt) an die Personalleitung des BLW und bat im Hinblick auf eine Einreihung in die Lohnklasse 24 um die Wiederaufnahme von Verhandlungen beziehungsweise den Erlass einer anfechtbaren Verfügung. Mit Verfügung vom 8. Dezember 2008 wies die ART das Gesuch von A. um Einreihung in die Lohnklasse 24 ab. Die Rechtsmittelbelehrung sah als Beschwerdeinstanz das BLW vor.
Mit Beschwerde vom 23. Januar 2009 gelangt A. (Beschwerdeführer) an das Bundesverwaltungsgericht (BVGer). Er beantragt die Aufhebung der Verfügung der ART vom 8. Dezember 2008 und rückwirkend per 1. Januar 2008 die Einreihung mindestens in die Lohnklasse 24.
In formeller Hinsicht verweist der Beschwerdeführer unter Bezugnahme auf das Urteil des BVGer A-7317/2007 vom 21. Mai 2008 vorab auf die Verfügungsbefugnis der ART und die Beschwerdezuständigkeit des BLW, macht aber gleichzeitig geltend, es seien die Voraussetzungen für eine Sprungbeschwerde an das BVGer erfüllt. Denn das BLW habe massgeblich bei der Stelleneinreihung mitgewirkt und in der strittigen Sache regelmässig mit ihm korrespondiert. Folglich sei davon auszugehen, dass es das BLW als Beschwerdeinstanz wiederum ablehnen würde, seine Funktion mindestens in die Lohnklasse 24 einzureihen.
Am 29. Februar 2009 lud der Instruktionsrichter EVD, BLW und ART ein, zur Frage der zuständigen verwaltungsinternen Beschwerdeinstanz Stellung zu nehmen.
In ihren Stellungnahmen vom 10. beziehungsweise 13. Februar 2009 äusserten sich das BWL und das EVD eingehend zur Verfügungsbefugnis der ART in personalrechtlichen Angelegenheiten und hielten an der Zuständigkeit des BLW als verwaltungsinterne Beschwerdeinstanz fest. Die ART machte von der Möglichkeit, eine Stellungnahme einzureichen, keinen Gebrauch.
Das BVGer tritt auf die Beschwerde nicht ein und überweist die Sache zuständigkeitshalber an das EVD zur weiteren Behandlung.


Aus den Erwägungen:

1. Das BVGer prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 7  
  1.   L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.
  2.   La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Gestützt auf Art. 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) beurteilt es Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG, soweit diese von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
VGG erlassen wurden und keine der in Art. 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
VGG genannten Ausnahmen vorliegt.

1.1 Angefochten ist eine Verfügung der ART über die lohnklassenmässige Zuweisung der vom Beschwerdeführer ausgeübten Funktion. Bevor die Frage zu beantworten ist, ob diese personalrechtliche Verfügung (direkt) beim BVGer angefochten werden kann (E. 1.2) beziehungsweise welche Behörde die zuständige erste Beschwerdeinstanz ist (E. 1.3), ist zunächst zu untersuchen, ob die ART überhaupt zuständig war, die angefochtene Verfügung zu erlassen.

1.1.1 Die ART ist eine eidgenössische landwirtschaftliche Forschungsanstalt. Sie bildet zusammen mit den Forschungsanstalten Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) und Liebefeld-Posieux (ALP) die Geschäftseinheit Landwirtschaftliche Forschung im BLW unter dem Namen Agroscope. Die Forschungsanstalten gelten als Kompetenzzentren des Bundes im Bereich der landwirtschaftlichen Forschung; sie sind dem BLW unterstellt (Art. 114
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura

Art. 114 [1]   Stazione di ricerca agronomica
  1.   La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica.
  2.   La stazione di ricerca agronomica si compone di un sito di ricerca principale, di centri di ricerca regionali e di stazioni sperimentali decentrate. Le stazioni sperimentali sono distribuite in diverse regioni del Paese.
  3.   La stazione di ricerca agronomica è subordinata all'UFAG.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [LwG, SR 910.1] i. V. m. den Art. 4 ff
RS 915.7 ORAgr Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Art. 4   Organizzazione
  1.   Agroscope è attiva nelle seguenti sedi:
a.   campus di ricerca centrale di Posieux;
b.   centri di ricerca regionali di Changins e Reckenholz;
c.   stazioni sperimentali decentrate.
  2.   Il campus di ricerca centrale è la sede principale del Consiglio di direzione e il centro per le infrastrutture di laboratorio e la tecnologia di ricerca. È competente per i seguenti settori:
a.   animali;
b.   derrate alimentari e alimentazione;
c.   agroeconomia.
  3.   I centri di ricerca regionali sono competenti per i seguenti settori:
a.   selezione vegetale e sviluppo di varietà;
b.   agroecologia e risorse naturali;
c.   protezione dei vegetali;
d.   sistemi di coltivazione per le colture campicole.
  4.   Le stazioni sperimentali decentrate sono competenti per la ricerca orientata all'applicazione e alla pratica nel rispettivo contesto regionale e climatico. Collaborano con servizi cantonali, associazioni di categoria nonché istituzioni di ricerca e di consulenza. Possono essere istituite a tempo determinato.
  5.   Il direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) assume la guida strategica di Agroscope.
  6.   L'UFAG emana un regolamento interno che disciplina la conduzione, l'organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope.
. der Verordnung vom 9. Juni 2006 über die landwirtschaftliche Forschung [VLF, SR 915.7] und Art. 7 Abs. 3
RS 172.216.1 Org-DEFR Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)

Art. 7   Ufficio federale dell'agricoltura
  1.   L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo. [1]
  2.   L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a.   promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio;
b. [2]   creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente, per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale.
  3.   La stazione di ricerca agronomica Agroscope è subordinata all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione nel settore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Sostiene gli sforzi dell'agricoltura tesi a produrre prodotti di alta qualità e competitivi in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. La sua organizzazione e i suoi compiti sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 19987 sull'agricoltura e nell'ordinanza del 6 novembre 20248 concernente la ricerca agronomica. [3]
  4.   ... [4]
  5.   L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO).
  6.   Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 1975 [5] sulla protezione delle novità vegetali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 17 dell'O del 6 nov. 2024 concernente la ricerca agronomica, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 652).
[4] Abrogato dall'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
[5] RS 232.16
der Organisationsverordnung vom 14. Juni 1999 für das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement [OV-EVD, SR 172.216.1]). Jede Forschungsanstalt wird von einer Direktorin oder einem Direktor geleitet. Deren oder dessen Aufgaben und Befugnisse werden vom BLW festgelegt (Art. 3 Abs. 5
RS 915.7 ORAgr Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Art. 3   Compiti
  1.   Agroscope ha i seguenti compiti:
a.   attività nel settore ricerca e sviluppo a favore dell'agricoltura e della filiera alimentare;
b.   fornitura di basi decisionali in riferimento alla legislazione federale e di perizie, svolgimento di valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca del settore pubblico secondo l'articolo 16 della legge federale del 14 dicembre 2012 [1] sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;
c.   adempimento di compiti esecutivi nell'ambito della legislazione sull'agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.
  2.   Sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano, Agroscope si adopera affinché i risultati della propria attività siano accessibili agli interessati e al pubblico, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l'insegnamento, le pubblicazioni orientate alla pratica e scientifiche, le perizie, le manifestazioni e le offerte di formazione continua.
 
[1] RS 420.1
und Art. 5
RS 915.7 ORAgr Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Art. 5   Consiglio Agroscope
  1.   Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull'orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo.
  2.   Il direttore dell'UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riunioni.
  3.   Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nomina gli altri membri del Consiglio Agroscope. Nel Consiglio Agroscope devono essere rappresentate le cerchie interessate, in particolare la pratica agricola, la ricerca agronomica e l'Amministrazione federale.
  4.   I membri del Consiglio Agroscope non hanno diritto a indennizzi.
  5.   Il DEFR emana un regolamento che disciplina l'organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze del Consiglio Agroscope.
VLF). Die dem BLW unterstellten Forschungsanstalten sind Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung (Art. 6 Abs. 1 Bst. d
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 6   Principi - (art. 8 cpv. 1 LOGA)
  1.   L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata.
  2.   Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.
  3.   Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 [1] sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.
 
[1] RS 616.1
der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1] i. V. m. Art. 7 Abs. 3
RS 172.216.1 Org-DEFR Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)

Art. 7   Ufficio federale dell'agricoltura
  1.   L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo. [1]
  2.   L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a.   promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio;
b. [2]   creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente, per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale.
  3.   La stazione di ricerca agronomica Agroscope è subordinata all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione nel settore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Sostiene gli sforzi dell'agricoltura tesi a produrre prodotti di alta qualità e competitivi in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. La sua organizzazione e i suoi compiti sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 19987 sull'agricoltura e nell'ordinanza del 6 novembre 20248 concernente la ricerca agronomica. [3]
  4.   ... [4]
  5.   L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO).
  6.   Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 1975 [5] sulla protezione delle novità vegetali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 17 dell'O del 6 nov. 2024 concernente la ricerca agronomica, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 652).
[4] Abrogato dall'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
[5] RS 232.16
OV-EVD). Sie verfügen über keine eigene Rechtspersönlichkeit. Entgegen
ihrer Bezeichnung handelt es sich bei den Forschungsanstalten nicht um Anstalten im Rechtssinne, also technisch-organisatorisch verselbständigte, aus der Zentralverwaltung ausgegliederte Verwaltungseinheiten (Art. 6 Abs. 1 Bst. f
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 6   Principi - (art. 8 cpv. 1 LOGA)
  1.   L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata.
  2.   Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.
  3.   Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 [1] sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.
 
[1] RS 616.1
und Abs. 3 RVOV; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1316; BGE 127 II 32 E. 2b). Die Qualifikation der Forschungsanstalten im Urteil A-7317/2007 vom 21. Mai 2008 E. 1 als « unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten » (vgl. dazu HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a. a. O., Rz. 1323) erweist sich damit als unzutreffend.

1.1.2 Geführt werden die Forschungsanstalten als sogenannte FLAG-Verwaltungseinheiten mit Leistungsauftrag und Globalbudget (vgl. Art. 44 Abs. 1
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 44 [1]  
 
[1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG, SR 172.010] i. V. m. den Art. 9 ff
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 44 [1]  
 
[1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).
. RVOV; vgl. auch THOMAS SÄGESSER, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz RVOG, Bern 2007, Tabelle S. 410). Der Bundesrat (BR) erteilt ART vierjährige Leistungsaufträge. Auf der Basis dieser Leistungsaufträge hat der BR das BLW beauftragt, mit den Forschungsanstalten vierjährige Leistungsprogramme und einjährige Leistungsvereinbarungen abzuschliessen (Art. 3 Abs. 2
RS 915.7 ORAgr Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Art. 3   Compiti
  1.   Agroscope ha i seguenti compiti:
a.   attività nel settore ricerca e sviluppo a favore dell'agricoltura e della filiera alimentare;
b.   fornitura di basi decisionali in riferimento alla legislazione federale e di perizie, svolgimento di valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca del settore pubblico secondo l'articolo 16 della legge federale del 14 dicembre 2012 [1] sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;
c.   adempimento di compiti esecutivi nell'ambito della legislazione sull'agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.
  2.   Sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano, Agroscope si adopera affinché i risultati della propria attività siano accessibili agli interessati e al pubblico, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l'insegnamento, le pubblicazioni orientate alla pratica e scientifiche, le perizie, le manifestazioni e le offerte di formazione continua.
 
[1] RS 420.1
VLF i. V. m. Art. 12 Abs. 1 der seit dem 1. Februar 2005 geltenden Geschäftsordnung von Agroscope; vgl. auch den Bundesratsbeschluss vom 4. Oktober 1999 betreffend Leistungsauftrag Agroscope 2000-2003). FLAG-Einheiten gehören weiterhin zur zentralen Bundesverwaltung; sie sind voll in die Departementsstrukturen eingebunden und verfügen über keine eigene Rechtspersönlichkeit; ihnen wird aber unter anderem eine erhöhte betriebliche Autonomie eingeräumt (Art. 6 Abs. 3
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 6   Principi - (art. 8 cpv. 1 LOGA)
  1.   L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata.
  2.   Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.
  3.   Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 [1] sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.
 
[1] RS 616.1
RVOV; SÄGESSER, a. a. O., S. 407 Rz. 13 f. mit Hinweis auf BBl 2001 3538).

1.1.3 Für die Arbeitsverhältnisse des Personals der Forschungsanstalten als Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung gilt das Bundespersonalrecht (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 2   Campo d'applicazione
  1.   La presente legge si applica al personale: [1]
a.   dell'amministrazione federale ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
b. [3]   dei Servizi del Parlamento secondo la legge del 13 dicembre 2002 [4] sul Parlamento;
c. [5]   ...
d.   delle Ferrovie federali svizzere secondo la legge federale del 20 marzo 1998 [6] sulle Ferrovie federali svizzere;
e.   delle unità organizzative decentralizzate di cui all'articolo 2 capoverso 3 LOGA, sempre che le disposizioni delle leggi speciali non prevedano altrimenti;
f. [7]   del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, in quanto la legge del 17 giugno 2005 [8] sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 19 marzo 2010 [9] sull'organizzazione delle autorità penali e la legge del 20 marzo 2009 [10] sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti;
g. [11]   del Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005 [12] sul Tribunale federale;
h. [13]   della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
i. [14]   del Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010 [15] sull'organizzazione delle autorità penali;
j. [16]   delle commissioni federali di stima che esercita la propria attività a titolo principale (membri delle commissioni e personale delle segreterie permanenti).
  2.   La presente legge non si applica: [17]
a.   alle persone elette dall'Assemblea federale secondo l'articolo 168 della Costituzione federale;
b. [18]   agli apprendisti che sottostanno alla legge del 13 dicembre 2002 [19] sulla formazione professionale;
c. [20]   al personale reclutato e impiegato all'estero;
d. [21]   al personale delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, eccettuate le Ferrovie federali svizzere.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[2] RS 172.010
[3] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[4] RS 171.10
[5] Abrogata dall'all. n. II 1 della L del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573).
[6] RS 742.31
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
[8] RS 173.32
[9] RS 173.71
[10] RS 173.41
[11] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[12] RS 173.110
[13] Introdotta dal n. II 1 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
[14] Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[15] RS 173.71
[16] Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[17] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[18] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[19] RS 412.10
[20] Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[21] Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 [BPG, SR 172.220.1] i. V. m. Art. 1 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 1   Oggetto e campo d'applicazione - (art. 2 LPers)
  1.   La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:
a.   del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 [1] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
b.   del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers;
c.   dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010 [2] sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);
d.   del personale della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
e. [3]   del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l'Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti; [4]
  2.   Non sottostanno alla presente ordinanza:
a.   il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO) [5] (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);
b.   il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato;
c. [6]   il personale del settore dei PF;
d.   gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978 [7] sulla formazione professionale;
e.   il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 1981 [8] sul lavoro a domicilio;
f. [9]   il personale secondo l'ordinanza del 2 dicembre 2005 [10] sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA).
  3.   Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.
  4.   Il Ministero pubblico della Confederazione, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro. [11]
  5.   La politica del personale del Consiglio federale e del il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso. [12]
 
[1] RS 172.010.1
[2] RS 173.71
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).
[5] RS 220
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).
[7] [RU 1979 1687; 1985 660cifra I n. 21; 1987 600art. 17 n. 3; 1991 857all. n. 4; 1992 288all. n. 17, 2521art. 55 n. 1; 1996 2588art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2; 1999 2374 cifra I n. 2; 2003 187 all. cifra II n. 2. RU 2003 4557all. cifra I n. 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).
[8] RS 822.31
[9] Nuovo testo giusta l'art. 42 n. 1 dell'O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5607).
[10] RS 172.220.111.9
[11] Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2013 (RU 2013 4397). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).
[12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 [BPV, SR 172.220.111.3] und dem Anhang der RVOV). Mit Ausnahme der hier nicht weiter interessierenden Befugnisse des Bundesrates gestützt auf Art. 2 Abs. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 2   Autorità competente - (art. 3 LPers)
  1.   Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:
a.   dei segretari di Stato;
b. [1]   dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti;
c.   degli alti ufficiali superiori;
d. [2]   dei segretari generali dei Dipartimenti;
e.   dei vicecancellieri della Cancelleria federale;
f.   dei capimissione;
g. [3]   del delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;
h. [4]   ...
  1bis.   Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti. [5]
  2.   Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione.
  3.   I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi 1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente. [6]
  4.   I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente.
  5.   Si presume che la competenza per le decisioni del datore di lavoro ai sensi del capoverso 4 spetti agli Uffici federali oppure alle unità organizzative a essi equiparabili, sempre che i Dipartimenti non dispongono diversamente. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
[4] Abrogata dall'all. n. 1 dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).
[5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV regeln die Departemente - unter Vorbehalt anderslautender Bestimmungen - die Zuständigkeit für sämtliche Arbeitgeberentscheide für ihr übriges Personal (Art. 2 Abs. 4
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 2   Autorità competente - (art. 3 LPers)
  1.   Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:
a.   dei segretari di Stato;
b. [1]   dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti;
c.   degli alti ufficiali superiori;
d. [2]   dei segretari generali dei Dipartimenti;
e.   dei vicecancellieri della Cancelleria federale;
f.   dei capimissione;
g. [3]   del delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;
h. [4]   ...
  1bis.   Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti. [5]
  2.   Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione.
  3.   I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi 1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente. [6]
  4.   I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente.
  5.   Si presume che la competenza per le decisioni del datore di lavoro ai sensi del capoverso 4 spetti agli Uffici federali oppure alle unità organizzative a essi equiparabili, sempre che i Dipartimenti non dispongono diversamente. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
[4] Abrogata dall'all. n. 1 dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).
[5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV).

1.1.4 Das EVD hat die Zuständigkeit in Personalangelegenheiten auf Amtsstufe weitgehend an die Ämter delegiert (vgl. Weisungen vom 30. Juni 1998, 19. Dezember 2001 und 29. November 2002; nachfolgend: Weisung EVD). Diese Delegation umfasst auch das Recht, mit Genehmigung des Departements die Zuständigkeiten mit gewissen Ausnahmen an nachgeordnete Stellen zu übertragen. Aus der derzeit geltenden Weisung vom 29. November 2002 geht in diesem Zusammenhang hervor, dass die Ämter beziehungsweise das Generalsekretariat abgesehen von wenigen, vorliegend nicht relevanten Ausnahmen zuständig sind für die Arbeitgeberentscheide für das eigene und das administrativ zugeordnete Personal und für die Zuweisung neugeschaffener beziehungsweise veränderter Funktionen zu den Lohnklassen, wobei vorgängig über das Departement ein Gutachten der Bewertungsstelle nach Art. 53
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 53 [1]   Organi di valutazione - (art. 15 LPers)
  1.   Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell'Amministrazione federale sono:
a.   il capo del DFF per le funzioni delle classi 32-38;
b.   i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1-31.
  2.   I Dipartimenti possono delegare all'UFPER, in tutto o in parte, le competenze in materia di valutazione per le funzioni delle classi 1-31. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 gen. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007 271869).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
BPV einzuholen ist (Ziff. 1.1 und 1.3 Weisung EVD). Mit Genehmigung des Departements können die Amtsdirektorinnen und -direktoren die ihnen übertragenen Zuständigkeiten an nachgeordnete Stellen delegieren (Ziff. 3 Weisung EVD). Von dieser Befugnis hat das BLW Gebrauch gemacht und im Rahmen der Einführung von FLAG mit Zustimmung des EVD vom 30. Juli 1999 die Kompetenzen im
Personalbereich - mit Ausnahme der Personalentscheide auf Direktionsstufe - an die Direktorinnen beziehungsweise Direktoren der Forschungsanstalten (bzw. des Eidgenössischen Gestüts) delegiert. Im entsprechenden Gesuch an das EVD vom 28. Juli 1999 hat das BLW festgehalten, dass die nötige Koordination, Kontrolle und Beratung durch das Amt erfolgen werde. In einer detaillierten Zusammenstellung vom 1. Oktober 1999 hielt das BLW die Zuständigkeiten und Delegationen bezogen auf die einzelnen Bestimmungen des heute nicht mehr geltenden Beamtenrechts fest. Das EVD erklärte sich am 22. Oktober 1999 mit den Abgrenzungen grundsätzlich einverstanden. Ergänzend hielt es fest, dass, soweit Kompetenzen im Personalbereich an die Forschungsanstalten delegiert werden, das BLW neu die Aufgabe der ersten Rekursinstanz zu übernehmen habe.

1.1.5 Die Forschungsanstalten und damit auch die ART verfügen demnach - mit Ausnahme personalrechtlicher Angelegenheiten, die das Direktorium betreffen - über umfassende Autonomie auch im Personalbereich. Wie bereits im Urteil des BVGer A-7317/2007 vom 21. Mai 2008 festgehalten (E. 1), sind sie beziehungsweise ihre Direktorinnen und Direktoren demzufolge zuständig für sämtliche Arbeitgeberentscheide, die ihr Personal betreffen. Diese Kompetenz umfasst gemäss Ziff. 1.3 Weisung EVD und gestützt auf die umfassende Delegation durch das BLW auch die Verfügungsbefugnis im Zusammenhang mit der Funktionsbewertung (Art. 52
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 52   Valutazione della funzione - (art. 15 LPers)
  1.   Ogni funzione è valutata e assegnata a una classe di stipendio.
  2.   Prima di decidere a quale classe di stipendio assegnare le singole funzioni, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 chiede la perizia dell'organo di valutazione di cui all'articolo 53.
  2bis.   Un organo di coordinamento composto di rappresentanti dei dipartimenti e diretto dal DFF formula raccomandazioni sulle valutazioni delle funzioni all'attenzione dei dipartimenti. [1]
  3.   I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l'entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione.
  4.   Il DFF fa in modo che le funzioni paragonabili nell'Amministrazione federale siano assegnate alle stesse classi di stipendio. In collaborazione con gli altri dipartimenti, definisce le funzioni di riferimento e le assegna alle singole classi di stipendio. La classe di stipendio massima di una funzione di riferimento può essere superata soltanto con il consenso del DFF. [2]
  5.   I Dipartimenti disciplinano, d'intesa con il DFF, la classificazione delle funzioni che rientrano esclusivamente nel loro settore di competenza.
  6.   L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può assegnare fino al 2 per cento dei posti che rientrano nelle classi di stipendio 1-30 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all'impiegato interessato. [3]
  7.   ... [4]
  7bis.   Se viene a mancare il presupposto per l'assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6, l'autorità competente di cui all'articolo 2 adegua la classe di stipendio e lo stipendio nel contratto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile. [5]
  8.   Per il personale che segue una formazione o è assunto a condizioni particolari, il DFF può stabilire uno stipendio massimo inferiore all'importo massimo della classe di stipendio 1. [6]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4009).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4009).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
[4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3).
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 5 nov. 2008 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale (RU 2008 5643). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 843).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 5 nov. 2008 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).
BPV). Somit liegt mit der hier strittigen Verfügung der ART, in welcher dem Beschwerdeführer die Zuweisung seiner Funktion in die Lohnklasse 24 verweigert wurde, ein zulässiges Anfechtungsobjekt vor.

1.2 In personalrechtlichen Streitigkeiten können beim BVGer mit Ausnahme hier nicht anwendbarer Fälle nur Beschwerdeentscheide der verwaltungsinternen Beschwerdeinstanz angefochten werden (Art. 36 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 36 [1]   Autorità giudiziarie di ricorso
  1.   Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [2]
  2.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005 [3] sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura.
  3.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale.
  4.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[3] RS 173.32
BPG).

1.2.1 Der Beschwerdeführer hat mit Verweis auf Art. 47 Abs. 2
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG direkt beim BVGer Beschwerde gegen die (erstinstanzliche) Verfügung der ART eingereicht. Nach dieser Bestimmung ist die Verfügung unmittelbar an die nächsthöhere Beschwerdeinstanz weiterzuziehen, wenn die nicht endgültig entscheidende Beschwerdeinstanz im Einzelfall eine Weisung erteilt, dass oder wie die Vorinstanz verfügen soll; in der Rechtsmittelbelehrung ist darauf aufmerksam zu machen. Nicht als Weisungen im Sinne dieser Bestimmung gelten Anordnungen der Beschwerdeinstanz in einem Rückweisungsentscheid (Art. 47 Abs. 4
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG). Ob die Voraussetzungen für die Erhebung einer Sprungbeschwerde gegeben sind, entscheidet allein das BVGer, dem bei materieller Behandlung eines solchen Rechtsmittels die gleiche Kognition zusteht wie der übersprungenen Instanz (Urteil des BVGer A-1683/2006 vom 12. Juli 2007 E. 1.3.1 mit Hinweisen; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.55).

1.2.2 Die blosse Meinungsübereinstimmung zwischen zwei Behörden vermag die für die Zulässigkeit der Sprungbeschwerde geforderte Weisung an die Vorinstanz in der Regel nicht zu ersetzen (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a. a. O., Rz. 2.55 Fn. 168). Nach der Rechtsprechung genügt es aber, wenn auf Grund der gesamten Umstände bereits feststeht, wie die Beschwerdeinstanz entscheiden werde. In einem solchen Fall rechtfertigt es sich aus prozessökonomischen Gründen, vom Erfordernis der Erschöpfung des Instanzenzuges abzusehen (Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB 61.54 E. 1.5.2 mit Hinweisen, VPB 63.22 E. 1b). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Beschwerdeinstanz massgeblich bei der Entscheidfindung der Vorinstanz mitgewirkt hat (vgl. Urteil des BVGer A-1781/2006 vom 15. August 2007 E. 1.1 und Urteil des BVGer A-3629/2007 vom 9. Januar 2008 E. 1.2). Vorliegend kann den Akten entnommen werden, dass das BLW nicht nur an den Verhandlungen zwischen dem Beschwerdeführer und der ART, sondern auch an der Entscheidfindung beteiligt war, wurde doch der Brief vom 9. Mai 2008, der Grundlage der angefochtenen Verfügung bildete, vom Direktor der ART und von der Leiterin Sektion Personal des BLW gemeinsam unterzeichnet. Zudem hat das BLW mehrfach
Anfragen des Beschwerdeführers beantwortet.

1.2.3 Damit wären die Voraussetzungen für eine Sprungbeschwerde erfüllt. Allerdings fragt sich, ob das BLW überhaupt die richtige Beschwerdeinstanz zur Anfechtung der strittigen personalrechtlichen Verfügung der ART ist. Davon hängt ab, ob das BVGer zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist. Wäre nämlich die Zuständigkeit des BLW als verwaltungsinterne Beschwerdeinstanz zu verneinen, fielen die Voraussetzungen der Sprungbeschwerde weg und die Sache wäre an die zuständige Behörde zu überweisen (Art. 8 Abs. 1
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 8  
  1.   L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.
  2.   L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.
VwVG).

1.3 Gestützt auf Art. 35 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 35 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
BPG unterliegen mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten Fälle Verfügungen des Arbeitgebers der Beschwerde an die in den Ausführungsbestimmungen bezeichnete interne Beschwerdeinstanz. Hinsichtlich der verwaltungsinternen Beschwerdeinstanz hält Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV folgendes fest:

Beschwerdeinstanzen sind:

a) die Departemente für erstinstanzliche Verfügungen der Ämter, der Gruppen und der Oberzolldirektion;

b) die Oberzolldirektion oder die Gruppen für erstinstanzliche Verfügungen nachgeordneter Organe.

1.3.1 Im bereits genannten Urteil A-7317/2007 vom 21. Mai 2008 ist das BVGer zum Ergebnis gelangt, verwaltungsinterne Beschwerdeinstanz gegen Verfügungen der Forschungsanstalten (bzw. der ACW) in personalrechtlichen Streitigkeiten sei das BLW (E. 1). Dabei wurde erwogen, Art. 35 Abs. 1
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 35 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
BPG schreibe nicht vor, auf welcher Stufe sich die interne Beschwerdeinstanz befinden müsse. Ausdrücklich erwähnt sei lediglich, dass der interne Beschwerdeweg auszuschöpfen sei, bevor der Weg ans BVGer beschritten werden könne. Weil das BLW in personalrechtlichen Angelegenheiten als Aufsichtsbehörde der Forschungsanstalt gelte, seien deren Verfügungen beim BLW als interne Beschwerdeinstanz anfechtbar.

1.3.1.1 Das BLW begründet seine Zuständigkeit ausdrücklich mit Verweis auf Art. 47 Abs. 1 Bst. d
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG. Als den Forschungsanstalten übergeordnete Einheit sei es ihre Aufsichts- und interne Beschwerdeinstanz.

1.3.1.2 Das EVD stellt sich auf den Standpunkt, Art. 110 Bst. a
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV regle nur den Normfall, dass eine erstinstanzliche Verfügung von einem Amt ausgehe. Der vorliegende Spezialfall, dass eine dem Amt nachgeordnete Organisationseinheit verfüge, werde von der fraglichen Ausführungsbestimmung nicht ausdrücklich erfasst. Deshalb sei auf die Grundsatzregelung von Art. 47 Abs. 1 Bst. d
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG zurückzugreifen, wonach die Aufsichtsbehörde die Beschwerdeinstanz bilde, wenn die Beschwerde an das BVGer unzulässig sei und das Bundesrecht keine andere Beschwerdeinstanz bezeichne. Damit seien Verfügungen der ART beim BLW als Aufsichtsbehörde anzufechten. Das EVD falle als interne Beschwerdeinstanz ausser Betracht. Denn es wäre mit Art. 47 Abs. 1 Bst. d
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG nicht zu vereinbaren und geradezu systemwidrig, wenn eine Verfügung - ohne explizit anderslautende Regelung - nicht bei der Aufsichtsbehörde der Vorinstanz, sondern bei der Aufsichtsbehörde der eigentlichen Beschwerdeinstanz anfechtbar wäre. Weil gemäss Art. 110 Bst. a
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV die Departemente als interne Beschwerdeinstanz für erstinstanzliche Verfügungen der Ämter vorgesehen seien, weiche diese Bestimmung nicht von der Grundsatzregelung von Art. 47 Abs. 1 Bst. d
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG ab. Zudem lasse sich aus dem
Wortlaut von Art. 110 Bst. a
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV nicht folgern, dass - ausser den Departementen - nicht auch Ämter als interne Beschwerdeinstanzen gegen Verfügungen nachgeordneter Verwaltungseinheiten in Betracht fielen.

1.3.2 Hinsichtlich der Bezeichung der verwaltungsinternen Beschwerdeinstanz stellt Art. 35
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 35 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
BPG Spezialrecht dar, welches insbesondere das VwVG derogiert (Botschaft des Bundesrates zum Bundespersonalgesetz [BPG] vom 14. Dezember 1998 [BBl 1999 II 1626; nachfolgend: Botschaft zum BPG]). Art. 35
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 35 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
BPG beauftragt die zum Erlass der Ausführungsbestimmungen zuständigen Organe, abschliessend den verwaltungsinternen Beschwerdeweg zu bestimmen (vgl. Botschaft zum BPG, BBl 1999 II 1627).

1.3.3 Diesen Auftrag des Gesetzgebers hat der Bundesrat in Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV umgesetzt. Die Bestimmung sieht als Beschwerdeinstanzen einzig die Departemente, die Oberzolldirektion oder Gruppen vor. Bei Gruppen handelt es sich um die Zusammenfassung von Bundesämtern. Diese bilden eine Verwaltungsebene zwischen Departement und Amt, wie z. B. die Gruppe Verteidigung oder die Gruppe armasuisse (vgl. Art. 2 Abs. 2
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 2   Amministrazione federale
  1.   L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
  2.   I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.
  3.   Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.
  4.   La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.
und Art. 43 Abs. 4
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 43   Statuto e funzioni
  1.   Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.
  2.   Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.
  3.   Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.
  4.   I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.
  5.   I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.
RVOG; SÄGESSER, a. a. O., S. 19 Rz. 40 ff. und S. 398 Rz. 58 ff.). Das EVD verfügt über keine Gruppen (vgl. Anhang zur RVOV und Art. 4 ff
RS 172.216.1 Org-DEFR Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)

Art. 4  
  1.   La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:
a.   sostegno del capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del dipartimento;
b.   strategia, pianificazione, controllo e coordinamento a livello dipartimentale;
c.   ricerca di informazioni, pianificazione dell'informazione e comunicazione;
d. [1]   direzione di personale, finanze, logistica, servizi informatici e di traduzione a livello dipartimentale e gestione di un centro di prestazioni SAP;
e.   legislazione, applicazione del diritto e consulenza giuridica a livello dipartimentale;
f. [2]   tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a-c), dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse, art. 15d), della Scuola universitaria federale per la formazione professionale [3] (art. 15e), dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) nonché - d'intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno - di Identitas AG (art. 7a della legge del 1° luglio 1966 [4] sulle epizoozie). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.
  2.   L'Ufficio del consumo (art. 12) è subordinato alla Segreteria generale. [5]
  2bis.   Il fornitore di prestazioni informatiche ISCeco è subordinato alla Segreteria generale. Esso integra e gestisce le applicazioni tecniche delle unità amministrative del dipartimento. [6]
  3.   La Sorveglianza dei prezzi (art. 11) è amministrativamente aggregata alla Segreteria generale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 5 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti (RU 2012 3631). Nuovo testo giusta l'all. 3 cifra II n. 2 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).
[3] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° ago. 2021. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
[4] RS 916.40
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4573).
[6] Introdotto dall'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
. OV-EVD). Insbesondere ist das BLW keine Gruppe, sondern ein Amt (Art. 7
RS 172.216.1 Org-DEFR Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)

Art. 7   Ufficio federale dell'agricoltura
  1.   L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo. [1]
  2.   L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a.   promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio;
b. [2]   creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente, per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale.
  3.   La stazione di ricerca agronomica Agroscope è subordinata all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione nel settore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Sostiene gli sforzi dell'agricoltura tesi a produrre prodotti di alta qualità e competitivi in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. La sua organizzazione e i suoi compiti sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 19987 sull'agricoltura e nell'ordinanza del 6 novembre 20248 concernente la ricerca agronomica. [3]
  4.   ... [4]
  5.   L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO).
  6.   Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 1975 [5] sulla protezione delle novità vegetali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 17 dell'O del 6 nov. 2024 concernente la ricerca agronomica, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 652).
[4] Abrogato dall'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
[5] RS 232.16
OV-EVD). Weil vorliegend auch die Oberzolldirektion als Beschwerdeinstanz wegfällt, verbleibt einzig das zuständige Departement - das EVD - als vom Bundesrecht vorgesehene Beschwerdeinstanz.

1.3.4 Dem Wortlaut nach ist das Departement aber bezogen auf den vorliegenden Fall nur Beschwerdeinstanz gegen Verfügungen der Ämter. Damit fragt sich, wie es sich verhält, wenn der erstinstanzliche personalrechtliche Entscheid nicht vom Amt, sondern auf Grund einer Delegation der Verfügungskompetenz von einer ihm nachgelagerten Verwaltungseinheit erlassen wird. Den Erläuterungen des Eidgenössischen Finanzdepartements vom März 2002 zu Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV kann hinsichtlich der Klärung dieser Frage nichts entnommen werden. Dafür, dass der Bundesrat solche Verfügungen vom verwaltungsinternen Beschwerdeweg ausgenommen hat (Art. 35 Abs. 2
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 35 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
BPG), bestehen keine Anhaltspunkte. Weil der interne Beschwerdeweg gestützt auf den Auftrag des Gesetzgebers abschliessend in den Ausführungsbestimmungen zu regeln ist, Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV jedoch auf die Frage, welche Verwaltungsbehörde Beschwerdeinstanz gegen erstinstanzliche personalrechtliche Verfügungen von Organen, die einem Amt unterstellt sind, keine Antwort gibt, ist die Regelung unvollständig und damit ergänzungsbedürftig. Diese Lücke ist vom BVGer nach jener Regel zu schliessen, die es als Gesetzgeber aufstellen würde (BGE 129 V 1 E. 4.1.2 mit Hinweisen). Eine wichtige Rolle spielt dabei der vergleichende
Blick auf den gesetzlichen Kontext. Die Schliessung der Lücke erfolgt durch Analogieschluss oder extensive Auslegung der Norm (BVGE 2009/7 E. 6.3 mit Hinweisen).

1.3.4.1 Dem Gesetz können keine Vorgaben hinsichtlich der Zuordnungsebene der Beschwerdezuständigkeit entnommen werden. Mit Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV hat der Bundesrat allerdings zum Ausdruck gebracht, dass er die Beschwerdezuständigkeit jeweils einer oberen beziehungsweise der höchsten verwaltungsinternen Ebene zuweisen wollte. Damit hat er der Bedeutsamkeit personalrechtlicher Beschwerdeverfahren (Botschaft zum BPG, BBl 1999 II 1628) im Sinne von Art. 47 Abs. 1
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 47   Decisioni
  1.   La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.
  2.   Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.
  3.   Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.
  4.   Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.
  5.   Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.
  6.   Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale. [2]
 
[1] RS 173.32
[2] Nuovo testo giusta l'all n. 9 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
RVOG i. V. m. Art. 13
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 13   Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale - (art. 47 cpv. 1 LOGA)
  1.   La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.
  2.   Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.
  3.   Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.
RVOV Rechnung getragen. Zwar trifft es zu, dass die sich aus Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV ergebende verwaltungsinterne Beschwerdeinstanz in den meisten Fällen zugleich auch Aufsichtsbehörde ist. Gegen eine solche generelle Regelung spricht aber die vom Verordnungsgeber gewählte Formulierung von Art. 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
PBV, hätte er doch für diesen Fall ausdrücklich und abschliessend die Aufsichtsbehörde als Beschwerdeinstanz bezeichnen können. Zudem geht aus Art. 110 Bst. b
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV hervor, dass den genannten Beschwerdeinstanzen die Zuständigkeit unabhängig davon zukommt, auf welcher nachgelagerten Stufe verfügt worden ist beziehungsweise ob die verfügende Behörde ihnen aufsichtsrechtlich direkt unterstellt ist. Aus diesen Gründen und weil der Gesetzgeber eine spezialrechtliche Lösung beabsichtigt
hat, erscheint eine analoge Anwendung von Art. 47 Abs. 1 Bst. d
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG, wonach die Aufsichtsbehörde dann Beschwerdeinstanz ist, wenn die Beschwerde an das BVGer unzulässig ist und das Bundesrecht keine andere Beschwerdeinstanz bezeichnet, als nicht zulässig. Vielmehr ist die Absicht des Verordnungsgebers, die Zuständigkeit einer oberen beziehungsweise der höchsten verwaltungsinternen Ebene zuzuweisen, zu folgen. Damit drängt es sich auf, die Departemente nicht nur als Beschwerdeinstanzen für erstinstanzliche Verfügungen der Ämter, sondern auch solcher nachgeordneter Einheiten für zuständig zu erachten.

1.3.4.2 Eine weitere, am Wortlaut orientierte Überlegung führt zum gleichen Ergebnis. Denn die vom Verordnungsgeber gewählte Formulierung (« Beschwerdeinstanzen sind: ») legt nahe, dass von einer abschliessenden Aufzählung der Beschwerdeinstanzen auszugehen ist. Bei dieser Betrachtung ist die Lücke nicht beim gewählten Kreis der Beschwerdeinstanzen anzunehmen, sondern es ist vorab unter Berücksichtigung der Formulierung von Bst. b der fraglichen Bestimmung gestützt auf eine extensive Auslegung darauf zu schliessen, dass in Anwendungsfällen von Bst. a die Departemente generell Beschwerdeinstanz gegen erstinstanzliche Verfügungen nachgeordneter Verwaltungseinheiten sein sollen.

1.3.4.3 Dies rechtfertigt sich auch auf Grund folgender Überlegung: Die Forschungsanstalten sind direkt dem BLW unterstellt. Als unselbständige kleinere Verwaltungseinheiten verfügen sie nicht über die gleichen personellen und fachlichen Ressourcen wie ein Amt. Wie gerade der vorliegende Fall sowie ein weiteres beim BVGer hängiges Beschwerdeverfahren (A-4772/2008) gegen die Verfügung einer Forschungsanstalt zeigen, wirkt deshalb das BLW bei der Entscheidfindung gelegentlich mit. Gestützt auf die Zuständigkeitsregelung bei der sog. Sprungbeschwerde (Art. 47 Abs. 2
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG) hätte die Bezeichung des Amtes als Beschwerdeinstanz zur Folge, dass die gesetzlich zwingend vorgeschriebene verwaltungsinterne Beschwerdemöglichkeit auf Grund organisatorischer Gründe nicht gewährleistet wäre. Dies wiederum lässt sich mit dem Ausnahmecharakter der Sprungbeschwerde nur schwer rechtfertigen (vgl. REGINA KIENER in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, N. 15 zu Art. 47
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).
).

1.3.4.4 Schliesslich steht Art. 110 Bst. b
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
BPV der Annahme entgegen, mit der Delegation von Verfügungskompetenzen durch das Amt an eine nachgeordnete Instanz verschiebe sich automatisch auch die Befugnis der Beschwerdeinstanz nach unten. Hierfür fehlt im für diese Frage einzig massgebenden Personalrecht eine Rechtsgrundlage. Damit erweist sich die - ohnehin noch unter altem Recht ergangene - Delegation der Beschwerdezuständigkeit durch das EVD an das BLW bei personalrechtlichen Verfügungen der Forschungsanstalten (vgl. E. 1.1.4 in fine) als rechtswidrig.

1.4 Gestützt auf diese Überlegungen ist die Zuständigkeit des BLW als verwaltungsinterne Beschwerdeinstanz in personalrechtlichen Streitigkeiten zu verneinen. Insoweit kann an der im Urteil des BVGer A-7317/2007 vertretenen gegenteiligen Auffassung nicht festgehalten werden. Verfügungen der Forschungsanstalten und damit auch die vorliegend strittige Anordnung der ART sind vielmehr beim EVD anfechtbar. Weil damit die Voraussetzungen für eine Sprungbeschwerde wegfallen, kann gegen die Verfügung der ART nicht direkt beim BVGer Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist damit zuständigkeitshalber an das EVD zur weiteren Behandlung zu überweisen (Art. 8
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 8  
  1.   L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.
  2.   L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.
VwVG).
Das BVGer hat unter anderem das EVD eingeladen, zur Zuständigkeitsfrage Stellung zu nehmen (Art. 8 Abs. 2
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 8  
  1.   L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.
  2.   L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.
VwVG). Dieses hat sich für nicht zuständig erklärt. Damit liegt ein negativer Kompetenzkonflikt vor und das BVGer hat in Anwendung von Art. 9
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 9  
  1.   L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.
  2.   L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.
  3.   I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o, se non ve n'è una, dal Consiglio federale. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG einen gegebenenfalls anfechtbaren Entscheid über seine Zuständigkeit zu fällen (Urteil des BVGer A-7369/2006 vom 24. Juli 2007 E. 5; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a. a. O., Rz. 3.12; vgl. auch BVGE 2008/15 E. 3.2; VPB 65.42 E. 2b). Eine formelle Entscheidung gebietet sich umso mehr, als das BVGer in der Zuständigkeitsfrage von der Regelung in einem früheren Urteil abweicht.
2009/30 04. marzo 2009 01. gennaio 2009 Tribunale amministrativo federale 2009/30 Corte I (infrastruttura, ambiente, finanze, personale)

Oggetto Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse Bund (Übriges)

Registro di legislazione
LAgr 114
RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura

Art. 114 [1]   Stazione di ricerca agronomica
  1.   La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica.
  2.   La stazione di ricerca agronomica si compone di un sito di ricerca principale, di centri di ricerca regionali e di stazioni sperimentali decentrate. Le stazioni sperimentali sono distribuite in diverse regioni del Paese.
  3.   La stazione di ricerca agronomica è subordinata all'UFAG.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
LOGA 2
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 2   Amministrazione federale
  1.   L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
  2.   I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.
  3.   Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.
  4.   La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.
LOGA 43
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 43   Statuto e funzioni
  1.   Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.
  2.   Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.
  3.   Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.
  4.   I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.
  5.   I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.
LOGA 44
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 44 [1]  
 
[1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).
LOGA 47
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione

Art. 47   Decisioni
  1.   La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.
  2.   Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.
  3.   Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.
  4.   Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.
  5.   Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.
  6.   Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale. [2]
 
[1] RS 173.32
[2] Nuovo testo giusta l'all n. 9 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
LPers 2
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 2   Campo d'applicazione
  1.   La presente legge si applica al personale: [1]
a.   dell'amministrazione federale ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
b. [3]   dei Servizi del Parlamento secondo la legge del 13 dicembre 2002 [4] sul Parlamento;
c. [5]   ...
d.   delle Ferrovie federali svizzere secondo la legge federale del 20 marzo 1998 [6] sulle Ferrovie federali svizzere;
e.   delle unità organizzative decentralizzate di cui all'articolo 2 capoverso 3 LOGA, sempre che le disposizioni delle leggi speciali non prevedano altrimenti;
f. [7]   del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, in quanto la legge del 17 giugno 2005 [8] sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 19 marzo 2010 [9] sull'organizzazione delle autorità penali e la legge del 20 marzo 2009 [10] sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti;
g. [11]   del Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005 [12] sul Tribunale federale;
h. [13]   della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
i. [14]   del Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010 [15] sull'organizzazione delle autorità penali;
j. [16]   delle commissioni federali di stima che esercita la propria attività a titolo principale (membri delle commissioni e personale delle segreterie permanenti).
  2.   La presente legge non si applica: [17]
a.   alle persone elette dall'Assemblea federale secondo l'articolo 168 della Costituzione federale;
b. [18]   agli apprendisti che sottostanno alla legge del 13 dicembre 2002 [19] sulla formazione professionale;
c. [20]   al personale reclutato e impiegato all'estero;
d. [21]   al personale delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, eccettuate le Ferrovie federali svizzere.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[2] RS 172.010
[3] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[4] RS 171.10
[5] Abrogata dall'all. n. II 1 della L del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573).
[6] RS 742.31
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
[8] RS 173.32
[9] RS 173.71
[10] RS 173.41
[11] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[12] RS 173.110
[13] Introdotta dal n. II 1 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
[14] Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[15] RS 173.71
[16] Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[17] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[18] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[19] RS 412.10
[20] Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[21] Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers 35
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 35 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers 36
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 36 [1]   Autorità giudiziarie di ricorso
  1.   Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [2]
  2.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005 [3] sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura.
  3.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale.
  4.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[3] RS 173.32
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
OIP 110 OLOGA 6
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 6   Principi - (art. 8 cpv. 1 LOGA)
  1.   L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata.
  2.   Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.
  3.   Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 [1] sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.
 
[1] RS 616.1
OLOGA 9 OLOGA 13
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Art. 13   Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale - (art. 47 cpv. 1 LOGA)
  1.   La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.
  2.   Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.
  3.   Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.
OPers 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 1   Oggetto e campo d'applicazione - (art. 2 LPers)
  1.   La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:
a.   del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 [1] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
b.   del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers;
c.   dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010 [2] sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);
d.   del personale della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
e. [3]   del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l'Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti; [4]
  2.   Non sottostanno alla presente ordinanza:
a.   il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO) [5] (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);
b.   il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato;
c. [6]   il personale del settore dei PF;
d.   gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978 [7] sulla formazione professionale;
e.   il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 1981 [8] sul lavoro a domicilio;
f. [9]   il personale secondo l'ordinanza del 2 dicembre 2005 [10] sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA).
  3.   Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.
  4.   Il Ministero pubblico della Confederazione, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro. [11]
  5.   La politica del personale del Consiglio federale e del il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso. [12]
 
[1] RS 172.010.1
[2] RS 173.71
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).
[5] RS 220
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).
[7] [RU 1979 1687; 1985 660cifra I n. 21; 1987 600art. 17 n. 3; 1991 857all. n. 4; 1992 288all. n. 17, 2521art. 55 n. 1; 1996 2588art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2; 1999 2374 cifra I n. 2; 2003 187 all. cifra II n. 2. RU 2003 4557all. cifra I n. 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).
[8] RS 822.31
[9] Nuovo testo giusta l'art. 42 n. 1 dell'O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5607).
[10] RS 172.220.111.9
[11] Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2013 (RU 2013 4397). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).
[12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).
OPers 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 2   Autorità competente - (art. 3 LPers)
  1.   Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:
a.   dei segretari di Stato;
b. [1]   dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti;
c.   degli alti ufficiali superiori;
d. [2]   dei segretari generali dei Dipartimenti;
e.   dei vicecancellieri della Cancelleria federale;
f.   dei capimissione;
g. [3]   del delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;
h. [4]   ...
  1bis.   Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti. [5]
  2.   Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione.
  3.   I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi 1 e 1bis, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente. [6]
  4.   I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente.
  5.   Si presume che la competenza per le decisioni del datore di lavoro ai sensi del capoverso 4 spetti agli Uffici federali oppure alle unità organizzative a essi equiparabili, sempre che i Dipartimenti non dispongono diversamente. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
[4] Abrogata dall'all. n. 1 dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).
[5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
OPers 47
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 47 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).
OPers 52
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 52   Valutazione della funzione - (art. 15 LPers)
  1.   Ogni funzione è valutata e assegnata a una classe di stipendio.
  2.   Prima di decidere a quale classe di stipendio assegnare le singole funzioni, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 chiede la perizia dell'organo di valutazione di cui all'articolo 53.
  2bis.   Un organo di coordinamento composto di rappresentanti dei dipartimenti e diretto dal DFF formula raccomandazioni sulle valutazioni delle funzioni all'attenzione dei dipartimenti. [1]
  3.   I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l'entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione.
  4.   Il DFF fa in modo che le funzioni paragonabili nell'Amministrazione federale siano assegnate alle stesse classi di stipendio. In collaborazione con gli altri dipartimenti, definisce le funzioni di riferimento e le assegna alle singole classi di stipendio. La classe di stipendio massima di una funzione di riferimento può essere superata soltanto con il consenso del DFF. [2]
  5.   I Dipartimenti disciplinano, d'intesa con il DFF, la classificazione delle funzioni che rientrano esclusivamente nel loro settore di competenza.
  6.   L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può assegnare fino al 2 per cento dei posti che rientrano nelle classi di stipendio 1-30 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all'impiegato interessato. [3]
  7.   ... [4]
  7bis.   Se viene a mancare il presupposto per l'assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6, l'autorità competente di cui all'articolo 2 adegua la classe di stipendio e lo stipendio nel contratto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile. [5]
  8.   Per il personale che segue una formazione o è assunto a condizioni particolari, il DFF può stabilire uno stipendio massimo inferiore all'importo massimo della classe di stipendio 1. [6]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4009).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4009).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
[4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3).
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 5 nov. 2008 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale (RU 2008 5643). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 843).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 5 nov. 2008 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).
OPers 53
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 53 [1]   Organi di valutazione - (art. 15 LPers)
  1.   Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell'Amministrazione federale sono:
a.   il capo del DFF per le funzioni delle classi 32-38;
b.   i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1-31.
  2.   I Dipartimenti possono delegare all'UFPER, in tutto o in parte, le competenze in materia di valutazione per le funzioni delle classi 1-31. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 gen. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007 271869).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
OPers 110
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 110 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
ORAgr 3
RS 915.7 ORAgr Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Art. 3   Compiti
  1.   Agroscope ha i seguenti compiti:
a.   attività nel settore ricerca e sviluppo a favore dell'agricoltura e della filiera alimentare;
b.   fornitura di basi decisionali in riferimento alla legislazione federale e di perizie, svolgimento di valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca del settore pubblico secondo l'articolo 16 della legge federale del 14 dicembre 2012 [1] sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;
c.   adempimento di compiti esecutivi nell'ambito della legislazione sull'agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.
  2.   Sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano, Agroscope si adopera affinché i risultati della propria attività siano accessibili agli interessati e al pubblico, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l'insegnamento, le pubblicazioni orientate alla pratica e scientifiche, le perizie, le manifestazioni e le offerte di formazione continua.
 
[1] RS 420.1
ORAgr 4
RS 915.7 ORAgr Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Art. 4   Organizzazione
  1.   Agroscope è attiva nelle seguenti sedi:
a.   campus di ricerca centrale di Posieux;
b.   centri di ricerca regionali di Changins e Reckenholz;
c.   stazioni sperimentali decentrate.
  2.   Il campus di ricerca centrale è la sede principale del Consiglio di direzione e il centro per le infrastrutture di laboratorio e la tecnologia di ricerca. È competente per i seguenti settori:
a.   animali;
b.   derrate alimentari e alimentazione;
c.   agroeconomia.
  3.   I centri di ricerca regionali sono competenti per i seguenti settori:
a.   selezione vegetale e sviluppo di varietà;
b.   agroecologia e risorse naturali;
c.   protezione dei vegetali;
d.   sistemi di coltivazione per le colture campicole.
  4.   Le stazioni sperimentali decentrate sono competenti per la ricerca orientata all'applicazione e alla pratica nel rispettivo contesto regionale e climatico. Collaborano con servizi cantonali, associazioni di categoria nonché istituzioni di ricerca e di consulenza. Possono essere istituite a tempo determinato.
  5.   Il direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) assume la guida strategica di Agroscope.
  6.   L'UFAG emana un regolamento interno che disciplina la conduzione, l'organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope.
ORAgr 5
RS 915.7 ORAgr Ordinanza del 6 novembre 2024 concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

Art. 5   Consiglio Agroscope
  1.   Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull'orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo.
  2.   Il direttore dell'UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riunioni.
  3.   Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nomina gli altri membri del Consiglio Agroscope. Nel Consiglio Agroscope devono essere rappresentate le cerchie interessate, in particolare la pratica agricola, la ricerca agronomica e l'Amministrazione federale.
  4.   I membri del Consiglio Agroscope non hanno diritto a indennizzi.
  5.   Il DEFR emana un regolamento che disciplina l'organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze del Consiglio Agroscope.
Org-DFE 4
RS 172.216.1 Org-DEFR Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)

Art. 4  
  1.   La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:
a.   sostegno del capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del dipartimento;
b.   strategia, pianificazione, controllo e coordinamento a livello dipartimentale;
c.   ricerca di informazioni, pianificazione dell'informazione e comunicazione;
d. [1]   direzione di personale, finanze, logistica, servizi informatici e di traduzione a livello dipartimentale e gestione di un centro di prestazioni SAP;
e.   legislazione, applicazione del diritto e consulenza giuridica a livello dipartimentale;
f. [2]   tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a-c), dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse, art. 15d), della Scuola universitaria federale per la formazione professionale [3] (art. 15e), dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) nonché - d'intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno - di Identitas AG (art. 7a della legge del 1° luglio 1966 [4] sulle epizoozie). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.
  2.   L'Ufficio del consumo (art. 12) è subordinato alla Segreteria generale. [5]
  2bis.   Il fornitore di prestazioni informatiche ISCeco è subordinato alla Segreteria generale. Esso integra e gestisce le applicazioni tecniche delle unità amministrative del dipartimento. [6]
  3.   La Sorveglianza dei prezzi (art. 11) è amministrativamente aggregata alla Segreteria generale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 5 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti (RU 2012 3631). Nuovo testo giusta l'all. 3 cifra II n. 2 dell'O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).
[3] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° ago. 2021. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
[4] RS 916.40
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4573).
[6] Introdotto dall'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
Org-DFE 7
RS 172.216.1 Org-DEFR Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)

Art. 7   Ufficio federale dell'agricoltura
  1.   L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo. [1]
  2.   L'UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a.   promuovere nell'ambito economico interno ed esterno un'agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all'occupazione decentrata del territorio;
b. [2]   creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all'estero, per prestazioni ecologiche dell'agricoltura mediante una gestione compatibile con l'ambiente, per uno sviluppo dell'agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale.
  3.   La stazione di ricerca agronomica Agroscope è subordinata all'UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione nel settore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Sostiene gli sforzi dell'agricoltura tesi a produrre prodotti di alta qualità e competitivi in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. La sua organizzazione e i suoi compiti sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 19987 sull'agricoltura e nell'ordinanza del 6 novembre 20248 concernente la ricerca agronomica. [3]
  4.   ... [4]
  5.   L'UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Comitato FAO).
  6.   Nel campo della proprietà intellettuale, l'UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 1975 [5] sulla protezione delle novità vegetali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 17 dell'O del 6 nov. 2024 concernente la ricerca agronomica, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 652).
[4] Abrogato dall'all. 3 n. 5 dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
[5] RS 232.16
PA 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 7
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 7  
  1.   L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.
  2.   La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.
PA 8
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 8  
  1.   L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente.
  2.   L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo.
PA 9
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 9  
  1.   L'autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.
  2.   L'autorità che si reputa incompetente prende una decisione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.
  3.   I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o, se non ve n'è una, dal Consiglio federale. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 47
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 47  
  1.   Sono autorità di ricorso:
a.   il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
b. [1]   il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale;
c. [3]   altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. [4]   l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso.
  2.   Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5]
  3.   ... [6]
  4.   Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441).
[6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
Registro DTF
BVGE
BVGer
FF
VPB